Martedì 9 giugno 2026
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Cara ADUC

intesa s.paolo-assegno circolare prescritto

30 gennaio 2020
Domanda 30 gennaio 2020
Egr Signori,
in allegato comunicazione Intesa S.Paolo, in cui e' indicata la data di emissione dell'assegno (29 Agosto 2002).
Evidenzio che siamo venuti a conoscenza del trasferimento della somma del titolo a Consap, tramite la comunicazione di cui in allegato, datata 20 Novembre 2018, non abbiamo mai ricevuto nessuna precedente comunicazione.
La legge prevede l'obbligo di informativa, a carico dell'intermediario, una volta che il rapporto sia divenuto "dormiente".
Il Regolamento 17 agosto 2007 art1 1 comma 345 della legge 23 dicembre 2005 nr 266 "tipologie di rapporti a cui si applica la normativa.....".... la normativa si applica altresi' agli assegni circolare prescritti, in quanto la legge 27 0ttobre 2008 nr 166 ha esteso l'ambito di applicazione agli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di rescrizione..pertanto l'assegno circolare ricade/e' assimilato al concetto di dormienza.
Orientamento della cassazione...cass.civ,n.788/2012 (precedentemente inviatoVi)
".....in assenza di una manifestazione di volonta' della banca di recedere dal rapporto, la prescrizione del diritto di credito del depositante non può iniziare a decorrere prima che questi avanzi la richiesta di restituzione......."
Cordiali saluti
Claudio, dalla provincia di MI

Risposta ADUC
Anche se la legge ha esteso la disciplina dei rapporti dormienti agli assegni circolari, c'è da specificare che l'obbligo di informativa della banca non si applica ai "beneficiari" di un assegno circolare. In questi casi, la banca al 31 di marzo di ogni anno comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’importo degli assegni non riscossi il cui termine di prescrizione triennale è scaduto al 31 dicembre dell’anno precedente. La banca devolve al Fondo pubblico gli importi dei predetti assegni entro il successivo 31 maggio, sempre che gli stessi non siano stati rimborsati al richiedente l’emissione dell’assegno circolare.
Resta fermo dunque il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare di domandare al Fondo pubblico la restituzione dell’importo versato entro i dieci anni dalla data di emissione del titolo.
Per questo motivo ha ricevuto la comunicazione del trasferimento della somma direttamente dal CONSAP, nonché il consorzio che gestisce il Fondo Indennizzo Risparmiatori.
Lei in quanto beneficiario dell'importo indicato sull'assegno risulta essere titolare di un titolo di credito. Perciò la prescrizione dell'assegno non pregiudica il credito che vanta, che si prescrive invece secondo i termini stabiliti dalla tipologia del credito stesso.
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