Cara ADUC
Informazioni visto studente e possibilita' lavorative
Domanda
20 luglio 2017
Salve,
ho alcune domande sulle possibilita' lavorative per gli studenti stranieri (extra-UE) in Italia.
La mia ragazza e' peruviana e sta considerando di trasferirsi in Italia con me per studiare.
Al momento sta considerando di immatricolarsi in un corso di laurea specialistica presso un'universita' milanese.
Due domande:
(1) In questo caso, durante i due anni di studio, sarebbe autorizzata a lavorare?
Ho letto su internet della legge che l'articolo 14 del DPR 394/99, al comma 4 stabilisce infatti che: "Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore."
E' ancora valida questa legge?
Quindi lavoro subordinato per un massimo di 1040 ore annuali?
(2) Come alternativa al corso di laurea specialistica presso un'universita' milanese, sta anche considerando di partecipare invece ad un master della Tag Innovation School, che consisterebbe in 3 mesi di studio e 6 mesi di tirocinio in azienda. Questo master pero' non e' universitario, ma bensi' gestito dall'azienda Talent Garden (https://talentgarden.org/innovation-school/).
In questo caso, sarebbe possibile per lei ottenere il visto per studio? Oppure sarebbe "fuori gioco" perche' l'istituzione che lo fornisce non e' universitaria?
Grazie mille
Davide, da Genova (GE)
ho alcune domande sulle possibilita' lavorative per gli studenti stranieri (extra-UE) in Italia.
La mia ragazza e' peruviana e sta considerando di trasferirsi in Italia con me per studiare.
Al momento sta considerando di immatricolarsi in un corso di laurea specialistica presso un'universita' milanese.
Due domande:
(1) In questo caso, durante i due anni di studio, sarebbe autorizzata a lavorare?
Ho letto su internet della legge che l'articolo 14 del DPR 394/99, al comma 4 stabilisce infatti che: "Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore."
E' ancora valida questa legge?
Quindi lavoro subordinato per un massimo di 1040 ore annuali?
(2) Come alternativa al corso di laurea specialistica presso un'universita' milanese, sta anche considerando di partecipare invece ad un master della Tag Innovation School, che consisterebbe in 3 mesi di studio e 6 mesi di tirocinio in azienda. Questo master pero' non e' universitario, ma bensi' gestito dall'azienda Talent Garden (https://talentgarden.org/innovation-school/).
In questo caso, sarebbe possibile per lei ottenere il visto per studio? Oppure sarebbe "fuori gioco" perche' l'istituzione che lo fornisce non e' universitaria?
Grazie mille
Davide, da Genova (GE)
Risposta ADUC
in merito al suo primo quesito, sì, la legge è quella ed è tutt'oggi in vigore.
In merito al secondo quesito, ben può ottenere un visto (e conseguente permesso di soggiorno) per studio anche a fronte di un breve corso di studi, che nulla abbia a che fare con l'università. Tuttavia, a differenza del corso universitario, post universitario o equiparato a tali titoli, non potrà chiedere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro se non nei limiti numerici dei flussi di ingresso. Ed il permesso, una volta finito il corso in questione, non potrà esser rinnovato, neppure per cambiare percorso di studi (dovrà uscire dal territorio nazionale e effettuare nuova domanda di ingresso per un nuovo motivo).
ADUC Immigrazione - http://immigrazione.aduc.it/
In merito al secondo quesito, ben può ottenere un visto (e conseguente permesso di soggiorno) per studio anche a fronte di un breve corso di studi, che nulla abbia a che fare con l'università. Tuttavia, a differenza del corso universitario, post universitario o equiparato a tali titoli, non potrà chiedere la conversione in permesso di soggiorno per lavoro se non nei limiti numerici dei flussi di ingresso. Ed il permesso, una volta finito il corso in questione, non potrà esser rinnovato, neppure per cambiare percorso di studi (dovrà uscire dal territorio nazionale e effettuare nuova domanda di ingresso per un nuovo motivo).
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