Cara ADUC
Giardino uso esclusivo a copertura box
Domanda
21 dicembre 2020
Buongiorno, il quesito riguarda le spese per il rifacimento di un
giardino di pertinenza di un condomino che e' copertura dei box
condominiali sottostanti ove vi sono infiltrazioni di acqua.
L'articolo 7 del regolamento condominiale ha previsto il caso e testualmente riporta "Le spese di manutenzione relative alle strutture dei solai e ai manti di impermeabilizzazione compresi tra il piano seminterrato (box) e i piani ingresso e rialzato, sono a carico in parti uguali tra i proprietari dei box sottostanti ed i condomini della palazzina (vedi art. 1125 C.C"). In sede di assemblea condominiali sono emerse 2 posizioni:
- la prima che il 50% va diviso fra tutti i condomini della palazzina ed il rimanente 50% tra tutti i proprietari dei box della autorimessa condominiale;
- la seconda che il proprietario dell'appartamento con il giardino di pertinenza dovrebbe pagare da solo il 50% della spesa ed il rimanente 50% andrebbe a carico dei box sottostanti il giardino.
Nelle precedenti ripartizioni per analoghi lavori era stato applicato il riparto al punto 1 cioè in pratica tutti contribuivano al rifacimento, il nuovo amministratore non ha preso posizione e vorrebbe applicare il punto 2 che fa pesare il 50% della spesa al proprietario del giardino di pertinenza che ha espresso il diritto di impugnare in sede legale in quanto è la votazione chiaramente favorita dalla maggior parte dei condomini che non pagherebbero nulla sarebbe quella al punto 2.
Chiedo: il regolamento del condominio esplicita chiaramente le modalità del riparto in deroga agli articoli del Codice Civile ed il riferimento all'art. 1125 e' solo indicativo per la percentuale 50% ai condomini tutti e 50% ai proprietari dei box.
In secondo chiarimento può una assemblea a voti di maggioranza derogare alle direttive del Regolamento Condominiale per altro approvato ed accettato nel contratto di acquisto degli immobili? Ringrazio anticipatamente per il Vostro eminente parere.
Cordiali Saluti
Efram
L'articolo 7 del regolamento condominiale ha previsto il caso e testualmente riporta "Le spese di manutenzione relative alle strutture dei solai e ai manti di impermeabilizzazione compresi tra il piano seminterrato (box) e i piani ingresso e rialzato, sono a carico in parti uguali tra i proprietari dei box sottostanti ed i condomini della palazzina (vedi art. 1125 C.C"). In sede di assemblea condominiali sono emerse 2 posizioni:
- la prima che il 50% va diviso fra tutti i condomini della palazzina ed il rimanente 50% tra tutti i proprietari dei box della autorimessa condominiale;
- la seconda che il proprietario dell'appartamento con il giardino di pertinenza dovrebbe pagare da solo il 50% della spesa ed il rimanente 50% andrebbe a carico dei box sottostanti il giardino.
Nelle precedenti ripartizioni per analoghi lavori era stato applicato il riparto al punto 1 cioè in pratica tutti contribuivano al rifacimento, il nuovo amministratore non ha preso posizione e vorrebbe applicare il punto 2 che fa pesare il 50% della spesa al proprietario del giardino di pertinenza che ha espresso il diritto di impugnare in sede legale in quanto è la votazione chiaramente favorita dalla maggior parte dei condomini che non pagherebbero nulla sarebbe quella al punto 2.
Chiedo: il regolamento del condominio esplicita chiaramente le modalità del riparto in deroga agli articoli del Codice Civile ed il riferimento all'art. 1125 e' solo indicativo per la percentuale 50% ai condomini tutti e 50% ai proprietari dei box.
In secondo chiarimento può una assemblea a voti di maggioranza derogare alle direttive del Regolamento Condominiale per altro approvato ed accettato nel contratto di acquisto degli immobili? Ringrazio anticipatamente per il Vostro eminente parere.
Cordiali Saluti
Efram
Risposta ADUC
le due soluzioni alternative sono legittime se corrispondenti rispettivamente alle seguenti condizioni:
1) il giardino è di proprieta' comune, concesso in uso esclusivo al condomino
2) il giardino appartiene al condomino come pertinenza dell'unita' abitativa
A giudicare dal testo della clausola del Regolamento contrattuale, qui riportata, sembra valida la soluzione 1). L'amministratore dovrebbe verificare sul rogito di acquisto del condomino interessato.
1) il giardino è di proprieta' comune, concesso in uso esclusivo al condomino
2) il giardino appartiene al condomino come pertinenza dell'unita' abitativa
A giudicare dal testo della clausola del Regolamento contrattuale, qui riportata, sembra valida la soluzione 1). L'amministratore dovrebbe verificare sul rogito di acquisto del condomino interessato.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti