Domenica 27 settembre 2026
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Cara ADUC

garanzia auto usata

6 giugno 2018
Domanda 6 giugno 2018
buonasera, a fine gennaio 2018 ho acquistato un'auto usata presso un concessionario. Dopo il ritiro sono rimasta a piedi 2 volte.
La prima a seguito telecomando/chiave non funzionante. la chiave di riserva consegana al ritiro non era la mia. pertanto sono rimasta a piedi e sono andata a prendere quella corretta presso di loro. A questo punto mi hanno detto di rifare il telecomando e fare fattura a loro per poi chiedere il rimborso.
La seconda invece per via delle candele d' accensione arrugginite. Mai cambiate, nonostante abbia chiesto espressamente di darmi l' auto tagliandata! Ho fatto il lavoro presso il mio meccanico dietro ricevuta e restituzione dei pezzi usurati. Posso chiedere il rimborso? parlo di circa 190 euro
grazie mille
Sandra (PU)

Risposta ADUC
può chiedere il rimborso delle spese poichè il cod. consumo ha previsto al garanzia anche per i BENI USATI.
Valgono in generale, per qualunque tipo di acquirente o di venditore, le norme del codice civile (art.1490 e segg.) che dispongono una garanzia di un anno a carico del venditore a fronte di "vizi che rendano il bene inidoneo all'uso o ne diminuiscano il valore". Se l' acquirente e' un consumatore (ovvero l'acquisto non avviene tramite uso di una partita Iva) ed il venditore e' una ditta, le disposizioni applicabili sono quelle previste dal codice del consumo per i beni nuovi (d.lgs.206/2005, art.128 e segg., clicca qui) limitatamente ai "difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo". Il codice impone, per i beni usati, anche un vincolo temporale nel senso che "le parti possono limitare la durata della responsabilita' ad un limite di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno". Tale vincolo, nella pratica e soprattutto quando si parla di auto (il classico bene usato che si acquista in negozio), di fatto riduce i due anni previsti dalla legge ad un anno, perche' la quasi totalita' dei venditori impone accordi in tal senso. In ogni caso, se la legge rimane l'ultima -o l'unica- nostra risorsa, vista la sua genericita' e' bene poter "certificare" in qualche modo lo stato del bene al momento dell'acquisto (magari con un contratto). Per capire il concetto, al quale poi e' strettamente legata la possibilita' di produrre una prova, l'ideale sarebbe disporre di una "fotografia" (una descrizione dettagliata od addirittura una perizia) del bene. In mancanza di un contratto e' come minimo consigliabile, prima di procedere in qualsiasi modo, il possesso di un documento che almeno identifichi il venditore, il bene e la data di acquisto (uno scontrino, per esempio).
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la parte non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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