Cara ADUC
Europension Tax Benefit
Domanda
22 febbraio 2013
Salve,
Ho sottoscritto una polizza Europension Tax Benefit di Mediolanum nel 2001, ma solo oggi mi sono accorto degli enormi caricamenti iniziali e periodici. Ho pensato di trasferire il tutto in un altro fondo pensione con minori costi e vorrei sapere se in questo modo riesco a recuperare le commissioni che ho versato e che mi verrebbero restituite sotto forma di bonus periodici nel caso in cui porti a termine il piano. Inoltre vorrei sapere se il trasferimento comporta ulteriori costi che gravano sul mio investimento.
Grazie
Matteo, da Pescia (PT)
Ho sottoscritto una polizza Europension Tax Benefit di Mediolanum nel 2001, ma solo oggi mi sono accorto degli enormi caricamenti iniziali e periodici. Ho pensato di trasferire il tutto in un altro fondo pensione con minori costi e vorrei sapere se in questo modo riesco a recuperare le commissioni che ho versato e che mi verrebbero restituite sotto forma di bonus periodici nel caso in cui porti a termine il piano. Inoltre vorrei sapere se il trasferimento comporta ulteriori costi che gravano sul mio investimento.
Grazie
Matteo, da Pescia (PT)
Risposta ADUC
La circolare Isvap 551 del 1 marzo 2005 prevede (articolo 26 comma 2, entrato in vigore il 1 settembre 2005 come da articolo 36 comma 3) che si possa trasferire la posizione da un FIP ad altra forma previdenziale recuperando gli eventuali costi-precontati, anche qui ovviamente per la quota-parte relativa agli anni che mancano alla scadenza. La norma vale, però, solo per le polizze sottoscritte da quella data in avanti, e non quelle sottoscritte dal 1 gennaio 2001 al 31 agosto 2005. Per i prodotti sottoscritti anteriormente a quella data il meccanismo di recupero è parziale: http://investire.aduc.it/ articolo/trasferimento+della+ posizione+previdenziale+fip_ 9477.php
La normativa in vigore dal 2007 ha poi risolto definitivamente la questione, abolendo il pre-conto e consentendo il trasferimento senza oneri dopo che siano trascorsi almeno due anni di permanenza.
Suggeriamo comunque di avvalersi della facoltà di trasferimento, perché in quel genere di prodotto il danno che si consegue rimanendo dentro è ben superiore dal danno costituito dal mancato integrale recupero del pre-conto.
Suggeriamo comunque di avvalersi della facoltà di trasferimento, perché in quel genere di prodotto il danno che si consegue rimanendo dentro è ben superiore dal danno costituito dal mancato integrale recupero del pre-conto.
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