Cara ADUC
estintore non obbligatorio
Domanda
21 giugno 2016
Salve mia sorella proprietaria da pochi giorni di una sartoria senza dipendenti si è vista arrivare in negozio un agente della CIODUE per venderle estintori e relativa manutenzione perché OBBLIGATORIO,in realta' invece no,cito questo:
*QUANDO E’ OBBLIGATORIO L’ESTINTORE IN NEGOZIO O UFFICIO?* A) il negozio supera i 400 m2, per cui si applica la norma (serve anche il CPI) che prevede anche gli estintori.
B) il negozio non supera i 400 m2. In questo caso si deve fare un’altra distinzione:
- *Sono presenti lavoratori dipendenti. *In questo caso *l’estintore è obbligatorio*. Infatti, l’art.3 del DM 10.03.98 prevede che il datore di lavoro assicuri l’estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all’allegato V (attrezzature ed impianti di estinzione). Il Decreto Legislativo 81 del 2008 prevede, all’art. 46 (comma 2), che nei luoghi di lavoro siano adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. A questo proposito è difficile pensare che almeno una misura antincendio (un estintore, appunto) non sia prevista. E’ pur vero che possono anche esistere luoghi di lavoro che hanno una quantità irrisoria di materiale combustibile, nei quali questa misura è inutile.
- *Non sono presenti lavoratori dipendenti. *Un locale che non halavoratori dipendenti, secondo il D.Lgs 81 del 2008, non è un luogo di lavoro e non si applicano le norme richiamate nel punto B1. Anche in questo caso, è consigliato valutare i rischi aziendali, in quanto esiste la responsabilità nei riguardi del pubblico che accede al locale. Anche in questi casi si deve cercare di valutare nel modo più corretto il rischio, per evitare di essere privi di misure di sicurezza specifiche in caso di incidenti."
pertanto presa dall'obbligatorietà presunta di questi estintori è stata indotta, direi raggirata, a firmare il contratto di fornitura del materiale e relativa manutenzione, nel presente contratto non è presente il nome dell'agente ne tantomeno si è presentato ne tantomeno ha lasciato il suo recapito telefonico, è stata altresì invitata a pagare 110 euro come acconto.
Accortasi nottetempo del raggiro ci siamo immediatamente recati in posta ad esercitare il nostro diritto di recesso, successivamente una volta che la ditta ha ricevuto la nostra raccomandata abbiamo visto arrivare di nuovo l'agente di zona che ci proponeva di riprendersi il contratto in quanto ancora non lo aveva formalizzato e chiudere qui la faccenda, noi titubanti di cio' abbiamo chiesto all'agente una lettera nella quale indicasse che non avrebbe ne oggi e ne mai formalizzato il contratto a nostra tutela, se ne va dicendo che avrebbe fatto questa lettera a nostra tutela,dopo alcuni giorni abbiamo ricevuto la raccomandata della ditta che non solo non ci restituisce i 110 euro versati in acconto ma ne vuole altri 110 come pensale perché non abbiamo accettato la risoluzione bonaria con l'agente.
allego tutta la documentazione in attesa di un vostro riscontro,ho inviato a suo tempo anche una lettera per conoscenza a voi di quanto scritto.
Sappiamo che il recesso per le partite iva non è previsto ma ravvediamo i termini per una risoluzione del contratto in quanto è stata raggirata vista la giovane eta, il sesso femminile, e l'assenza di esperienza in merito, inducendola parlando di obbligatorietà e spaventandola perché torno a casa spaventata che il negozio non fosse in regola quando invece non precisa niente di tutto cio', siamo disposti anche a denunciare il fatto alle autorità competenti nel caso il contratto non vedesse una sua risoluzione
con la restituzione di quanto anticipato.
Grazie attendo il vostro gradito aiuto.
allego tutto a mia disposizione.
Fabio
*QUANDO E’ OBBLIGATORIO L’ESTINTORE IN NEGOZIO O UFFICIO?* A) il negozio supera i 400 m2, per cui si applica la norma (serve anche il CPI) che prevede anche gli estintori.
B) il negozio non supera i 400 m2. In questo caso si deve fare un’altra distinzione:
- *Sono presenti lavoratori dipendenti. *In questo caso *l’estintore è obbligatorio*. Infatti, l’art.3 del DM 10.03.98 prevede che il datore di lavoro assicuri l’estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all’allegato V (attrezzature ed impianti di estinzione). Il Decreto Legislativo 81 del 2008 prevede, all’art. 46 (comma 2), che nei luoghi di lavoro siano adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. A questo proposito è difficile pensare che almeno una misura antincendio (un estintore, appunto) non sia prevista. E’ pur vero che possono anche esistere luoghi di lavoro che hanno una quantità irrisoria di materiale combustibile, nei quali questa misura è inutile.
- *Non sono presenti lavoratori dipendenti. *Un locale che non halavoratori dipendenti, secondo il D.Lgs 81 del 2008, non è un luogo di lavoro e non si applicano le norme richiamate nel punto B1. Anche in questo caso, è consigliato valutare i rischi aziendali, in quanto esiste la responsabilità nei riguardi del pubblico che accede al locale. Anche in questi casi si deve cercare di valutare nel modo più corretto il rischio, per evitare di essere privi di misure di sicurezza specifiche in caso di incidenti."
pertanto presa dall'obbligatorietà presunta di questi estintori è stata indotta, direi raggirata, a firmare il contratto di fornitura del materiale e relativa manutenzione, nel presente contratto non è presente il nome dell'agente ne tantomeno si è presentato ne tantomeno ha lasciato il suo recapito telefonico, è stata altresì invitata a pagare 110 euro come acconto.
Accortasi nottetempo del raggiro ci siamo immediatamente recati in posta ad esercitare il nostro diritto di recesso, successivamente una volta che la ditta ha ricevuto la nostra raccomandata abbiamo visto arrivare di nuovo l'agente di zona che ci proponeva di riprendersi il contratto in quanto ancora non lo aveva formalizzato e chiudere qui la faccenda, noi titubanti di cio' abbiamo chiesto all'agente una lettera nella quale indicasse che non avrebbe ne oggi e ne mai formalizzato il contratto a nostra tutela, se ne va dicendo che avrebbe fatto questa lettera a nostra tutela,dopo alcuni giorni abbiamo ricevuto la raccomandata della ditta che non solo non ci restituisce i 110 euro versati in acconto ma ne vuole altri 110 come pensale perché non abbiamo accettato la risoluzione bonaria con l'agente.
allego tutta la documentazione in attesa di un vostro riscontro,ho inviato a suo tempo anche una lettera per conoscenza a voi di quanto scritto.
Sappiamo che il recesso per le partite iva non è previsto ma ravvediamo i termini per una risoluzione del contratto in quanto è stata raggirata vista la giovane eta, il sesso femminile, e l'assenza di esperienza in merito, inducendola parlando di obbligatorietà e spaventandola perché torno a casa spaventata che il negozio non fosse in regola quando invece non precisa niente di tutto cio', siamo disposti anche a denunciare il fatto alle autorità competenti nel caso il contratto non vedesse una sua risoluzione
con la restituzione di quanto anticipato.
Grazie attendo il vostro gradito aiuto.
allego tutto a mia disposizione.
Fabio
Risposta ADUC
la mancanza di obbligatorieta' della dotazione suggerita non annulla il vincolo contrattuale sottoscritto, peraltro sottoposto a rinnovo tacito, da disdire prima della scadenza. Nei documenti allegati non si ravvisano irregolarita', pur convenendo con lei sulle scorrettezze informative precontrattuali purtroppo bei confronti non di un consumatore ma di un soggetto professionale.
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