Martedì 6 ottobre 2026
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Cara ADUC

errata multa da parte di eni enjoy - Torino

15 ottobre 2017
Domanda 15 ottobre 2017
Buonasera,
vi contatto per avere informazioni su come contestare trascorsi i 90 giorni dalla notifica, una multa per una rimozione forzata di un veicolo eni enjoy in Torino, che non ho mai commesso. Purtroppo sono mesi che sto andando avanti con questa storia. Non so come "muovermi" per poter contestare con la società di car sharing questa situazione: l'unico modo è scrivere una mail al loro servizio clienti, ma le loro risposte sono un continuo copia incolla del verbale che ho già ricevuto a casa da parte della polizia municipale di Torino.
Il mio unico errore è stato quello di non contestare la multa entro i 60 giorni di notifica, ma vorrei proprio chiedere un bel risarcimento danni all'eni enjoy per tutti i problemi che mi stanno creando in merito a questa assurda vicenda.
In pratica, loro mi contestano una rimozione forzata (effettivamente avvenuta) di un loro veicolo davanti ad un passo carrabile qui a Torino.
Siccome non ho mai commesso questa infrazione, e presumo che ci sia stato uno scambio di persona, sto tentando in tutti i modi, attraverso la mail del loro servizio clienti, di fornirmi ora e luogo dove ho lasciato la vettura del noleggio a cui si riferisce l'infrazione. Sono mesi che non sto aspettando questa fattura, che naturalmente loro non vogliono darmi, in modo da comprovare la mia assoluta estraneità.
Che posso fare? Come devo risolvere questa situazione? Denuncia a chi? Grazie mille attendo un vostro riscontro a breve
Federico, da Torino (TO)

Risposta ADUC
lei dovrebbe procurarsi le prove della sua estraneità all'infrazione chiedendo il rimborso alla società di noleggio della somma corrispondente alla sanzione iniziale (escluse cioè le sanzioni aggiuntive, conseguenze per non aver pagato e non aver fatto ricorso). Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di diffida:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Un ricorso contro la prossima ingiunzione di pagamento al GdP entro 30 gg dalla notifica è ammissibile solo in presenza di errori formali nella notifica della sanzione precedente e non invece nel merito della sanzione.
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