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Cara ADUC

Domanda sulla Cessazione di un contratto di locazione agevolata

19 dicembre 2015
Domanda 19 dicembre 2015
Gentili Signori,
mi rivolgo a voi per una domanda sulla Cessazione di un contratto di locazione agevolata, a 320 euro al mese, che ha avuto inizio nel gennaio 2015 nel comune di Sant'Olcese (GE).
Per agevolare la trattativa all'epoca, avevo proposto agli inquilini di versarmi la cauzione di 700 euro a 50 euro al mese. Al momento la cauzione non é ancora stata versata per intero (550 euro).
Gli inquilini mi hanno comunicato per email che lasceranno l'appartamento alla fine dell'anno 2015 perché hanno acquistato.
Sul contratto di affitto risultano 6 mesi di preavviso con raccomandata.
Per andare incontro alle loro necessità gli ho proposto 3 mesi e non sei di preavviso.
La loro risposta é stata che non hanno i soldi per pagare mutuo e affitto allo stesso tempo e che quindi sono disponibili a rinunciare alla cauzione versata (che non equivale a tre affitti pagati).
Cosa rispondergli?
So che la caparra dipende solo dallo stato dell'appartamento ed effettuero una visita al più presto per rendermi conto dello stato dell'appartamento.
Ma come recuperare i soldi (minimo 420 euro) che ancora mi dovranno sommando i tre mesi di affitto, per piacere?
Vi ringrazio per la risposta.
Francesca, da Genova (GE)

Risposta ADUC
per quanto riguarda il suo diritto a ricevere i canoni inerenti al preavviso, non ci sono dubbi sulla legittimità della sua richiesta così come per l'intero versamento del deposito cauzionale.
A mio avviso, è utile che contesti la condotta dei suoi conduttori con una lettera raccomanda a.r. (seguendo le indicazioni al seguente link http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php) da inviare agli stessi e nella quale riepilogare la vicenda al contempo diffidandoli al pagamento del dovuto al momento del rilascio.
In occasione della rilascio dell'immobile dovrà essere redatto e sottoscritto un verbale ove di da atto della lettura delle utenza, della consegna delle chiavi e delle mensilità da corrispondere oltre allo stato dell'immobile e la presenza di eventuali danni.
Nel caso in cui i conduttori non provvedano al pagamento delle somme dovute può rivolgersi ad un organismo di conciliazione, presso il Tribunale o la Camera di Commercio, presentando un istanza con le Sue pretese. In materia di locazione vi è l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione prima di proporre la causa davanti all'Autorità Giudiziaria.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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