Sabato 3 ottobre 2026
Menu
Cara ADUC

Disconoscimento firma corriere

14 dicembre 2017
Domanda 14 dicembre 2017
Buonasera.
Vi segnalo la seguente situazione: un pacco inviato da mia mamma è stato consegnato ad un’altra persona, come risulta dalla firma sul tracking pratica. Dopo 15 giorni non ho risposte in merito al pacco. Mia mamma non ha conservato tutti gli scontrini dei regali contenuti nel pacco. Posso chiedere un rimborso al corriere vista la sua responsabilità oggettiva?
Domenico, da Villafranca Tirrena

Risposta ADUC
dalla sua non si comprende se sua madre ha ricevuto il pacco o meno; o se l'ha ricevuto senza i "regali".
Il contratto di trasporto, come già detto, è un negozio a forma libera. Tuttavia, con riguardo al trasporto di cose il legislatore ha previsto la possibilità di rilascio, ai soli fini probatori, sia da parte del mittente che da parte del vettore, di alcuni documenti: la lettera di vettura e la ricevuta di carico. La prima ha la forma di una lettera aperta inviata dal mittente al destinatario al fine di informarlo dell’avvenuta spedizione della merce e delle condizioni stabilite per il trasporto. La ricevuta di carico é un documento rilasciato dal vettore al posto del duplicato della lettera di vettura, sempre su espressa richiesta del mittente.
Al momento della riconsegna del carico la lettera di vettura deve essere consegnata dal vettore al destinatario il quale avrà, in tal modo, la possibilità di controllare che le merci siano state consegnate secondo le indicazioni contenute nella stessa. La lettera di vettura deve essere sottoscritta dal mittente e rilasciata su richiesta del vettore. Essa deve contenere, secondo quanto disposto dagli artt.1684, co.1 e 1683, co.1 c.c., le condizioni convenute, il nome del destinatario, il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità dei beni trasportati e gli estremi necessari per l’esecuzione del trasporto. Qualora il mittente voglia modificare le condizioni di trasporto (c.d. contrordine) è necessario che egli esibisca al vettore il duplicato della lettera di vettura o della ricevuta di carico e vi faccia annotare le nuove indicazioni che poi verranno sottoscritte dal vettore stesso (art.1685, co.2 c.c.).
Ai sensi dell’art.1687, co.1 c.c. il vettore, infine, ha l’obbligo di riconsegna delle merci al destinatario “nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi”. Il luogo di riconsegna è, normalmente, il domicilio del destinatario ma, nel caso in cui il contratto preveda altro luogo, troverà applicazione l’art.1687, co.2 c.c. ai sensi del quale il vettore dovrà dare avviso della consegna delle cose trasportate. Il termine entro il quale le cose trasportate vengono messe a disposizione del destinatario è lasciato alla libera scelta delle parti. Infine, le modalità di trasporto comprendono tutte le operazioni funzionali alla riconsegna e cioè il deposito, la custodia e la conservazione per esempio.
In mancanza di regole più specifiche, riteniamo che il corriere è tenuto a consegnare la merce secondo le regole vigenti per Poste Italiane, previste dalla legge n. 890/1982 e succ, modifiche.
L'art. 7 prevede varie ipotesi di consegna a persona diversa dal destinatario tra cui troverà quella verificatasi nel suo caso. Se gli adempimenti e le norme sono state rispettate, non ci può essere alcuna responsabilità del corriere.
In caso contrario può chiedere i danni al vettore con lettera a/r.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →