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Cara ADUC

Costi per recesso

15 dicembre 2018
Domanda 15 dicembre 2018
Ho comunicato il recesso dal contratto ADSL al gestore telefonico per variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, seguendo le indicazioni fornite dal gestore stesso in fattura (comunicazione PEC all'indirizzo indicato, entro il termine richiesto, con tutte le informazioni del caso).
Nonostante ciò l'ultima fattura conteneva un costo per "disattivazione linea per migrazione" di €35.
Ho inviato 2 reclami (sempre via PEC) che non sono stati accolti con la motivazione che "...non si riscontra richiesta scritta dove si avvale del diritto di recesso". Non è chiaro come io abbia fatto a comunicare il recesso se non si riscontra comunicazione con tale oggetto....
Per tale motivo non ho saldato l'ultima fattura di circa 58€.
Ho avviato una procedura di conciliazione semplificata sulla piattaforma Conciliaweb oramai circa 90 giorni fa e il gestore non si è ancora degnato di rispondere per cercare di arrivare ad una soluzione.
Ma nel frattempo ieri ho ricevuto una comunicazione di costituzione in mora da parte di una società di recupero crediti per conto del gestore.
Chiedo un parere in merito a come procedere.
Grazie,
Saluti
Silvio, dalla provincia di BO

Risposta ADUC
è evidente la contraddizione del 1° gestore in quanto la fattura per "disattivazione linea per migrazione" segue ad una disdetta per recesso. Comunque non sempre tale diritto è esente da spese. DISDETTA ANTICIPATA E SPESE ADDEBITABILI
Il decreto Bersani del 2007 prevede la possibilità di cessare il contratto o trasferirlo con un preavviso (contrattuale) massimo di 30 giorni. In conseguenza alla cessazione anticipata l’operatore può addebitare, in termini generali, solo spese giustificate da propri costi.
Su questo punto è intervenuta di nuovo la legge, nel 2017, specificando che le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio, e rese note all’utente fin dalla fase precontrattuale. Stesse regole per i contratti che comprendono offerte promozionali (sconti), che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. In questo caso al rimborso delle spese di recesso/disattivazione potrebbe aggiungersi la restituzione degli sconti usufruiti.
Per i particolari veda la ns. scheda: https://sosonline.aduc.it/scheda/telefonia+guida+veloce+ai+diritti+alle+tutele_1378.php#Voce_11
Se riscontra addebiti non congrui, questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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