Cara ADUC
Costi di attivazione ingiustificati
Domanda
17 luglio 2017
In seguito alla ricezione della fattura n. xxxxxx del 21/06/2017 riguardante le quattro utenze telefoniche mobili a noi intestate, abbiamo provveduto a inviare in data 28/06/2017 una lettera raccomandata A/R presso la sede di Ivrea di Vodafone Italia richiedendo lo storno della somma di € 409,84 addebitata con causale “Costi di attivazione: addebito costo di attivazione (disattivazione Piano Zero avvenuta prima del 24.mo rinnovo)”.
La clausola inserita nel contratto dalla Società sopra citata viola ciò che stabilisce l’art. 1, comma III, legge n.40/2007 che chiaramente dichiara che: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia […] devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali […] e senza spese non giustificate da costi dell'operatore […]”
La Società Vodafone ha computato il costo di attivazione nella fattura in maniera forfettaria, senza provare la pertinenza delle somme richieste rispetto alle spese effettivamente sostenute per gestire il cambio del piano tariffario da abbonamento a ricaricabile avvenuto in data 23/04/2016. Infatti, si precisa che le quattro utenze in oggetto erano già gestite da Vodafone dal 12/09/2013 motivo in più per cui si ritengono senza fondamento e illegittime le spese di attivazione in oggetto aventi, inoltre, un importo ritenuto decisamente elevato per l’operazione richiesta. Se non si fornisce pertanto una giustificazione valida per tali costi addebitati, si ritiene che tali somme siano chiaramente delle penali mascherate vietate dalla cosiddetta legge Bersani.
Inoltre, riprendendo una citazione cosiddette FAQ presenti nel sito di AGCOM con sottotitolo:
“L'operatore mi ha addebitato dei costi per il recesso, sono dovuti?” la risposta alla suddetta domanda fornita dal garante recita:
“In base all'interpretazione della legge, seguita dall'Autorità nei propri provvedimenti e confermata dal giudice amministrativo, i costi che l'operatore può richiedere in sede di recesso anticipato sono soltanto quelli strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso, secondo principi economici di causalità e pertinenza.”
Nel nostro caso in esame i costi addebitati sono giustificati come “Costi di attivazione” quindi non pertinenti con i costi che l'operatore può richiedere poiché non sono strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso escludendo dunque come legittime tutte le altre tipologie di costi.
Ad oggi la Vodafone non ha ancora chiarito la sua posizione non rispondendo al reclamo. Al fine di tutelarci economicamente, in attesa di riscontro abbiamo bloccato il RID presso la nostra banca.
Marco, da Rivoli (TO)
La clausola inserita nel contratto dalla Società sopra citata viola ciò che stabilisce l’art. 1, comma III, legge n.40/2007 che chiaramente dichiara che: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia […] devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali […] e senza spese non giustificate da costi dell'operatore […]”
La Società Vodafone ha computato il costo di attivazione nella fattura in maniera forfettaria, senza provare la pertinenza delle somme richieste rispetto alle spese effettivamente sostenute per gestire il cambio del piano tariffario da abbonamento a ricaricabile avvenuto in data 23/04/2016. Infatti, si precisa che le quattro utenze in oggetto erano già gestite da Vodafone dal 12/09/2013 motivo in più per cui si ritengono senza fondamento e illegittime le spese di attivazione in oggetto aventi, inoltre, un importo ritenuto decisamente elevato per l’operazione richiesta. Se non si fornisce pertanto una giustificazione valida per tali costi addebitati, si ritiene che tali somme siano chiaramente delle penali mascherate vietate dalla cosiddetta legge Bersani.
Inoltre, riprendendo una citazione cosiddette FAQ presenti nel sito di AGCOM con sottotitolo:
“L'operatore mi ha addebitato dei costi per il recesso, sono dovuti?” la risposta alla suddetta domanda fornita dal garante recita:
“In base all'interpretazione della legge, seguita dall'Autorità nei propri provvedimenti e confermata dal giudice amministrativo, i costi che l'operatore può richiedere in sede di recesso anticipato sono soltanto quelli strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso, secondo principi economici di causalità e pertinenza.”
Nel nostro caso in esame i costi addebitati sono giustificati come “Costi di attivazione” quindi non pertinenti con i costi che l'operatore può richiedere poiché non sono strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso escludendo dunque come legittime tutte le altre tipologie di costi.
Ad oggi la Vodafone non ha ancora chiarito la sua posizione non rispondendo al reclamo. Al fine di tutelarci economicamente, in attesa di riscontro abbiamo bloccato il RID presso la nostra banca.
Marco, da Rivoli (TO)
Risposta ADUC
l'unica attenuante per l'azione del gestore potrebbe essere il recesso anticipato di un contratto ad offerta speciale che prevedesse lo sconto dei costi iniziali di attivazione, appunto conteggiati nella fattura citata. Altrimenti, questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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