Cara ADUC
Contratti transitori consecutivi: restituzione canoni in eccedenza
Domanda
18 luglio 2026
Dal dicembre 2023 conduco lo stesso immobile a Milano con 4 contratti transitori consecutivi, senza interruzioni, per circa 36 mesi. I primi tre indicano come esigenza transitoria un mio presunto trasferimento lavorativo fuori sede, senza documentazione allegata; inoltre non mi risulta alcuna attestazione di rispondenza all'Accordo Territoriale. Nell'ultimo contratto la causale cambia e diventa il "rientro a Milano" del locatore. Il canone applicato è libero e non rispetta le fasce dell'Accordo Territoriale di Milano. Posso chiedere la restituzione dei canoni pagati in eccedenza nei 36 mesi?
Omar, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
Gentile Omar,
Consideri che lo schema che descrive, reiterato nel tempo — per 36 mesi senza interruzione — è un elemento che i giudici valutano con molta attenzione. La giurisprudenza ha più volte riqualificato sequenze di contratti transitori privi di reale causale come contratti ordinari a canone concordato (3+2), con conseguente applicazione della disciplina prevista dalla legge per queste tipologie.
Se l'attestazione di conformità all'Accordo Territoriale manca e il canone applicato supera i valori previsti dall'Accordo, lei potrebbe avere titolo a richiedere la restituzione della differenza tra quanto effettivamente pagato e il canone massimo consentito, per tutta la durata del rapporto.
Questo però è un terreno che richiede una valutazione legale specifica: occorre verificare i testi contrattuali, la presenza o assenza dell'attestazione, le fasce dell'Accordo Territoriale applicabili alla zona e alla tipologia dell'immobile, e i termini di prescrizione del diritto alla restituzione. Le consigliamo di rivolgersi a un avvocato esperto in diritto delle locazioni, oppure ad una associazione specializzata per inquilini, che potrà valutare concretamente se avanzare una domanda di riqualificazione del rapporto contrattuale e di ripetizione delle somme versate in eccedenza, anche tramite ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale.
Per approfondire: la nostra guida sul Giudice di Pace la nostra guida sull'affitto a canone concordato
Consideri che lo schema che descrive, reiterato nel tempo — per 36 mesi senza interruzione — è un elemento che i giudici valutano con molta attenzione. La giurisprudenza ha più volte riqualificato sequenze di contratti transitori privi di reale causale come contratti ordinari a canone concordato (3+2), con conseguente applicazione della disciplina prevista dalla legge per queste tipologie.
Se l'attestazione di conformità all'Accordo Territoriale manca e il canone applicato supera i valori previsti dall'Accordo, lei potrebbe avere titolo a richiedere la restituzione della differenza tra quanto effettivamente pagato e il canone massimo consentito, per tutta la durata del rapporto.
Questo però è un terreno che richiede una valutazione legale specifica: occorre verificare i testi contrattuali, la presenza o assenza dell'attestazione, le fasce dell'Accordo Territoriale applicabili alla zona e alla tipologia dell'immobile, e i termini di prescrizione del diritto alla restituzione. Le consigliamo di rivolgersi a un avvocato esperto in diritto delle locazioni, oppure ad una associazione specializzata per inquilini, che potrà valutare concretamente se avanzare una domanda di riqualificazione del rapporto contrattuale e di ripetizione delle somme versate in eccedenza, anche tramite ricorso al Giudice di Pace o al Tribunale.
Per approfondire: la nostra guida sul Giudice di Pace la nostra guida sull'affitto a canone concordato
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