Domenica 12 luglio 2026
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Cara ADUC

Indennizzo energia elettrica: risposta non pertinente al reclamo vale?

12 luglio 2026
Domanda 12 luglio 2026
Ho richiesto al fornitore di energia elettrica il riconoscimento degli indennizzi automatici per mancata lettura reale dal 3 novembre 2025 al 14/4/2026.
La risposta pervenuta dopo circa 20gg NON ERA COERENTE AL CONTENUTO DEL RECLAMO ma si riferiva ad una mia precedente segnalazione di guasto del contatore e in questa si segnalava che il contatore era stato sostituito.
Chiedo: in un caso come questo la risposta così data si può considerare effettuata anche se il contenuto non è attinente a quello della pec di reclamo? Ha senso richiedere indennizzo ulteriore per mancata risposta nei termini?
Ringrazio.
Franco, dalla provincia di PT

Risposta ADUC
Gentile Franco,
La situazione che descrive pone due questioni distinte, che è bene affrontare separatamente.

Prima questione: la risposta pervenuta si può considerare valida? La risposta del fornitore è valida ai fini dell'indennizzo per mancata risposta nei termini solo se contiene effettivamente un riscontro al reclamo presentato, ovvero se tratta il contenuto specifico della sua richiesta. Se, come lei descrive, la risposta ricevuta riguardava una precedente segnalazione di guasto del contatore e non faceva alcun riferimento alla sua richiesta di indennizzo per mancata lettura reale, è ragionevole sostenere che si trattasse di una risposta non pertinente, dunque sostanzialmente inesistente rispetto al reclamo specifico che aveva inviato. Non può essere considerata una risposta al reclamo un documento che non ne tratta l'oggetto.

Seconda questione: ha senso richiedere l'indennizzo per mancata risposta nei termini? La normativa ARERA prevede che, se il venditore risponde dopo più di 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo scritto, debba liquidare al cliente un indennizzo automatico di 30 euro nella prima bolletta utile. L'importo è raddoppiato se il ritardo supera il doppio del tempo previsto, ed è triplicato se supera il triplo. Qui le norme: la nostra guida sull'energia elettrica

Qualora la risposta ricevuta fosse effettivamente non pertinente all'oggetto del suo reclamo, e fosse giunta entro i 30 giorni ma senza affrontare il merito della richiesta, la situazione è assimilabile a una mancata risposta: ha dunque senso contestarla e richiedere sia la risposta nel merito che l'eventuale indennizzo.

Il percorso concreto che le consigliamo è il seguente:

1. Invii un nuovo reclamo scritto al fornitore (via PEC o raccomandata A/R, così da avere prova certa di ricezione), in cui precisa che la risposta pervenuta non riguardava l'oggetto del reclamo originario (indennizzo per mancata lettura reale nel periodo indicato), e chiede una risposta esplicita nel merito, nonché il riconoscimento degli indennizzi spettanti per le letture non effettuate.
Per il reclamo scritto al fornitore può utilizzare il nostro generatore di moduli per l'energia

2. Se entro 30 giorni non ottiene risposta pertinente, per le controversie nel settore energetico è obbligatorio il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità prima di poter adire il giudice ordinario. La conciliazione si avvia tramite lo Sportello per il Consumatore ARERA, gratuitamente: la nostra guida sulle conciliazioni obbligatorie energia e gas

3. Se la conciliazione non dovesse risolvere la questione, potrà rivolgersi al Giudice di Pace: la nostra guida sul Giudice di Pace
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