Lunedì 13 luglio 2026
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Cara ADUC

Ritardo volo American Airlines New York-Milano: si applica Montreal, non il reg. 261/2004

13 luglio 2026
Domanda 13 luglio 2026
Gentili Signori,
Vi contatto per richiedere assistenza in merito a un reclamo presentato nei confronti di American Airlines. In particolare, il mio volo da New York JFK a Milano Malpensa del 12 giugno 2026 è giunto a destinazione con un ritardo di circa 21 ore rispetto all'orario previsto. Ho inoltrato richiesta di compensazione richiamando il Regolamento (CE) n. 261/2004 e la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 15556/2026, ma, nonostante ciò, American Airlines ha rigettato integralmente la mia richiesta, sostenendo di non dover riconoscere alcuna compensazione.
Alla luce di quanto sopra, ritengo che il diniego ricevuto possa non essere conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza e alla normativa europea in materia di tutela dei passeggeri aerei.
Vi sarei pertanto grata se poteste valutare il mio caso e fornirmi supporto per l'eventuale tutela dei miei diritti nei confronti del vettore. Specifico che l'operatore del volo era American Airlines, mentre i biglietti sono stati acquistati sul sito di British Airways.
Rimango a disposizione per trasmettere tutta la documentazione relativa al viaggio, ai reclami presentati e alle risposte ricevute dalla compagnia aerea.
Cordiali saluti,
Caterina, dalla provincia di PR

Risposta ADUC
Gentile Caterina,
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 in realtà non si applica al suo caso. Tutela i passeggeri in due ipotesi soltanto: partenza da un aeroporto UE, qualunque sia il vettore; oppure partenza da un paese terzo verso l'UE, ma solo se il volo è operato da un vettore comunitario. Il suo volo è partito da New York JFK (aeroporto extra-UE) ed è stato operato da American Airlines, che non è un vettore comunitario. Quindi manca sia il presupposto della partenza UE sia quello del vettore comunitario, e il regolamento non trova applicazione. Il fatto che i biglietti siano stati acquistati sul sito di British Airways non cambia le cose: ciò che conta è il vettore operativo, cioè chi ha materialmente effettuato il volo, non chi lo ha venduto.

Quanto all'ordinanza della Cassazione n. 15556/2026 da lei citata, l'abbiamo verificata direttamente sul testo integrale. Si tratta di un caso simile al suo (volo Miami-Milano operato da American Airlines), ma la domanda dei passeggeri e la decisione dei giudici si sono fondate esclusivamente sulla Convenzione di Montreal del 1999, non sul regolamento 261/2004. La Cassazione, peraltro, non si è nemmeno pronunciata sul punto dell'applicabilità del regolamento ai vettori extra-UE, perché ha dichiarato il ricorso della compagnia inammissibile per ragioni processuali (mancato confronto con le motivazioni della sentenza impugnata). Quindi quell'ordinanza non conferma l'applicabilità del regolamento europeo a voli come il suo: conferma piuttosto che la strada percorribile in casi come questo è quella della Convenzione di Montreal.

La via corretta è dunque la Convenzione di Montreal del 1999 (resa esecutiva in Italia con L. 12/2004), articoli 19 e 22. In base a questa disciplina il vettore è responsabile del danno da ritardo, salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure necessarie per evitarlo o che gli sia stato impossibile adottarle. Lei deve documentare il rapporto di trasporto e il ritardo effettivamente subito; per il risarcimento occorre in linea di principio allegare il pregiudizio concreto (spese, coincidenze perse, pernottamenti, disagi rilevanti), anche se, come emerge proprio dal caso deciso dalla 15556/2026, un ritardo di questa entità e la mancata prova di una causa di esonero da parte del vettore possono già di per sé sostenere il riconoscimento di un indennizzo.

Le consigliamo quindi di fare una nuova diffida, basandola su Montreal, e non sul Regolamento UE.

Può trovare il nostro modello di reclamo per trasporti.
Per approfondire: la nostra guida sul giudice di pace.

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