Venerdì 4 settembre 2026
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Cara ADUC

contenzioso tim

5 marzo 2020
Domanda 5 marzo 2020
In data 15.2.2018 via pec disdettavo contratto tim per cessata attività.
Ultima bolletta 2 2018 (canone feb) ricevuta e pagata 13.04.2018.A distanza di due anni oggi ricevo con posta ordinaria un sollecito di pagamento periodo 3/2018 di 68,42 euro.
Sentita la Tim mi dicono che sono i canoni di marzo e aprile e aggiungono che la mia pec è stata ricevuta in data 22.3.2018.
Ma la mia pec non è istantanea?
Possono richiedermi ancora canoni?
Non avendo ricevuto raccomandate non si è prescritta la richiesta?
Come devo comportarmi?
Ringrazio per la risposta. Cordiali saluti.
Claudio, dalla provincia di TO

Risposta ADUC
La sigla PEC sta per Posta Elettronica Certificata, dove il termine “certificata” si riferisce al fatto che avrai la certezza con valenza legale dell’invio e della consegna.
Nella pratica, quando invierai un’email a un destinatario con una PEC, il messaggio sarà preso in carico dal tuo gestore, cioè l’azienda che hai scelto per il servizio di posta certificata: ti verrà inviata una ricevuta dell'avvenuta trasmissione del messaggio con una precisa indicazione del momento in cui la email PEC è stata inviata. Dopo averne verificato la conformità, il tuo gestore invierà la PEC al gestore del destinatario, che a sua volta lo verificherà prima di inviarlo al destinatario finale. Anche in questo momento ti verrà inviata una ricevuta di avvenuta consegna. La ricevuta di consegna attesta il giorno e l’orario esatto in cui il messaggio è stato consegnato nella casella del destinatario.
Nonostante la procedura possa sembrare lunga e complessa, l’invio avviene in pochi secondi! Quindi la data di ricezione dovrebbe coincidere con quella d'invio.
Prescrizione
Dal 1 gennaio 2020 il diritto al pagamento del corrispettivo dovuto per le bollette telefoniche (in generale per i contratti di telecomunicazione) si prescrive in due anni anzichè cinque. La disposizione, contenuta nella Legge di Bilancio 2020, riguarda non solo il pagamento delle fatture ma anche evidentemente la fatturazione, quindi i conguagli e le fatturazioni ritardate.
Nel caso va inviato un reclamo contestando il decorso del termine con richiesta di ricalcolo e eventualmente di rimborso.
Il pagamento della parte non dovuta può essere sospeso, ma solo nel caso vi sia in corso un procedimento presso l’AGCOM (autorità garante della concorrenza e del mercato) di accertamento per violazioni di questo genere delle regole del Codice del consumo, in attesa dell’esito.
Anche il rimborso, secondo quanto prevede la legge, può avvenire entro tre mesi da tale esito.
Di quanto sopra l’utente deve essere informato da parte del gestore telefonico; il nostro consiglio è tuttavia non esitare e, dopo il reclamo infruttuoso, rivolgersi al CORECOM.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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