Mercoledì 22 luglio 2026
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Cara ADUC

Contatore idrico difettoso: il condominio ha diritto al rimborso

22 luglio 2026
Domanda 22 luglio 2026
Il contatore condominiale vecchio di oltre 30 anni emetteva consumi molto alterati non corrispondenti ai consumi annui dei condomini.
L'amministratore del condominio inoltrò il reclamo e la Gori (fornitrice di acqua) intervenne con la sostituzione del contatore.
Di seguito riscontrarono la staratura o inidoneo funzionamento del contatore.
Chiedo di sapere se la Gori dovrà rimborsare il condominio per gli eccessi pagati, oppure detrarre dalle fatture seguenti il surplus.
Nell'attesa di risposta, distinti saluti.
Pasquale, dalla provincia di NA

Risposta ADUC
Gentile Pasquale,
Qualora il gestore idrico abbia effettivamente riscontrato e documentato la staratura del contatore, il condominio ha diritto al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto ai consumi reali. Si tratta di un principio consolidato nel settore delle utenze idriche regolato dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente): se il misuratore risulta difettoso per cause non imputabili all'utente, il gestore è tenuto a ricalcolare i consumi e a restituire quanto indebitamente pagato.

Il primo passo concreto è richiedere per iscritto al gestore idrico copia del verbale di verifica del contatore, che attesta ufficialmente la staratura. Questo documento è fondamentale perché costituisce la prova del malfunzionamento e determina il periodo di riferimento per il ricalcolo. Il gestore, sulla base di quel verbale, dovrebbe procedere autonomamente alla rettifica delle bollette e al rimborso o alla compensazione sull'importo delle fatture future.

Se il gestore non procede spontaneamente o fornisce un rimborso ritenuto insufficiente, le consigliamo di presentare un reclamo scritto formale. Può utilizzare il nostro generatore di moduli per utenze idriche.

Se il reclamo non riceve risposta soddisfacente entro i termini (di norma 40 giorni), il passo successivo è attivare la procedura di conciliazione obbligatoria presso lo Sportello del Consumatore di ARERA, che è condizione necessaria prima di qualsiasi ricorso al Giudice di Pace.

Tenga presente che la prescrizione per le bollette di utenze è di 2 anni, quindi è opportuno agire tempestivamente per non perdere il diritto al rimborso per i periodi più lontani.

Per approfondire: la nostra scheda su ARERA e la nostra guida sulle conciliazioni obbligatorie per energia e gas.
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