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Cara ADUC

condominio - delega permanente

16 febbraio 2016
Domanda 16 febbraio 2016
Buon giorno. E’ successo in Tribunale a Vicenza a mio avviso qualcosa di scandaloso
Sono stato costretto ad impugnare una delibera condominiale in quanto è sono stati deliberati dei lavori di manutenzione straordinaria (copertura a cappotto di una sola parete del condominio) senza prima far fare una perizia tecnica. Per detti lavori mi sono stati subito chiesti oltre 2000€ sebbene il condominio non avesse ancora chiesto le autorizzazioni comunali a costruire (tra l’altro in un’area confermata dal Comune con capacità edificatoria esaurita). Per tale delibera era Necessario il voto dei Proprietari (Cass. Civ. 10611/1990) ma in assemblea anziché il proprietario, ha votato l’USUFRUTTUARIO e nel verbale NON E’ PRESENTE NESSUN RIFERIMENTO A NESSUNA EVENTUALE DELEGA RILASCIATA DAL NUDO PROPRIETARIO sebbene sia proprio il verbale dell’assemblea condominiale il documento che offre una prova presuntiva dei fatti che afferma in essa essersi verificati (Cass. Civ. 12119/1992)
Togliendo quindi il voto illegittimo dell’Usufruttuario (ed i millesimi che questo rappresenta) l’assemblea avrebbe deliberato con un quorum di soli 486 millesimi (inferiore ai 501 millesimi previsti dall’art. 1136 commi 4 e 2 C.C.)
In seguito all’impugnazione il Condominio, che ha resistito in causa, ha depositato in Tribunale una delega DELEGA PERMANENTE e generica del Nudo Proprietario (“… delego a a gestire le proprietà…”), all’Usufruttuario.
Detta delega Permanente, oltre ad essere illegittima, si presentava in questo modo:
- priva di data certa
- redatta su un semplice foglio di carta
- non rispettosa del Regolamento condominiale (di tipo assembleare) il quale prevede espressamente che “…la delega deve essere in ogni caso scritta in calce al foglio d’invito ed è valida unicamente per l’assemblea a cui quell’invito si
riferisce”. Il Regolamento condominiale stabilisce, cioè, che la delega deve essere conferita su apposito modulo che compare in calce all’avviso di convocazione e vieta espressamente la delega cosiddetta permanente che conferisce ad altro soggetto la rappresentanza in tutte le assemblee condominiali, indipendentemente dalle questioni poste all’ordine del giorno in quanto è lo specifico ordine del giorno che determina ex art. 67 Disp. Att. CC i limiti della rappresentanza (Cass. Civ. 3586/2013 e 590/’80)
Ciò nonostante il Giudice non ha considerato nulla di quanto sopra e mi ha dato torto emettendo la sentenza che mi condanna oltretutto a pagare tutte le spese.
Cosa posso fare?
Grazie
Raffaele, da Padova (PD)

Risposta ADUC
purtroppo, l'unica cosa che può fare è ricorrere in appello con il suo legale di fiducia. Non ci sono altri rimedi quando un giudice di primo grado commette errori come quelli da lei giustamente evidenziati.
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