Cara ADUC
Chiarimenti su rottamazione bollo auto
Domanda
16 gennaio 2019
Salve, nel 2016 ho ricevuto dalla Regione Calabria un "atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzione" inerente il bollo 2013 della mia moto. L'ho dimenticato finché, a novembre scorso, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione mi ha inviato una nuova cartella di pagamento. Essendomi stato notificato già una prima volta nel 2016 (anche se dalla Regione e non dall'AdER), suddetto atto ha i requisiti per usufruire della rottamazione ter prevista dall'attuale decreto
fiscale? Grazie molte per i chiarimenti!
Antonio, dalla provincia di CS
Antonio, dalla provincia di CS
Risposta ADUC
’art 3 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Non rientrano inoltre nel beneficio della rottamazione-ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018, prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:
un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019.
Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
Non rientrano inoltre nel beneficio della rottamazione-ter i carichi già oggetto di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 148/2017 (c.d. rottamazione-bis) per i quali non risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e, successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018, prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:
un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 18 rate ripartite in 5 anni;
un massimo di 5 giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata;
un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019.
Per usufruire della nuova Definizione agevolata (cosiddetta “rottamazione-ter”) è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.
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