Cara ADUC
per la banca non vale documento p7m
Domanda
1 febbraio 2020
Ho proposto di trasmettere la pubblicazione del testamento di mio padre per la pratica di successione, in formato p7m, firmata digitalmente dal notaio. La banca, invece, accetta solo copia cartacea conforme asseverata dal notaio con firma e timbro. Ritenete sia legittima questa posizione?
Grazie
Riccardo, dalla provincia di FI
Grazie
Riccardo, dalla provincia di FI
Risposta ADUC
per l'autenticità del documento, non sempre viene riconosciuta la firma digitale.
La firma digitale, in base alla definizione contenuta nell’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale, si riferisce «in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata», e «integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente». Per dirla in termini molto semplici, ha il valore di una firma autografa, considerazione che invece non vale per tutte le tipologie di firma elettronica. Il riferimento giuridico fondamentale per distinguere il valore legale della firma è l’articolo 20 del Cad, in base al quale il documento informatico ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile, equivalendo quindi una scrittura privata valida, quando ha «firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata».
Parlandone col notaio può opporre tali argomenti alla banca e pretendere quanto le spetta.
La firma digitale, in base alla definizione contenuta nell’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale, si riferisce «in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata», e «integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente». Per dirla in termini molto semplici, ha il valore di una firma autografa, considerazione che invece non vale per tutte le tipologie di firma elettronica. Il riferimento giuridico fondamentale per distinguere il valore legale della firma è l’articolo 20 del Cad, in base al quale il documento informatico ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile, equivalendo quindi una scrittura privata valida, quando ha «firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata».
Parlandone col notaio può opporre tali argomenti alla banca e pretendere quanto le spetta.
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