Sabato 5 settembre 2026
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Cara ADUC

avviso di accertamento per cittadino estero

2 febbraio 2020
Domanda 2 febbraio 2020
buogiorno,
anni fà comprai all'asta un terreno edificabile, da qull'anno in poi pagai la mia imu in base a prezzo di acquisto dell'asta. ma dopo 4 anni il comune mi fece un avviso di accertamento dicendomi che il prezzo di riferimento era quello stabilito dal comune, ho cercato di oppormi in autotutela ma la risposta fu:
Per quanto riguarda il valore di un’area edificabile ai fini IMU, la legge 201/2011 istitutiva dell’IMU, richiama l’art. 5 del Dlgs. 504/1992, che stabilisce che la base imponibile su cui calcolare l’imposta per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio,....... Tale criterio viene richiamato proprio dalla lei citata ordinanza della Cassazione n.12273/2017 che considera i criteri di cui sopra “tassativi”;
Percui pagai la differenza. di sicuro mi aspetto anche gli altri anni successivi.
Ma quest'anno mi hanno inviato un altro avviso per la precisione il 31-12-2019 esattamente l'ultimo giorno del 5 anno valevole per la prescrizione ed archiviazione dell avviso ricevuto il giorno 3 gennaio. Anche in questo ho tentato una opposizione in autotutela.
ma vana a giudicare dalla loro risposta: Il termine per la notifica degli atti in oggetto è quinquennale;
- La notifica dell’atto è avvenuta tramite raccomandata spedita entro il 31/12/2019;
- In caso di notifica a mezzo ufficio postale di atti recettizi quali l’avviso di accertamento, di rettifica, di liquidazione ecc. è ormai assodato che trova applicazione il principio della scissione degli effetti tra il notificante e il
destinatario. Sul punto è infatti intervenuta più volte la Corte di Cassazione con diverse pronunce (Sentenza n.1647/2004, 15298/2008, 385/2017) ed infine con l’Ordinanza n.14850 del 06/06/2018 che sulla questione afferma quanto segue:
“…g) Da siffatti rilievi consegue il seguente principio di diritto:
“In tema di notifica a mezzo posta di atti tributari recettizi (nella specie avviso di accertamento), il principio della scissione soggettiva, come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n.477 del 2002,.....eventuali ritardi o omissioni rientrano nella diretta responsabilità dell’Ufficio postale stesso ….”
La raccomandata pero mi è stata inviata alla mia vecchia residenza di nascita (ricevuta da mia madre), ce ne fu un altra dopo, ma io sono residente in estero a san marino da 20 anni e sono anche cittadina di san marino ma non italiana. ho provato in rete e sembra che il 142cpc delinei meglio il caso, ma mi sto perdendo nei meandri del domicilio fiscale. Non ricordo di averlo eletto, ma sono sicura che nel primo avviso (allegato alle email) ho inviato anche il decreto di trasferimento dove si evince la mia residenza estera. uguale anche in tutti gli F24 pagati. vi chiedo pertanto se avete una soluzione al mio caso sia per il primo ricorso magari ce qualche nuova sentenza da me ignorata e maggiormente in quest'ultimo avviso eventuali opposizioni, ma vedo il comune molto resistente.
grazie
Sara, dalla provincia di EE

Risposta ADUC
per i tempidi notifica ha ragione il Comune: fa testo il momento in cui è stato consegnato l'atto a chi poi recapita, quindi il 31 dicembre.
Per il fatto che lei non ha la residenza dove l'atto è stato notificato, avrebbe ragione se l'atto fosse stato rifiutato da sua madre motivando col fatto che lei non è residente lì. Ma sua madre lo ha accettato e in questo modo si è fatta tramite per la consegna a lei dell'atto... che infatti lo ha ricevuto ed è qui a chiedere informazioni.
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