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Assicurazione auto
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Lettera 
19 gennaio 2020 0:00
 
Ho comprato un'auto usata da un rivenditore; ho dato la vecchia CitroenC3 intestata a mio figlio allo stesso rivenditore che la rottamerà; la asicurazione della Citroen che scade il 6-6-2020 è stata sospesa dalla Assicurazione Genarali; io ho assicurato questa mia auto usata che ho acquistato pochi giorni fa con la stessa Ass. Generali (con cui sono assicurato da 30 anni per le diverse auto avute nel tempo con una polizza AutoFamily che inglobava anche l'auto di mia moglie e quella di mio figlio) e l'ultima auto
intestata a me assicurata con loro è stata la Peugeot 307 che è stata venduta da me il 15-2-2012, dandone comunicazione scritta all'Assicurazione il 23-2-2012. Da allora io non ho più avuto macchine intestate a me.
Tutte queste notizie le ho scritto per formulare il quesito:
Al momento di assicurare questa mia auto acquistata pochi giorni fa la Ass. Generali mi considera un nuovo cliente da assicurare e mi applica la classe 14 (mi sembra) facendomi pagare 544 euro/anno. Io sono rimasto basito ma non hanno sentito ragioni.
Chiedo: il comportamento della compagnia di Ass. Generali è stato legittimo e regolare? Non avrebbero dovuto agganciarsi alla Peugeot 307 -ultima macchina a me intestata e la cui assicurazione - ripeto- era con loro? Chiedo inoltre se per normativa vigente l'assicurazione della Citroen sospesa non mi debba essere rimborsata per i mesi nei quali la assicurazione resterà sospesa.
Ringrazio ed invio distinti saluti.
P.S. - per maggiori dettagli cercherò di inviarvi con un allegato ad email (se
riuscirò a trovare il vs indirizzo normale) la polizza verde che mi è stata rilasciata. Grazie
Giuseppe, dalla provincia di CS

Risposta:
no, lei non ha più diritto alla sua vecchia classe di merito.
Acquisto secondo veicolo: in caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello già assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall’ultimo attestato di rischio conseguito. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprietà della persona fisica titolare della polizza già esistente o di un componente -stabilmente convivente- del suo nucleo familiare. La regola vale per i nuovi contratti, stipulati con la stessa compagnia del primo veicolo o con un’altra, stipulati per un veicolo che non ha storia assicurativa pregressa relativa a quel soggetto.
(Fonte: Codice delle assicurazioni private art.134 comma 4bis modificato in ultimo dalla Legge 124/2017)
Inoltre: vendita, rottamazione e furto della vettura sono i tre casi per cui si può richiedere il rimborso della polizza Rc auto prima della naturale scadenza del contratto.
 
 
 
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