Cara ADUC
Applicazione RC familiare
Domanda
19 febbraio 2020
Buongiorno.
Ho un’auto targata xxxxx assicurata con la compagnia PRIMA ASSICURAZIONI, in classe CU 1. Mia moglie ha un motociclo, targato yyyyy, assicurato dal 2017 a novembre 2019. Quindi il suo attestato di rischio riporta non incidenti per i 3 anni di assicurazione.Ho chiesto alla Prima Assicurazioni di applicare la nuova legge RC Familiare, applicando la classe 1 al motociclo. Mi è stato risposto che il motociclo doveva essere assicurato per almeno 5 anni precedentemente.
A me sembra un’ERRATA interpretazione della legge. La legge dice: NON INCIDENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI, non veicolo assicurato per almeno 5 anni. La polizza scaduta a novembre 2019, vorrei farla decorrere dal 21/03/2020. Si considera nuova polizza o rinnovo? So che la legge “RC familiare” vale anche per nuove polizze. Quindi? E’un abuso, o l’agente assicurativo ha ragione? Come mi posso comportare per far valere i miei diritti? Grazie.
Andrea, dalla provincia di BG
Ho un’auto targata xxxxx assicurata con la compagnia PRIMA ASSICURAZIONI, in classe CU 1. Mia moglie ha un motociclo, targato yyyyy, assicurato dal 2017 a novembre 2019. Quindi il suo attestato di rischio riporta non incidenti per i 3 anni di assicurazione.Ho chiesto alla Prima Assicurazioni di applicare la nuova legge RC Familiare, applicando la classe 1 al motociclo. Mi è stato risposto che il motociclo doveva essere assicurato per almeno 5 anni precedentemente.
A me sembra un’ERRATA interpretazione della legge. La legge dice: NON INCIDENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI, non veicolo assicurato per almeno 5 anni. La polizza scaduta a novembre 2019, vorrei farla decorrere dal 21/03/2020. Si considera nuova polizza o rinnovo? So che la legge “RC familiare” vale anche per nuove polizze. Quindi? E’un abuso, o l’agente assicurativo ha ragione? Come mi posso comportare per far valere i miei diritti? Grazie.
Andrea, dalla provincia di BG
Risposta ADUC
anche noi interpretiamo la normativa come lei, ma considerando che la nuova disposizione è entrata in vigore il 16/2 sarebbe il caso, sui punti "teoricamente" dubbi, che intervenisse l'IVASS (e probabilmente lo farà). Per il suo caso, a nostro vedere, l'applicazione della nuova classe di merito sul contratto di sua moglie è possibile ma potrà avvenire solo in sede di rinnovo, non prima. Infatti la legge così specifica:
"L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti gia' stipulati, purche' in assenza di sinistri con responsabilita' esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato e non puo' discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto".
"L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti gia' stipulati, purche' in assenza di sinistri con responsabilita' esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato e non puo' discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto".
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