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Cara ADUC

addebito ingiusto in rendiconto spese condominiali

15 gennaio 2019
Domanda 15 gennaio 2019
Buongiorno, a seguito di "un'antipatia" reciproca con il responsabile di scala del mio condominio questi si rifiuta di consegnarmi a mano le comunicazioni per le quali l'amministratore condominiale necessita di una firma per ricevuta (convocazioni alle assemblee e relativi verbali). In seguito a ciò l'amministratore mi invia Raccomandate, nonostante gli abbia chiesto (anche tramite e-mail nella quale facevo presente di considerare, ai fini dell'attribuzione delle spese postali per il recapito di convocazioni e verbali assembleari, le seguenti sentenze: Trib. di Napoli, 29/11/2003, n. 12015 ; Trib. di Milano 9 giugno 2015, n. 7103; Cass. sent. n. 21965/2017 del 21.09.2017) quantomeno di avvisarmi affinché potessi, e possa in futuro, passare dal suo studio per ritirare le comunicazioni. Trovo il comportamento del responsabile di scala, ma soprattutto quello dell'amministratore, profondamente discriminante e penalizzante poichè viene riservato solo alla sottoscritta. Vorrei quindi un consiglio su cosa poter fare se, nel rendiconto per l'anno appena trascorso che arriverà a breve, mi saranno addebitate le spese postali sopracitate, così come mi è stato anticipato telefonicamente dall'amministratore stesso. Vi ringrazio
anticipatamente per il tempo che vogliate dedicarmi.
Ivana, dalla provincia di CO

Risposta ADUC
le comunicazioni dell'amministratore di convocazione dell'assemblea hanno bisogno di una ricevuta firmata dal destinatario. Infatti esse devono avvenire "a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano" con spese a carico dell'amministrazione (art. 66 d.att.) Perciò, se la consegna a mani non viene effettuata, per motivi diversi, l'A. può ricorrere agli altri mezzi indicati dalla legge. Nel caso specifico, poichè la mancata consegna a mano non dipende dalla volontà del destinatario, le spese non sono da addebitare a Lui, ma da ripartire sul condominio secondo il criterio generale dell'art. 1123 c.c. La sentenza della Cass.ne citata riguarda un caso diverso non attinente; inoltre non è mai vincolante.
Pertanto diffidi l'A. dall'addebito delle spese postali con apposita lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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