Cara ADUC
accordi di separazione
Domanda
15 febbraio 2024
Spett. Associazione ADUC,
Gentilmente chiedo alcuni chiarimenti relativamente alla separazione consensuale a suo tempo concordata col mio ex coniuge (nel frattempo ratificata da sentenza di divorzio).
Tale accordo nello specifico evidenziava il mio impegno:
.a vendere un appartamento di mia esclusiva proprietà non ricadente nella comunione dei beni,
. con il ricavato della suddetta vendita ad estinguere i debiti contratti nel periodo di comunione tra coniugi, nonchè a suddividere l'eventuale residuo in parti uguali tra coniugi".
Premesso che sono trascorsi alcuni anni e le circostanze sono mutate, pertanto io vorrei ora conservare la proprietà del citato immobile liquidando personalmente al mio ex marito il corrispettivo come sopra stabilito (facendo riferimento all'attuale valore di mercato, lui consenziente).
Quindi chiedo:
a) sarà sufficiente una scrittura privata a ratifica della variazione degli accordi a suo tempo stabiliti?(ovviamente integrata dal bonifico di saldo)?
Poichè tra i debiti da estinguere vi è un mutuo che, per motivi di convenienza economica, sarebbe opportuno mantenere in essere fino alla sua estinzione prevista fra 5 anni circa:
b), sarà sufficiente formalizzare il nuovo accordo con semplice scrittura privata tra coniugi ed estinzione della fidejussione da me rilasciata a suo tempo alla banca?
Ringrazio sin d'ora e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti qualora l'esposizione non risultasse chiara e/o completa.
I migliori saluti.
Mirella, dalla provincia di BL
Gentilmente chiedo alcuni chiarimenti relativamente alla separazione consensuale a suo tempo concordata col mio ex coniuge (nel frattempo ratificata da sentenza di divorzio).
Tale accordo nello specifico evidenziava il mio impegno:
.a vendere un appartamento di mia esclusiva proprietà non ricadente nella comunione dei beni,
. con il ricavato della suddetta vendita ad estinguere i debiti contratti nel periodo di comunione tra coniugi, nonchè a suddividere l'eventuale residuo in parti uguali tra coniugi".
Premesso che sono trascorsi alcuni anni e le circostanze sono mutate, pertanto io vorrei ora conservare la proprietà del citato immobile liquidando personalmente al mio ex marito il corrispettivo come sopra stabilito (facendo riferimento all'attuale valore di mercato, lui consenziente).
Quindi chiedo:
a) sarà sufficiente una scrittura privata a ratifica della variazione degli accordi a suo tempo stabiliti?(ovviamente integrata dal bonifico di saldo)?
Poichè tra i debiti da estinguere vi è un mutuo che, per motivi di convenienza economica, sarebbe opportuno mantenere in essere fino alla sua estinzione prevista fra 5 anni circa:
b), sarà sufficiente formalizzare il nuovo accordo con semplice scrittura privata tra coniugi ed estinzione della fidejussione da me rilasciata a suo tempo alla banca?
Ringrazio sin d'ora e resto a disposizione per ulteriori chiarimenti qualora l'esposizione non risultasse chiara e/o completa.
I migliori saluti.
Mirella, dalla provincia di BL
Risposta ADUC
trattandosi di accordi, peraltro confermati anche nella sentenza di divorzio, non è possibile superare gli stessi tramite la sottoscrizione di una scrittura privata.
In questi casi la strada corretta da seguire è quella di depositare congiuntamente un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio nel quale, spiegando i motivi che hanno portato al cambiamento dei precedenti accordi, chiedere la modifica delle predette condizioni.
Ricorrere ad una scrittura privata sarebbe rischioso perchè non vi è accordo giurisprudenziale sul punto.
Alcune sentenze della cassazione ritengono possibile la modifica mentre altre escludono tale possibilità temendo che vi sia una manca tutela del coniuge ritenuto più debole.
In questi casi la strada corretta da seguire è quella di depositare congiuntamente un ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio nel quale, spiegando i motivi che hanno portato al cambiamento dei precedenti accordi, chiedere la modifica delle predette condizioni.
Ricorrere ad una scrittura privata sarebbe rischioso perchè non vi è accordo giurisprudenziale sul punto.
Alcune sentenze della cassazione ritengono possibile la modifica mentre altre escludono tale possibilità temendo che vi sia una manca tutela del coniuge ritenuto più debole.
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