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DPCM 2/3/2021 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021
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Normativa 
3 marzo 2021 9:07
 

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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021 
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (21A01331) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)
 
Capo I
Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.  172,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021  n.  2,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori  disposizioni
urgenti in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
15 gennaio 2021, n. 11; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  23  novembre  2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre 2020, n. 294; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  febbraio  2021,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38; 
  Viste le ordinanze del Ministro  della  salute  27  febbraio  2021,
recanti  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  per  le  Regioni
Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche,  Molise,  Piemonte,  Province
autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna,  Umbria,  pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio  2021,
n. 50; 
  Visto il decreto del Ministro per la  pubblica  amministrazione  19
ottobre 2020, recante «Misure per  il  lavoro  agile  nella  pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020,
n. 268, cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale 29 gennaio 2021, n. 23; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali
e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul  territorio
nazionale relativo al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza  di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica
internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30
gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei  regolamenti
sanitari internazionali  e  della  successiva  dichiarazione  dell'11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'
raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Viste le risoluzioni approvate dalla  Camera  dei  deputati  e  dal
Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021; 
  Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente  delle
sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e  27
febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate  dalla  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
data 27 febbraio 2021; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, dello sviluppo economico,  dell'universita'  e
della ricerca,  della  cultura,  del  turismo,  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli
affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica  e  la
transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale,  per  le
pari opportunita' e la famiglia, nonche' sentito il presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  e  misure   di
                           distanziamento 
 
  1. E' fatto  obbligo  sull'intero  territorio  nazionale  di  avere
sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie e  di
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in
tutti i luoghi all'aperto. 
  2. Non vi e' obbligo di  indossare  il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche  dei  luoghi  o
per le circostanze di  fatto,  sia  garantito  in  modo  continuativo
l'isolamento da persone non conviventi. Sono  fatti  salvi,  in  ogni
caso, i protocolli e le linee guida  anti-contagio  previsti  per  le
attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche'
le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico. 
  3. Non hanno l'obbligo di indossare il  dispositivo  di  protezione
delle vie respiratorie: 
    a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che  devono  comunicare  con  un
disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; 
    c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva. 
  4. E' fortemente raccomandato l'uso di  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private  in
presenza di persone non conviventi. 
  5.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento
della   protezione   civile,   di   seguito   denominato    «Comitato
tecnico-scientifico». 
  6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie  e  sul  distanziamento  interpersonale  sono   comunque
derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati  dal
Comitato tecnico-scientifico. 
  7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni  o  da
appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere  indossate
anche mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a
fornire una protezione adeguata e tali  da  garantire,  al  contempo,
comfort e respirabilita', forma e aderenza appropriate per assicurare
la copertura sul volto delle vie respiratorie. 
  8. L'uso del  dispositivo  di  protezione  delle  vie  respiratorie
integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal  contagio
quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata
delle mani. 
                               Art. 2 
 
                  Misure relative agli spostamenti 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.  15,
fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio  nazionale  e'  vietato
ogni spostamento in entrata e in uscita tra i  territori  di  diverse
regioni o  province  autonome,  salvi  gli  spostamenti  motivati  da
comprovate esigenze lavorative o da situazioni di  necessita'  ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla  propria
residenza, domicilio o abitazione. 
  2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante. 
                               Art. 3 
 
             Disposizioni specifiche per la disabilita' 
 
  1.  Le  attivita'  sociali   e   socio-sanitarie   erogate   dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate  all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per  persone  con  disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo,  polifunzionale,  socio-occupazionale,  sanitario  e
socio-sanitario vengono svolte secondo piani  territoriali,  adottati
dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici  protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio  e  la
tutela della salute degli utenti e degli operatori. 
  2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello  spettro
autistico, disabilita'  intellettiva  o  sensoriale  o  problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale  con  i
propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in  ogni  caso,  alle
medesime persone e' sempre consentito, con le suddette modalita',  lo
svolgimento di attivita' motoria anche all'aperto. 
                               Art. 4 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
  delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale tutte le  attivita'  produttive
industriali  e  commerciali  rispettano  i  contenuti   delprotocollo
condiviso di regolamentazione delle misure  per  il  contrasto  e  il
contenimento della diffusione del virus COVID-19  negli  ambienti  di
lavoro sottoscritto il 24  aprile  2020fra  il  Governo  e  le  parti
sociali di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi  ambiti  di
competenza,  il  protocollo  condiviso  di  regolamentazione  per  il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto
il 24  aprile  2020  fra  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le
parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo  condiviso  di
regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20  marzo
2020, di cui all'allegato 14. 
                               Art. 5 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  altresi'  le
seguenti misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
fornite dal Ministero della salute; 
    b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore  sanitario
del Dipartimento  di  prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita'; 
    c) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19; 
    d)  nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui   aldecreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle universita' e  nelle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica, negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19; 
    e) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico
sanitarie  di  cui  all'allegato  19  anche   presso   gli   esercizi
commerciali; 
    f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    g) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata. 
                               Art. 6 
 
Misure relative allo svolgimento  della  prestazione  lavorativa  nei
  luoghi  di  lavoro  pubblici  e  privati   sull'intero   territorio
  nazionale 
 
  1.  Nel  predisporre,  anche  attraverso  l'adozione  di   appositi
protocolli,  le  misure  necessarie  a   garantire   la   progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri  dipendenti  con  le  modalita'  di  cui  all'art.   263   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  le  pubbliche  amministrazioni
assicurano il rispetto  delle  prescrizioni  vigenti  in  materia  di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'. 
  2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le  percentuali
piu'  elevate  possibili  di  lavoro  agile,   compatibili   con   le
potenzialita' organizzative e con la qualita'  e  l'effettivita'  del
servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  garantendo  almeno  la
percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77. 
  3.Nelle  pubbliche  amministrazioni,  tenuto  conto  dell'evolversi
della situazione epidemiologica, ciascun dirigente: 
    a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale  piu'  elevata  possibile,  e  comunque  in  misura   non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto  alle
attivita'  che  possono  essere  svolte   secondo   tale   modalita',
compatibilmente con le potenzialita' organizzative  e  l'effettivita'
del servizio erogato; 
    b) adotta nei confronti dei dipendenti di  cui  all'art.  21-bis,
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di  norma
nei  confronti  dei  lavoratori  fragili,  ogni  soluzione  utile  ad
assicurare lo svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  agile  anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella  medesima
categoria  o  area  di  inquadramento  come  definite  dai  contratti
collettivi vigenti, e  lo  svolgimento  di  specifiche  attivita'  di
formazione professionale. 
  4. Le pubbliche  amministrazioni  dispongono  una  differenziazione
dell'orario di ingresso e di uscita del  personale,  fatto  salvo  il
personale sanitario e socio sanitario, nonche'  quello  impegnato  in
attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'
raccomandata  la  differenziazione  dell'orario   di   ingresso   del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati. 
  5. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di  lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai  sensi  dell'art.  90
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche'  di  quanto
previsto dai protocolli di cui agli allegati  12  e  13  al  presente
decreto. 
Capo II
Misure di contenimento del contagio che si applicano
in Zona bianca
                               Art. 7 
 
                             Zona bianca 
 
  1. Con ordinanza del  Ministro  della  salute,  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio  2020,  n.  74,
sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di  tipo
1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo  territorio  si
manifesti una incidenza settimanale dei contagi,  per  tre  settimane
consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti,  nelle  quali
cessano di applicarsi le misure di cui  al  Capo  III  relative  alla
sospensione  o  al  divieto  di   esercizio   delle   attivita'   ivi
disciplinate. A tali attivita' si applicano comunque le  misure  anti
contagio previste dal presente  decreto,  nonche'  dai  protocolli  e
dalle linee guida allo stesso  allegati  concernenti  il  settore  di
riferimento o, in difetto,  settori  analoghi.  Restano  sospesi  gli
eventi che implichino assembramenti in  spazi  chiusi  o  all'aperto,
comprese le manifestazioni  fieristiche  e  i  congressi  nonche'  le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione  di  pubblico
agli eventi e alle competizioni sportive. 
  2. Presso il Ministero della salute e' istituito un Tavolo  tecnico
permanente,   composto   da   un    rappresentante    del    Comitato
tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore  di
sanita' e da un rappresentante  delle  Regioni  e  Province  autonome
interessate, cui e' affidato il compito di verificare, attraverso  il
monitoraggio  degli  effetti  dell'allentamento  delle  misure   anti
contagio nei territori di  cui  al  comma  1  ,  il  permanere  delle
condizioni di cui al comma 1 e la necessita'  di  adottare  eventuali
misure intermedie e transitorie. 
Capo III
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla
                               Art. 8 
 
                             Zona gialla 
 
  1. Nella Zona gialla di cui all'art. 1, comma  16-septies,  lettera
d),  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si  applicano  le  misure  del
presente decreto, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V. 
                               Art. 9 
 
           Misure relative agli spostamenti in Zona gialla 
 
  1. Dalle ore  22,00  alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  sono
consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante
parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per
motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  23  febbraio
2021, n.  15,  fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  regionale,  lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e
le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali
tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi. 
                               Art. 10 
 
                      Manifestazioni pubbliche 
 
  1. Lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
                               Art. 11 
 
     Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti 
 
  1.Puo' essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce
orarie la chiusura al pubblico, delle  strade  o  piazze  nei  centri
urbani, dove si possono creare  situazioni  di  assembramento,  fatta
salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
aperti e alle abitazioni private. 
  2. E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e
delle linee guida vigenti. 
  3. L'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito  l'accesso
dei  minori,  anche  assieme  ai  familiari  o   ad   altre   persone
abitualmente conviventi o deputate alla  loro  cura,  ad  aree  gioco
all'interno di  parchi,  ville  e  giardini  pubblici,  per  svolgere
attivita' ludica o ricreativa all'aperto  nel  rispetto  delle  linee
guida del  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  di  cui
all'allegato 8.  
  4. Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato
di non  ricevere  persone  diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per
esigenze lavorative o situazioni di necessita' e urgenza. 
  5. E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti  di  permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori
dei pazienti  in  possesso  del  riconoscimento  di  disabilita'  con
connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, che possono altresi' prestare assistenza anche
nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni  del  direttore
sanitario della struttura. 
  6. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'  e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 
                               Art. 12 
 
                Luoghi di culto e funzioni religiose 
 
  1. L'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro. 
  2. Le funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7. 
                               Art. 13 
 
              Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni 
 
  1. Sono sospesi i convegni, i congressi  e  gli  altri  eventi,  ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza. 
  2. Tutte le  cerimonie  pubbliche  si  svolgono  nel  rispetto  dei
protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico. 
  3. Nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si
svolgono in modalita' a distanza, salvo la  sussistenza  di  motivate
ragioni.  E'  fortemente  raccomandato  svolgere  anche  le  riunioni
private in modalita' a distanza. 
                               Art. 14 
 
               Musei, istituti e luoghi della cultura 
 
  1. Il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato,  dal  lunedi'  al  venerdi',  con
esclusione dei giorni festivi, a  condizione  che  detti  istituti  e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o
meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e
da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra
loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e  i
giorni festivi, il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso
sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di
anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni  regolamentari
di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali  11  dicembre  1997,  n.  507,  che
prevede il libero accesso a tutti gli  istituti  e  ai  luoghi  della
cultura statali la prima domenica del mese. 
  2. Il servizio di cui al comma 1 e' organizzato tenendo  conto  dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza
delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della
cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte. 
  3. Sono  altresi'  aperte  al  pubblico  le  mostre  alle  medesime
condizioni previste dal presente articolo  per  musei  e  istituti  e
luoghi della cultura. 
                               Art. 15 
 
                    Spettacoli aperti al pubblico 
 
  1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali
o spazi  anche  all'aperto.  A  decorrere  dal  27  marzo  2021,  gli
spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da  concerto,
sale cinematografiche, live-club e in  altri  locali  o  spazi  anche
all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati
e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto
della  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro  sia  per   il
personale,  sia  per  gli  spettatori  che  non  siano   abitualmente
conviventi. La capienza consentita non puo' essere  superiore  al  25
per cento di  quella  massima  autorizzata  e,  comunque,  il  numero
massimo di spettatori non puo' essere superiore a 400 per  spettacoli
all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola
sala. 
  2. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto degli allegati  26  e
27, come eventualmente  integrati  o  modificati  con  ordinanza  del
Ministro della salute, nonche' dei protocolli  o  delle  linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento  o  in  ambiti  analoghi,  eventualmente  adottati  dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle  province  autonome
nel  rispetto  dei  principi  dei  protocolli  e  nelle  linee  guida
nazionali, e comunque in coerenza con i  criteri  per  Protocolli  di
settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15  maggio
2020. 
  3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non  e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al  presente
articolo. 
                               Art. 16 
 
Centri culturali, centri  sociali  e  ricreativi,  sale  da  ballo  e
            discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere 
 
  1. Sono sospese le attivita' dei centri culturali, centri sociali e
centri ricreativi, le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo  e
discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. 
  2. Sono vietate le feste nei luoghi al  chiuso  e  all'aperto,  ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. 
  3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli  altri
analoghi eventi. 
                               Art. 17 
 
               Attivita' motoria e attivita' sportiva 
 
  1. E' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di  almeno  un  metro  per  ogni  altra  attivita'  salvo  che  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti. 
  2. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori,
centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle
attivita' di piscine e  palestre,  l'attivita'  sportiva  di  base  e
l'attivita' motoria in  genere  svolte  all'aperto  presso  centri  e
circoli sportivi, pubblici e privati, sono  consentite  nel  rispetto
delle  norme  di  distanziamento   interpersonale   e   senza   alcun
assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a
detti circoli; sono altresi' consentite  le  attivita'  di  palestre,
piscine, centri natatori,  centri  benessere  e  centri  termali  per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza e per le  attivita'  riabilitative  o  terapeutiche;  sono
consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche'  quelle
dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente
al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto  difesa,
sicurezza e soccorso pubblico,  che  si  svolgono  nel  rispetto  dei
protocolli e delle linee guida vigenti. 
  3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli
eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo
svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con
provvedimento  dell'Autorita'  delegata  in  materia  di  sport,   e'
sospeso. Sono altresi' sospese l'attivita'  sportiva  dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere
ludico-amatoriale. 
                               Art. 18 
 
            Competizioni sportive di interesse nazionale 
 
  1. Sono consentiti soltanto gli  eventi  e  le  competizioni  -  di
livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e
del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport
individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno  di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza
la presenza di pubblico. Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti,
professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di
squadra, partecipanti alle competizioni di cui al  presente  comma  e
muniti di tessera agonistica, sono consentite  a  porte  chiuse,  nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive
nazionali,  discipline  sportive  associate  e  Enti  di   promozione
sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il
Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente comma. 
  2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone  che
hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti e'
consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51. 
                               Art. 19 
 
                 Impianti nei comprensori sciistici 
 
  1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.  Gli  stessi
possono essere utilizzati solo da parte di  atleti  professionisti  e
non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal  Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico
(CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione
finalizzata allo svolgimento di  competizioni  sportive  nazionali  e
internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonche' per  lo
svolgimento  degli  allenamenti  e  delle   prove   di   abilitazione
all'esercizio della professione di maestro di sci. 
                               Art. 20 
 
  Attivita' di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento 
 
  1. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale  scommesse,  sale
bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad
attivita' differente. 
  2. Sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento.
E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati  allo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche  non
formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori  cui
affidarli in custodia e con obbligo di adottare  appositi  protocolli
di  sicurezza  predisposti  in  conformita'  alle  linee  guida   del
Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8. 
                               Art. 21 
 
                       Istituzioni scolastiche 
 
  1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  adottano
forme  flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai
sensi  degli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e
fino a un massimo del 75  per  cento  della  popolazione  studentesca
delle predette istituzioni sia  garantita  l'attivita'  didattica  in
presenza. La restante parte della popolazione studentesca  si  avvale
della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilita' di
svolgere attivita'  in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di
laboratori o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e  con
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto  2020,  e  dall'ordinanza
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9  ottobre  2020,  garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica  ed  educativa
per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione continua a  svolgersi  integralmente
in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie salvo che per i bambini di  eta'  inferiore  ai  sei
anni e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con
l'uso dei predetti dispositivi. 
  2. La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 e'  disposta  dai
Presidenti delle regioni o province autonome  nelle  aree,  anche  di
ambito comunale, nelle quali  gli  stessi  Presidenti  delle  regioni
abbiano adottato misure stringenti di  isolamento  in  ragione  della
circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto  rischio  di
diffusivita' o da resistenza al vaccino o  da  capacita'  di  indurre
malattia grave; la stessa misura puo' altresi'  essere  disposta  dai
Presidenti delle  regioni  o  province  autonome  in  tutte  le  aree
regionali  o   provinciali   nelle   quali   l'incidenza   cumulativa
settimanale dei  contagi  sia  superiore  a  250  casi  ogni  100.000
abitanti oppure in caso di  motivata  ed  eccezionale  situazione  di
peggioramento del quadro epidemiologico. 
  3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e  nell'ambito  della  Conferenza
provinciale permanente di cui  all'art.  11,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  istituito  un  tavolo  di
coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione  del  piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio  e  termine  delle  attivita'
didattiche e gli orari dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale,
urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di  mezzi  di
trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad  agevolare  la  frequenza
scolastica anche in considerazione del carico derivante  dal  rientro
in classe di tutti gli studenti delle scuole  secondarie  di  secondo
grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il  Presidente
della provincia o il sindaco della citta'  metropolitana,  gli  altri
sindaci  eventualmente  interessati,   i   dirigenti   degli   ambiti
territoriali del  Ministero  dell'istruzione,  i  rappresentanti  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  delle
regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nonche'
delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori  del
tavolo, il prefetto redige un  documento  operativo  sulla  base  del
quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento  adottano  tutte
le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione  e'  monitorata
dal medesimo tavolo, anche ai  fini  dell'eventuale  adeguamento  del
citato documento operativo. Nel caso in cui  tali  misure  non  siano
assunte nel termine indicato nel  suddetto  documento,  il  prefetto,
fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne  da'  comunicazione   al
Presidente della regione, che adotta, ai  sensi  dell'art.  32  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze,  con  efficacia
limitata  al  pertinente  ambito  provinciale,  volte   a   garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti  pubblici
locali,   urbani   ed   extraurbani,   delle   misure   organizzative
strettamente necessarie al raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle
finalita' di cui al presente comma. Le scuole secondarie  di  secondo
grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari  delle
attivita' didattiche per docenti e  studenti,  nonche'  degli  uffici
amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma. 
  4. Al fine di mantenere il  distanziamento  interpersonale,  e'  da
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione  alternativa,  fatta
eccezione  per  tutte  le  attivita'  mirate  all'apprendimento,   al
recupero della socialita',  comunque  nel  rispetto  delle  norme  di
sicurezza. 
  5.  Le  riunioni  degli   organi   collegiali   delle   istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano  a  essere
svolte solo  con  modalita'  a  distanza.  Il  rinnovo  degli  organi
collegiali delle istituzioni  scolastiche,  qualora  non  completato,
avviene secondo modalita' a distanza nel  rispetto  dei  principi  di
segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni. 
  6. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la  pulizia  degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i
servizi educativi per l'infanzia. L'ente  proprietario  dell'immobile
puo' autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche,  l'ente
gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita'
di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati. 
                               Art. 22 
 
                        Viaggi di istruzione 
 
  1. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio  o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di
tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti. 
                               Art. 23 
 
                        Istruzione superiore 
 
  1. Le universita', sentito il Comitato universitario  regionale  di
riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro
epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle
attivita' curriculari, da svolgersi a distanza  o  in  presenza,  che
tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione  del  quadro
pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze  di  sicurezza
sanitaria   nel   rispetto   delle   linee   guida   del    Ministero
dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche'
sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le disposizioni di  cui
al presente comma si applicano, per quanto  compatibili,  anche  alle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  ferme
restando  le  attivita'  che  devono  necessariamente  svolgersi   in
presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di  riferimento
che puo' acquisire il parere,  per  i  Conservatori  di  Musica,  del
Comitato  Territoriale  di  Coordinamento  (CO.TE.CO.)  e,   per   le
Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori. 
  2. A beneficio degli studenti che non riescano a  partecipare  alle
attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali
attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'    e    degli    studenti    con    disturbi    specifici
dell'apprendimento.  Le  universita'  e  le  istituzioni  assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.  Le
assenze maturate dagli studenti di cui al  presente  comma  non  sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni. 
                               Art. 24 
 
                        Procedure concorsuali 
 
  1. E' sospeso lo svolgimento delle  prove  preselettive  e  scritte
delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di
abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su
basi  curriculari  ovvero  in  modalita'   telematica,   nonche'   ad
esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di
quelli per il personale della protezione civile. Sono  consentite  le
prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche  amministrazioni
nei casi in cui  e'  prevista  la  partecipazione  di  un  numero  di
candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede  di  prova,
previa  adozione  di  protocolli  adottati  dal  Dipartimento   della
funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.  Resta
ferma in ogni  caso  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.  1  del  25
febbraio  2020  e   degli   ulteriori   aggiornamenti,   nonche'   la
possibilita' per le commissioni di procedere  alla  correzione  delle
prove scritte con collegamento da remoto. 
  2. Per lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  indette  o  da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze  armate,
delle  Forze   di   polizia,   del   personale   dell'Amministrazione
penitenziaria e  dell'Esecuzione  penale  minorile  ed  esterna,  del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo
nazionale dei Vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,  si  applica  quanto
previsto dall'art. 259 del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 25 
 
                         Corsi di formazione 
 
  1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi  solo
con modalita' a distanza. 
  2. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione  specifica  in
medicina generale  nonche'  le  attivita'  didattico-formative  degli
Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del  Sistema
di informazione per la sicurezza della  Repubblica.  I  corsi  per  i
medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire
anche in modalita' non in presenza. 
  3. Sono  parimenti  consentiti,  anche  a  distanza  e  secondo  le
modalita' stabilite  con  appositi  provvedimenti  amministrativi,  i
corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile,
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso  alla
professione di trasportatore su strada  di  merci  e  viaggiatori,  i
corsi  sul  buon  funzionamento  del  tachigrafo,  i  corsi  per   il
conseguimento  e  per  il  rinnovo  del  certificato  di   formazione
professionale per i  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di  formazione,  i
corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e
della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e  lo
svolgimento dei relativi esami,  i  corsi  abilitanti  del  personale
addetto alla sicurezza nei  settori  Aeroporti  (APT),  Spazio  aereo
(ATM), Economico, amministrativo  legale  (EAL),  Personale  di  volo
(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e  continua
(NAV),  Operazioni  di  volo  (OPV),  Security  (SEC),  i  corsi   di
formazione e le relative prove di esame teoriche e  pratiche  per  il
rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo  svolgimento
delle  attivita'  connesse  con  la  sicurezza   della   circolazione
ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e  i  corsi  abilitanti  o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture
e della mobilita' sostenibili,  ivi  compresi  quelli  relativi  alla
conduzione degli impianti fissi. 
  4. Sono altresi' consentiti i corsi di aggiornamento  professionale
e di formazione per  il  conseguimento  del  brevetto  di  assistente
bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento
per il conseguimento delle certificazioni necessarie per  l'esercizio
della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a
distanza  e  secondo  le  modalita'   stabilite   con   provvedimento
amministrativo. 
  5. Sono altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate
dagli uffici della motorizzazione civile e dalle  autoscuole  per  il
conseguimento  e  la  revisione  delle  patenti   di   guida,   delle
abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo  richiesto  per
l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove teoriche e pratiche
effettuate dagli uffici speciali per i trasporti  ad  impianti  fissi
per il conseguimento delle abilitazioni per le  figure  professionali
inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, le  prove  e  gli
esami  teorico-pratici  effettuati  dalle  Autorita'  marittime,  ivi
compresi  quelli  per  il  conseguimento  dei  titoli   professionali
marittimi, delle patenti nautiche e per  la  selezione  di  piloti  e
ormeggiatori  dei  porti,  nonche'  le  prove  teoriche  e   pratiche
effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e  dalle  scuole
di volo. 
  6. In tutte le regioni, gli uffici  competenti  al  rilascio  delle
patenti  nautiche,  sulla  base  delle  prenotazioni  ricevute,   ivi
comprese  quelle  gia'  presentate  alla  data  di  applicazione  del
presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da
sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni  successivi
alla data della dichiarazione di disponibilita' all'esame. 
  7. Sono altresi' consentiti gli esami di qualifica dei percorsi  di
IeFP,  nonche'  la  formazione  in  azienda  esclusivamente   per   i
dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle
singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in  materia  di
protezione  civile,  salute  e  sicurezza,  i  corsi  di   formazione
individuali e quelli che necessitano  di  attivita'  di  laboratorio,
nonche'  l'attivita'   formativa   in   presenza,   ove   necessario,
nell'ambito  di  tirocini,  stage  e  attivita'  di  laboratorio,   a
condizione che siano  rispettate  le  misure  di  cui  al  «Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle  misure  di  contenimento
del contagio da  SARSCoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di
prevenzione» pubblicato dall'INAIL. 
  8.  Le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,   con   decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi  ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  e
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale
soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la
validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della
formazione della graduatoria finale del corso. I periodi  di  assenza
dai corsi di formazione di cui al presente comma comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,
l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi
corsi. Si applica quanto previsto dall'art. 260 del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 26 
 
                        Attivita' commerciali 
 
  1. Le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono  a  condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un
metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario
all'acquisto dei beni. Le suddette  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in
ambiti analoghi, adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato
11. 
  2. Nelle giornate festive e prefestive  sono  chiusi  gli  esercizi
commerciali  presenti  all'interno   dei   mercati   e   dei   centri
commerciali,  gallerie  commerciali,  parchi  commerciali  ed   altre
strutture  ad  essi  assimilabili,  a   eccezione   delle   farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti  vendita
di  generi  alimentari,  di  prodotti  agricoli  e   florovivaistici,
tabacchi, edicole e librerie. 
                               Art. 27 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Le attivita' dei servizi di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00
fino alle ore 18,00. Il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un
massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti
conviventi. Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande
nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico.  Resta  consentita  senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 
  2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita'
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto
e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. 
  3. Le attivita' di  cui  al  primo  periodo  del  comma  1  restano
consentite a condizione che le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la  compatibilita'
dello svolgimento delle  suddette  attivita'  con  l'andamento  della
situazione epidemiologica nei propri territori e  che  individuino  i
protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o  ridurre
il rischio di contagio  nel  settore  di  riferimento  o  in  settori
analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle  regioni
o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di  Trento
e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o  nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui
all'allegato 10. 
  4. Continuano a essere consentite le attivita' delle  mense  e  del
catering continuativo  su  base  contrattuale,  che  garantiscono  la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e
alle condizioni di cui al comma 3. 
  5. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e
E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli  interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro. 
                               Art. 28 
 
                 Attivita' delle strutture ricettive 
 
  1.  Le  attivita'  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
interpersonale di un metro  negli  spazi  comuni,  nel  rispetto  dei
protocolli e  delle  linee  guida  adottati  dalle  regioni  o  dalla
Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  idonei   a
prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con
i  criteri  di  cui  all'allegato  10,  tenuto  conto  delle  diverse
tipologie di strutture ricettive. I protocolli o  linee  guida  delle
regioni riguardano in ogni caso: 
    a) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; 
    b) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni,  fatte  salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
    c) le misure igienico-sanitarie per  le  camere  e  gli  ambienti
comuni; 
    d) l'accesso dei fornitori esterni; 
    e)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche   e
sportive; 
    f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei
clienti; 
    g) le modalita' di informazione  agli  ospiti  e  agli  operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza. 
                               Art. 29 
 
Attivita' inerenti ai servizi alla persona, nonche' servizi  bancari,
  finanziari e altre attivita' che restano garantiti 
 
  1. Le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite  a
condizione  che  le  regioni   e   le   province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi.  Detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10. 
  2. Restano garantiti, nel rispetto delle norme  igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche'  l'attivita'  del
settore  agricolo,  zootecnico  di   trasformazione   agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. 
                               Art. 30 
 
                       Attivita' professionali 
 
  1. In ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
    a) esse siano attuate anche mediante modalita' di  lavoro  agile,
ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a
distanza; 
    b) siano incentivate le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
    c) siano assunti protocolli  di  sicurezza  anti-contagio,  fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 
    d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. 
                               Art. 31 
 
                              Trasporti 
 
  1. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del  trasporto
ferroviario  regionale,  con  esclusione  del  trasporto   scolastico
dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non  superiore
al 50  per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli  diversi
previsti nei protocolli e linee guida vigenti. 
  2. Il  Presidente  della  regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. 
  3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2  il  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto adottato di
concerto con il  Ministro  della  salute,  puo'  disporre  riduzioni,
sospensioni  o  limitazioni   nei   servizi   di   trasporto,   anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori. 
                               Art. 32 
 
                        Istituti penitenziari 
 
  1. Tenuto conto  delle  indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti. 
Capo IV
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione
                               Art. 33 
 
                           Zona arancione 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi
dell'art. 1, commi 16-quater  e  16-quinques,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si
manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore  a  50  casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2  e
con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in
uno scenario di tipo 1 e con un  livello  di  rischio  alto,  secondo
quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020
(allegato 25). 
  2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a
specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 35, 36 e 37. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di
cui al comma 1, fermo restando  che  la  permanenza  per  quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi 1 e  2  sono  efficaci  per  un  periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,
salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un  livello
di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive, effettuato ai  sensi  dell'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di  regia,
comporta l'applicazione, per  un  ulteriore  periodo  di  quattordici
giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore,
salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. 
                               Art. 34 
 
             Disposizioni applicabili in zona arancione 
 
  1. A  far  data  dal  primo  giorno  non  festivo  successivo  alla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  ordinanze  di   cui
all'art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano,  oltre  alle
misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure  di  cui
al Capo III, ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del
presente Capo. 
                               Art. 35 
 
         Misure relative agli spostamenti in zona arancione 
 
  1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori
in  zona  arancione  salvo  che  per  gli  spostamenti  motivati   da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero  per
motivi  di  salute.  Sono   comunque   consentiti   gli   spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il
transito sui  territori  in  zona  arancione  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto. 
  2. E' vietato ogni spostamento con mezzi di  trasporto  pubblici  o
privati, in un Comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio,
per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in
tale comune. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  23  febbraio
2021,  n.  15,  fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  comunale,  lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00  e
le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali
tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi. 
  4.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni   con
popolazione non superiore a cinquemila abitanti e  per  una  distanza
non  superiore  a  trenta  chilometri  dai  relativi   confini,   con
esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di
provincia. 
                               Art. 36 
 
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico 
 
  1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al  pubblico  dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica. 
  2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali
o spazi anche all'aperto. 
                               Art. 37 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza  limiti  di
orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture  ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 
  2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio
nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita'
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto
e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. 
  3. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e
E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro. 
Capo V
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa
                               Art. 38 
 
                             Zona rossa 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono  individuate  le  regioni  nel  cui  territorio   si   manifesti
un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi  ogni
centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di  tipo
3 e con  un  livello  di  rischio  almeno  moderato,  secondo  quanto
stabilito dal  documento  di  «Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020
(allegato 25). 
  2. Con ordinanza  del  Ministro  della  salute  adottata  ai  sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del  citato  decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico  certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute  30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento  prevista,  in  relazione  a
specifiche    parti    del    territorio    regionale,    l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui agli articoli da 40 a 48. 
  3. Il Ministro della  salute,  con  frequenza  almeno  settimanale,
secondo  il  procedimento  di  cui  all'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere  dei  presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza  di
cui al comma 1, fermo restando  che  la  permanenza  per  quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che  ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova  classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi 1 e  2  sono  efficaci  per  un  periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati  del  monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di  misure  piu'  rigorose,  e  vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base  sono  adottate,
salva  la  possibilita'  di  reiterazione.  Conformemente  a   quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un  livello
di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive, effettuato ai  sensi  dell'art.  1,  comma  16-bis,  del
decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di  regia,
comporta l'applicazione, per  un  ulteriore  periodo  di  quattordici
giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore,
salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore. 
                               Art. 39 
 
               Disposizioni applicabili in zona rossa 
 
  1. A  far  data  dal  primo  giorno  non  festivo  successivo  alla
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  ordinanze  di   cui
all'art. 38, comma 1, nelle  zone  rosse  si  applicano,  oltre  alle
misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al
Capo III ove non siano previste misure piu'  rigorose  ai  sensi  del
presente Capo. 
                               Art. 40 
 
           Misure relative agli spostamenti in zona rossa 
 
  1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori
in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori,  salvo  che
per gli spostamenti motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.  E'  consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 
  2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente  necessari
ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza  nei  limiti
in cui la stessa e' consentita. 
  3. Il transito sui territori in zona rossa  e'  consentito  qualora
necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono
consentiti ai sensi del presente decreto. 
                               Art. 41 
 
               Attivita' motoria e attivita' sportiva 
 
  1. Tutte le attivita' previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche  se
svolte nei centri sportivi all'aperto, sono  sospese.  Sono  altresi'
sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti  di
promozione sportiva. 
  2. E' consentito  svolgere  individualmente  attivita'  motoria  in
prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie.  E'
altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale. 
                               Art. 42 
 
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico 
 
  1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al  pubblico  dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica. 
  2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali
o spazi anche all'aperto. 
                               Art. 43 
 
                       Istituzioni scolastiche 
 
  1. Sono sospese le attivita' dei servizi educativi dell'infanzia di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le
attivita' scolastiche e didattiche delle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado si svolgono esclusivamente  con  modalita'  a  distanza.  Resta
salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza  qualora  sia
necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una
relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica
degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi  speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  collegamento  on
line con gli alunni della  classe  che  sono  in  didattica  digitale
integrata. 
                               Art. 44 
 
Istruzione superiore, corsi di  formazione  in  medicina  generale  e
                          prove di verifica 
 
  1. E' sospesa la frequenza delle attivita' formative e  curriculari
delle universita' e delle istituzioni di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento  di  tali
attivita' a distanza. 
  2. I corsi per i medici in formazione  specialistica,  i  corsi  di
formazione specifica in medicina generale, nonche' le  attivita'  dei
tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  le  altre   attivita',
didattiche   o   curriculari,   eventualmente    individuate    dalle
universita',  sentito  il   Comitato   universitario   regionale   di
riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in
modalita' in presenza. 
  3. Resta in ogni caso fermo  il  rispetto  delle  linee  guida  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui  all'allegato  18,
nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi  confermati
e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  si  applicano,  per
quanto  compatibili,  anche  alle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica musicale e coreutica,  sentito  il  Comitato  Universitario
Regionale  di  riferimento  che  puo'  acquisire  il  parere,  per  i
Conservatori di Musica, del Comitato  Territoriale  di  Coordinamento
(CO.TE.CO.)  e,  per  le  Accademie  e  gli  ISIA,  della  competente
Conferenza dei Direttori. 
  5.  Sono  temporaneamente  sospese  le  prove  di  verifica   delle
capacita' e dei  comportamenti,  di  cui  all'art.  121  del  decreto
legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  per  il  conseguimento  delle
patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini
previsti dagliarticoli 121e122 del citato decreto legislativo n.  285
del 1992, in favore dei candidati  che  non  hanno  potuto  sostenere
dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza
di cui all'art. 38, comma 1. 
                               Art. 45 
 
                        Attivita' commerciali 
 
  1. Sono  sospese  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di
vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei  giorni
festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2. 
  2. Sono chiusi,  indipendentemente  dalla  tipologia  di  attivita'
svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla  vendita  di  soli
generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. 
  3. Restano  aperte  le  edicole,  i  tabaccai,  le  farmacie  e  le
parafarmacie. 
                               Art. 46 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione
che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza  limiti  di
orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture  ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 
  2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio
nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la
ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o
nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita'
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto
e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. 
  3. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e
E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro. 
                               Art. 47 
 
               Attivita' inerenti servizi alla persona 
 
  1. Sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse
da quelle individuate nell'allegato 24. 
                               Art. 48 
 
                        Attivita' lavorativa 
 
  1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza  del  personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che
ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale
presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza.   Il
personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in
modalita' agile. 
Capo VI
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero
                               Art. 49 
 
           Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero 
 
  1.Sono vietati  gli  spostamenti  per  Stati  e  territori  di  cui
all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il  transito  nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o  soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E  nei  quattordici
giorni antecedenti, salvo che  ricorrano  uno  o  piu'  dei  seguenti
motivi, comprovati mediante la  dichiarazione  di  cui  all'art.  50,
comma 1: 
    a) esigenze lavorative; 
    b) assoluta urgenza; 
    c) esigenze di salute; 
    d) esigenze di studio; 
    e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; 
    f) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea,  di  Stati  parte  dell'accordo  di
Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della  Repubblica  di
San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano; 
    g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli  articoli
2 e 3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    h) ingresso nel territorio nazionale da  parte  di  cittadini  di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai  sensi  della  direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di  Stati  terzi  che  derivano  il  diritto  di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale; 
    i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari  delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come  definiti  dagliarticoli
2e3  della  direttiva  2004/38/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 29 aprile 2004,  relativa  al  diritto  dei  cittadini
dell'Unione e dei  loro  familiari  di  circolare  e  di  soggiornare
liberamente nel  territorio  degli  Stati  membri,  che  modifica  il
regolamento (CEE)  n.  1612/68  e  abroga  le  direttive  64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE; 
    l)  ingresso  nel  territorio  nazionale   per   raggiungere   il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una  persona  di  cui  alle
lettere f) e h), anche  non  convivente,  con  la  quale  vi  e'  una
comprovata e stabile relazione affettiva. 
  2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art.  2  del  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere
modificati con ordinanza del Ministro della salute, di  concerto  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni  disposte  in  relazione  alla
provenienza da specifici Stati e  territori  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
  4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze  del  Ministro  della
salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti  "Ulteriori  misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19", che si trovano nelle situazioni previste
all'art. 51, comma 7, lettere f), m) e n),  e'  comunque  consentito,
previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli
sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art.  51,
l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute  comprovate
e non differibili, secondo la seguente disciplina: 
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'art.
50; 
    b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco  e  a  chiunque
sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  48  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c)  sottoposizione  a  un  test  molecolare  o   antigenico,   da
effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di riferimento. 
  5. Per la partecipazione a competizioni sportive  di  cui  all'art.
18, comma 1, e' in ogni caso  consentito  l'ingresso  nel  territorio
nazionale  ad  atleti,  tecnici,  giudici  e  commissari   di   gara,
rappresentanti  della  stampa  estera  e   accompagnatori   che   nei
quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi
o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed  E  dell'allegato
20, inclusi i Paesi dai quali e' vietato l'ingresso in  Italia,  alle
seguenti condizioni: 
    a) adempimento degli obblighi di dichiarazione  di  cui  all'art.
50; 
    b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e  a  chiunque
sia deputato ad  effettuare  i  controlli,  della  certificazione  di
essersi  sottoposti,  nelle  48  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo; 
    c) svolgimento della competizione sportiva in conformita' con  lo
specifico  protocollo  adottato  dall'ente   sportivo   organizzatore
dell'evento. 
  6.  Fermo  restando  quanto   previsto   dall'art.   1,   comma   2
dell'ordinanza del Ministro  della  salute  13  febbraio  2021,  alle
persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei  14  giorni
precedenti,  l'ingresso  nel  territorio  nazionale   e'   consentito
altresi' per raggiungere il domicilio,  abitazione  o  residenza  dei
figli minori. 
                               Art. 50 
 
Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso  nel  territorio
                        nazionale dall'estero 
 
  1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in  Italia
stabiliti all'art. 49, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata  nel
territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli  elenchi
B, C, D, ed E dell'allegato 20 e'  tenuto  a  consegnare  al  vettore
all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  a   effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e  dettagliato,   tale   da
consentire le verifiche, di: 
    a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia; 
    b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 49,  nel  caso
di ingresso da Stati e territori di cui  all'elenco  E  dell'allegato
20; 
    c) nel caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e  territori  di
cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20: 
      1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in  Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria  e  isolamento
fiduciario; 
      2)  mezzo  di  trasporto  privato  che  verra'  utilizzato  per
raggiungere il luogo di cui al numero 1)  ovvero,  esclusivamente  in
caso di  ingresso  in  Italia  mediante  trasporto  aereo  di  linea,
ulteriore mezzo aereo di linea  di  cui  si  prevede  l'utilizzo  per
raggiungere  la  localita'  di  destinazione  finale  e   il   codice
identificativo del titolo di viaggio; 
      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario; 
      4) eventuale sussistenza di  una  o  piu'  circostanze  di  cui
all'art. 51, comma 7. 
  2. Nei casi espressamente previsti dal  presente  decreto  e  negli
altri casi  in  cui  cio'  sia  prescritto  dall'autorita'  sanitaria
nell'ambito  dei  protocolli  di  sicurezza  previsti  dal   presente
decreto,  e'  fatto  obbligo  di  presentare  al   vettore   all'atto
dell'imbarco e a chiunque sia  deputato  ad  effettuare  i  controlli
un'attestazione  di  essersi  sottoposti,   nelle   quarantotto   ore
antecedenti  all'ingresso  nel  territorio  nazionale,  ad  un   test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e  risultato
negativo. 
  3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se  asintomatiche,
sono obbligate a comunicare immediatamente il  proprio  ingresso  nel
territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda
sanitaria competente per territorio. 
  4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per  chiunque  di  segnalare  tale   situazione   con   tempestivita'
all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
                               Art. 51 
 
Sorveglianza  sanitaria  e  isolamento  fiduciario  e   obblighi   di
  sottoporsi a test molecolare o antigenico a  seguito  dell'ingresso
  nel territorio nazionale dall'estero 
 
  1. Le persone che hanno soggiornato o transitato,  nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati  o  territori  di
cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche,  si
attengono ai seguenti obblighi: 
    a) compiono il percorso dal  luogo  di  ingresso  nel  territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo  di  linea  utilizzato  per
fare ingresso in Italia  all'abitazione  o  alla  dimora  dove  sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e  isolamento  fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi  dell'art.  50,
comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale  di
cui al comma 2; 
    b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria  e  all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c). 
  2. In deroga al comma 1,  lettera  a),  in  caso  di  ingresso  nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso  la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art.  50,
comma 1, lettera c), a condizione  di  non  allontanarsi  dalle  aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni. 
  3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o  dal  luogo  di  sbarco  dal  mezzo  di  linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e'  possibile  raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o  la
dimora,  indicata  come  luogo  di  effettuazione  del   periodo   di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 50, comma 1, l'Autorita' sanitaria competente  per
territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che,
in coordinamento con il Dipartimento della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le  modalita'  e  il
luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria   e   l'isolamento
fiduciario, con spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte
alla predetta misura. In caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  i
soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria. 
  4. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare  il  computo  di  un  nuovo  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dall'art.  50,  comma  1,   integrata   con   l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento  verso   la   nuova   abitazione   o   dimora   avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta  la
comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza. 
  5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020); 
    c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
      2) il divieto di contatti sociali; 
      3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
      4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di
sorveglianza; 
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve: 
      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
      2) indossare una mascherina  chirurgica  e  allontanarsi  dagli
altri conviventi; 
      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  6.  Nel  caso  di  soggiorno  o  transito  nei  quattordici  giorni
antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui  all'elenco  C  dell'allegato  20,  si   applica   l'obbligo   di
presentazione al vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia
deputato ad  effettuare  i  controlli  dell'attestazione  di  essersi
sottoposti,  nelle  quarantotto  ore  antecedenti  all'ingresso   nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato
per mezzo di  tampone  e  risultato  negativo.  In  caso  di  mancata
presentazione  dell'attestazione  di  cui  al  presente   comma,   si
applicano i commi da 1 a 5. 
  7. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 50, le disposizioni di  cui  ai
commi da 1 a 6 non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante; 
    c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui  all'elenco
A dell'allegato 20; 
    d) agli ingressi  per  motivi  di  lavoro  regolati  da  speciali
protocolli  di  sicurezza,  approvati  dalla   competente   autorita'
sanitaria; 
    e)  agli   ingressi   per   ragioni   non   differibili,   previa
autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare
al vettore  all'atto  dell'imbarco  e  a  chiunque  sia  deputato  ad
effettuare i controlli un'attestazione di essersi  sottoposti,  nelle
quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale,  a
un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo  di  tampone  e
risultato negativo; 
    f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore
alle centoventi ore per  comprovate  esigenze  di  lavoro,  salute  o
assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di  detto  termine,  di
lasciare immediatamente il territorio nazionale o,  in  mancanza,  di
iniziare il  periodo  di  sorveglianza  e  di  isolamento  fiduciario
conformemente ai commi da 1 a 5; 
    g)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio
italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,
allo  scadere  di  detto  termine,  di  lasciare  immediatamente   il
territorio nazionale o,  in  mancanza,  di  iniziare  il  periodo  di
sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a
5; 
    h) ai cittadini e ai residenti di uno  Stato  membro  dell'Unione
europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi  A,
B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati
motivi  di  lavoro,  salvo  che  nei  quattordici  giorni   anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C; 
    i) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di  cui  all'art.  13  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.   18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; 
    m)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o
secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per  comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; 
    n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al  personale   militare,
compreso quello in rientro dalle  missioni  internazionali,  e  delle
Forze di Polizia, al personale del Sistema  di  informazione  per  la
sicurezza della Repubblica e  dei  Vigili  del  fuoco  nell'esercizio
delle loro funzioni; 
    o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di
studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o
dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la
settimana; 
    p) agli  ingressi  mediante  voli  «Covid-tested»,  conformemente
all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive
modificazioni; 
    q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale
in conformita' con quanto previsto dall'art. 49, comma 5. 
  8. Ai fini dell'ingresso nel territorio  nazionale,  i  bambini  di
eta' inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del  test
molecolare o antigenico. 
Capo VII
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti
                               Art. 52 
 
                Obblighi dei vettori e degli armatori 
 
  1. I vettori e gli armatori sono tenuti a: 
    a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione  di
cui all'art. 50, e di conservala per almeno  30  giorni  al  fine  di
renderla disponibile all'autorita' sanitaria; 
    b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri; 
    c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile,  nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di  cui  alla  lettera  a)  non  sia
completa; 
    d) adottare  le  misure  organizzative  che,  in  conformita'  al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della  logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui  all'allegato  14,
nonche' alle  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le
modalita' organizzative per  il  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di  cui  all'allegato  15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati; 
    e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri  i  dispositivi
di protezione delle vie respiratorie e indicare le  situazioni  nelle
quali gli stessi possono essere  temporaneamente  ed  eccezionalmente
rimossi; 
    f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 
    g) adottare le misure organizzative previste dal "Protocollo  per
raggiungere una nave per  l'imbarco,  per  la  libera  uscita  e  per
lasciare una nave per il rimpatrio", approvato dal  Comitato  tecnico
scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all'allegato 28. 
  2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in  presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo. 
                               Art. 53 
 
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 
 
  1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico. 
  2. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non
siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiano
soggiornato  o  transitato   nei   quattordici   giorni   antecedenti
all'imbarco in  Stati  o  territori  di  cui  agli  elenchi  D  ed  E
dell'allegato 20.  In  caso  di  soggiorno  o  transito  in  Stati  o
territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 51, comma 6. 
  3. Ai fini dell'autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: 
    a) l'avvenuta predisposizione di tutte le  misure  necessarie  al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1; 
    b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera,  con
le relative date di arrivo/partenza; 
    c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati  nel
rispetto delle previsioni di cui al comma 2. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo,  e'
consentito alle navi di  bandiera  estera  impiegate  in  servizi  di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste  ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati  non
abbiano soggiornato o transitato  nei  quattordici  giorni  anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati  o  territori  di  cui  agli
elenchi D ed E dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa il
rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il
Comandante  della  nave  presenta  all'autorita'  marittima,   almeno
ventiquattro  ore  prima  dell'approdo  della  nave,  una   specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 
  5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui
agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate  le  escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio. 
                               Art. 54 
 
          Misure in materia di trasporto pubblico di linea 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono
espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche'  delle
«Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione  del  COVID-19  in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 
  2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali,  il
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  con
proprio decreto, da adottarsi  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute,  puo'  integrare   o   modificare   le   «Linee   guida   per
l'informazione agli  utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il
contenimento della diffusione del COVID-19 in  materia  di  trasporto
pubblico», di cui all'allegato 15,  nonche',  previo  accordo  con  i
soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione  per
il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nel  settore  del
trasporto e della logistica» di  settore  sottoscritto  il  20  marzo
2020, di cui all'allegato 14. 
  3. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid  tested,  ferma
l'applicazione  fino  al  6  aprile  2021  della  disciplina  di  cui
all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con  una  o
piu' ordinanze del Ministro della salute di concerto con il  Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il  Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' possibile
individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri  e'
consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido  eseguito
prima dell'imbarco o a seguito  di  presentazione  di  certificazione
attestante il risultato negativo di un test  molecolare  (RT  PCR)  o
antigenico, effettuato per mezzo di  tampone  non  oltre  le  48  ore
precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50. 
Capo VIII
Disposizioni riguardanti l'esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali
                               Art. 55 
 
               Esecuzione e monitoraggio delle misure 
 
  1.   Il   prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al  presente  decreto,  nonche'  monitora  l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni  competenti.  Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile  concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche',  ove  occorra,
delle  Forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali,
dandone comunicazione al presidente della regione e  della  provincia
autonoma interessata. 
                               Art. 56 
 
                     Tavolo tecnico di confronto 
 
  1. Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti  dalle  Camere
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge  25  marzo  2020  n.
19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,
con decreto del Ministro della salute e' istituito presso il medesimo
Ministero un tavolo tecnico di confronto, composto da  rappresentanti
del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanita', delle
Regioni e delle Province  autonome  su  designazione  del  Presidente
della Conferenza delle Regioni  e  delle  Province  autonome,  da  un
rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,
nonche' da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con  il
compito di procedere  all'eventuale  revisione  o  aggiornamento  dei
parametri per la valutazione del rischio  epidemiologico  individuati
dal  decreto  del  Ministro  della  salute   30   aprile   2020,   in
considerazione anche delle nuove varianti virali. 
                               Art. 57 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6
aprile 2021, ad eccezione dell'art.  7  che  si  applica  dal  giorno
successivo a quello della pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della  salute
9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori  misure  urgenti
in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica
da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad  applicarsi  fino
alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche. 
  3. Le disposizioni delle ordinanze del  Ministro  della  salute  27
febbraio  2021,  recanti  ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
per  le  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Lombardia,  Marche,  Molise,
Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano,  Toscana,  Sardegna,
Umbria,  richiamate  in  premessa,  continuano  ad  applicarsi   fino
all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell'art. 1, commi 16-bis
e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  e  comunque  non
oltre  il  15  marzo  2021,   fatta   salva   una   eventuale   nuova
classificazione. 
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 2 marzo 2021 
 
                                                 Il Presidente        
                                          del Consiglio dei ministri: 
                                                     Draghi           
 
Il Ministro della salute: 
         Speranza         
 

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 492 


PER VISIONARE GLI ALLEGATI consultare il testo del decreto sulla Gazzetta ufficiale 
                             Allegato 1 
 
          Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana 
          circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 2 
 
            Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 3 
 
    Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 4 
 
                Protocollo con le Comunita' ortodosse 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 5 
 
           Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista 
           (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 6 
 
                Protocollo con le Comunita' Islamiche 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 7 
 
      Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo 
                    dei Santi degli ultimi giorni 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 8 
 
               Presidenza del Consiglio dei ministri - 
            Dipartimento per le politiche della famiglia 
 
      Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita' 
     organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti 
                nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 9 
 
      Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche, 
       produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni 
            e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 10 
 
             Criteri per Protocolli di settore elaborati 
       dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 11 
 
                 Misure per gli esercizi commerciali 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 12 
 
        Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
         per il contrasto e il contenimento della diffusione 
             del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
                  fra il Governo e le parti sociali 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 13 
 
    Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 
             della diffusione del COVID-19 nei cantieri 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 14 
 
    Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento 
              della diffusione del COVID-19 nel settore 
                   del trasporto e della logistica 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                              ALLEGATO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 15 
 
      Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' 
         organizzative per il contenimento della diffusione 
            del covid-19 in materia di trasporto pubblico 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                          ALLEGATO TECNICO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 16 
 
          LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 17 
 
        Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica 
             da COVID-19 a bordo delle navi da crociera. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 1 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 3 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 4 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 5 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 6 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 7 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 8 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 9 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 10 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 11 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 12 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 13 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 14 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 18 
 
     Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie 
       attivita' nelle istituzioni della formazione superiore 
                    per l'anno accademico 2020/21 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 19 
 
                      Misure igienico-sanitarie 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 20 
 
                    Spostamenti da e per l'estero 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 21 
 
       INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI 
  DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 1 
 
                         Schema riassuntivo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 22 
 
            PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI 
           E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 23 
 
                       Commercio al dettaglio 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 24 
 
                       Servizi per la persona 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 25 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Appendice A 
 
        Strumenti e provvedimenti per la risposta a COVID-19 
           in Italia nella stagione autunno-invernale 2020 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 26 
 
                         Spettacoli dal vivo 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 27 
 
                               Cinema 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                             Allegato 28 
 
         Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, 
   per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 1 
 
                DAILY CREW TEMPERATURE CHECK RECORDS 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
                   CREW HEALTH SELF - DECLARATION 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 3 
 
           Certificate for International Transport Workers 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
   
 
 
 
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