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DM Min.sviluppo economico 5/7/2021 - Modalita' di erogazione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti
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Normativa 
9 agosto 2021 10:15
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 luglio 2021 

Modalita' di erogazione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti. (21A04589) (GU Serie Generale n.188 del 07-08-2021)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 12, in materia concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico e il Ministro della salute 8 marzo 2010, n. 65, concernente
il regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche  (RAEE)  da  parte  dei
distributori e degli installatori di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche (AEE), nonche' dei  gestori  dei  centri  di  assistenza
tecnica di tali apparecchiature; 
  Visto l'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, il quale stabilisce che «(...) a partire  dal  1º
gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere  servizi  radiotelevisivi
venduti  ai  consumatori  nel  territorio  nazionale   integrano   un
sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi  in  tecnologia
DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.»; 
  Visto il decreto legislativo del 14  marzo  2014,  n.  49,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), che stabilisce misure e  procedure
volte a proteggere l'ambiente e la salute umana; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»,  pubblicata  sul  supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017; 
  Visto, in particolare, l'art.  1,  comma  1039,  lettera  c)  della
predetta legge 205/2017, in base al quale «sono assegnati 25  milioni
di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi  finanziari  2019-2022  come
contributo ai costi a carico degli utenti finali  per  l'acquisto  di
apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art.  3-quinquies,
comma 5, terzo periodo,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  ed
i connessi costi di erogazione. Per tali finalita', nell'ambito delle
risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di  euro
per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di  euro  per  ciascuno
degli esercizi finanziari 2021 e 2022»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2019-2021»  pubblicata  sul  Supplemento
ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  19  giungo
2019  e  successive  modificazioni  ed   integrazioni,   recante   il
calendario nazionale che  individua  le  scadenze  della  tabella  di
marcia per la liberazione delle frequenze della banda 700MHz prevista
dalla decisione UE 2017/899 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 17 maggio 2017 e dall'art. 1, comma 1032, della legge n. 205  del
2017 (c.d. Road Map); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e finanze 18 ottobre 2019  (c.d.  Bonus
TV - decoder), concernente l'erogazione dei contributi per l'acquisto
di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi  con  i
nuovi standard trasmissivi, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
270 del 18 novembre 2019; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 614 della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, pubblicata con Gazzetta Ufficiale  n.  322  del  30  dicembre
2020, Supplemento ordinario n. 46, in base al quale  «Allo  scopo  di
favorire il rinnovo o la  sostituzione  del  parco  degli  apparecchi
televisivi non idonei alla  ricezione  dei  programmi  con  le  nuove
tecnologie  DVB-T2  e  di  favorire  il  corretto  smaltimento  degli
apparecchi  obsoleti,  attraverso  il  riciclo,  ai  fini  di  tutela
ambientale   e   di   promozione    dell'economia    circolare,    di
apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  ai  sensi  del  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di  cui  all'art.  1,
comma 1039, lettera c), della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  e'
esteso  all'acquisto  e  allo  smaltimento  di   apparecchiature   di
ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse  di
cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di  euro  che
costituisce limite di spesa»; 
  Considerato che,con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata  in  vigore  della
legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  sono  individuate  le  modalita'
operative e le procedure per l'attuazione  degli  interventi  di  cui
all'art. 1, comma 1039, lettera c) della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, cosi' come integrato dall'art. 1, comma 614 della legge  n.  178
del 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  19
giugno 2019, n. 93,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale n. 195 del  21  agosto  2019,  modificato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019,  n.  178,
recante «regolamento di organizzazione del Ministero  dello  sviluppo
economico» ai sensi dell'art.  2,  comma  16,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla  legge  18
novembre 2019, n. 132; 
  Considerato che l'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre  2020,
n. 178 ha previsto  un  ulteriore  contributo  in  caso  di  corretto
smaltimento di apparati televisivi acquistati entro  il  22  dicembre
2018, in quanto non in grado di  ricevere  trasmissioni  in  codifica
HEVC Main 10; 
  Valutata,  inoltre,  l'opportunita'  di  assicurare  l'accesso   al
beneficio in favore delle persone fisiche, che al  31  dicembre  2020
risultino di eta' pari o superiore a 75 anni, residenti in Italia  ed
esenti dal  pagamento  del  canone  di  abbonamento  al  servizio  di
radiodiffusione, ai sensi dell'art. 1,  comma  132,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  affinche'  abbiano  la   possibilita'   di
acquistare un nuovo televisore o un decoder; 
  Ritenuto, in ragione dell'estensione della platea dei beneficiari e
della  tendenziale  diminuzione  dei  prezzi,  di  dover   rimodulare
l'ammontare dei contributi di cui  al  decreto  ministeriale  del  18
ottobre 2019, riducendolo a 30,00 euro o  al  minor  valore  pari  al
prezzo di vendita se inferiore; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
quelli   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni»,  ed  in  particolare  l'art.  17,  che   prevede   la
disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante
disposizioni urgenti tributarie  e  finanziarie  di  potenziamento  e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche  in  adeguamento
alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma  6,  in
materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei
crediti d'imposta; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
              Ambito oggettivo, soggettivo e temporale 
                   di applicazione del contributo 
 
  1. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale
18 ottobre 2019, allo scopo di favorire il rinnovo  del  parco  degli
apparecchi  televisivi  in  vista  del  passaggio  della  televisione
digitale terrestre al nuovo standard DVB-T2, ai sensi della legge  27
dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre  2018,
n. 145, il presente decreto disciplina le modalita' di erogazione dei
contributi di cui all'art. 1, comma  614,  della  legge  30  dicembre
2020,  n.  178,  per  l'acquisto  di  apparecchiature  di   ricezione
televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti. 
  2. Ai fini del presente decreto sono da  considerarsi  obsolete  le
apparecchiature di ricezione televisiva  acquistate  antecedentemente
alla data del 22 dicembre 2018, in quanto non in  grado  di  ricevere
trasmissioni in codifica HEVC Main 10, di  cui  alla  raccomandazione
ITU-T.H.265 
  3. A far data dalla entrata in vigore del presente decreto  e  fino
al  31  dicembre  2022,  salvo  anticipato  esaurimento   dei   fondi
disponibili, il contributo di cui al precedente comma 1 e' concesso a
tutti gli utenti finali,  titolari  di  abbonamento  al  servizio  di
radiodiffusione, titolari di contratto elettrico su cui e' addebitato
il canone  di  abbonamento  al  servizio  di  radiodiffusione  o  che
corrispondono il suddetto canone con modello  F24  al  momento  della
richiesta del contributo, per l'acquisto  di  apparati  di  ricezione
televisiva a fronte dell'avvio a riciclo  di  apparati  di  ricezione
televisiva non dotati di tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10. 
  4. Il contributo e' riconosciuto una sola volta per  l'acquisto  di
un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi  nell'elenco  dei
prodotti idonei, pubblicato sul sito  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, a tutti gli utenti residenti nel  territorio  dello  Stato
che siano intestatari  del  canone  di  abbonamento  al  servizio  di
radiodiffusione nonche' alle persone fisiche,  residenti  in  Italia,
che al 31  dicembre  2020  risultino  di  eta'  pari  o  superiore  a
settantacinque anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento
al servizio di radiodiffusione, ai  sensi  dell'art.  1,  comma  132,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  a  condizione  che  abbiano
provveduto  all'avvio  al  riciclo  virtuoso,  secondo  le  modalita'
indicate al successivo art. 2. 
  5. Il contributo  e'  cumulabile  con  quello  di  cui  al  decreto
interministeriale 18 ottobre 2019, per l'acquisto di un televisore  o
un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i  nuovi
standard trasmissivi, il cui importo, ferme  restando  le  previsioni
del sopracitato decreto,  a  far  data  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' ridotto a 30 euro, o al  minor  valore  pari  al
prezzo di vendita se inferiore. 
  6. Le persone fisiche che, al 31 dicembre 2020, risultino  di  eta'
pari o superiore a settantacinque anni, residenti in Italia ed esenti
dal  pagamento   del   canone   di   abbonamento   al   servizio   di
radiodiffusione, ai sensi dell'art. 1,  comma  132,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, fruiscono del contributo  di  cui  al  decreto
interministeriale  18  ottobre  2019,   mediante   autocertificazione
dell'esenzione      all'atto      dell'acquisto,       in       luogo
dell'autocertificazione prevista dall'art. 2, comma 2, del menzionato
decreto interministeriale 18 ottobre 2019. Alla richiesta e' allegata
copia di un documento di identita' in corso di validita' e del codice
fiscale dell'acquirente. 
  7. Per i produttori e i venditori, ivi inclusi quelli del commercio
elettronico, restano in vigore  le  disposizioni  dei  commi  3  e  4
dell'art. 1 del decreto interministeriale 18 ottobre 2019,  e  quanto
indicato al successivo art. 2, e dei commi 1 degli articoli 1 e 3 del
decreto interministeriale dell'8 marzo 2010. 
  8. Il contributo e' riconosciuto  nel  rispetto  del  principio  di
neutralita' tecnologica, conformemente alla  disciplina  eurounitaria
sugli aiuti  di  Stato,  al  fine  di  evitare  ogni  discriminazione
ingiustificata   tra   le   piattaforme   televisive   potenzialmente
coinvolte. 
                               Art. 2 
             Modalita' di riconoscimento del contributo 
 
  1. Il contributo per l'acquisto di  nuovo  apparecchio  televisivo,
previo corretto avvio a riciclo di un  apparecchio  non  conforme  al
nuovo standard DVBT-2, e' riconosciuto all'utente finale sotto  forma
di sconto  praticato  dal  venditore  dell'apparecchio  sul  relativo
prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di  vendita,
entro l'importo massimo di 100,00 euro. 
  2.  L'avvio  a  riciclo  dell'apparecchio  non  conforme  al  nuovo
standard  DBVT-2  e'  effettuato  o  presso  lo  stesso  rivenditore,
contestualmente all'atto di acquisto oppure preventivamente presso un
centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del modulo  di  cui
all'allegato  1,  mediante  il  quale  l'utente  finale  attesta   il
conferimento   del   bene    ed    autocertifica    la    titolarita'
dell'abbonamento al canone di radiodiffusione e  la  non  conformita'
dell'apparecchio ai nuovi standard DVBT-2, in  quanto  acquistato  in
data antecedente al 22 dicembre 2018. 
  3. Il modulo di cui  al  comma  2  deve  essere  controfirmato  dal
rivenditore o da un addetto  del  centro  di  raccolta  e  consegnato
all'atto di acquisto, con allegata copia di un documento di identita'
in corso di validita' e del codice fiscale dell'acquirente,  ai  fini
dell'applicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita che  deve
esser comprensivo dell'imposta sul valore  aggiunto.  Lo  sconto  non
riduce la  base  imponibile  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  In
assenza del modulo  che  attesta  l'avvenuta  consegna  del  bene  da
rottamare, l'utente finale non puo' beneficiare del contributo. 
  4.  Le  attivita'  di  raccolta  dei  RAEE  sono   effettuate   dal
rivenditore  previa  iscrizione   nell'apposita   sezione   dell'Albo
nazionale  gestori  ambientali  di  cui  all'art.  212  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come previsto dall'art.  3,  comma
1, del citato decreto. 
  5. Il contributo e' riconosciuto una sola volta per  l'acquisto  di
un solo apparecchio per ogni utente identificato dal relativo  codice
fiscale, e nei limiti delle disponibilita' delle risorse  finanziarie
di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, come incrementate dall'art. 1 comma 614 della legge  30
dicembre 2020, n. 178, stanziate sul capitolo di  bilancio  7595,  al
netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate. 
  6.  Ai  fini  dell'applicazione   dello   sconto,   il   venditore,
avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia
delle entrate, disponibile nell'area riservata  del  sito  web  della
medesima, in base a quanto previsto dall'art. 3 (di seguito «servizio
telematico»), trasmette alla Direzione  generale  per  i  servizi  di
comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero
dello  sviluppo  economico  (di  seguito  «Direzione  generale»)  una
comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilita': 
    a. il codice fiscale del venditore; 
    b. il codice fiscale e gli estremi  del  documento  di  identita'
dell'utente finale; 
    c. i dati identificativi  dell'apparecchio,  per  consentirne  la
verifica di idoneita'; 
    d. il prezzo finale  di  vendita,  comprensivo  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
  7.  Per  ogni  comunicazione  ricevuta,  il   servizio   telematico
verifica: 
    a. l'idoneita' dell'apparecchio, di cui  all'elenco  indicato  al
precedente art. 1, comma 4. A tal fine, il Ministero  dello  sviluppo
economico comunica all'Agenzia delle entrate  i  dati  identificativi
degli apparecchi idonei; 
    b. che l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale,
non abbia gia' fruito del contributo; 
    c. la disponibilita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1,
comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  come
incrementate dall'art. 1, comma 614, legge 178 del 30 dicembre  2020,
al netto dei costi da  rimborsare  all'Agenzia  delle  entrate.  Tale
verifica e' effettuata  in  ordine  cronologico  di  ricezione  delle
istanze di cui al presente decreto e al decreto interministeriale  18
ottobre 2019 tenendo conto anche dei contributi riconosciuti ai sensi
dei citati decreti. 
  8. In esito alle verifiche di cui alle precedenti lettere a), b)  e
c), il servizio telematico comunica al venditore,  mediante  rilascio
di apposita attestazione, la disponibilita'  dello  sconto  richiesto
oppure l'impossibilita' di applicarlo. 
  9.   Nel   caso   in   cui,    successivamente    alla    ricezione
dell'attestazione,  la  vendita  dell'apparecchio  non  si  concluda,
ovvero  l'apparecchio  venga  restituito   dall'utente   finale,   il
venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio
telematico. 
  10. Possono registrarsi tutti i rivenditori in possesso di  partita
IVA,  senza  ulteriori  qualifiche.  L'elenco  dei  rivenditori   che
aderiscono all'iniziativa e' pubblicato sul  sito  istituzionale  del
Ministero dello sviluppo economico. 
  11. La registrazione dei venditori operanti  in  Paesi  dell'Unione
europea diversi dall'Italia avviene  mediante  un'apposita  procedura
definita con decreto direttoriale e pubblicata sul sito internet  del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  cui  sono  definite   le
modalita'  di  accreditamento  ed  anche  di  recupero  dello  sconto
praticato. 
                               Art. 3 
                 Modalita' di recupero dello sconto 
                       praticato dal venditore 
 
  1. Il venditore recupera  lo  sconto  praticato  all'utente  finale
mediante un credito d'imposta, da indicare  nella  dichiarazione  dei
redditi,  utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai   sensi
dell'art. 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  a
decorrere dal secondo giorno  lavorativo  successivo  alla  ricezione
dell'attestazione di cui all'art. 2, comma 8. A tal fine, il  modello
F24 e' presentato  esclusivamente  attraverso  i  servizi  telematici
messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto
dell'operazione di versamento. 
  2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti
di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  e
all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  3. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione in  misura
non superiore all'ammontare complessivo degli sconti  indicati  nelle
attestazioni di cui all'art. 2, comma 8, pena lo scarto  del  modello
F24. 
  4. Con risoluzione  dell'Agenzia  delle  entrate  e'  istituito  il
codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel
modello F24 e sono impartite le istruzioni per  la  compilazione  del
modello stesso. 
  5. Nel caso  in  cui  l'apparecchio  venga  restituito  dall'utente
finale, il venditore e' tenuto alla restituzione, tramite modello F24
telematico, del credito  d'imposta  utilizzato  indicando  il  codice
tributo di cui al precedente comma. 
                               Art. 4 
               Definizione dei rapporti istituzionali 
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto  e
in particolare per la realizzazione e la conduzione delle  necessarie
applicazioni informatiche e' integrato  l'accordo  di  collaborazione
gia'  in  essere  tra  la  Direzione  generale  per  i   servizi   di
comunicazione elettronica,  radiodiffusione  e  postali  e  l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale  del
18 ottobre 2019. I  costi  aggiuntivi  sostenuti  dall'Agenzia  delle
entrate sono rimborsati dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  a
valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 1039,  lettera  c),
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 cosi' come  integrate  dall'art.
1, comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
                               Art. 5 
                     Controlli e cause di revoca 
 
  1.   Ai   fini   dell'attivita'   di   controllo,   il    venditore
dell'apparecchio conserva la documentazione di cui all'art. 2,  commi
2 e 6,  nonche'  la  copia  della  certificazione  del  corrispettivo
versato dall'utente stesso. 
  2. La  Direzione  generale  effettua  verifiche  sul  possesso  dei
requisiti e sul  rispetto  delle  condizioni  previste  dal  presente
decreto, avvalendosi anche della collaborazione dei  centri  comunali
di raccolta RAEE e dei competenti organi di vigilanza sulla  corretta
gestione dei rifiuti, in modo da controllare anche la coincidenza tra
il numero  dei  contributi  erogati  e  il  numero  degli  apparecchi
rottamati. 
  3. Ai fini delle verifiche relative alla sussistenza dei  requisiti
autocertificati per l'accesso ai contributi di  cui  all'art.  1,  il
Ministero dello sviluppo economico e  l'Agenzia  delle  entrate  sono
autorizzati a scambiarsi i dati necessari per valutare la sussistenza
dei requisiti stessi. 
  4. Nel caso in cui  venga  accertata  l'insussistenza  di  uno  dei
requisiti  previsti,  il  contributo  e'  recuperato  nei   confronti
dell'utente finale che deve provvedere alla restituzione  secondo  le
procedure indicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico. 
  5.  Qualora  l'Agenzia  delle  entrate  o  la  Guardia  di  finanza
accertino,  nell'ambito  dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,
l'eventuale indebita  fruizione  del  credito  d'imposta,  le  stesse
provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale. 
                               Art. 6 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le risorse finanziarie stanziate ai  sensi  dell'art.  1,  comma
1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  ai  sensi
dell'art. 1, comma 614, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  al
netto dei costi da  rimborsare  all'Agenzia  delle  entrate,  di  cui
all'art.  4,  sono  preventivamente  trasferite  sulla   contabilita'
speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -  fondi  di  bilancio»,  per
consentire la regolazione contabile delle compensazioni del  presente
decreto e di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18  ottobre
2019. 
  2. Il termine finale  di  erogazione  del  contributo  in  caso  di
esaurimento delle risorse stanziate e'  reso  noto  con  decreto  del
direttore della Direzione generale. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  decreto  entrano  in  vigore
decorsi  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  dello  stesso  nella
Gazzetta Ufficiale. 
  Il  presente  decreto  e'  inviato  agli  organi  di  controllo   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2021 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Giorgetti        
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
           Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 686 
                                                           Allegato 1 
 
                                                    (art. 2, comma 2) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
 
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