IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in particolare, l'art. 12, in materia concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute 8 marzo 2010, n. 65, concernente il regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature; Visto l'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale stabilisce che «(...) a partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.»; Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che stabilisce misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata sul supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1039, lettera c) della predetta legge 205/2017, in base al quale «sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022 come contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'art. 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 giungo 2019 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia per la liberazione delle frequenze della banda 700MHz prevista dalla decisione UE 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 e dall'art. 1, comma 1032, della legge n. 205 del 2017 (c.d. Road Map); Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e finanze 18 ottobre 2019 (c.d. Bonus TV - decoder), concernente l'erogazione dei contributi per l'acquisto di TV e decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019; Visto, altresi', l'art. 1, comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata con Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento ordinario n. 46, in base al quale «Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa»; Considerato che,con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono individuate le modalita' operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, cosi' come integrato dall'art. 1, comma 614 della legge n. 178 del 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2019, n. 178, recante «regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Considerato che l'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto un ulteriore contributo in caso di corretto smaltimento di apparati televisivi acquistati entro il 22 dicembre 2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10; Valutata, inoltre, l'opportunita' di assicurare l'accesso al beneficio in favore delle persone fisiche, che al 31 dicembre 2020 risultino di eta' pari o superiore a 75 anni, residenti in Italia ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, affinche' abbiano la possibilita' di acquistare un nuovo televisore o un decoder; Ritenuto, in ragione dell'estensione della platea dei beneficiari e della tendenziale diminuzione dei prezzi, di dover rimodulare l'ammontare dei contributi di cui al decreto ministeriale del 18 ottobre 2019, riducendolo a 30,00 euro o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», ed in particolare l'art. 17, che prevede la disciplina del sistema dei versamenti unitari con compensazione; Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, ed in particolare l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta; Adotta il seguente decreto: Art. 1 Ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione del contributo 1. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto interministeriale 18 ottobre 2019, allo scopo di favorire il rinnovo del parco degli apparecchi televisivi in vista del passaggio della televisione digitale terrestre al nuovo standard DVB-T2, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente decreto disciplina le modalita' di erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti. 2. Ai fini del presente decreto sono da considerarsi obsolete le apparecchiature di ricezione televisiva acquistate antecedentemente alla data del 22 dicembre 2018, in quanto non in grado di ricevere trasmissioni in codifica HEVC Main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T.H.265 3. A far data dalla entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, salvo anticipato esaurimento dei fondi disponibili, il contributo di cui al precedente comma 1 e' concesso a tutti gli utenti finali, titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione, titolari di contratto elettrico su cui e' addebitato il canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione o che corrispondono il suddetto canone con modello F24 al momento della richiesta del contributo, per l'acquisto di apparati di ricezione televisiva a fronte dell'avvio a riciclo di apparati di ricezione televisiva non dotati di tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10. 4. Il contributo e' riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio televisivo, tra quelli compresi nell'elenco dei prodotti idonei, pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico, a tutti gli utenti residenti nel territorio dello Stato che siano intestatari del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione nonche' alle persone fisiche, residenti in Italia, che al 31 dicembre 2020 risultino di eta' pari o superiore a settantacinque anni ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che abbiano provveduto all'avvio al riciclo virtuoso, secondo le modalita' indicate al successivo art. 2. 5. Il contributo e' cumulabile con quello di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, per l'acquisto di un televisore o un decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi, il cui importo, ferme restando le previsioni del sopracitato decreto, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, e' ridotto a 30 euro, o al minor valore pari al prezzo di vendita se inferiore. 6. Le persone fisiche che, al 31 dicembre 2020, risultino di eta' pari o superiore a settantacinque anni, residenti in Italia ed esenti dal pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione, ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fruiscono del contributo di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 2019, mediante autocertificazione dell'esenzione all'atto dell'acquisto, in luogo dell'autocertificazione prevista dall'art. 2, comma 2, del menzionato decreto interministeriale 18 ottobre 2019. Alla richiesta e' allegata copia di un documento di identita' in corso di validita' e del codice fiscale dell'acquirente. 7. Per i produttori e i venditori, ivi inclusi quelli del commercio elettronico, restano in vigore le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto interministeriale 18 ottobre 2019, e quanto indicato al successivo art. 2, e dei commi 1 degli articoli 1 e 3 del decreto interministeriale dell'8 marzo 2010. 8. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto del principio di neutralita' tecnologica, conformemente alla disciplina eurounitaria sugli aiuti di Stato, al fine di evitare ogni discriminazione ingiustificata tra le piattaforme televisive potenzialmente coinvolte.
Art. 2 Modalita' di riconoscimento del contributo 1. Il contributo per l'acquisto di nuovo apparecchio televisivo, previo corretto avvio a riciclo di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVBT-2, e' riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari al 20% del prezzo di vendita, entro l'importo massimo di 100,00 euro. 2. L'avvio a riciclo dell'apparecchio non conforme al nuovo standard DBVT-2 e' effettuato o presso lo stesso rivenditore, contestualmente all'atto di acquisto oppure preventivamente presso un centro comunale di raccolta RAEE, previa consegna del modulo di cui all'allegato 1, mediante il quale l'utente finale attesta il conferimento del bene ed autocertifica la titolarita' dell'abbonamento al canone di radiodiffusione e la non conformita' dell'apparecchio ai nuovi standard DVBT-2, in quanto acquistato in data antecedente al 22 dicembre 2018. 3. Il modulo di cui al comma 2 deve essere controfirmato dal rivenditore o da un addetto del centro di raccolta e consegnato all'atto di acquisto, con allegata copia di un documento di identita' in corso di validita' e del codice fiscale dell'acquirente, ai fini dell'applicazione dello sconto sul prezzo finale di vendita che deve esser comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Lo sconto non riduce la base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto. In assenza del modulo che attesta l'avvenuta consegna del bene da rottamare, l'utente finale non puo' beneficiare del contributo. 4. Le attivita' di raccolta dei RAEE sono effettuate dal rivenditore previa iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come previsto dall'art. 3, comma 1, del citato decreto. 5. Il contributo e' riconosciuto una sola volta per l'acquisto di un solo apparecchio per ogni utente identificato dal relativo codice fiscale, e nei limiti delle disponibilita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementate dall'art. 1 comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, stanziate sul capitolo di bilancio 7595, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate. 6. Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, disponibile nell'area riservata del sito web della medesima, in base a quanto previsto dall'art. 3 (di seguito «servizio telematico»), trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico (di seguito «Direzione generale») una comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilita': a. il codice fiscale del venditore; b. il codice fiscale e gli estremi del documento di identita' dell'utente finale; c. i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneita'; d. il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto; 7. Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telematico verifica: a. l'idoneita' dell'apparecchio, di cui all'elenco indicato al precedente art. 1, comma 4. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi degli apparecchi idonei; b. che l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia gia' fruito del contributo; c. la disponibilita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come incrementate dall'art. 1, comma 614, legge 178 del 30 dicembre 2020, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate. Tale verifica e' effettuata in ordine cronologico di ricezione delle istanze di cui al presente decreto e al decreto interministeriale 18 ottobre 2019 tenendo conto anche dei contributi riconosciuti ai sensi dei citati decreti. 8. In esito alle verifiche di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilita' dello sconto richiesto oppure l'impossibilita' di applicarlo. 9. Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione, la vendita dell'apparecchio non si concluda, ovvero l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico. 10. Possono registrarsi tutti i rivenditori in possesso di partita IVA, senza ulteriori qualifiche. L'elenco dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. 11. La registrazione dei venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia avviene mediante un'apposita procedura definita con decreto direttoriale e pubblicata sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, con cui sono definite le modalita' di accreditamento ed anche di recupero dello sconto praticato.
Art. 3 Modalita' di recupero dello sconto praticato dal venditore 1. Il venditore recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione di cui all'art. 2, comma 8. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui all'art. 2, comma 8, pena lo scarto del modello F24. 4. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 5. Nel caso in cui l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore e' tenuto alla restituzione, tramite modello F24 telematico, del credito d'imposta utilizzato indicando il codice tributo di cui al precedente comma.
Art. 4 Definizione dei rapporti istituzionali 1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto e in particolare per la realizzazione e la conduzione delle necessarie applicazioni informatiche e' integrato l'accordo di collaborazione gia' in essere tra la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali e l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 4 del decreto interministeriale del 18 ottobre 2019. I costi aggiuntivi sostenuti dall'Agenzia delle entrate sono rimborsati dal Ministero dello sviluppo economico a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 cosi' come integrate dall'art. 1, comma 614 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 5 Controlli e cause di revoca 1. Ai fini dell'attivita' di controllo, il venditore dell'apparecchio conserva la documentazione di cui all'art. 2, commi 2 e 6, nonche' la copia della certificazione del corrispettivo versato dall'utente stesso. 2. La Direzione generale effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dal presente decreto, avvalendosi anche della collaborazione dei centri comunali di raccolta RAEE e dei competenti organi di vigilanza sulla corretta gestione dei rifiuti, in modo da controllare anche la coincidenza tra il numero dei contributi erogati e il numero degli apparecchi rottamati. 3. Ai fini delle verifiche relative alla sussistenza dei requisiti autocertificati per l'accesso ai contributi di cui all'art. 1, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati necessari per valutare la sussistenza dei requisiti stessi. 4. Nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, il contributo e' recuperato nei confronti dell'utente finale che deve provvedere alla restituzione secondo le procedure indicate sul sito del Ministero dello sviluppo economico. 5. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione del credito d'imposta, le stesse provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale.
Art. 6 Disposizioni finali 1. Le risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e ai sensi dell'art. 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 4, sono preventivamente trasferite sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», per consentire la regolazione contabile delle compensazioni del presente decreto e di cui all'art. 3 del decreto interministeriale 18 ottobre 2019. 2. Il termine finale di erogazione del contributo in caso di esaurimento delle risorse stanziate e' reso noto con decreto del direttore della Direzione generale. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2021 Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 686
Allegato 1 (art. 2, comma 2) Parte di provvedimento in formato grafico