testata ADUC
Dl 52/2021 convertito nella Legge 87/2021 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (decreto riaperture)
Scarica e stampa il PDF
Normativa 
22 giugno 2021 10:21
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 

Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 96 del 22 aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.». (GU Serie Generale n.146 del 21-06-2021)  - Entrata in vigore legge di conversione: 22 giugno 2021

 
Con modifiche (in neretto) del Dl 105/2021 del Dl 111/2021 del Dl 122/2021 e del Dl 127/2021
Avvertenza 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure  per
  contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal  presente  decreto,
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le  misure  di  cui  al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  52
del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo  2,  comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in  entrata  e  in
uscita dai territori delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  di
Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla. 
  3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona
rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di  Trento
e Bolzano individuate con ordinanza  del  Ministro  della  salute  ai
sensi dell'articolo 1, comma  16-bis,  del  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  nelle  quali  l'incidenza  cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei
dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile (*). 
  4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti  delle  regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre
l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonche'
ulteriori, motivate, misure  piu'  restrittive  tra  quelle  previste
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.  19  del  2020,  fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto: 
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
    b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave (*).

(*) commi 3 e 4 abrogati dal Dl 105/2021 

                               Art. 2 
 
                  Misure relative agli spostamenti 
 
  1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai  territori  collocati
in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che  per  comprovate
esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o  per  motivi  di
salute, nonche' per il  rientro  ai  propri  residenza,  domicilio  o
abitazione, anche  ai  soggetti  muniti  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9. 
  2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in  ambito
comunale, nella zona arancione, e' consentito  lo  spostamento  verso
una sola  abitazione  privata  abitata,  una  volta  al  giorno,  nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di  cui  ai  provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo, e  nel  limite
di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi  gia'  conviventi,
oltre  ai  minorenni   sui   quali   tali   persone   esercitino   la
responsabilita' genitoriale e alle  persone  con  disabilita'  o  non
autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente  comma
non e' consentito nei territori nei  quali  si  applicano  le  misure
stabilite per la zona rossa. 
  2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in  zona  gialla,  i  limiti
orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  hanno  inizio
alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi
gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative,  da
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. 
  2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in  zona  gialla,  i  limiti
orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24
e terminano alle ore 5 del giorno successivo. 
  2-quater. Con ordinanza del Ministro della  salute  possono  essere
stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di  cui  ai
commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza. 
  2-quinquies. Dal  21  giugno  2021,  in  zona  gialla,  cessano  di
applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge  n.  19  del
2020, come rideterminati dal presente articolo. 
  2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti  orari  agli
spostamenti di cui al presente articolo. 
  3.  I  provvedimenti  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,   del
decreto-legge n.  19  del  2020  individuano  i  casi  nei  quali  le
certificazioni verdi COVID-19, rilasciate  o  riconosciute  ai  sensi
dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e
per l'estero o  a  obblighi  di  sottoporsi  a  misure  sanitarie  in
dipendenza dei medesimi spostamenti. 
                             Art. 2 bis 
 
Misure  concernenti  gli  accessi   nelle   strutture   sanitarie   e
                           socio-sanitarie 
 
  1. E' consentito agli accompagnatori dei pazienti  non  affetti  da
COVID-19,  muniti  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   di   cui
all'articolo 9, nonche' agli accompagnatori dei pazienti in  possesso
del riconoscimento di disabilita' con  connotazione  di  gravita'  ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
di permanere nelle sale di  attesa  dei  dipartimenti  d'emergenza  e
accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonche' dei reparti delle 
strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori 
specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilita' dovuta all'urgenza, 
valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto 
soccorso e' sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare.   
La direzione sanitaria della  struttura  e'  tenuta ad  adottare  le  misure
necessarie  a prevenire possibili trasmissioni di infezione. 
  2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del  riconoscimento
di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e'  sempre  consentito
prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle
indicazioni del direttore sanitario della struttura. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  pubbliche
amministrazioni competenti provvedono  ai  relativi  adempimenti  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                             Art. 2 ter 
 
Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti  affetti  da
  COVID-19 presso le strutture sanitarie. 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione   del   presente   decreto,   sentito   il   Comitato
tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  adotta  un  protocollo
uniforme per tutto il territorio  nazionale  che,  nell'ambito  della
riorganizzazione  della  rete  ospedaliera  correlata  al   COVID-19,
assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19: 
  a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori  e  familiari,
garantendo a questi ultimi la possibilita' di  ricevere  informazioni
puntuali e periodiche sullo stato di  salute  del  proprio  familiare
attraverso   una   figura   appositamente   designata,    all'interno
dell'unita' operativa di degenza, compreso il pronto soccorso; 
  b) lo svolgimento delle visite  da  parte  dei  familiari,  secondo
regole prestabilite consultabili da parte dei  familiari  ovvero,  in
subordine o in caso di  impossibilita'  oggettiva  di  effettuare  la
visita  o  come  opportunita'  aggiuntiva,  l'adozione  di  strumenti
alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate  organizzate
dalla struttura sanitaria; 
  c) l'individuazione di ambienti  dedicati  che,  in  condizioni  di
sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.  Le  pubbliche
amministrazioni competenti provvedono  ai  relativi  adempimenti  nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
                            Art. 2 quater 
 
               Misure concernenti le uscite temporanee 
              degli ospiti dalle strutture residenziali 
 
  1.  Alle  persone  ospitate  presso  strutture  di  ospitalita'   e
lungodegenza,  residenze  sanitarie  assistite,  hospice,   strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
no,  strutture  residenziali  socioassistenziali  e  altre  strutture
residenziali di cui al capo IV e  all'articolo  44  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo
2017, sono consentite uscite temporanee, purche' tali  persone  siano
munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. 
                               Art. 3 
 
Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia,  per  le
  attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di  ogni  ordine  e
  grado e per l'istruzione superiore. 
 
  1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico
2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale
lo  svolgimento  dei  servizi  educativi  per   l'infanzia   di   cui
all'articolo 2  del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,
dell'attivita' scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,
nonche', almeno per il 50 per cento  della  popolazione  studentesca,
delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola  secondaria  di
secondo grado di cui al comma 2. Le  disposizioni  di  cui  al  primo
periodo non possono essere derogate da provvedimenti  dei  Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  Bolzano  e  dei
Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale
e straordinaria necessita' dovuta  alla  presenza  di  focolai  o  al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o  di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di  deroga
sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie
e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita',  anche
con riferimento  alla  possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a
specifiche aree del territorio. 
  2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno  scolastico
2020-2021, le istituzioni scolastiche  secondarie  di  secondo  grado
adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita'
didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella  zona  rossa,
sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il  50  per
cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca  e,  nelle
zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100  per
cento  della  popolazione  studentesca.  La  restante   parte   della
popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  scolastiche  si
avvale della didattica a distanza. 
  3. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita'  in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere
una  relazione  educativa   che   realizzi   l'effettiva   inclusione
scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9  ottobre  2020,  garantendo
comunque il collegamento telematico con gli alunni della  classe  che
si avvalgono della didattica digitale integrata. 
  4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e
arancione, le attivita' didattiche e  curriculari  delle  universita'
sono  svolte  prioritariamente  in  presenza  secondo  i   piani   di
organizzazione  della  didattica  e   delle   attivita'   curricolari
predisposti nel  rispetto  di  linee  guida  adottate  dal  Ministero
dell'universita' e della ricerca. Nel medesimo  periodo,  nella  zona
rossa, i piani di organizzazione della didattica  e  delle  attivita'
curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo  svolgimento
in presenza delle attivita' formative degli insegnamenti relativi  al
primo anno dei corsi  di  studio  ovvero  delle  attivita'  formative
rivolte  a  classi  con  ridotto  numero  di  studenti.   Sull'intero
territorio  nazionale,  i  medesimi  piani  di  organizzazione  della
didattica e delle  attivita'  curriculari  prevedono,  salva  diversa
valutazione delle  universita',  lo  svolgimento  in  presenza  degli
esami, delle prove e delle  sedute  di  laurea,  delle  attivita'  di
orientamento e di tutorato, delle attivita' dei  laboratori,  nonche'
l'apertura delle biblioteche, delle sale di lettura e delle  sale  di
studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli
studenti con disabilita' e  degli  studenti  con  disturbi  specifici
dell'apprendimento. 
  5.  Le  disposizioni  del  comma  4  si   applicano,   per   quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica,  ferme  restando  le  attivita'  che   devono
necessariamente  svolgersi   in   presenza,   sentito   il   Comitato
universitario regionale di riferimento che puo' acquisire il  parere,
per  i  Conservatori  di  musica,  del   Comitato   territoriale   di
coordinamento  (CO.TE.CO.)  e,  per  le  accademie  e  gli   istituti
superiori per le industrie artistiche,  della  competente  Conferenza
dei direttori, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni di alta
formazione collegate alle universita'. 
                             Art. 3 bis 
 
                         Corsi di formazione 
 
  1. Dal 1° luglio 2021,  in  zona  gialla,  i  corsi  di  formazione
pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
                               Art. 4 
 
                Attivita' dei servizi di ristorazione 
 
  1. Dal 26 aprile  2021,  nella  zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio,
con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche  a  cena,  nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di  cui  ai  provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto,
nonche' di protocolli e linee guida adottati ai  sensi  dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74.  Resta  consentita
senza limiti di orario la ristorazione  negli  alberghi  e  in  altre
strutture ricettive limitatamente ai propri clienti,  che  siano  ivi
alloggiati. 
  2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi  di
ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al
chiuso, nel  rispetto  dei  limiti  orari  agli  spostamenti  di  cui
all'articolo 2 del presente decreto nonche'  di  protocolli  e  linee
guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del  decreto-legge
n. 33 del 2020. 
                             Art. 4 bis 
 
  Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali 
 
  1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli  esercizi
commerciali presenti all'interno di mercati e di centri  commerciali,
di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di  altre  strutture
ad essi assimilabili possono svolgersi anche  nei  giorni  festivi  e
prefestivi, nel rispetto di protocolli  e  linee  guida  adottati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
                               Art. 5 
 
          Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi 
 «1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto,  sale  cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi
anche all'aperto, sono  svolti  esclusivamente  con  posti  a  sedere
preassegnati e a condizione che  sia  assicurato  il  rispetto  della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia  per  gli  spettatori
che non siano  abitualmente  conviventi,  sia  per  il  personale,  e
l'accesso e' consentito esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2.
In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere  superiore  al
50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto  e  al  25  per
cento al chiuso nel caso  di  eventi  con  un  numero  di  spettatori
superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500  al  chiuso.  In
zona gialla la capienza consentita non puo' essere  superiore  al  50
per cento di quella  massima  autorizzata  e  il  numero  massimo  di
spettatori non  puo'  comunque  essere  superiore  a  2.500  per  gli
spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi  chiusi,
per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto  di
linee  guida  adottate  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  14,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.  Restano  sospesi  gli  spettacoli
aperti al pubblico quando non e'  possibile  assicurare  il  rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo,  nonche'  le  attivita'
che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. 
        2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano
anche per la partecipazione del  pubblico  sia  agli  eventi  e  alle
competizioni  di  livello  agonistico  riconosciuti   di   preminente
interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale
italiano  (CONI)  e  del   Comitato   italiano   paralimpico   (CIP),
riguardanti gli sport individuali e  di  squadra,  organizzati  dalle
rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive
associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi
internazionali sia agli eventi e alle competizioni  sportivi  diversi
da quelli sopra richiamati. In zona bianca,  la  capienza  consentita
non puo' essere superiore 50 per cento di quella massima  autorizzata
all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona  gialla  la  capienza
consentita non puo' essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori  non
puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e  a  1.000
per gli  impianti  al  chiuso.  Le  attivita'  devono  svolgersi  nel
rispetto delle linee guida adottate dalla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento per  lo  sport,  sentita  la  Federazione
medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare  il  rispetto
delle  condizioni  di  cui  al  presente  comma,  gli  eventi  e   le
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
   3. In zona bianca e gialla,  in  relazione  all'andamento  della  situazione
epidemiologica  e  alle  caratteristiche  dei  siti  e  degli  eventi
all'aperto, puo'  essere  stabilito  un  diverso  numero  massimo  di
spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal  Comitato  tecnico-
scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il  rischio
di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al  comma
1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province  autonome  e,  per
gli eventi e le competizioni  all'aperto  di  cui  al  comma  2,  dal
Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Per eventi o
competizioni di cui al medesimo comma 2,  di  particolare  rilevanza,
che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario di Stato
puo' anche stabilire, sentito il  Ministro  della  salute,  una  data
diversa da quella di cui al medesimo comma 2.(*)
(*) secondo periodo del comma 3 soppresso dal Dl 105/2021
  4. Le linee  guida  di  cui  al  comma  3  possono  prevedere,  con
riferimento  a  particolari  eventi,  che  l'accesso  sia   riservato
soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi  COVID-19
di cui all'articolo 9. (*)
(*) comma 4 abrogato dal Dl 105/2021
                             Art. 5 bis 
 
            Musei e altri istituti e luoghi della cultura 
 
  1. In zona bianca e gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato  a  condizione  che
detti istituti e luoghi,  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonche' dei  flussi  di
visitatori,  garantiscano  modalita'  di  fruizione  contingentata  o
comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che
i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di  almeno
un metro. Per gli istituti e i luoghi  della  cultura  che  nell'anno
2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione,
il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato  a  condizione
che l'ingresso sia stato prenotato  on  line  o  telefonicamente  con
almeno  un  giorno  di  anticipo.  Resta  sospesa  l'efficacia  delle
disposizioni  dell'articolo  4,  comma  2,   secondo   periodo,   del
regolamento di cui al decreto del Ministro per  i  beni  culturali  e
ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero  accesso  a
tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la  prima  domenica
del mese. Alle medesime condizioni di  cui  al  presente  comma  sono
altresi' aperte al pubblico le mostre. 
                               Art. 6 
 
Piscine,  centri  natatori,  palestre,  sport  di  squadra  e  centri
                              benessere 
 
  1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le
attivita' delle piscine all'aperto  in  conformita'  a  protocolli  e
linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento dello sport,  sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  definiti  dal   Comitato
tecnico-scientifico. 
  1-bis. Dal 1° luglio 2021,  in  zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' delle piscine e  dei  centri  natatori  anche  in  impianti
coperti in conformita' ai protocolli  e  alle  linee  guida  adottati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  lo
sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di
criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 
  2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' delle  palestre
sono consentite in conformita'  ai  protocolli  e  alle  linee  guida
adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva ita-liana, sulla
base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 
  3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in  zona  gialla,  nel  rispetto
delle  linee  guida  adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la  Federazione  medico
sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico,  e'  consentito  lo  svolgimento  all'aperto  di
qualsiasi attivita' sportiva anche  di  squadra  e  di  contatto.  E'
comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito
dalle linee guida di cui al primo periodo. 
  3-bis. Dal 1° luglio 2021,  in  zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' dei  centri  benessere  in  conformita'  alle  linee  guida
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n.33, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74. 
                             Art. 6 bis 
 
                 Impianti nei comprensori sciistici 
 
  1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, e' consentita la  riapertura
degli impianti nei comprensori sciistici, nel  rispetto  delle  linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del  decreto-legge
16 maggio2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74. 
                               Art. 7 
 
                     Fiere, convegni e congressi 
 
  1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento
di fiere in presenza,  anche  su  aree  pubbliche,  nel  rispetto  di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del  decreto-legge  16  maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma  restando  la
possibilita'  di  svolgere,  anche  in  data   anteriore,   attivita'
preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico.  L'ingresso  nel
territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma
e' comunque consentito,  fermi  restando  gli  obblighi  previsti  in
relazione al territorio estero di provenienza. 
  2. Le linee  guida  di  cui  al  comma  1  possono  prevedere,  con
riferimento a particolari eventi di cui  al  medesimo  comma  1,  che
l'accesso sia  riservato  soltanto  ai  soggetti  in  possesso  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9. 
  3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi'  consentiti  i
convegni e i congressi, nel rispetto  di  protocolli  e  linee  guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33
del 2020. 
                               Art. 8 
 
         Centri termali e parchi tematici e di divertimento 
 
  1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita'
dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida  adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2020,  n.
74. Rimane consentita in ogni caso  l'attivita'  dei  centri  termali
adibiti a  presidio  sanitario  limitatamente  all'eroga-zione  delle
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per  le
attivita' riabilitative e terapeutiche. 
  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei parchi tematici e di divertimento,  dei  parchi  giochi  e  delle
ludoteche  nonche'  degli  spettacoli  viaggianti,  nel  rispetto  di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 33 del 2020. 
                             Art. 8 bis 
 
  Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie 
 
  1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e  dei  circoli
associativi del Terzo settore, nel rispetto  di  protocolli  e  linee
guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del  decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2020, n. 74. 
  2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla,  sono  consentite  le  feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche
organizzate mediante servizi di catering e banqueting,  nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14, del decreto-legge n. 33 del 2020  e  con  la  prescrizione  che  i
partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19
di cui all'articolo 9 del presente decreto. 
                             Art. 8 ter 
 
   Attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino' 
 
  1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte
all'interno di locali adibiti ad attivita' differente,  nel  rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,  comma
14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
                               Art. 9 
 
                    Certificazioni verdi COVID-19 
 
  1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: 
    a) certificazioni verdi COVID-19: le  certificazioni  comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione
dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero l'effettuazione di un 
test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione 
salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del
Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
    b) vaccinazione:  le  vaccinazioni  anti-  SARS-CoV-2  effettuate
nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate
dalle autorita' sanitarie nazionali competenti  e  riconosciute  come
equivalenti con circolare del Ministero della salute. 
    c) test molecolare: test molecolare di amplificazione  dell'acido
nucleico (NAAT),  quali  le  tecniche  di  reazione  a  catena  della
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),  amplificazione  isotermica
mediata da loop  (LAMP)  e  amplificazione  mediata  da  trascrizione
(TMA), utilizzato per rilevare la  presenza  dell'acido  ribonucleico
(RNA)  del  SARS-CoV-2,  riconosciuto  dall'autorita'  sanitaria   ed
effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati  idonei
dal Ministero della salute; 
    d) test antigenico rapido:  test  basato  sull'individuazione  di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita'  sanitaria  ed  effettuato  da  operatori
sanitari o da altri soggetti  reputati  idonei  dal  Ministero  della
salute; 
    e) Piattaforma nazionale digital green  certificate  (Piattaforma
nazionale-DGC) per l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale  per  il  rilascio,  la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso  l'infrastruttura
del Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  gestito  dalla
stessa societa' per conto del Ministero della  salute,  titolare  del
trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 
  2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano  una  delle  seguenti
condizioni: 
    a)  avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del
prescritto ciclo; 
    b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del
Ministero della salute; 
    c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2, quest'ultimo anche su campione salivare 
e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero 
della salute.
    c-bis) avvenuta  guarigione  dopo  la  somministrazione  della
prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
  3. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della
condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validita' di dodici
mesi a  far  data  dal  completamento  del  ciclo  vaccinale  ed  e'
rilasciata automaticamente all'interessato,  in  formato  cartaceo  o
digitale,  dalla  struttura  sanitaria   ovvero   dall'esercente   la
professione sanitaria che effettua la vaccinazione e  contestualmente
alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde
COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata anche  contestualmente
alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita'  dal
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino  alla  data
prevista per il completamento del  ciclo  vaccinale,  la  quale  deve
essere  indicata  nella   certificazione   all'atto   del   rilascio.
La  certificazione  verde  COVID-19  di  cui  al  primo  periodo  e'
rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione  di
una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV
2  e  ha  validita' dalla medesima somministrazione. 
Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria,  ovvero
il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il  tramite
dei sistemi informativi regionali,  provvede  a  rendere  disponibile
detta   certificazione   nel    fascicolo    sanitario    elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di
avere  validita'  qualora,  nel  periodo  di  vigenza  della  stessa,
l'interessato  sia  identificato  come  caso  accertato  positivo  al
SARS-CoV-2. 
  4. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della
condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validita' di  sei
mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma  2,  lettera
b), ed e'  rilasciata,  su  richiesta  dell'interessato,  in  formato
cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e'  avvenuto  il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non
ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di  libera
scelta,  nonche'  dal  dipartimento   di   prevenzione   dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente ed e'  resa  disponibile
nel   fascicolo   sanitario    elettronico    dell'interessato.    La
certificazione di cui al presente  comma  cessa  di  avere  validita'
qualora, nel  periodo  di  vigenza  semestrale,  l'interessato  venga
identificato  come  caso  accertato  positivo   al   SARS-CoV-2.   Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data  di
entrata in vigore del presente decreto sono valide  per  sei  mesi  a
decorrere dalla data indicata  nella  certificazione,  salvo  che  il
soggetto venga nuovamente identificato come caso  accertato  positivo
al SARS-CoV-2. 
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi 
al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione 
della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo, 
e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui alla 
lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere 
dall'avvenuta guarigione.
  5. La certificazione verde COVID-19  rilasciata  sulla  base  della
condizione prevista dal comma 2, lettera  c),  ha  una  validita'  di
quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo  o  digitale,  dalle  strutture
sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate  o  accreditate  e
dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1,  lettere  c)  e
d), ovvero dai medici di  medicina  generale  o  pediatri  di  libera
scelta. 
  6. Nelle more dell'adozione del decreto di  cui  al  comma  10,  le
certificazioni  verdi  COVID-19  rilasciate  ai  sensi  del  comma  2
riportano i dati indicati nelle  analoghe  certificazioni  rilasciate
secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali. 
  6-bis. L'interessato ha diritto di  chiedere  il  rilascio  di  una
nuova certificazione verde COVID-19 se  i  dati  personali  riportati
nella certificazione non sono, o non sono piu', esatti o  aggiornati,
ovvero se la certificazione non e' piu' a sua disposizione. 
  6-ter.  Le  informazioni  contenute  nelle   certificazioni   verdi
COVID-19 di cui al comma  2,  comprese  le  informazioni  in  formato
digitale, sono  accessibili  alle  persone  con  disabilita'  e  sono
riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese. 
  7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la
certificazione verde  COVID-19  alla  struttura  che  ha  erogato  il
trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla  Provincia  autonoma
in cui ha sede la struttura stessa. 
  8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate  in  conformita'  al
diritto  vigente  negli  Stati  membri   dell'Unione   europea   sono
riconosciute come equivalenti  a  quelle  disciplinate  dal  presente
articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Le  certificazioni
rilasciate  in  uno  Stato  terzo  a  seguito  di  una   vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea  e  validate  da  uno  Stato  membro
dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle  disciplinate
dal presente articolo e  valide  ai  fini  del  presente  decreto  se
conformi ai  criteri  definiti  con  circolare  del  Ministero  della
salute. 
«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di  concerto  con  i  Ministri  della   salute,   per   l'innovazione
tecnologica  e  la  transizione  digitale  e  dell'economia  e  delle
finanze, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
sono   individuate   le   specifiche    tecniche    per    assicurare
l'interoperabilita'  tra  le  certificazioni  verdi  COVID-19  e   la
Piattaforma  nazionale-DGC,  nonche'  tra  questa   e   le   analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione  europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono  indicati  i
dati  trattati  dalla  piattaforma  e  quelli  da   riportare   nelle
certificazioni verdi COVID-19, le modalita'  di  aggiornamento  delle
certificazioni, le caratteristiche e le  modalita'  di  funzionamento
della Piattaforma  nazionale-DCG,  la  struttura  dell'identificativo
univoco delle certificazioni verdi COVID-19  e  del  codice  a  barre
interoperabile  che  consente  di   verificare   l'autenticita',   la
validita' e l'integrita' delle  stesse,  l'indicazione  dei  soggetti
deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di  conservazione
dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni,  e  le
misure per assicurare la  protezione  dei  dati  personali  contenuti
nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto  decreto (*),
per le finalita' d'uso previste per le certificazioni verdi  COVID-19
sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4  e  5,  dalle
strutture  sanitarie  pubbliche  e  private,  dalle   farmacie,   dai
laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri
di libera scelta che attestano o refertano una  delle  condizioni  di
cui al comma 2, lettere a), b) e c). 
(*) parole abrogate dal Dl 105/2021
  «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate 
esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 
2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonche' 
all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.». 
  11. Dal presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per  la  finanza  pubblica  e  le  amministrazioni  interessate
provvedono  alla  relativa  attuazione  nei  limiti   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente. 
            
                          Art. 9-bis
              (Impiego certificazioni verdi COVID-19)
1.  A  far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona  bianca  
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti 
servizi e attivita': 
      a) servizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di
cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; 
      b)  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni
sportivi, di cui all'articolo 5; 
      c) musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di
cui all'articolo 5-bis; 
      d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso; 
      e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; 
      f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; 
      g) centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione; 
      h) attivita' di  sale  gioco,  sale  scommesse,  sale  bingo  e
casino', di cui all'articolo 8-ter; 
      i) concorsi pubblici. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche  nelle
zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le  attivita'  di
cui al comma 1 siano consentiti e alle  condizioni  previste  per  le
singole zone. 
    3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato  di  concerto  con  i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la
protezione  dei  dati  personali,  sono  individuate  le   specifiche
tecniche   per   trattare   in   modalita'   digitale   le   predette
certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse
contenuti. Nelle more dell'adozione  del  predetto  decreto,  per  le
finalita' di cui al presente articolo possono  essere  utilizzate  le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 
    4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo
comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
    5. Il Ministro della salute con propria ordinanza  puo'  definire
eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente
articolo.». 

                       ART. 9-ter
          (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
           in ambito  scolastico e universitario) 
 1. Dal 1° settembre 2021 e fino  al  31  dicembre  2021,  termine  di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di  tutelare  la  salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario,
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono  tenuti  a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da  parte
del personale scolastico e di  quello  universitario  e'  considerato
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza  il
rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la  retribuzione  ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominato. 
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. 
4  I dirigenti scolastici e  i  responsabili  dei  servizi  educativi
dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Con  circolare
del  Ministro  dell'istruzione  possono  essere  stabilite  ulteriori
modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le  verifiche
di cui al presente comma sono svolte  a  campione  con  le  modalita'
individuate dalle universita'. 
5. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  4  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 

                             Art. 9-ter.1 
          (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  per
      l'accesso in ambito scolastico,  educativo  e  formativo).  
1.Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si  applicano  anche   al
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione  degli  adulti  (CPIA),  dei  sistemi  regionali  di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei  sistemi  regionali
che  realizzano  i  percorsi  di  Istruzione  e  Formazione   Tecnica
Superiore  (IFTS)  e  degli  Istituti  Tecnici  Superiori  (ITS).  Le
verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono  effettuate  dai
dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di  cui  al
primo periodo. 
    2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  accede
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del  presente  articolo,  deve
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19  di
cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo  periodo
non si applica ai bambini, agli alunni e  agli  studenti  nonche'  ai
frequentanti i sistemi  regionali  di  formazione,  ad  eccezione  di
coloro che  prendono  parte  ai  percorsi  formativi  degli  Istituti
Tecnici Superiori (ITS). 
    3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute. 
    4. I dirigenti scolastici  e  i  responsabili  delle  istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui al comma 2  sono  tenuti  a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni  di
cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo,  deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica. 
    5. La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  2  e  4  e'
sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 

                        Art. 9-ter.2
       (Impiego delle certificazioni verdi  COVID-19  per
        l'accesso nelle strutture della formazione  superiore). 
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter,fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
tutelare  la  salute  pubblica,  chiunque   accede   alle   strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie  e  dell'alta  formazione
artistica musicale e coreutica, nonche'  alle  altre  istituzioni  di
alta formazione collegate alle  universita',  deve  possedere  ed  e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2. 
    2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute. 
    3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti
a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto  comma
1,  secondo  modalita'  a   campione   individuate   dalle   medesime
Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da
ragioni di servizio o di  lavoro,  la  verifica  sul  rispetto  delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori  di
lavoro.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19   sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
    4. La violazione delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  3  e'
sanzionata  ai  sensi  dell'articolo  4,  commi  1,  3,  5  e  9  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.
74.». 
  2. La  violazione  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  9-ter  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  come  modificato  dal  comma  1
dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del  2021,  di
cui al  comma  1  del  presente  articolo,  e'  sanzionata  ai  sensi
dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. 
  3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di  cui
al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
                          ART. 9-quater 
           (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 
                     nei mezzi di trasporto) 
1. A far data dal 1° settembre 2021  e  fino  al  31  dicembre  2021,
termine  di  cessazione  dello  stato  di  emergenza,  e'  consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle  certificazioni  verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi
di trasporto e il loro utilizzo: 
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; 
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad
esclusione di quelli impiegati per  i  collegamenti  marittimi  nello
Stretto di Messina; 
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di
tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita'; 
d) autobus adibiti a servizi di  trasporto  di  persone,  ad  offerta
indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o
periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
e) autobus  adibiti  a  servizi  di  noleggio  con   conducente,   ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi  aggiuntivi  di  trasporto
pubblico locale e regionale. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano  ai  soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla
base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. 
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i  loro  delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo  comma  1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
4. La violazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  3  e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

                  Art. 9-quinquies 
(Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19 nel settore pubblico). 
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 
dello stato  di  emergenza,  al  fine  di prevenire la diffusione 
dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale delle amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto legislativo 
30 marzo  2001,  n.  165,  al  personale  di  cui all'articolo 3 del 
predetto decreto legislativo, al  personale  delle Autorita' 
amministrative indipendenti, ivi  comprese  la  Commissione
nazionale per la societa' e la borsa e la  Commissione  di  vigilanza
sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici
economici  e  degli  organi  di  rilievo  costituzionale,   ai   fini
dell'accesso  ai  luoghi  di  lavoro,  nell'ambito   del   territorio
nazionale,  in  cui  il   predetto   personale   svolge   l'attivita'
lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,  comma  2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1  e  9-ter.2
del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76. 
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a  tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
lavorativa  o   di   formazione   o   di   volontariato   presso   le
amministrazioni di cui al comma 1,  anche  sulla  base  di  contratti
esterni. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  ai
soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con
circolare del Ministero della salute. 
    4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti
a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi  1  e  2.
Per i lavoratori di cui al comma 2 la  verifica  sul  rispetto  delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
    5. I  datori  di  lavoro  di  cui  al  comma  4,  primo  periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli  siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  e  della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e  2.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate  con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.  Il  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la  pubblica
amministrazione e della salute, puo'  adottare  linee  guida  per  la
omogenea definizione delle modalita' organizzative di  cui  al  primo
periodo. Per le regioni e gli enti locali le  predette  linee  guida,
ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
    6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui  comunichi  di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora
risulti privo della predetta certificazione al  momento  dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei
lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta  certificazione  e,  comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di
emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con   diritto   alla
conservazione del  rapporto  di  lavoro.  Per  i  giorni  di  assenza
ingiustificata  di  cui  al  primo  periodo  non   sono   dovuti   la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
    7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma  1
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con  la
sanzione  di  cui  al  comma  8  e  restano  ferme   le   conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. 
    8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di
mancata adozione delle misure organizzative di cui  al  comma  5  nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  7,  si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni
di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita
in euro da 600 a 1.500. 
    9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate  dal  Prefetto.  I
soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle
violazioni di cui al medesimo comma 8  trasmettono  al  Prefetto  gli
atti relativi alla violazione. 
    10. Al personale  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  9-sexies,
collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi
2 e 3, fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  8  del  presente
articolo. 
    11. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  12,  ai  soggetti
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali  di  vertice,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8. 
    12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria
autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni  di  cui
al presente articolo. 
    13. Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  provvedono  alle
attivita'  di  cui  al  presente  articolo  con  le  risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                     Art. 9-sexies 
      (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  da parte 
              dei magistrati negli uffici giudiziari). 
1.  Dal  15  ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione 
dello stato di emergenza, al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica
e  mantenere adeguate   condizioni   di   sicurezza,   i   magistrati  
ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle  
commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari 
ove  svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su  richiesta,  
non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di  cui  all'articolo  9,
comma 2. 
    2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata
esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei  soggetti
di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata  con  diritto
alla conservazione del rapporto  di  lavoro  e  non  sono  dovuti  la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati. 
    3.  L'accesso  dei  soggetti  di  cui  al  comma  1  agli  uffici
giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo  comma
1 integra illecito disciplinare ed e'  sanzionato  per  i  magistrati
ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto  legislativo
23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo
comma 1 del presente articolo secondo  i  rispettivi  ordinamenti  di
appartenenza.  Il  verbale  di  accertamento  della   violazione   e'
trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare. 
    4. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  6,  e,  in  quanto
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e  3,  si  applicano  anche  al
magistrato onorario. 
    5. I responsabili della  sicurezza  delle  strutture  in  cui  si
svolge  l'attivita'  giudiziaria,  individuato  per  la  magistratura
ordinaria nel procuratore generale presso la corte di  appello,  sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
anche avvalendosi di  delegati.  Le  verifiche  delle  certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui  al  comma  5,
dell'articolo  9-quinquies.  Con  circolare   del   Ministero   della
giustizia, per i profili  di  competenza,  possono  essere  stabilite
ulteriori modalita' di verifica. 
    6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso  agli
uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma  1
e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono  sanzionati
ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies. 
    7. Si applicano le disposizioni  di  cui  ai  commi  3,  9  e  13
dell'articolo 9-quinquies. 
    8. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  ai
soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che  accedono  agli
uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori,  i
consulenti, i periti e gli altri ausiliari  del  magistrato  estranei
alle amministrazioni della giustizia, i  testimoni  e  le  parti  del
processo.

                      Art. 9-septies 
  (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19  nel settore privato). 
1. Dal 15 ottobre 2021  e  fino  al  31  dicembreb2021, termine di 
cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  dibprevenire 
la diffusione  dell'infezione  da  SARS-CoV-2,  a  chiunquebsvolge 
una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,
ai fini dell'accesso ai  luoghi  in  cui  la  predetta  attivita'  e'
svolta, di possedere e di esibire, su  richiesta,  la  certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma  2.  Resta  fermo  quanto
previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto
e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a  tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi  titolo,  la  propria  attivita'
lavorativa o di formazione o di volontariato nei  luoghi  di  cui  al
comma 1, anche sulla base di contratti esterni. 
    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  si  applicano  ai
soggetti  esenti  dalla  campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con
circolare del Ministero della salute. 
    4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a  verificare
il rispetto delle  prescrizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Per  i
lavoratori  di  cui  al  comma  2  la  verifica  sul  rispetto  delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che  dai  soggetti  di  cui  al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. 
    5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15
ottobre 2021,  le  modalita'  operative  per  l'organizzazione  delle
verifiche  di  cui  al  comma  4,  anche   a   campione,   prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano  effettuati
al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano  con  atto
formale i  soggetti  incaricati  dell'accertamento  delle  violazioni
degli  obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  2.  Le   verifiche   delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
    6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o  qualora
risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza  dei
lavoratori  nel   luogo   di   lavoro,   sono   considerati   assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta  certificazione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2021,  termine  di  cessazione
dello stato  di  emergenza,  senza  conseguenze  disciplinari  e  con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per  i  giorni  di
assenza ingiustificata non sono  dovuti  la  retribuzione  ne'  altro
compenso o emolumento, comunque denominato. 
    7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto
giorno di assenza ingiustificata di cui al  comma  6,  il  datore  di
lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata  corrispondente  a
quella  del  contratto  di  lavoro  stipulato  per  la  sostituzione,
comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per
una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. 
    8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma  1
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con  la
sanzione  di  cui  al  comma  9  e  restano  ferme   le   conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore. 
    9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma  4  o
di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5  nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui  al  comma  8,  si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35. Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma
2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per  le  violazioni
di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista  dal  comma  1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020  e'  stabilita
in euro da 600 a 1.500. 
    10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal  Prefetto.  I
soggetti incaricati dell'accertamento  e  della  contestazione  delle
violazioni di cui al medesimo comma 9  trasmettono  al  Prefetto  gli
atti relativi alla violazione.

                              Art. 10 
 
           Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 
              e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.35,  le
parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31luglio 2021»; 
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 16-bis: 
  1) al secondo periodo, le parole: «incoerenza con il  documento  in
materia di "Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19:  evoluzione  della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per  il  periodo
autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2020,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del  4  novembre
2020» sono soppresse; 
  2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Lo scenario e'
parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero
all'incidenza dei contagi sul territorio  regionale  unitamente  alla
percentuale di occupazione dei  posti  letto  in  area  medica  e  in
terapia intensiva per pazienti  affetti  da  COVID-19  e  determinala
collocazione delle regioni in una delle zone  individuate  dal  comma
16-septies»; 
  3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di rischio o»  sono
soppresse; 
  b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole:  «in  un  livello  di
rischio  o  scenario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «in   uno
scenario»; 
  c) al comma 16-quater, le parole: «in uno scenario almeno di tipo 2
e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in  uno  scenario
almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel
relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi
superiore a 50 casi ogni  100.000  abitanti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del
comma 16-septies»; 
  d) il comma 16-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute,  le  misure
di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che  si  collocano
nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies,sono
applicate anche alle regioni che si collocano nella  zona  gialla  di
cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui
al menzionato decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020
specificamente individuati con decreto  del  Ministro  della  salute,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto»; 
  e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: «in  uno  scenario
di tipo 1 e con  un  livello  di  rischio  basso,  ove  nel  relativo
territorio si manifesti una incidenza settimanale  dei  contagi,  per
tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti»
sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  zona  bianca  di  cui  alla
lettera a) del comma 16-septies»; 
  f) il comma 16-septiese' sostituito dal seguente: «16-septies. Sono
denominate: 
  a)  "Zona  bianca":  le  regioni  nei  cui  territori   l'incidenza
settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti
per tre settimane consecutive; 
  b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 
  1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a  50  e
inferiore a150 casi ogni 100.000 abitanti; 
  2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o  superiore  a  150  e
inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si  verifica  una  delle
due seguenti condizioni: 
  2.1) il tasso di occupazione dei posti letto  in  area  medica  per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 
  2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in  terapia  intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  20  per
cento; 
  c) "Zona arancione":  le  regioni  nei  cui  territori  l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o  superiore  a  150  e  inferiore  a
250casi ogni 100.000 abitanti,  salvo  che  ricorrano  le  condizioni
indicate nelle lettere b) e d); 
  d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente: 
  1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore  a  250
casi ogni100.000 abitanti; 
  2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150  e
inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si  verificano  entrambe
le seguenti condizioni: 
  2.1) il tasso di occupazione dei posti letto  in  area  medica  per
pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 percento; 
  2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in  terapia  intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 percento». 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2021». 
  3. Resta fermo, per quanto non  modificato  dal  presente  decreto,
quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal  decreto-legge
n. 33 del 2020. 
  3-bis.  Fino  al  16  giugno  2021   il   monitoraggio   dei   dati
epidemiologici e' effettuato sulla base  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del  2020  vigenti  il  giorno
antecedente alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  18
maggio 2021, n. 65, nonche' delle disposizioni di cui al comma  1-bis
del presente articolo. All'esito del  monitoraggio  effettuato  sulla
base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini
dell'ordinanza di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  n.  33  del
2020, in caso di discordanza le regioni  sono  collocate  nella  zona
corrispondente allo scenario inferiore. 
  3-ter. All'allegato  23  annesso  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  2  marzo  2021,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  52  del  2  marzo  2021,  e'
aggiunta, in fine, la seguente voce: 
  «Commercio al dettaglio di mobili per la casa». 
                             Art. 10 bis 
 
                      Linee guida e protocolli 
 
  1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1,  comma  14,
del   decreto-legge16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74,  sono  adottati  e
aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri competenti per materia o d'intesa con  la  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome. 
                               Art. 11 
 
Proroga  dei  termini   correlati   con   lo   stato   di   emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1.  I  termini  previsti  dalle  disposizioni  legislative  di  cui
all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021,  ad  esclusione
di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20,
fatta salva la necessita' di una revisione del piano per sopravvenute
esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati
fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono  attuate
nei limiti  delle  risorse  disponibili  autorizzate  a  legislazione
vigente. 
  1-bis. In  conseguenza  della  proroga  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio  2021,  per  le
richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione,
annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, ai sensi
dell'articolo 27 della legge  25  maggio  1970,  n.  352,  in  deroga
all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti
le firme e dei certificati elettorali dei  sottoscrittori  presso  la
cancelleria della Corte di cassazione  e'  effettuato  entro  quattro
mesi dalla data  del  timbro  apposto  sui  fogli  medesimi  a  norma
dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970. 
                             Art. 11 bis 
 
           Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile 
 
  1. All'articolo 263  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
relativo alla  disciplina  del  lavoro  agile  nelle  amministrazioni
pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal fine,  le
amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla
definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei  contratti
collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,
in  deroga  alle  misure  di  cui  all'articolo  87,  comma  3,   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro  dei  propri
dipendenti e l'erogazione dei  servizi  attraverso  la  flessibilita'
dell'orario di  lavoro,  rivedendone  l'articolazione  giornaliera  e
settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata con
l'utenza, anche attraverso soluzioni  digitali  e  non  in  presenza,
applicando il lavoro agile, con le misure semplificate  di  cui  alla
lettera b) del comma  1  del  medesimo  articolo  87,  e  comunque  a
condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini  e  alle
imprese avvenga con regolarita', continuita'  ed  efficienza  nonche'
nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente »; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del
presente comma si applicano  al  personale  del  comparto  sicurezza,
difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato  di  emergenza
connesso al COVID-19 »; 
  b) al comma 2, dopo  le  parole:  «  tutela  della  salute  »  sono
inserite le seguenti: « e di contenimento del fenomeno epidemiologico
del COVID-19 ». 
  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7  agosto  2015,  n.  124,
relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita  e  di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo la parola: « telelavoro »  sono  aggiunte
le seguenti: « e del lavoro agile »; 
  b) al terzo periodo, le parole: « 60 per cento  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 15 per cento »; 
  c) al quarto periodo, le parole: « 30 per cento »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 15 per cento ». 
                             Art. 11 ter 
 
Proroga dei termini di validita' di documenti di riconoscimento e  di
  identita' nonche' di permessi e titoli di soggiorno e di  documenti
  di viaggio. 
 
  1. All'articolo 104, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
relativo al periodo di validita' dei documenti di riconoscimento e di
identita', le parole: «  30  aprile  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 settembre 2021 ». 
  2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto- legge 7 ottobre  2020,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2020,
n. 159, relativo a permessi e titoli  di  soggiorno  e  documenti  di
viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti:  «
31 luglio 2021 »; 
  b) e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Prima  della
suddetta  scadenza,  gli  interessati  possono  comunque   presentare
istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo,
la  cui  trattazione  e'  effettuata  progressivamente  dagli  uffici
competenti ». 
                           Art. 11 quater 
 
Proroga di  termini  concernenti  rendiconti  e  bilanci  degli  enti
  locali, delle regioni  e  delle  camere  di  commercio,  industria,
  artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli  enti
  locali. 
 
  1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli
enti locali relativo all'esercizio 2020,  di  cui  all'articolo  227,
comma 2, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  e'
prorogato al 31 maggio 2021. 
  2. Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione degli enti locali, di  cui  all'articolo  151,
comma 1, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e' differito al 31 maggio 2021. Fino  a  tale  data  e'
autorizzato l'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo  163  del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
  3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  i
termini previsti dall'articolo 18, comma 1,  lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' prorogati  per
l'anno 2021: 
  a) il rendiconto relativo all'anno 2020 e' approvato da  parte  del
consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione  da
parte della giunta entro il 30 giugno 2021; 
  b) il bilancio consolidato  relativo  all'anno  2020  e'  approvato
entro il 30 novembre 2021. 
  4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: « 30 giugno  2021  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « 30 settembre 2021 ». 
  5. Per l'anno  2021,  il  termine  previsto  dall'articolo  31  del
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  l'adozione  dei
bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti  di  cui  all'articolo
19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011, e' prorogato al 30 giugno 2021. 
  6.  I  termini  di  cui  all'articolo  32,  comma  7,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' modificati per  l'anno
2021: 
  a) i  bilanci  di  esercizio  dell'anno  2020  degli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),  e  lettera  c),  del
citato decreto legislativo n.  118  del  2011  sono  approvati  dalla
giunta regionale entro il 31 luglio 2021; 
  b) il bilancio consolidato dell'anno 2020  del  servizio  sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il  30  settembre
2021. 
  7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del
30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11  dicembre
2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione  dei  risultati
conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021  e  al
30 giugno 2021. 
  8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro
unioni  regionali  e  delle  relative   aziende   speciali   riferito
all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, e' prorogato alla data
del 30 giugno 2021. 
  9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5,  primo  periodo,
nonche' di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno
2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta  e  di  sessanta
giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data. 
                          Art. 11 quinquies 
 
Proroga in materia di esercizio di poteri  speciali  nei  settori  di
                        rilevanza strategica 
 
  1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n.  105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  133,
relativo all'esercizio di poteri speciali nei  settori  di  rilevanza
strategica, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: « fino al 30 giugno 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »; 
  b) al comma  3-quater,  le  parole:  «  31  dicembre  2020  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». 
                           Art. 11 sexies 
 
Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da
  parte  di  imprese  ferroviarie,  navi  da  crociera  e   revisione
  periodica dei veicoli. 
  1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.
21, relativo alla prova di esame teorica per il  conseguimento  della
patente di guida, dopo le parole: « e' espletata » sono  inserite  le
seguenti: « entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate  dal  1°
gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato  di  emergenza,
tale prova e' espletata ». 
  2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese  ferroviarie
per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a  causa
dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole: « entro il 15 marzo 2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 15 maggio 2021 »; 
  b) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 aprile  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 15 giugno 2021 ». 
  3. All'articolo 48, comma 6, del decreto- legge 16 luglio 2020,  n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.
120, relativo all'attivita' delle navi da crociera, le parole:  «  30
aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ». 
  4. Il termine  di  cui  all'articolo  92,  comma  4-septies,  primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  relativo  alla
revisione periodica dei veicoli di cui  all'articolo  80  del  codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
e' differito al 31 dicembre 2021. 
                           Art. 11 septies 
 
Proroga delle modalita' semplificate per lo svolgimento  degli  esami
  di abilitazione degli  esperti  di  radioprotezione  e  dei  medici
  autorizzati, nonche' dei consulenti del lavoro. 
  1. All'articolo 6, comma 8, primo  periodo,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: « commi 1  e  2  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis ». 
                           Art. 11 octies 
 
Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti  dei  Fondi
  per il rilancio degli investimenti delle  amministrazioni  centrali
  dello Stato. 
  1. All'articolo 265, comma 15, del decreto- legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:  «
per gli anni 2020 e 2021». 
  2. Le disposizioni dell'articolo  1,  comma  24,  secondo  periodo,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non  si  applicano  per  l'anno
2021. 
                           Art. 11 novies 
 
    Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. All'articolo 44, comma  7,  lettera  b),  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 »  sono  sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ». 
                           Art. 11 decies 
 
    Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi 
 
  1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, la parola: « 2020 » e' sostituita dalla seguente: « 2021 ». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  1
milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,  nell'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo  parzialmente  utilizzando,
quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al  Ministero  dello
sviluppo  economico  e,  quanto  a  500.000  euro,   l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca. 
                          Art. 11 undecies 
 
         Misure urgenti in materia di controlli radiometrici 
 
  1. All'articolo 22, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata  in  vigore
del presente decreto o dall'inizio della pratica  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « entro il 31  dicembre  2021  o  entro  dodici  mesi
dall'inizio della pratica ». 
  2. All'articolo 72, comma 4,  del  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «  Nelle
more dell'approvazione del decreto di cui al comma  3,  comunque  non
oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo  2  del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7
dell'allegato XIX al presente decreto ». 
                          Art. 11 duodecies 
 
        Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi 
         nelle strutture turistico- ricettive in aria aperta 
 
  1. Al fine di fare fronte, nel  settore  del  turismo,  all'impatto
delle misure di contenimento  correlate  all'emergenza  sanitaria  da
COVID-19, le attivita' turistico-ricettive in aria aperta di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata
in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,  hanno
provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma
1, lettera b), e comma  2,  lettera  b),  del  medesimo  decreto  del
Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre  2021,  a  dare
attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1,  lettera
a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali  inadempimenti
e le procedure in essere rispetto a termini gia' scaduti. 
                          Art. 11 terdecies 
 
             Accelerazione di interventi per fare fronte 
              all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo 264,  comma  1,  lettera  f),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si  applicano  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto fino al 31 dicembre 2021. 
                        Art. 11 quaterdecies 
 
Proroghe   di   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza
  epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia  di
  interventi urgenti per gli uffici giudiziari. 
  1. Al decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 28, comma 2, le parole: « 30  aprile  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »; 
  b) all'articolo 29, comma 1, le parole: « 30  aprile  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »; 
  c) all'articolo 30, comma 1, le parole: « 30  aprile  2021  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ». 
  2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e' sostituito  dal  seguente:  «  In  caso  di
mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione
della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento
dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento e' revocato ». 
                       Art. 11 quinquiesdecies 
 
         Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture 
 
  1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di
opere  indifferibili,  urgenti  e  cantierabili   per   il   rilancio
dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3  del  decreto-legge  12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «
Per gli interventi relativi al ponte  stradale  di  collegamento  tra
l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e  agli  aeroporti  di  Firenze  e
Salerno, di cui al comma 2, lettera c), del  presente  articolo,  gli
adempimenti previsti dal relativo decreto  di  finanziamento  possono
essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli  enti
titolari dei codici unici di progetto, entro  quindici  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al
sistema di monitoraggio di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011,  n.  229,  le   informazioni   necessarie   per   la   verifica
dell'avanzamento dei progetti ». 
                        Art. 11 sexiesdecies 
 
          Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, 
          comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124 
 
  1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter,
primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al  1°
gennaio 2022. 
                        Art. 11 septiesdecies 
 
          Proroga in materia di esercizio delle competenze 
               dei giudici di pace in materia tavolare 
 
  1. All'articolo 32, comma 4,  del  decreto  legislativo  13  luglio
2017, n. 116, le parole: «31  ottobre  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 ottobre 2025». 
                         Art. 11 duodevicies 
 
         Disposizioni in materia di Commissari straordinari 
             degli enti del servizio sanitario regionale 
 
  1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero
della salute, di cui all'articolo 2, comma 5,  secondo  periodo,  del
decreto-legge   10   novembre   2020,   n.   150,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato  al
31 ottobre 2021. 
                               Art. 12 
 
     Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri 
 
  1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, dopo  le  parole  «che  ne  abbiano  fatto  ovvero  ne  facciano
richiesta.», e' inserito il seguente periodo: «L'importo di  ciascuna
anticipazione non puo' essere superiore  all'indennizzo  richiesto  e
documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del  Ministro
dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei
consolidati  indirizzi  interpretativi  adottati  dalla   Commissione
europea in riferimento alle misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'emergenza da COVID-19.». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, le somme iscritte nel  conto
dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  dello   sviluppo   economico   ai   sensi
dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
possono essere utilizzate nel medesimo anno. 
                             Art. 12 bis 
 
Procedure   selettive   per    l'accesso    alla    professione    di
                          autotrasportatore 
 
  1. In  considerazione  del  ruolo  essenziale  svolto  dal  settore
dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo
svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di
trasportatore su strada di merci e viaggiatori e' sempre consentito. 
                             Art. 12 ter 
 
                            Voucher taxi 
 
  1.  In  considerazione  degli  effetti   derivanti   dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e al  fine  di  consentire  ai  comuni  di
procedere   all'individuazione    dei    soggetti    beneficiari    e
all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo
200-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi  9.2.5  e
9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al  decreto  legislativo  23  giugno
2011,  n.  118,  recante  il  principio  contabile  applicato   della
contabilita'   finanziaria,   l'avanzo   vincolato   derivante    dal
trasferimento ai comuni delle risorse previste  dal  citato  articolo
200-bis, comma 1, del  decreto-legge  n.  34  del  2020  puo'  essere
applicato in caso  di  esercizio  provvisorio  anche  in  assenza  di
determinazione,  da  parte  della  giunta  comunale,  del   risultato
presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate  e  non
impegnate nel corso del  2020,  sulla  base  di  un'idonea  relazione
documentata del dirigente competente o del responsabile  finanziario.
In funzione del raggiungimento della finalita' pubblica  programmata,
tali somme  non  sono  soggette  ai  vincoli  e  ai  limiti  previsti
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30  dicembre  2018,  n.
145.  La  competenza  per  la  relativa  variazione  di  bilancio  e'
attribuita alla giunta comunale. 
                               Art. 13 
 
                              Sanzioni 
 
  1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1,  2,  3,
3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter e 9-bis è sanzionata  ai
sensi dell'articolo  4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35.
Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due violazioni delle disposizioni 
di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in  giornate  diverse,  si  applica,  a
partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria
della  chiusura  dell'esercizio  o  dell'attivita'  da  uno  a  dieci
giorni.; 
  2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479,  480,  481,
482  e  489  del  codice  penale,  anche  se  relative  ai  documenti
informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo  codice,  aventi
ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 «in formato digitale o analogico», 
si applicano le pene stabilite nei detti articoli. 
                             Art. 13 bis 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
                               Art. 14 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
                                                           Allegato 1 
Soppresso. 
                                                           Allegato 2 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   
 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS