Dl 52/2021 convertito nella Legge 87/2021 - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (decreto riaperture)
Normativa
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22 giugno 2021
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52
Testo del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 96 del 22 aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.». (GU Serie Generale n.146 del 21-06-2021) - Entrata in vigore legge di conversione: 22 giugno 2021
| Con modifiche (in neretto) del Dl 105/2021 del Dl 111/2021 del Dl 122/2021 e del Dl 127/2021 |
Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Ripristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per
contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto,
dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52
del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
e sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in
uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla.
3. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, le misure stabilite per la zona
rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento
e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai
sensi dell'articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei
dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile (*).
4. Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre
l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonche'
ulteriori, motivate, misure piu' restrittive tra quelle previste
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto:
a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave (*).
(*) commi 3 e 4 abrogati dal Dl 105/2021
Art. 2
Misure relative agli spostamenti
1. Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati
in zona arancione o rossa sono consentiti, oltre che per comprovate
esigenze lavorative o per situazioni di necessita' o per motivi di
salute, nonche' per il rientro ai propri residenza, domicilio o
abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9.
2. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito
comunale, nella zona arancione, e' consentito lo spostamento verso
una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, come rideterminati dal presente articolo, e nel limite
di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi,
oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la
responsabilita' genitoriale e alle persone con disabilita' o non
autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma
non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure
stabilite per la zona rossa.
2-bis. Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti
orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio
alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.
2-ter. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti
orari agli spostamenti di cui al comma 2-bis hanno inizio alle ore 24
e terminano alle ore 5 del giorno successivo.
2-quater. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere
stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai
commi 2-bis e 2-ter per eventi di particolare rilevanza.
2-quinquies. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di
applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, come rideterminati dal presente articolo.
2-sexies. Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli
spostamenti di cui al presente articolo.
3. I provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge n. 19 del 2020 individuano i casi nei quali le
certificazioni verdi COVID-19, rilasciate o riconosciute ai sensi
dell'articolo 9, consentono di derogare a divieti di spostamento da e
per l'estero o a obblighi di sottoporsi a misure sanitarie in
dipendenza dei medesimi spostamenti.
Art. 2 bis
Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e
socio-sanitarie
1. E' consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti da
COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui
all'articolo 9, nonche' agli accompagnatori dei pazienti in possesso
del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti d'emergenza e
accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonche' dei reparti delle
strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori
specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilita' dovuta all'urgenza,
valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto
soccorso e' sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare.
La direzione sanitaria della struttura e' tenuta ad adottare le misure
necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento
di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' sempre consentito
prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle
indicazioni del direttore sanitario della struttura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche
amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 2 ter
Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti affetti da
COVID-19 presso le strutture sanitarie.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sentito il Comitato
tecnico-scientifico, il Ministero della salute, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un protocollo
uniforme per tutto il territorio nazionale che, nell'ambito della
riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19,
assicuri, in caso di pazienti affetti da COVID-19:
a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari,
garantendo a questi ultimi la possibilita' di ricevere informazioni
puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare
attraverso una figura appositamente designata, all'interno
dell'unita' operativa di degenza, compreso il pronto soccorso;
b) lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo
regole prestabilite consultabili da parte dei familiari ovvero, in
subordine o in caso di impossibilita' oggettiva di effettuare la
visita o come opportunita' aggiuntiva, l'adozione di strumenti
alternativi alla visita in presenza, quali videochiamate organizzate
dalla struttura sanitaria;
c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di
sicurezza, siano adibiti all'accesso di almeno un familiare.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche
amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei
limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 2 quater
Misure concernenti le uscite temporanee
degli ospiti dalle strutture residenziali
1. Alle persone ospitate presso strutture di ospitalita' e
lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture
residenziali di cui al capo IV e all'articolo 44 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo
2017, sono consentite uscite temporanee, purche' tali persone siano
munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
Art. 3
Disposizioni urgenti per i servizi educativi per l'infanzia, per le
attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado e per l'istruzione superiore.
1. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico
2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale
lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,
dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado,
nonche', almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca,
delle attivita' scolastiche e didattiche della scuola secondaria di
secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo
periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei
Sindaci. La predetta deroga e' consentita solo in casi di eccezionale
e straordinaria necessita' dovuta alla presenza di focolai o al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga
sono motivatamente adottati sentite le competenti autorita' sanitarie
e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', anche
con riferimento alla possibilita' di limitarne l'applicazione a
specifiche aree del territorio.
2. Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico
2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita'
didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella zona rossa,
sia garantita l'attivita' didattica in presenza ad almeno il 50 per
cento e fino al 75 per cento della popolazione studentesca e, nelle
zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per
cento della popolazione studentesca. La restante parte della
popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si
avvale della didattica a distanza.
3. Resta sempre garantita la possibilita' di svolgere attivita' in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere
una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dalle linee guida di cui al decreto
del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che
si avvalgono della didattica digitale integrata.
4. Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, nelle zone gialla e
arancione, le attivita' didattiche e curriculari delle universita'
sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di
organizzazione della didattica e delle attivita' curricolari
predisposti nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero
dell'universita' e della ricerca. Nel medesimo periodo, nella zona
rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attivita'
curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento
in presenza delle attivita' formative degli insegnamenti relativi al
primo anno dei corsi di studio ovvero delle attivita' formative
rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero
territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della
didattica e delle attivita' curriculari prevedono, salva diversa
valutazione delle universita', lo svolgimento in presenza degli
esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attivita' di
orientamento e di tutorato, delle attivita' dei laboratori, nonche'
l'apertura delle biblioteche, delle sale di lettura e delle sale di
studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli
studenti con disabilita' e degli studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto
compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, ferme restando le attivita' che devono
necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato
universitario regionale di riferimento che puo' acquisire il parere,
per i Conservatori di musica, del Comitato territoriale di
coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le accademie e gli istituti
superiori per le industrie artistiche, della competente Conferenza
dei direttori, nonche' alle attivita' delle altre istituzioni di alta
formazione collegate alle universita'.
Art. 3 bis
Corsi di formazione
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione
pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 4
Attivita' dei servizi di ristorazione
1. Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le
attivita' dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio,
con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel
rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti
adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, come rideterminati dall'articolo 2 del presente decreto,
nonche' di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo
1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Resta consentita
senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre
strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi
alloggiati.
2. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attivita' dei servizi di
ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al
chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui
all'articolo 2 del presente decreto nonche' di protocolli e linee
guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
n. 33 del 2020.
Art. 4 bis
Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli esercizi
commerciali presenti all'interno di mercati e di centri commerciali,
di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture
ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e
prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai
sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 5
Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
«1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,
locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi
anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della
distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori
che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e
l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una
delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al
50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per
cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori
superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In
zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50
per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di
spettatori non puo' comunque essere superiore a 2.500 per gli
spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi,
per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di
linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli
aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto
delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita'
che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano
anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle
competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente
interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP),
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive
associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi
internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi
da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita
non puo' essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata
all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza
consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non
puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000
per gli impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel
rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione
medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto
delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le
competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.
3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione
epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi
all'aperto, puo' essere stabilito un diverso numero massimo di
spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-
scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio
di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma
1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per
gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal
Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport. Per eventi o
competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza,
che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario di Stato
puo' anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data
diversa da quella di cui al medesimo comma 2.(*)
(*) secondo periodo del comma 3 soppresso dal Dl 105/2021
4. Le linee guida di cui al comma 3 possono prevedere, con
riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato
soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19
di cui all'articolo 9. (*)
(*) comma 4 abrogato dal Dl 105/2021
Art. 5 bis
Musei e altri istituti e luoghi della cultura
1. In zona bianca e gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che
detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle
caratteristiche dei locali aperti al pubblico nonche' dei flussi di
visitatori, garantiscano modalita' di fruizione contingentata o
comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che
i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno
un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno
2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione,
il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione
che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con
almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle
disposizioni dell'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a
tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica
del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente comma sono
altresi' aperte al pubblico le mostre.
Art. 6
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri
benessere
1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le
attivita' delle piscine all'aperto in conformita' a protocolli e
linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva
italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico.
1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le
attivita' delle piscine e dei centri natatori anche in impianti
coperti in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo
sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di
criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' delle palestre
sono consentite in conformita' ai protocolli e alle linee guida
adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva ita-liana, sulla
base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto
delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico
sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico, e' consentito lo svolgimento all'aperto di
qualsiasi attivita' sportiva anche di squadra e di contatto. E'
comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito
dalle linee guida di cui al primo periodo.
3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le
attivita' dei centri benessere in conformita' alle linee guida
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16
maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74.
Art. 6 bis
Impianti nei comprensori sciistici
1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, e' consentita la riapertura
degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee
guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
16 maggio2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74.
Art. 7
Fiere, convegni e congressi
1. E' consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento
di fiere in presenza, anche su aree pubbliche, nel rispetto di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, ferma restando la
possibilita' di svolgere, anche in data anteriore, attivita'
preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel
territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma
e' comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in
relazione al territorio estero di provenienza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 possono prevedere, con
riferimento a particolari eventi di cui al medesimo comma 1, che
l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9.
3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi' consentiti i
convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida
adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33
del 2020.
Art. 8
Centri termali e parchi tematici e di divertimento
1. Dal 1° luglio 2021 sono consentite, in zona gialla, le attivita'
dei centri termali nel rispetto di protocolli e linee guida adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,
n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74. Rimane consentita in ogni caso l'attivita' dei centri termali
adibiti a presidio sanitario limitatamente all'eroga-zione delle
prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le
attivita' riabilitative e terapeutiche.
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle
ludoteche nonche' degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di
protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge n. 33 del 2020.
Art. 8 bis
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli
associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e linee
guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74.
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste
conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche
organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma
14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i
partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
di cui all'articolo 9 del presente decreto.
Art. 8 ter
Attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'
1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita'
di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte
all'interno di locali adibiti ad attivita' differente, nel rispetto
di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma
14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 9
Certificazioni verdi COVID-19
1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti
lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione
dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un
test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione
salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del
Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti- SARS-CoV-2 effettuate
nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni somministrate
dalle autorita' sanitarie nazionali competenti e riconosciute come
equivalenti con circolare del Ministero della salute.
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido
nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della
polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica
mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione
(TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico
(RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed
effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei
dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di
proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale,
riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della
salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma
nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni
verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a
livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura
del Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla
stessa societa' per conto del Ministero della salute, titolare del
trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti
condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del
prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione
dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del
Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo al virus SARS-CoV-2, quest'ultimo anche su campione salivare
e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute.
c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della
prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della
condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validita' di dodici
mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed e'
rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la
professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente
alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde
COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata anche contestualmente
alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve
essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio.
La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e'
rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione di
una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV
2 e ha validita' dalla medesima somministrazione.
Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero
il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite
dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile
detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di
avere validita' qualora, nel periodo di vigenza della stessa,
l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al
SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della
condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validita' di sei
mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera
b), ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non
ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera
scelta, nonche' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente ed e' resa disponibile
nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La
certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita'
qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a
decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il
soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo
al SARS-CoV-2.
4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi
al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione
della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo,
e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui alla
lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere
dall'avvenuta guarigione.
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della
condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validita' di
quarantotto ore dall'esecuzione del test ed e' prodotta, su richiesta
dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture
sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e
dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e
d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera
scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le
certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2
riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate
secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una
nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati
nella certificazione non sono, o non sono piu', esatti o aggiornati,
ovvero se la certificazione non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi
COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato
digitale, sono accessibili alle persone con disabilita' e sono
riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla
data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la
certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il
trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma
in cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformita' al
diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono
riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente
articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro
dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate
dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se
conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della
salute.
«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle
finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
sono individuate le specifiche tecniche per assicurare
l'interoperabilita' tra le certificazioni verdi COVID-19 e la
Piattaforma nazionale-DGC, nonche' tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i
dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle
certificazioni verdi COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle
certificazioni, le caratteristiche e le modalita' di funzionamento
della Piattaforma nazionale-DCG, la struttura dell'identificativo
univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita', la
validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei soggetti
deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione
dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le
misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti
nelle certificazioni. Nelle more dell'adozione del predetto decreto (*),
per le finalita' d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19
sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai
laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri
di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di
cui al comma 2, lettere a), b) e c).
(*) parole abrogate dal Dl 105/2021
«10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate
esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1,
2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonche'
all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate
provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente.
Art. 9-bis
(Impiego certificazioni verdi COVID-19)
1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti
servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di
cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni
sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di
cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri
benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui
all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui
all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e
con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri
estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e
casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle
zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di
cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le
singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione
digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche
tecniche per trattare in modalita' digitale le predette
certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse
contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le
finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le
certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo
comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire
eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente
articolo.».
ART. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
in ambito scolastico e universitario)
1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale
scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario,
nonche' gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte
del personale scolastico e di quello universitario e' considerato
assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il
rapporto di lavoro e' sospeso e non sono dovuti la retribuzione ne'
altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del
Ministero della salute.
4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi
dell'infanzia nonche' delle scuole paritarie e delle universita' sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare
del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori
modalita' di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni
di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche
di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalita'
individuate dalle universita'.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 9-ter.1
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per
l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).
1.Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali
che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica
Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le
verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai
dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al
primo periodo.
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede
alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative
di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve
possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di
cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo
non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai
frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di
coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti
Tecnici Superiori (ITS).
3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a
verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di
servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di
cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve
essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche
delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 9-ter.2
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per
l'accesso nelle strutture della formazione superiore).
1.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter,fino al 31 dicembre
2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di
tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture
appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica, nonche' alle altre istituzioni di
alta formazione collegate alle universita', deve possedere ed e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2.
2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero
della salute.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti
a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma
1, secondo modalita' a campione individuate dalle medesime
Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da
ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al
primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di
lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.
74.».
2. La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comma 1
dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, di
cui al comma 1 del presente articolo, e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui
al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
ART. 9-quater
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
nei mezzi di trasporto)
1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021,
termine di cessazione dello stato di emergenza, e' consentito
esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi
di trasporto e il loro utilizzo:
a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad
esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello
Stretto di Messina;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di
tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita';
d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta
indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o
periodico su un percorso che collega piu' di due regioni ed aventi
itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad
esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto
pubblico locale e regionale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti
esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonche' i loro delegati,
sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1
avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 e'
sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 9-quinquies
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico).
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'articolo 3 del
predetto decreto legislativo, al personale delle Autorita'
amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione
nazionale per la societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonche' degli enti pubblici
economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini
dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio
nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attivita'
lavorativa, e' fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta,
la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2
del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa o di formazione o di volontariato presso le
amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti
esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti
a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.
Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo,
definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalita' operative per
l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione,
prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano
effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano
con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della
contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con
le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e della salute, puo' adottare linee guida per la
omogenea definizione delle modalita' organizzative di cui al primo
periodo. Per le regioni e gli enti locali le predette linee guida,
ove adottate, sono definite d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora
risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, e' considerato assente ingiustificato
fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di
emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza
ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
7. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro di cui al comma 1
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la
sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di
mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 7, si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni
di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita
in euro da 600 a 1.500.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I
soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli
atti relativi alla violazione.
10. Al personale di cui al comma 1 dell'articolo 9-sexies,
collocato fuori ruolo presso le amministrazioni di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 9-sexies, commi
2 e 3, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente
articolo.
11. Fermo restando quanto previsto al comma 12, ai soggetti
titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice,
si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 8.
12. Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria
autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui
al presente articolo.
13. Le amministrazioni di cui al comma 1, provvedono alle
attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 9-sexies
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte
dei magistrati negli uffici giudiziari).
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica
e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle
commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari
ove svolgono la loro attivita' lavorativa se non possiedono e, su richiesta,
non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,
comma 2.
2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata
esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti
di cui al comma 1 e' considerata assenza ingiustificata con diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominati.
3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici
giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma
1 integra illecito disciplinare ed e' sanzionato per i magistrati
ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo
comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di
appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione e'
trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto
compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al
magistrato onorario.
5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si
svolge l'attivita' giudiziaria, individuato per la magistratura
ordinaria nel procuratore generale presso la corte di appello, sono
tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1,
anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' di cui al comma 5,
dell'articolo 9-quinquies. Con circolare del Ministero della
giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite
ulteriori modalita' di verifica.
6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli
uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1
e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5 sono sanzionati
ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.
7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13
dell'articolo 9-quinquies.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli
uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i
consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei
alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del
processo.
Art. 9-septies
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).
1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembreb2021, termine di
cessazione dello stato di emergenza, al fine dibprevenire
la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunquebsvolge
una attivita' lavorativa nel settore privato e' fatto obbligo,
ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attivita' e'
svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto
e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' a tutti
i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita'
lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al
comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare
il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i
lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al
primo periodo, e' effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.
5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15
ottobre 2021, le modalita' operative per l'organizzazione delle
verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo
prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati
al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto
formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle
certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita'
indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di
non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora
risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso
al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti
ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione
e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione
dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con
diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di
assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominato.
7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto
giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di
lavoro puo' sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a
quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione,
comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per
una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1
in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, e' punito con la
sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze
disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o
di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel
termine previsto, nonche' per la violazione di cui al comma 8, si
applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni
di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1
del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 e' stabilita
in euro da 600 a 1.500.
10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I
soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle
violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli
atti relativi alla violazione.
Art. 10
Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19
e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, le
parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino
al 31luglio 2021»;
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «incoerenza con il documento in
materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre
2020» sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Lo scenario e'
parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero
all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla
percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in
terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determinala
collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma
16-septies»;
3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di rischio o» sono
soppresse;
b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: «in un livello di
rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno
scenario»;
c) al comma 16-quater, le parole: «in uno scenario almeno di tipo 2
e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario
almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel
relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 16-septies»;
d) il comma 16-quinquies e' sostituito dal seguente:
«16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure
di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano
nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies,sono
applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di
cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui
al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020
specificamente individuati con decreto del Ministro della salute,
adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto»;
e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: «in uno scenario
di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo
territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per
tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti»
sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla
lettera a) del comma 16-septies»;
f) il comma 16-septiese' sostituito dal seguente: «16-septies. Sono
denominate:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza
settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti
per tre settimane consecutive;
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e
inferiore a150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e
inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle
due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per
cento;
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a
250casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni
indicate nelle lettere b) e d);
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 250
casi ogni100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e
inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe
le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 percento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 percento».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto,
quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge
n. 33 del 2020.
3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati
epidemiologici e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno
antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18
maggio 2021, n. 65, nonche' delle disposizioni di cui al comma 1-bis
del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla
base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini
dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del
2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona
corrispondente allo scenario inferiore.
3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, e'
aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Commercio al dettaglio di mobili per la casa».
Art. 10 bis
Linee guida e protocolli
1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14,
del decreto-legge16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e
aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i
Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle
regioni e delle province autonome.
Art. 11
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui
all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione
di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20,
fatta salva la necessita' di una revisione del piano per sopravvenute
esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati
fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate
nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione
vigente.
1-bis. In conseguenza della proroga dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 disposta fino al 31 luglio 2021, per le
richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione,
annunciate nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021, ai sensi
dell'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in deroga
all'articolo 28 della medesima legge il deposito dei fogli contenenti
le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori presso la
cancelleria della Corte di cassazione e' effettuato entro quattro
mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma
dell'articolo 7, ultimo comma, della citata legge n. 352 del 1970.
Art. 11 bis
Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile
1. All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni
pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « A tal fine, le
amministrazioni di cui al primo periodo del presente comma, fino alla
definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti
collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,
in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri
dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita'
dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e
settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata con
l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza,
applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui alla
lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 87, e comunque a
condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle
imprese avvenga con regolarita', continuita' ed efficienza nonche'
nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente »;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del
presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza,
difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza
connesso al COVID-19 »;
b) al comma 2, dopo le parole: « tutela della salute » sono
inserite le seguenti: « e di contenimento del fenomeno epidemiologico
del COVID-19 ».
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,
relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: « telelavoro » sono aggiunte
le seguenti: « e del lavoro agile »;
b) al terzo periodo, le parole: « 60 per cento » sono sostituite
dalle seguenti: « 15 per cento »;
c) al quarto periodo, le parole: « 30 per cento » sono sostituite
dalle seguenti: « 15 per cento ».
Art. 11 ter
Proroga dei termini di validita' di documenti di riconoscimento e di
identita' nonche' di permessi e titoli di soggiorno e di documenti
di viaggio.
1. All'articolo 104, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
relativo al periodo di validita' dei documenti di riconoscimento e di
identita', le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « 30 settembre 2021 ».
2. All'articolo 3-bis, comma 3, del decreto- legge 7 ottobre 2020,
n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020,
n. 159, relativo a permessi e titoli di soggiorno e documenti di
viaggio, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 30 aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 luglio 2021 »;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Prima della
suddetta scadenza, gli interessati possono comunque presentare
istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli di cui al primo periodo,
la cui trattazione e' effettuata progressivamente dagli uffici
competenti ».
Art. 11 quater
Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti
locali, delle regioni e delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e il riequilibrio finanziario degli enti
locali.
1. Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione degli
enti locali relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227,
comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
prorogato al 31 maggio 2021.
2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data e'
autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i
termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' prorogati per
l'anno 2021:
a) il rendiconto relativo all'anno 2020 e' approvato da parte del
consiglio entro il 30 settembre 2021, con preventiva approvazione da
parte della giunta entro il 30 giugno 2021;
b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2020 e' approvato
entro il 30 novembre 2021.
4. All'articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle
seguenti: « 30 settembre 2021 ».
5. Per l'anno 2021, il termine previsto dall'articolo 31 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei
bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui all'articolo
19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011, e' prorogato al 30 giugno 2021.
6. I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono cosi' modificati per l'anno
2021:
a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla
giunta regionale entro il 31 luglio 2021;
b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del servizio sanitario
regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre
2021.
7. Con riferimento all'esercizio 2020, i termini del 31 marzo e del
30 maggio, di cui all'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, relativi all'invio della certificazione dei risultati
conseguiti, sono differiti, rispettivamente, al 31 maggio 2021 e al
30 giugno 2021.
8. Il termine ultimo per l'adozione del bilancio di esercizio delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle loro
unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito
all'esercizio 2020, fissato al 30 aprile 2021, e' prorogato alla data
del 30 giugno 2021.
9. I termini di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo,
nonche' di cui all'articolo 261, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati al 30 giugno
2021, qualora, rispettivamente, i termini di novanta e di sessanta
giorni siano scaduti antecedentemente alla predetta data.
Art. 11 quinquies
Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di
rilevanza strategica
1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
relativo all'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza
strategica, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 3-bis e 3-quater, le parole: « fino al 30 giugno 2021 »
sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;
b) al comma 3-quater, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
Art. 11 sexies
Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da
parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione
periodica dei veicoli.
1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.
183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n.
21, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della
patente di guida, dopo le parole: « e' espletata » sono inserite le
seguenti: « entro il 31 dicembre 2021; per quelle presentate dal 1°
gennaio 2021 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza,
tale prova e' espletata ».
2. All'articolo 214, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie
per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa
dell'emergenza da COVID-19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « entro il 15 marzo 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 15 maggio 2021 »;
b) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 aprile 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 15 giugno 2021 ».
3. All'articolo 48, comma 6, del decreto- legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, relativo all'attivita' delle navi da crociera, le parole: « 30
aprile 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
4. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo
periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla
revisione periodica dei veicoli di cui all'articolo 80 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e' differito al 31 dicembre 2021.
Art. 11 septies
Proroga delle modalita' semplificate per lo svolgimento degli esami
di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici
autorizzati, nonche' dei consulenti del lavoro.
1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2021, n. 21, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite
dalle seguenti: « commi 1, 2 e 2-bis ».
Art. 11 octies
Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi
per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali
dello Stato.
1. All'articolo 265, comma 15, del decreto- legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «
per gli anni 2020 e 2021».
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 24, secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano per l'anno
2021.
Art. 11 novies
Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
1. All'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite
dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
Art. 11 decies
Proroga di interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi
1. Al comma 379 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, la parola: « 2020 » e' sostituita dalla seguente: « 2021 ».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1
milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 500.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico e, quanto a 500.000 euro, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.
Art. 11 undecies
Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, le parole: « entro dodici mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto o dall'inizio della pratica » sono sostituite
dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2021 o entro dodici mesi
dall'inizio della pratica ».
2. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio
2020, n. 101, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Nelle
more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non
oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7
dell'allegato XIX al presente decreto ».
Art. 11 duodecies
Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi
nelle strutture turistico- ricettive in aria aperta
1. Al fine di fare fronte, nel settore del turismo, all'impatto
delle misure di contenimento correlate all'emergenza sanitaria da
COVID-19, le attivita' turistico-ricettive in aria aperta di cui al
decreto del Ministro dell'interno 28 febbraio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014, che, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno
provveduto a dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 6, comma
1, lettera b), e comma 2, lettera b), del medesimo decreto del
Ministro dell'interno, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare
attuazione a quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera
a), e comma 2, lettera a). Restano fermi gli eventuali inadempimenti
e le procedure in essere rispetto a termini gia' scaduti.
Art. 11 terdecies
Accelerazione di interventi per fare fronte
all'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Le disposizioni dell'articolo 264, comma 1, lettera f), del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto fino al 31 dicembre 2021.
Art. 11 quaterdecies
Proroghe di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario e in materia di
interventi urgenti per gli uffici giudiziari.
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 2, le parole: « 30 aprile 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;
b) all'articolo 29, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 »;
c) all'articolo 30, comma 1, le parole: « 30 aprile 2021 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2021 ».
2. Il terzo periodo del comma 181 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' sostituito dal seguente: « In caso di
mancata indizione di gara entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione
della delibera di assegnazione, ovvero in caso di mancato affidamento
dei lavori entro il 31 dicembre 2021, il finanziamento e' revocato ».
Art. 11 quinquiesdecies
Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture
1. Al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di
opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio
dell'economia, al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «
Per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra
l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e agli aeroporti di Firenze e
Salerno, di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, gli
adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono
essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti
titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al
sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica
dell'avanzamento dei progetti ».
Art. 11 sexiesdecies
Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124
1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter,
primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1°
gennaio 2022.
Art. 11 septiesdecies
Proroga in materia di esercizio delle competenze
dei giudici di pace in materia tavolare
1. All'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 13 luglio
2017, n. 116, le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 ottobre 2025».
Art. 11 duodevicies
Disposizioni in materia di Commissari straordinari
degli enti del servizio sanitario regionale
1. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte del Ministero
della salute, di cui all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del
decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato al
31 ottobre 2021.
Art. 12
Misure in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri
1. All'articolo 85, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, dopo le parole «che ne abbiano fatto ovvero ne facciano
richiesta.», e' inserito il seguente periodo: «L'importo di ciascuna
anticipazione non puo' essere superiore all'indennizzo richiesto e
documentato sulla base dei criteri indicati dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico di cui al citato articolo 79, comma 2, e dei
consolidati indirizzi interpretativi adottati dalla Commissione
europea in riferimento alle misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'emergenza da COVID-19.».
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le somme iscritte nel conto
dei residui per l'anno 2021 sul pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 79, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
possono essere utilizzate nel medesimo anno.
Art. 12 bis
Procedure selettive per l'accesso alla professione di
autotrasportatore
1. In considerazione del ruolo essenziale svolto dal settore
dell'autotrasporto durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, lo
svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di
trasportatore su strada di merci e viaggiatori e' sempre consentito.
Art. 12 ter
Voucher taxi
1. In considerazione degli effetti derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e al fine di consentire ai comuni di
procedere all'individuazione dei soggetti beneficiari e
all'erogazione delle somme, ai sensi delle disposizioni dell'articolo
200-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
in deroga alle disposizioni dell'articolo 187, comma 3-quinquies, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei paragrafi 9.2.5 e
9.2.14 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante il principio contabile applicato della
contabilita' finanziaria, l'avanzo vincolato derivante dal
trasferimento ai comuni delle risorse previste dal citato articolo
200-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 puo' essere
applicato in caso di esercizio provvisorio anche in assenza di
determinazione, da parte della giunta comunale, del risultato
presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non
impegnate nel corso del 2020, sulla base di un'idonea relazione
documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario.
In funzione del raggiungimento della finalita' pubblica programmata,
tali somme non sono soggette ai vincoli e ai limiti previsti
dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. La competenza per la relativa variazione di bilancio e'
attribuita alla giunta comunale.
Art. 13
Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3,
3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis e 8-ter e 9-bis è sanzionata ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due violazioni delle disposizioni
di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a
partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria
della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci
giorni.;
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481,
482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti
informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi
ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 «in formato digitale o analogico»,
si applicano le pene stabilite nei detti articoli.
Art. 13 bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione.
Art. 14
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato 1
Soppresso.
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico
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