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Decreto Min.beni e attività culturali 22/12/2020 - Fruizione bonus 18enni per maggiorenni del 2020
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Normativa 
23 marzo 2021 8:54
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 22 dicembre 2020, n. 192 

Modifiche al decreto 24 dicembre 2019, n. 177, concernente i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
(GU Serie Generale n.66 del 17-03-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021

 
 
                IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' 
                     CULTURALI E PER IL TURISMO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale; 
  Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, la  Tabella
n. 13  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  attivita'
culturali e del turismo che al  capitolo  1430  ha  stanziato,  nella
sezione II, per gli anni 2018 e 2019 e per  le  stesse  finalita'  la
dotazione finanziaria di cui all'articolo 1, comma 979,  della  legge
n. 208 del 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 604, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale
in possesso, ove previsto, di  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
validita', i quali compiono  diciotto  anni  di  eta'  nel  2019,  e'
assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di
euro, una Carta elettronica, utilizzabile  per  acquistare  biglietti
per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e  spettacoli  dal
vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre  ed
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree  archeologiche  e  parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate  con  la  Carta  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  sono  definiti  gli  importi  nominali  da  assegnare
nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e  le  modalita'  di
attribuzione e di utilizzo della Carta»; 
  Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno  2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
81,  che  aggiunge,  tra  i  prodotti  acquistabili  con   la   Carta
elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, i prodotti dell'editoria audiovisiva; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e  successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre  2016,  n.  187,  e   successive   modificazioni,   recante
«Regolamento recante i criteri e le modalita' di  attribuzione  e  di
utilizzo della Carta elettronica,  prevista  dall'articolo  1,  comma
979,  della  legge  28   dicembre   2015,   n.   208   e   successive
modificazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, recante «Regolamento recante
i criteri e le modalita' di attribuzione e di  utilizzo  della  Carta
elettronica, prevista dall'articolo 1,  comma  604,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145»; 
  Visto l'articolo 1, comma 357, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160,  come  modificato   dall'articolo   183,   comma   11-ter,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del  quale  «Al  fine  di
promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza  del  patrimonio
culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in  possesso,
ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i quali
compiono diciotto anni di eta' nel 2020, e' assegnata, nell'anno  del
compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di
spesa di 190 milioni di euro per l'anno 2020, una Carta  elettronica,
utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e
cinematografiche  e  spettacoli  dal  vivo,  libri,   abbonamenti   a
quotidiani anche in formato  digitale,  musica  registrata,  prodotti
dell'editoria audiovisiva, titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree  archeologiche  e  parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera»; 
  Visto l'articolo 1, comma 358, della citata legge 27 dicembre 2019,
n. 160, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro per i beni e  le
attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti
gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 357, i criteri e  le  modalita'  di  attribuzione  e  di
utilizzo della Carta»; 
  Tenuto conto dell'incremento,  pari  a  30  milioni  di  euro,  del
capitolo 1430, iscritto nella missione «Tutela e  valorizzazione  dei
beni e attivita' culturali e paesaggistici»,  programma  1.9  «Tutela
del patrimonio culturale» dello stato di previsione del Ministero per
i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  destinato
all'assegnazione della Carta elettronica ai beneficiari che  compiono
diciotto anni nell'anno 2020, disposto dalla legge 8 ottobre 2020, n.
128, recante «Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio  dello
Stato per l'anno finanziario 2020»; 
  Tenuto   conto   dell'attuazione   delle   analoghe    misure    di
riconoscimento di  una  Carta  elettronica  ai  neo-diciottenni  gia'
realizzate negli anni 2016, 2017, 2018  e  2019  e,  in  particolare,
della realizzazione di una apposita piattaforma informatica  dedicata
e  della   definizione   e   implementazione   delle   modalita'   di
registrazione dei beneficiari e degli  operatori  commerciali,  della
emissione e validazione dei buoni di spesa, della fatturazione; 
  Rilevato  che  beneficiari  e  beni  acquistabili  con   la   carta
elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle  precedenti  analoghe
misure attuate negli anni precedenti e regolate dal sopra  menzionato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre  2016,
n.  187,  con  la  sola  integrazione  dei   prodotti   dell'editoria
audiovisiva  e  degli  abbonamenti  a  quotidiani  anche  in  formato
digitale tra i beni acquistabili; 
  Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la  migliore  continuita'
delle  iniziative  e  di  non  determinare   costi   aggiuntivi   per
l'Amministrazione ne' nuovi oneri per gli operatori gia' attivi sulla
predetta  piattaforma  informatica   dedicata,   di   continuare   ad
utilizzare tale strumento; 
  Sentito il garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 dicembre 2020; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, effettuata con nota del 17 dicembre 2020; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
              e per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177 
 
  1. Al decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e
per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, e dall'articolo 1, comma  357,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160.»; 
    b) all'articolo 2, comma 4, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, e dall'articolo 1, comma  357,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160.»; 
    c) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «e nell'anno 2020.»; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «per
i beneficiari che compiono diciotto anni di  eta'  nell'anno  2019  e
fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono  diciotto  anni
di eta' nell'anno 2020.»; 
      2) dopo  il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  I
beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2020 possono
utilizzare la Carta, oltre che per l'acquisto di quanto  indicato  al
comma 2, per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani anche in  formato
digitale.»; 
    e) all'articolo 6, comma 1, le parole: «da parte dei beneficiari»
sono sostituite dalle  seguenti:  «per  i  beneficiari  che  compiono
diciotto anni di eta' nell'anno 2019 ed  entro  e  non  oltre  il  28
febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto  anni  di  eta'
nell'anno 2020,»; 
    f) all'articolo 7: 
      1) al comma 4, dopo le  parole  «legge  30  dicembre  2018,  n.
145,», sono inserite le seguenti:  «e  dell'articolo  1,  comma  357,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160,»; 
      2) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Con
decreto del Segretario  generale  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo sono disciplinate  la  tipologia
dei dati trattati con il «registro vendite»,  la  finalita'  di  tale
trattamento e le relative  garanzie,  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali.»; 
    g) all'articolo 10, comma 1, le parole «prevista dall'articolo 1,
comma 604, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al presente regolamento»; 
    h) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «1. Alla copertura degli oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente regolamento si provvede: 
        a)  per  l'anno  2019,   mediante   corrispondente   utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  980  dell'articolo  1
della legge n.  208  del  2015,  come  rideterminata  dal  comma  604
dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018  in  misura  pari  a  240
milioni di euro per l'anno 2019; 
        b)  per  l'anno  2020,   mediante   corrispondente   utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  357  dell'articolo  1
della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 190 milioni di euro,  e
delle risorse, pari a 30 milioni di  euro,  iscritte  nella  missione
«Tutela  e  valorizzazione  dei  beni   e   attivita'   culturali   e
paesaggistici», programma  1.9  «Tutela  del  patrimonio  culturale»,
capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo. 
      1-bis. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono impegnate
entro il 31 dicembre 2019 e possono essere spese entro il 31 dicembre
2021 e quelle  di  cui  alla  lettera  b)  del  medesimo  comma  sono
impegnate entro il 31 dicembre 2020 e possono essere spese  entro  il
31 dicembre 2022.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 22 dicembre 2020 
 
                                              Il Ministro per i beni  
                                             e le attivita' culturali 
                                                 e per il turismo     
                                                   Franceschini       
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Gualtieri         
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2021 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 310 
 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS