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 ITALIA - ITALIA - DECRETO 4 agosto 2004 - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. (GU n. 200 del 26-8-2004)
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Normativa 
27 agosto 2004 12:03
 

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DECRETO 4 agosto 2004 Norme in materia di procreazione medicalmente assistita. (GU n. 200 del 26-8-2004)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita e, in particolare, l'art. 17, comma 3;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 21 luglio 2004, concernente l'adozione delle linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui all'art. 7 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
Sentito l'Istituto superiore di sanita' in ordine alle modalita' ed i termini di conservazione degli embrioni prodotti a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
Considerata la necessita' di attivare studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini della promozione di interventi previsti dall'art. 2, comma 1, della citata legge n. 40 del 2004;

Decreta:

Art. 1.
1. Ai fini dell'art. 17, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, con il presente decreto si individuano due diverse tipologie di embrioni crioconservati:
embrioni che sono in attesa di un futuro impianto;
embrioni per i quali sia stato accertato lo stato di abbandono.
2. Lo stato di abbandono di un embrione e' accertato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) il centro che effettua tecniche di procreazione medicalmente assistita acquisisce la rinuncia scritta al futuro impianto degli embrioni crioconservati da parte della coppia di genitori o della singola donna (nel caso di embrioni prodotti prima della normativa attuale con seme di donatore e in assenza di partner maschile);
b) il centro che effettua tecniche di procreazione medicalmente assistita documenta i ripetuti tentativi eseguiti, per almeno un anno, di ricontattare la coppia o la donna che ha disposto la crioconservazione degli embrioni; solo nel caso di reale, documentata impossibilita' a rintracciare la coppia, l'embrione potra' essere definito come abbandonato.

Art. 2.
1. Gli embrioni che sono in attesa di un futuro impianto sono crioconservati presso gli stessi centri dove le tecniche sono state effettuate.
2. Gli embrioni definiti in stato di abbandono sono, invece, trasferiti dai centri di procreazione medicalmente assistita unicamente alla Biobanca Nazionale situata presso il Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Ospedale Maggiore" di Milano, ove sara' attivato in maniera centralizzata un centro di crioconservazione degli embrioni stessi.

Art. 3.
1. Sono a carico di ciascun centro di procreazione medicalmente assistita gli oneri derivanti dal congelamento degli embrioni e gli oneri derivanti, in attesa di futuro impianto, dalla loro crioconservazione.

Art. 4.
1. All'Istituto superiore di sanita' e' affidato, con apposita convenzione, il compito di:
a) definire il numero e la localizzazione degli embrioni abbandonati da trasferire per la crioconservazione;
b) contattare i centri detentori degli embrioni abbandonati ai fini del trasferimento al suddetto Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti e della conservazione di tutti i dati clinici inerenti ciascun embrione trasferito;
c) attivare allo scopo il Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'IRCCS "Ospedale Maggiore" di Milano.

Art. 5.
Al Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti dell'IRCCS "Ospedale Maggiore" di Milano e' affidato, con apposita convenzione, il compito di effettuare studi e ricerche sulle tecniche di crioconservazione dei gameti e degli embrioni orfani ivi conservati ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 6.
Gli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti indicati nei precedenti articoli 4 e 5, valutati per l'esercizio 2004 in Euro 50.000,00 a favore dell'Istituto superiore di sanita' ed in Euro 400.000,00 a favore dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Ospedale Maggiore" di Milano, graveranno sull'apposito capitolo di spesa in corso di istituzione, in applicazione dell'art.2 della legge 19 febbraio 2004, n. 40.
Il presente decreto sara' trasmesso al competente organo di controllo in ossequio alla normativa vigente e sara' successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2004
Il Ministro: Sirchia

 
 
 
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