Cara ADUC
Tirante bauletto rotto in garanzia: come far valere i propri diritti
Domanda
18 giugno 2026
Ciclomotore acquistato il 5/2/25. Tirante bauletto rotto il 5/8/25, saldato in altro punto dal concessionario. Mail a SYM il 20/5/26 per nuova rottura. Risposta: contattare produttore bauletto. PEC 1/6/26, risposta 3/6/26: preferiscono mail. Nuova mia mail il 3/6/26. Ultima risposta 8/6/28 tramite mail: il bauletto è stato troppo usato e il tirante rotto per errata chiusura. Contesto l'accaduto perché il prodotto è scadente o difettoso e deve essere sostituito in quanto in garanzia.
Ester dalla provincia di PE
Risposta ADUC
Gentile Ester,
La situazione che descrive riguarda la garanzia legale di conformità, che spetta al consumatore per 2 anni dalla consegna del bene nei confronti del venditore, ossia il concessionario presso cui ha acquistato lo scooter. Il bauletto, essendo un accessorio incluso nella vendita (come risulta dalla proposta di acquisto), fa parte del bene complessivamente acquistato e non è un prodotto separato con garanzia autonoma del fabbricante terzo.
Il punto chiave è questo: la garanzia legale va fatta valere contro il venditore, non contro il produttore del bauletto. Il venditore non può legittimamente rimandare il consumatore direttamente al produttore dell'accessorio: è lui il soggetto obbligato per legge. La risposta che le è stata fornita, che la invita a rivolgersi direttamente al produttore del bauletto, non è corretta sul piano del Codice del Consumo.
Quanto alla contestazione sul "bauletto troppo usato" e sulla "errata chiusura": la legge prevede una presunzione a suo favore: si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna, salvo che il venditore dimostri il contrario. La riparazione eseguita dal concessionario saldando il tirante in un punto diverso dall'originale è già documentata e costituisce un elemento a suo favore.
Le consigliamo di inviare una diffida formale scritta al venditore (raccomandata A/R o PEC), citando la garanzia legale di conformità e chiedendo la sostituzione del bauletto entro un termine congruo (es. 15 giorni). Può usare il nostro generatore di moduli.
Se il venditore non risponde o rifiuta, il passo successivo è il Giudice di Pace, competente per controversie fino a 5.000 euro, previa mediazione civile obbligatoria presso un organismo accreditato.
Per approfondire: la nostra guida sulla garanzia dei prodotti (due anni a carico del venditore) e la nostra guida sulla mediazione civile obbligatoria.
La situazione che descrive riguarda la garanzia legale di conformità, che spetta al consumatore per 2 anni dalla consegna del bene nei confronti del venditore, ossia il concessionario presso cui ha acquistato lo scooter. Il bauletto, essendo un accessorio incluso nella vendita (come risulta dalla proposta di acquisto), fa parte del bene complessivamente acquistato e non è un prodotto separato con garanzia autonoma del fabbricante terzo.
Il punto chiave è questo: la garanzia legale va fatta valere contro il venditore, non contro il produttore del bauletto. Il venditore non può legittimamente rimandare il consumatore direttamente al produttore dell'accessorio: è lui il soggetto obbligato per legge. La risposta che le è stata fornita, che la invita a rivolgersi direttamente al produttore del bauletto, non è corretta sul piano del Codice del Consumo.
Quanto alla contestazione sul "bauletto troppo usato" e sulla "errata chiusura": la legge prevede una presunzione a suo favore: si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna, salvo che il venditore dimostri il contrario. La riparazione eseguita dal concessionario saldando il tirante in un punto diverso dall'originale è già documentata e costituisce un elemento a suo favore.
Le consigliamo di inviare una diffida formale scritta al venditore (raccomandata A/R o PEC), citando la garanzia legale di conformità e chiedendo la sostituzione del bauletto entro un termine congruo (es. 15 giorni). Può usare il nostro generatore di moduli.
Se il venditore non risponde o rifiuta, il passo successivo è il Giudice di Pace, competente per controversie fino a 5.000 euro, previa mediazione civile obbligatoria presso un organismo accreditato.
Per approfondire: la nostra guida sulla garanzia dei prodotti (due anni a carico del venditore) e la nostra guida sulla mediazione civile obbligatoria.
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