Domenica 21 giugno 2026
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Cara ADUC

Corso a distanza illegittimo: risarcimento per studenti ingannati dall'istituto

21 giugno 2026
Domanda 21 giugno 2026
Buongiorno,
Mi sono iscritto all'Istituto Pamtheon di Roma come studente lavoratore nel gennaio 2025 per poi iniziare effettivamente i corsi nel novembre 2025. Ho specificato sin da subito la mia situazione e loro mi hanno assicurato la fattibilità di seguire il percorso a distanza e senza obbligo di frequenza. Nel novembre 2025 è stato redatto il parere finale dell'ANVUR, che allego, dove evidenza l'illegittimità della non frequenza. La conoscenza del parere non è stata neanche menzionata dall'Istituto, ma ne sono venuto a conoscenza solo recentemente casualmente insieme ad altri colleghi. Le diciture di non frequenza sono riportate sia in un'e-mail di iscrizione, sia nella domanda di iscrizione e sia nel regolamento didattico. Purtroppo posso allegare solo un file, per cui ho allegato il parere finale dell'ANVUR che è più importante.
Inoltre, specifico che il sottoscritto e gli altri colleghi hanno dovuto aprire finanziamenti o chiedere prestiti per merito dato il costo elevato annuale.
In definitiva chiedo con la presente se con tali elementi in proprio possesso vi sia la possibilità o meno di chiedere un risarcimento. In attesa di riscontro e ringraziandoLa, porgo

Cordiali saluti
Gianmarco dalla provincia di BG


Risposta ADUC
Gentile Gianmarco,
La situazione descritta è effettivamente seria e merita un'analisi attenta, anche se occorre distinguere i diversi piani su cui si può agire.

Il parere ANVUR allegato, approvato a novembre 2025, conferma che l'erogazione di didattica a distanza e la riduzione dell'obbligo di frequenza per gli studenti lavoratori nelle materie laboratoriali non sono conformi alla normativa vigente per le istituzioni AFAM. Questo è un elemento rilevante, ma va chiarito come si traduce in termini di tutela concreta.

Sul piano contrattuale, se — come lei descrive — l'istituto le ha venduto un servizio formativo presentandolo come fruibile a distanza e senza obbligo di frequenza, salvo poi risultare che questa modalità è illegittima secondo la normativa di settore, si configura una potenziale inadempienza contrattuale: il servizio non corrisponderebbe a quanto promesso e pattuito al momento dell'iscrizione. Questo vale a maggior ragione se tali assicurazioni sono documentate per iscritto (e-mail, domanda di iscrizione, regolamento didattico), come lei riferisce di avere.

In questo caso, i possibili percorsi sono:

1. Messa in mora scritta all'istituto, in cui si contesta formalmente il mancato rispetto delle condizioni contrattuali e si chiede o la risoluzione del contratto con restituzione delle somme versate, o un accordo alternativo. Per questa lettera può usare il nostro generatore di moduli per la messa in mora.

2. Segnalazione all'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) se la condotta dell'istituto appare sistematica e rivolta a una generalità di studenti, potendo integrare una pratica commerciale scorretta per informazioni ingannevoli sull'offerta formativa.

3. Azione civile per inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, comprensivo degli oneri finanziari sostenuti (interessi sui finanziamenti), dinnanzi al Giudice di Pace (fino a 5.000 euro) o al Tribunale.

Prima di procedere, verifichi di aver conservato tutta la documentazione: e-mail di iscrizione, domanda di iscrizione con le clausole di non frequenza, ricevute dei pagamenti e contratti di finanziamento.
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