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D.l. 44/2021 convertito nella Legge 76/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 dal 7 al 30 Aprile e misure in materia di vaccinazioni, giustizia e concorsi pubblici
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Normativa 
1 giugno 2021 9:29
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

ESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 
Testo del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 79 del 1° aprile 2021), coordinato con la legge di conversione 28 maggio 2021 n. 76 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.». 
(GU Serie Generale n.128 del 31-05-2021) - Entrata in vigore legge di conversione: 1 giugno 2021


Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DA COVID-19 E IN MATERIA DI VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori   misure   per   contenere   e   contrastare    l'emergenza
                     epidemiologica da COVID-19 
 
  1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure ((di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)) 2 marzo  2021,
((pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  52
del 2 marzo 2021, adottato)) in attuazione dell'art. 2, comma 1,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto
dal presente decreto. 
  2. Dal 7 aprile  al  30  aprile  2021,  nelle  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano i cui territori  si  collocano  in  zona
gialla, ai sensi dell'art.  1,  comma  16-septies,  lettera  d),  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le  misure  stabilite
per la zona arancione di cui all'art. 1,  comma  16-septies,  lettera
b),  del  medesimo  decreto-legge  n.  33  del   2020.   In   ragione
dell'andamento dell'epidemia, nonche' dello stato di  attuazione  del
piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'art. 1, comma  457,
della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  con  particolare  riferimento
alle persone anziane e alle persone fragili,  con  deliberazione  del
Consiglio dei ministri sono possibili  determinazioni  in  deroga  al
primo periodo e possono essere modificate  le  misure  stabilite  dal
provvedimento di cui al comma  1  nel  rispetto  di  quanto  previsto
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  3.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art.  2,  comma   2,   del
decreto-legge  n.  19  del  2020,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 1, ((del presente decreto,))  dall'art.  1,  comma
16, del decreto-legge n. 33 del 2020. 
  4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la  zona
rossa  di  cui  all'art.  1,  comma  16-septies,  lettera   c),   del
decreto-legge n. 33 del 2020, si  applicano  anche  nelle  regioni  e
province autonome di Trento e Bolzano individuate con  ordinanza  del
Ministro della  salute  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  16-bis,  del
medesimo decreto-legge  n.  33  del  2020,  nelle  quali  l'incidenza
cumulativa settimanale dei contagi  e'  superiore  a  250  casi  ogni
100.000  abitanti,  sulla  base   dei   dati   validati   dell'ultimo
monitoraggio disponibile. 
  5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i  Presidenti  delle  regioni  e
delle  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre
l'applicazione delle misure stabilite  per  la  zona  rossa,  nonche'
ulteriori, motivate, misure  piu'  restrittive  tra  quelle  previste
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020,  fatto  salvo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1((, del presente decreto)): 
    a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei
contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
    b) nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2
determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave. 
  6. Dal 7 aprile  al  30  aprile  2021,  nelle  regioni  e  province
autonome di Trento e Bolzano  nelle  quali  si  applicano  le  misure
stabilite per la zona arancione, e' consentito, in  ambito  comunale,
lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata,  una  volta
al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore  5,00  e  le  ore
22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto  a  quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone
esercitino  la  responsabilita'  genitoriale  e  alle   persone   con
disabilita' o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento  di  cui
al presente comma non  e'  consentito  nei  territori  nei  quali  si
applicano le misure stabilite per la zona rossa. 
  7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo  e'
sanzionata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge  n.  19  del  2020.
((Resta  fermo  quanto  previsto  all'art.  2,   comma   2-bis,   del
decreto-legge n. 33 del 2020.)) 
                            ((Art. 1 bis 
 
Disposizioni per l'accesso dei visitatori a  strutture  residenziali,
            socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto e' ripristinato l'accesso, su  tutto  il  territorio
nazionale, di familiari  e  visitatori  muniti  delle  certificazioni
verdi COVID-19 di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, a strutture di ospitalita' e di lungodegenza, residenze sanitarie
assistite  (RSA),  hospice,  strutture  riabilitative   e   strutture
residenziali per anziani, anche non autosufficienti,  e  comunque  in
tutte le strutture residenziali di cui all'art. 44  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  65  del  18  marzo
2017,  e  in  quelle  socio-assistenziali,  secondo  le  linee  guida
definite con l'ordinanza del Ministro della  salute  8  maggio  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, cui le
direzioni  sanitarie   delle   predette   strutture   si   conformano
immediatamente, adottando le misure necessarie alla  prevenzione  del
contagio da COVID-19.)) 
                               Art. 2 
 
Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche  delle
                    scuole di ogni ordine e grado 
 
  1. Dal 7 aprile al  30  aprile  2021,  e'  assicurato  in  presenza
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi
per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto  legislativo  13  aprile
2017, n. 65, e dell'attivita' scolastica  e  didattica  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e del primo  anno  di  frequenza
della scuola secondaria di primo grado. 
  La disposizione di cui al primo periodo non puo' essere derogata da
provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province  autonome
di Trento e  Bolzano  e  dei  Sindaci,  ((tranne  che  in  casi))  di
eccezionale  e  straordinaria  necessita'  dovuta  alla  presenza  di
focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  virus
SARSCoV-  2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica.  I
provvedimenti  di  deroga  sono  motivatamente  adottati  sentite  le
competenti  autorita'  sanitarie  e  nel  rispetto  dei  principi  di
adeguatezza  e   proporzionalita',   anche   con   riferimento   alla
possibilita'  di  limitarne  l'applicazione  a  specifiche  aree  del
territorio. 
  2. Nel medesimo periodo di cui al comma  1,  nella  zona  rossa  le
attivita' didattiche del secondo e  terzo  anno  di  frequenza  della
scuola secondaria di primo grado,  nonche'  le  attivita'  didattiche
della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  esclusivamente
in modalita' a distanza. Nelle zone gialla e arancione  le  attivita'
scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  anno  di  frequenza
della scuola secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  in
presenza. Nelle medesime  zone  gialla  e  arancione  le  istituzioni
scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili
nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai sensi degli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo  1999,  n.
275, affinche' sia garantita l'attivita'  didattica  in  presenza  ad
almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per  cento,  della
popolazione studentesca mentre la restante  parte  della  popolazione
studentesca delle predette istituzioni scolastiche  si  avvale  della
didattica a distanza. 
  3. Sull'intero territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la
possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario
l'uso di laboratori o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che
realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con
disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto
((dalle linee guida per la didattica digitale integrata, adottate con
decreto del Ministro dell'istruzione)) n. 89  del  7  agosto  2020  e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre
2020, garantendo comunque il collegamento telematico con  gli  alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata. 
                               Art. 3 
 
Responsabilita'  penale  da   somministrazione   del   vaccino   anti
                             SARS-CoV-2 
 
  1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e  590  del  codice  penale
verificatisi a causa della somministrazione  di  un  vaccino  per  la
prevenzione delle infezioni da  SARS-CoV  -2,  effettuata  nel  corso
della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui
all'art. 1, comma 457, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  la
punibilita' e' esclusa quando l'uso  del  vaccino  e'  conforme  alle
indicazioni   contenute   nel   provvedimento    di    autorizzazione
all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorita' e  alle
circolari  ((pubblicate  nel  sito   internet   istituzionale))   del
Ministero della salute relative alle attivita' di vaccinazione. 
                            ((Art. 3 bis 
 
Responsabilita' colposa per  morte  o  lesioni  personali  in  ambito
  sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
  1. Durante  lo  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
dichiarato con delibera del Consiglio dei  ministri  del  31  gennaio
2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589  e  590
del  codice  penale,  commessi  nell'esercizio  di  una   professione
sanitaria e che trovano causa nella  situazione  di  emergenza,  sono
punibili solo nei casi di colpa grave. 
  2. Ai fini della valutazione del  grado  della  colpa,  il  giudice
tiene conto, tra i fattori che  ne  possono  escludere  la  gravita',
della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del  fatto
sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle  terapie  appropriate,  nonche'
della  scarsita'  delle  risorse  umane  e  materiali   concretamente
disponibili in relazione al numero dei casi da  trattare,  oltre  che
del minor grado di esperienza e  conoscenze  tecniche  possedute  dal
personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.)) 
                               Art. 4 
 
Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da
  SARS-CoV-2  mediante  previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli
  esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse
  sanitario. 
 
  1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da SARS-CoV-2,  fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  cui
all'art. 1, comma 457, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le  professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'art. 1,
comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,)) che svolgono la  loro
attivita'    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e
socioassistenziali, pubbliche  e  private,  ((nelle  farmacie,  nelle
parafarmacie))  e  negli  studi  professionali   sono   obbligati   a
sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione  dell'infezione
da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito  essenziale  per
l'esercizio  della   professione   e   per   lo   svolgimento   delle
((prestazioni lavorative dei soggetti)) obbligati. La vaccinazione e'
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite  dalle  regioni,
dalle province autonome e dalle altre autorita' sanitarie competenti,
in conformita' alle previsioni contenute nel piano. 
  2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal  medico  di
medicina  generale,  la  vaccinazione  di  cui  al  comma  1  non  e'
obbligatoria e puo' essere omessa o differita. 
  3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  ciascun  Ordine   professionale   territoriale   competente
trasmette l'elenco degli iscritti, con  l'indicazione  del  luogo  di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma  in  cui
ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori
di interesse sanitario che svolgono la loro attivita' nelle strutture
sanitarie,  ((sociosanitarie  e  socio-assistenziali,))  pubbliche  o
private,  ((nelle  farmacie,  nelle  parafarmacie))  e  negli   studi
professionali trasmettono l'elenco dei  propri  dipendenti  con  tale
qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza,  alla
regione o alla provincia autonoma  nel  cui  territorio  operano  ((i
medesimi dipendenti)). 
  4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di  cui
al comma 3, le regioni e le province autonome,  per  il  tramite  dei
servizi informativi  vaccinali,  verificano  lo  stato  vaccinale  di
ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.  Quando  dai  sistemi
informativi vaccinali a disposizione della regione e della  provincia
autonoma  non  risulta  l'effettuazione   della   vaccinazione   anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di  vaccinazione  nelle
modalita' stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto,  la
regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle  disposizioni  in
materia di protezione  dei  dati  personali,  segnala  immediatamente
all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi  dei  soggetti
che non risultano vaccinati. 
  5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda  sanitaria
locale di residenza invita l'interessato  a  produrre,  entro  cinque
giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione  comprovante
((l'effettuazione   della   vaccinazione   o   l'omissione))   o   il
differimento  della  stessa  ai  sensi  del  comma   2,   ovvero   la
presentazione della richiesta di vaccinazione o  l'insussistenza  dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma  1.  In  caso  di
mancata presentazione della documentazione di cui al  primo  periodo,
l'azienda  sanitaria  locale,  successivamente  alla   scadenza   del
predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita  formalmente
l'interessato a sottoporsi alla  somministrazione  del  vaccino  anti
SARS-CoV-2,  indicando  le  modalita'  e  i  termini  entro  i  quali
adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione  di
documentazione attestante la  richiesta  di  vaccinazione,  l'azienda
sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente  e
comunque  non   oltre   tre   giorni   dalla   somministrazione,   la
certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. 
  6.  Decorsi  i  termini   ((per   l'attestazione   dell'adempimento
dell'obbligo vaccinale)) di  cui  al  comma  5,  l'azienda  sanitaria
locale competente accerta l'inosservanza  dell'obbligo  vaccinale  e,
previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso  le
autorita'  competenti,  ne  da'   immediata   comunicazione   scritta
all'interessato, al datore di lavoro e  all'Ordine  professionale  di
appartenenza.  L'adozione  dell'atto   di   accertamento   da   parte
dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di
svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali
o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del
contagio da SARS-CoV-2. 
  7. La sospensione di cui al comma 6  e'  comunicata  immediatamente
all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza. 
  8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni,  anche  inferiori,
diverse  da  quelle  indicate  al  comma  6,   con   il   trattamento
corrispondente  alle  mansioni  esercitate,  e  che,  comunque,   non
implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione  a
mansioni diverse non e' possibile, ((per il periodo di sospensione di
cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione ne' altro compenso)) o
emolumento, comunque denominato. 
  9. La sospensione  di  cui  al  comma  6  mantiene  efficacia  fino
all'assolvimento dell'obbligo  vaccinale  o,  in  mancanza,  fino  al
completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il
31 dicembre 2021. 
  10. Salvo in ogni caso il disposto dell'art. 26, commi 2  e  2-bis,
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il  periodo  in
cui la vaccinazione di cui  al  comma  1  e'  omessa  o  differita  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro  adibisce
i soggetti di  cui  al  comma  2  a  mansioni  anche  diverse,  senza
decurtazione della retribuzione, in modo da  evitare  il  rischio  di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 
  11. Per il medesimo  periodo  di  cui  al  comma  10,  al  fine  di
contenere  il  rischio  di  contagio,  nell'esercizio  dell'attivita'
libero professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. 
  12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 5 
 
Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti
  SARS-CoV-2 per i soggetti che versino in condizioni di  incapacita'
  naturale. 
 
  1. All'art. 1-quinquies del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  2021,  n.  6,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) nella rubrica, le parole «ricoverati presso strutture  sanitarie
assistenziali» sono soppresse; 
  b) dopo il comma 2, e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Quando  la
persona in stato di incapacita' naturale  non  e'  ricoverata  presso
strutture  sanitarie  assistenziali  o  presso  analoghe   strutture,
comunque denominate, le funzioni di amministratore  di  sostegno,  al
solo fine della prestazione del consenso di  cui  al  comma  1,  sono
svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o  da  un  suo
delegato.»; 
  c) al comma 3, le parole «individuato ai sensi dei  commi  1  e  2»
sono sostituite dalle seguenti: «individuato ai sensi dei commi 1,  2
e 2-bis» e, dopo la parola «ricoverata», sono inserite  le  seguenti:
«o della persona non ricoverata di cui al comma 2-bis»; 
  d) al comma 5, le parole «presupposti di cui ai commi  1,  2  e  3»
sono sostituite dalle seguenti: «presupposti di cui ai  commi  1,  2,
2-bis e 3» e, dopo le parole «dalla direzione della struttura in  cui
l'interessato e' ricoverato», sono  aggiunte  le  seguenti:  «o,  per
coloro che non siano ricoverati in strutture sanitarie  assistenziali
o altre strutture, dal direttore sanitario dell'ASL di assistenza»; 
  e) al comma 7, primo periodo, le parole «ai sensi del  comma  2,  a
mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura  dove  la
persona e' ricoverata», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei
commi 2 e 2-bis, a mezzo di posta elettronica certificata, presso  la
struttura dove la persona e' ricoverata ovvero, nel caso  di  persona
non ricoverata ai sensi del comma 2-bis, presso l'ASL di assistenza». 
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI TERMINI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI LAVORO, DI RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE NONCHÉ PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
                               Art. 6 
 
Misure   urgenti   per   l'esercizio    dell'attivita'    giudiziaria
                nell'emergenza pandemica da COVID-19 
 
  1. Al  decreto-legge  28  ottobre  2020  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 23, comma 1: 
      1) al primo periodo le parole «alla scadenza del termine di cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
      2) al secondo periodo dopo le  parole  «del  medesimo  termine»
sono aggiunte le seguenti: «del 31 luglio 2021»; 
    b) all'art. 23-bis: 
      1) al comma 1, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
      2) al comma 7, primo periodo, le  parole  «all'art.  310»  sono
sostituite dalle seguenti: «agli articoli 310 e 322-bis»; 
    c) all'art. 23-ter, comma 1, le parole «alla scadenza del termine
di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35» sono sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    d) all'art. 24: 
      1) al comma 1, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31  luglio  2021»  ed  e'  aggiunto,  infine,  il
seguente periodo: «Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro
le ore 24 del giorno di scadenza.»; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Il malfunzionamento del portale del  processo  penale
telematico  e'  attestato  dal  Direttore  generale  per  i   servizi
informativi automatizzati,  e'  segnalato  sul  Portale  dei  servizi
telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di  forza
maggiore ai sensi dell'art. 175 del codice di procedura penale. 
        2-ter.  Nei  casi  previsti  dal  comma  2-bis,   fino   alla
riattivazione dei sistemi, l'autorita'  giudiziaria  procedente  puo'
autorizzare il deposito  di  singoli  atti  e  documenti  in  formato
analogico. L'autorita' giudiziaria  puo'  autorizzare,  altresi',  il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche ed eccezionali.»; 
      3) al comma 4, le parole «alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35»  sono  sostituite
dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    e) all'art. 25, comma 1, le  parole  «al  30  aprile  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021»; 
    f) all'art. 26, comma 1, le parole «fino al termine  dello  stato
di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 luglio 2021»; 
    g)  all'art.  27,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole   «alla
cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza
nazionale da COVID-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita'
di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti
al predetto stato di emergenza ovvero altre  situazioni  di  pericolo
per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2021,». 
  2. All'art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole «fino al  termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 luglio 2021». 
  3. ((Al codice della giustizia contabile, di cui  all'allegato  1))
al decreto legislativo 26 agosto 2016,  n.  174,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 178, comma 4, dopo  le  parole  «all'art.  93,»  sono
inserite le seguenti:  «l'appello  e»  e  le  parole  «  deve  essere
depositata » sono sostituite dalle seguenti: « devono essere proposti
»; 
    b) all'art. 180, comma 1, le parole  «  Nei  giudizi  di  appello
l'atto » sono sostituite dalle seguenti: « L'atto ». 
                               Art. 7 
 
Misure urgenti  in  materia  di  elezioni  degli  organi  dell'ordine
  professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69. 
  1. Il consiglio nazionale dell'ordine  professionale  di  cui  alla
legge 3 febbraio  1963,  n.  69,  puo'  disporre,  al  solo  fine  di
consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con
modalita' telematica delle procedure, in relazione a quanto  previsto
all'art. 31, comma 3, del decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
un ulteriore differimento della data  delle  elezioni,  da  svolgersi
comunque entro un termine non superiore a  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  ((1-bis. Le modalita' telematiche di cui al comma 1  sono  tali  da
assicurare la liberta' del voto e la verifica della sua integrita'.)) 
                            ((Art. 7 bis 
 
Disposizioni per le  elezioni  dei  componenti  del  consiglio  degli
  avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato. 
 
  1. Per le elezioni dei componenti del consiglio  degli  avvocati  e
procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato di  cui  all'art.
21, primo comma, lettera d), della legge 3 aprile 1979, n.  103,  che
si svolgono durante lo stato di emergenza dichiarato con delibera del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,  e  successive  proroghe,
gli elettori che prestano servizio presso le avvocature  distrettuali
dello  Stato   possono   votare   per   corrispondenza   secondo   le
determinazioni adottate dall'ufficio elettorale di cui  all'art.  22,
primo comma, della citata legge n. 103 del 1979 e in conformita' alle
modalita' previste dal presente articolo. 
  2. L'ufficio elettorale, nell'individuare i casi in cui e'  ammessa
la votazione per corrispondenza, emana le opportune istruzioni per lo
svolgimento delle operazioni di voto con tale sistema,  tenuto  conto
delle particolari esigenze degli uffici e  della  loro  dislocazione,
oltre  che  delle  possibilita'   di   collegamento   con   l'ufficio
elettorale,  che  provvede  allo  spoglio.  Tali  istruzioni   devono
garantire il carattere personale, diretto e segreto del voto. 
  3. Il voto per  corrispondenza  e'  espresso  mediante  l'ordinaria
scheda elettorale, che e'  fatta  pervenire  all'elettore,  in  plico
sigillato,  dall'ufficio  elettorale  almeno  tre  giorni  prima  del
termine di cui al comma 4, unitamente alla busta da utilizzare per la
restituzione della  scheda  votata  e  all'indicazione  del  predetto
termine di cui al comma 4. 
  4. L'elettore, dopo avere espresso il  voto,  provvede  a  chiudere
nella busta la scheda piegata e incollata secondo le  linee  in  essa
tracciate e a indicare sul retro della busta il proprio cognome, nome
e  indirizzo.  Il  plico  cosi'  formato  e'  spedito,  a  mezzo   di
raccomandata di servizio, all'ufficio elettorale, il  giorno  feriale
antecedente a quello stabilito per la votazione. Il timbro postale fa
fede della tempestivita' dell'invio.)) 
                               Art. 8 
 
     Proroga di termini in materia di lavoro e di Terzo settore 
 
  1. All'art. 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  le
parole «fino al 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «fino
al ((31 luglio 2021))». 
  2. All'art. 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole «31 marzo 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «((31 luglio 2021))». 
  ((2-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato relative ai lavoratori
impegnati in attivita' di pubblica utilita', di cui all'art. 1, comma
446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono effettuate  anche  in
deroga, in qualita'  di  lavoratori  sovrannumerari,  alla  dotazione
organica e al piano di fabbisogno del  personale,  nei  limiti  delle
risorse gia' disponibili a legislazione vigente presso le regioni.)) 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma  2,  ((pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021,)) si provvede a valere sulle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione di  cui  all'art.  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4. All'art. 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole «diverse dagli enti di  cui  all'art.  104,  comma  1,  del
codice di cui al decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117»  sono
soppresse. 
                               Art. 9 
 
Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio  sanitario
                              regionale 
 
  1. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile  di  cui  all'art.  1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' differito  al  15
giugno e, conseguentemente,  il  termine  del  31  maggio,  ((ovunque
ricorre nel citato art. 1, comma 174,)) e' differito al 15 luglio. 
Capo III
SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE IN RAGION DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
                               Art. 10 
 
Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici ((e
          per la durata dei corsi di formazione iniziale)) 
 
  1. Al fine di ridurre i tempi di  reclutamento  del  personale,  le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  ((del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272,)) e della legge 19 giugno  2019,  n.  56,  le
seguenti  modalita'  semplificate   di   svolgimento   delle   prove,
assicurandone comunque il profilo comparativo: 
  a) nei concorsi per il reclutamento di personale non  dirigenziale,
l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale; 
  b)   l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e   digitali    e,
facoltativamente,  lo  svolgimento  in  videoconferenza  della  prova
orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; 
  ((c) per i profili qualificati dalle amministrazioni,  in  sede  di
bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase  di  valutazione
dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla
natura e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini
dell'ammissione a successive fasi concorsuali; 
  c-bis) conformemente  a  quanto  disposto  dall'art.  3,  comma  6,
lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli  e
l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli  di  servizio,
possono  concorrere,  in  misura  non  superiore  a  un  terzo,  alla
formazione del punteggio finale. 
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, ai fini della  partecipazione  alle
procedure  concorsuali  per  il  reclutamento  di   personale   delle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di  laurea  magistrale
in  scienze  delle  religioni  (LM64),  secondo  la   classificazione
definita ai sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270, dispiega i medesimi effetti del possesso del  titolo  di  laurea
magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche  (LM78)
e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).)) 
  2.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  nel  limite  delle
pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,   possono
prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di  sedi
decentrate con le modalita' previste  dall'art.  247,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove  necessario,  ((e  in  ogni
caso fino al  permanere  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e  successive  proroghe,))
la  non  contestualita',  assicurando  comunque  la   trasparenza   e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
  3. Fino al  permanere  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,  per  le   procedure
concorsuali i cui bandi sono  pubblicati  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto le amministrazioni  di  cui  al  comma  1
prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita',  l'utilizzo
degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b),
nonche' le eventuali misure di cui  al  comma  2,  nel  limite  delle
pertinenti risorse disponibili a legislazione  vigente.  Le  medesime
amministrazioni, qualora  non  sia  stata  svolta  alcuna  attivita',
possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui  al  comma
1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
medesime forme di pubblicita' adottate  per  il  bando  e  riaprendo,
((per  un  periodo  massimo  di  trenta  giorni,))   i   termini   di
partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di
personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova  scritta
e di una eventuale prova orale. Per le procedure  concorsuali  i  cui
bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le
amministrazioni  di  cui  al  comma  1  possono  altresi'   prevedere
l'espletamento di una sola prova scritta e  di  una  eventuale  prova
orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a). 
  4. Al reclutamento  del  personale  a  tempo  determinato  previsto
dall'art. 1, comma  179,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi  dell'art.
4, comma 3 quinquies, del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche avvalendosi dell'Associazione Formez  PA.  Il  reclutamento  e'
effettuato  mediante  procedura  concorsuale  semplificata  anche  in
deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando
comunque il profilo comparativo. La procedura  prevede  una  fase  di
valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai  fini
dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre  alla
formazione del punteggio finale, e una sola  prova  scritta  mediante
quesiti a risposta multipla, con esclusione  della  prova  orale.  Il
Dipartimento ((della funzione pubblica)) puo' avvalersi delle  misure
previste dal comma 2. Non si applicano gli articoli 34,  comma  6,  e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 1, comma
181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' abrogato. 
  5. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto,  per  le  procedure
concorsuali in corso di svolgimento o i  cui  bandi  sono  pubblicati
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   volte
all'assunzione di  personale  con  qualifica  non  dirigenziale,  che
prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si  applicano
le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando,  dandone
tempestiva comunicazione ai  partecipanti  nelle  medesime  forme  di
pubblicita'  adottate  per  il  bando  stesso,  senza  necessita'  di
riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo
comparativo e la parita' tra i partecipanti. Resta ferma  l'attivita'
gia'  espletata,  i  cui  esiti  concorrono  alla  formazione   della
graduatoria finale di merito. 
  6.  Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi   possono   essere
suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione  di  un  numero  di
componenti pari  a  quello  delle  commissioni  originarie  e  di  un
segretario aggiunto. Per ciascuna  sottocommissione  e'  nominato  un
presidente.  ((La  commissione  definisce  in  una  seduta   plenaria
preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti
per  tutte  le  sottocommissioni.  Tali  procedure   e   criteri   di
valutazione sono pubblicati nel  sito  internet  dell'amministrazione
procedente contestualmente alla graduatoria finale.))  All'attuazione
del presente comma le amministrazioni  provvedono  nei  limiti  delle
risorse disponibili a legislazione vigente. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione  del
progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni  (RIPAM)
prevista dall'art. 35, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
  8. Le disposizioni dei  precedenti  commi  non  si  applicano  alle
procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico
di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165((,
fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis)). 
  9. Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento  delle  procedure
selettive  in  presenza  dei   concorsi   banditi   dalle   pubbliche
amministrazioni ((e delle selezioni pubbliche ai sensi dell'art.  19,
comma 2, del testo unico in  materia  di  societa'  a  partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,)) nel
rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico  di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. 
  10.  All'art.  259  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, le parole «e del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili    del    fuoco,    dell'amministrazione    penitenziaria    e
dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunita'»; 
    b) al comma 1, le parole «e del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «,  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria  e
dell'esecuzione penale minorile ed esterna». 
  ((10-bis. In deroga a quanto previsto dall'art.  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e  il  111°
corso  di  formazione  iniziale  per  l'accesso  alla  qualifica   di
commissario della Polizia di Stato hanno durata  pari  a  quattordici
mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti  corsi  e
sono dichiarati idonei al servizio di  polizia  sono  confermati  nel
ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi
svolgono,  nell'ufficio  o  reparto  di  assegnazione,  il  tirocinio
operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalita'  previste
in applicazione del decreto di cui al comma 6 del citato art.  4  del
decreto legislativo n. 334 del 2000, e acquisiscono la  qualifica  di
commissario capo previa  valutazione  positiva  ai  sensi  del  terzo
periodo del comma 4 del medesimo art. 4.)) 
  11. All'art. 1, comma 925, secondo periodo, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, le parole «graduatorie vigenti alla data di entrata  in
vigore della presente legge  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
graduatorie delle pubbliche amministrazioni vigenti alla data del  30
aprile 2021 ». 
  ((11-bis. All'art. 1-bis, comma 2, del  decreto-legge  31  dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al quinto periodo, le parole da: «con equiparazione»  fino  a:
«F1,» sono soppresse e  la  parola:  «219.436»  e'  sostituita  dalla
seguente: «438.872»; 
    b)  al  sesto  periodo,  le   parole:   «nel   medesimo   profilo
professionale, di cui  al  secondo  periodo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di 10 unita' dell'Area III, posizione  economica  F1,  ivi
incluse le 5 unita' con particolare specializzazione professionale di
cui al secondo periodo». 
  11-ter. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento  del  personale,
le  autorita'  amministrative  indipendenti,  inclusi  gli  enti  che
svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate dall'art. 2  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalle leggi 4 giugno
1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, possono  prevedere,  secondo
la specificita' del proprio ordinamento,  modalita'  semplificate  di
svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero a  talune  delle
modalita' indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo  di
assicurare il profilo comparativo.)) 
                            ((Art. 10 bis 
 
Disposizioni per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e
          cura a carattere scientifico di diritto pubblico 
 
  1. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003,  n.
288, si interpreta nel senso che alle figure di  direttore  generale,
direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario
degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)  si
applicano,  per  quanto  non  disciplinato   dal   predetto   decreto
legislativo n. 288 del 2003, le  norme  di  cui  all'art.  3-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi  11
e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con
riferimento alla figura del direttore scientifico. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad  euro  61.200  per  il
2022, euro 262.500 per il  2023,  euro  213.100  per  il  2024,  euro
334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro  219.600  per  il
2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900  per  il  2029  ed  euro
424.500  annui  a  decorrere   dal   2030,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n.
81, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  maggio  2004,  n.
138.)) 
                            ((Art. 10 ter 
 
 Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali 
 
  1. All'art. 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  al
primo periodo, dopo le parole: «per l'anno scolastico 2020/2021» sono
inserite le seguenti: «e per l'anno scolastico 2021/2022».)) 
                          ((Art. 10 quater 
 
 Modifiche all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 
 
  1. All'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.  171,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7-quater, alinea, dopo le parole: «negli ultimi sette
anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle  regioni  con  popolazione
inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni»; 
    b) al comma 7-quinquies, dopo  le  parole:  «negli  ultimi  sette
anni» sono inserite le seguenti: «e, nelle  regioni  con  popolazione
inferiore a 500.000 abitanti, negli ultimi dieci anni». 
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari  a  75.000  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute.)) 
                               Art. 11 
 
Misure urgenti per lo svolgimento delle prove  scritte  del  concorso
  per magistrato ordinario indetto con  decreto  del  Ministro  della
  giustizia 29 ottobre 2019. 
  1. E' consentito lo svolgimento della prova  scritta  del  concorso
per magistrato ordinario  indetto  con  decreto  del  Ministro  della
giustizia 29 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  ((4ª
serie speciale,)) n. 91 del 19 novembre 2019, anche  in  deroga  alle
disposizioni  vigenti  che  regolano  lo  svolgimento  di   procedure
concorsuali durante l'emergenza pandemica da  COVID-19.  Con  decreto
del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni  dalla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previo  parere
favorevole del Comitato tecnico  scientifico  previsto  dall'art.  2,
comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020, e successive  modificazioni,  sono
stabilite le modalita'  operative  per  lo  svolgimento  della  prova
scritta e della prova orale del concorso, nonche' le  condizioni  per
l'accesso ai locali destinati  per  l'esame,  al  fine  di  prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19. 
  2. L'accesso dei candidati ai  locali  destinati  allo  svolgimento
della prova scritta e della prova orale del concorso di cui al  comma
1 e' comunque subordinato alla  presentazione  di  una  dichiarazione
sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.   445,   sulle
condizioni previste dal decreto  di  cui  al  medesimo  comma  1.  La
mancata presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva  costituisce
causa di esclusione dal concorso ai sensi dell'art. 10, primo  comma,
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860. 
  3. Al fine di consentire che i  componenti  della  commissione  del
concorso di cui al comma 1 acquisiscano specifiche  competenze  sulle
questioni organizzative concernenti il rispetto della  normativa  per
il contrasto al COVID-19, il termine di cui all'art. 5, comma 1,  del
decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.  160  e'  fissato  in  trenta
giorni. 
  4. La commissione  esaminatrice  individua  e  rende  pubblici  ((i
criteri per la consultazione dei testi)) di  cui  all'art.  7,  terzo
comma, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, nei  dieci  giorni
antecedenti lo svolgimento della prova scritta, escludendo quelli che
contengono  indici  dal  contenuto  non   meramente   compilativo   e
descrittivo, schemi o tabelle, ovvero annotazioni  diverse  dai  meri
richiami normativi e dalle pronunce della Corte costituzionale. 
  5. La prova scritta del concorso per magistrato ordinario di cui al
comma 1 consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici  su
due delle materie di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
5 aprile 2006, n.  160,  individuate  mediante  sorteggio  effettuato
dalla commissione di concorso il mattino del giorno  fissato  per  lo
svolgimento di ciascuna prova. ((Nel  definire  i  criteri))  per  la
valutazione omogenea degli elaborati scritti  a  norma  dell'art.  5,
comma 3, del predetto decreto  legislativo  n.  160  del  2006,  ((la
commissione  tiene  conto))  della   capacita'   di   sintesi   nello
svolgimento degli elaborati. Gli elaborati devono  essere  presentati
nel termine di quattro ore dalla dettatura. 
  6. Nel  concorso  per  magistrato  ordinario  di  cui  al  presente
articolo, l'idoneita' e' conseguita dai candidati che  ottengono  una
valutazione complessiva nelle due prove non  inferiore  a  novantasei
punti, ((fermi restando gli ulteriori criteri)) di  cui  all'art.  1,
comma 5, del decreto legislativo n. 160 del 2006. 
  7. Salvo quanto previsto dalle disposizioni dei commi  da  1  a  6,
allo svolgimento del concorso per magistrato  ordinario  indetto  con
decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 si applicano  le
disposizioni vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per  l'anno  2021,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito ((del programma «Fondi di riserva  e
speciali»)) della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della  giustizia.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
                            ((Art. 11 bis 
 
Definizione dei soggetti ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 1,
           comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
 
  1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e del relativo impatto sul  sistema  di  istruzione  tecnica
superiore,  fino  al  31  dicembre   2021   sono   ammissibili   alle
agevolazioni  previste  dal  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 18 dicembre 2020, recante termini, modalita'  e  condizioni
per la concessione delle risorse previste  dall'art.  1,  comma  412,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire  la
diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti
nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie  ad  accompagnare  e
sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo  economico  e
la competitivita' del sistema produttivo, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2021, gli istituti tecnici superiori che,
alla data di presentazione della domanda, sono in possesso anche  del
solo requisito di cui all'art. 3, comma 1, lettera e),  del  medesimo
decreto ministeriale 18 dicembre 2020, per il quale  sono  esclusi  i
contributi  erogati  annualmente  dal  Ministero  dell'istruzione  in
relazione ai progetti «I.T.S. 4.0», a valere sulle  misure  nazionali
di sistema di cui all'art. 12, comma 5, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008.)) 
                            ((Art. 11 ter 
 
            Misure urgenti per le baraccopoli di Messina 
 
  1. Al fine di attuare, in via d'urgenza, la demolizione, nonche' la
rimozione,  lo  smaltimento  e  il  conferimento  in  discarica   dei
materiali  di   risulta,   il   risanamento,   la   bonifica   e   la
riqualificazione urbana e ambientale  delle  aree  ove  insistono  le
baraccopoli della citta' di Messina, anche in relazione all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nonche' di  assicurare  gli  investimenti
necessari  per  il  ricollocamento  abitativo   delle   persone   ivi
residenti, entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il prefetto di Messina  e'
nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  per  l'espletamento  delle
attivita'  necessarie.  La  durata  dell'incarico   del   Commissario
straordinario e' di dodici mesi e puo' essere prorogata  o  rinnovata
non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico e' a titolo gratuito. 
  2. Con il decreto del Presidente della  Repubblica  di  nomina  del
Commissario straordinario ai sensi del  comma  1,  si  provvede  alla
definizione di  una  struttura  di  supporto  per  l'esercizio  delle
funzioni commissariali nei limiti di  quanto  previsto  al  comma  3,
nonche' dei relativi compiti. 
  3. La struttura di supporto di cui al comma 2, posta  alle  dirette
dipendenze  del  Commissario  straordinario,  e'   composta   da   un
contingente massimo di personale pari a sette unita' di personale non
dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita'
richiesti dal  Commissario  straordinario  per  l'espletamento  delle
proprie funzioni, con esclusione del personale docente,  educativo  e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle  istituzioni  scolastiche.
Detto personale e' posto, ai sensi  dell'art.  17,  comma  14,  della
legge 15 maggio 1997, n. 127,  in  posizione  di  comando,  distacco,
fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai   rispettivi
ordinamenti,  conservando  lo  stato  giuridico  e   il   trattamento
economico  fondamentale  dell'amministrazione  di  appartenenza,  che
resta a carico  della  medesima.  Al  personale  della  struttura  e'
riconosciuto  il  trattamento  economico  accessorio,  ivi   compresa
l'indennita' di amministrazione, del personale non  dirigenziale  del
comparto della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  La  struttura
cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.  Gli
oneri relativi al trattamento  economico  accessorio  sono  a  carico
esclusivo  della  contabilita'  speciale  intestata  al   Commissario
straordinario ai sensi del comma 10. 
  4. Per le attivita' strumentali agli interventi  di  demolizione  e
rigenerazione urbana, nonche' per ogni altra attivita'  di  carattere
tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture,  il   Commissario
straordinario  puo'  avvalersi,  anche  in   qualita'   di   soggetti
attuatori, di uffici statali, nonche' di societa' a  totale  capitale
dello Stato e di societa'  da  esse  controllate,  di  strutture  del
comune di Messina e delle societa' controllate dal medesimo, nonche',
previa intesa, degli uffici della Regione  siciliana,  in  ogni  caso
senza nuovi o maggiori  oneri,  sulla  base  di  appositi  protocolli
d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili  a
legislazione vigente. 
  5. Il Commissario  straordinario  provvede,  con  ordinanza,  entro
sessanta  giorni  dalla  sua  nomina,  alla   esatta   perimetrazione
dell'area  delle  baraccopoli,  anche  ai   fini   della   successiva
individuazione delle strutture abitative da sottoporre a  sgombero  e
demolizione, e alla predisposizione  di  un  piano  degli  interventi
previsti  dal  comma  1,  da  realizzare  nei  limiti  delle  risorse
disponibili allo scopo. 
  6. Il piano di cui al comma 5 deve indicare, ai sensi dell'art.  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i codici unici di  progetto  delle
opere che si intende realizzare  e  il  relativo  cronoprogramma,  in
coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il  monitoraggio  degli
interventi ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
e' effettuato  dal  soggetto  che  svolge  le  funzioni  di  stazione
appaltante.  Il  piano  deve  altresi'  stabilire   i   termini   per
l'assunzione  di   obbligazioni   giuridicamente   vincolanti,   come
desumibili dalle informazioni presenti nel sistema di monitoraggio in
relazione all'approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi
dell'art. 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici, n. 50. 
  7. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  il
Commissario straordinario opera in deroga  ad  ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea. Il Commissario  straordinario  puo'  assumere  le
funzioni di stazione appaltante. Si applica l'art. 4,  comma  3,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
  8. Per  la  predisposizione  del  piano  di  cui  al  comma  5,  il
Commissario straordinario acquisisce, in fase consultiva, le proposte
del comune di Messina, con le modalita' e nei termini  stabiliti  dal
Commissario straordinario stesso, e comunque entro e non oltre  dieci
giorni dalla richiesta. Il Commissario straordinario, in raccordo con
le strutture competenti per  le  politiche  abitative,  effettua  gli
investimenti  utili  al  ricollocamento   abitativo   delle   persone
residenti  nell'area  perimetrata,  ivi  inclusi  l'acquisto   e   il
conferimento al patrimonio del  comune  di  Messina  di  immobili  da
destinare a unita' abitative. 
  9. Il piano di cui al comma 5 garantisce la piena compatibilita'  e
il rispetto dei piani  di  evacuazione  aggiornati  a  seguito  della
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 2014. 
  10. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'  autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario, nella quale confluiscono le  risorse  autorizzate  dal
comma  11  nonche'  le  ulteriori  risorse   pubbliche   allo   scopo
eventualmente destinate. 
  11. Per la realizzazione degli  interventi  previsti  dal  presente
articolo e' autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di  euro,
di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  sviluppo
e la coesione, periodo di programmazione 2021- 2027, di cui  all'art.
1, comma 177, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178.  Agli  oneri
relativi alle spese di personale e di funzionamento  della  struttura
si provvede, nel limite di 0,10 milioni di euro per l'anno 2021 e  di
0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022  e  2023,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'art.  1,  comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  12. In caso di mancato rispetto dei  termini  per  l'assunzione  di
obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal piano di cui  al
comma 5, le risorse sono revocate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al
comma 6, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione al Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione,
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'art.  1,  comma  177,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.)) 
                          ((Art. 11 quater 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione.)) 
                               Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
   
 
 
 
 
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