D.l. 41/2021 convertito nella Legge 69/2021 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (decreto sostegni)
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
ENTI TERRITORIALI
ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
(( Art. 01
Proroga del versamento dell'IRAP
1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,
n. 126, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2021». ))
Art. 1
Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e
proroga dei termini (( in materia di dichiarazione precompilata ))
IVA
1. Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti ((
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 )), e' riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita
IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di
entrata in vigore del presente decreto, ai soggetti che hanno
attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente
decreto, agli enti pubblici di cui all'articolo 74 nonche' ai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle
imposte sui redditi (( di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 )), nonche' ai soggetti con ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), (( del predetto testo
unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico, )) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo
periodo d'imposta antecedente (( a quello in corso alla data di
entrata in vigore )) del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al
fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la
partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza
dei requisiti di cui al presente comma.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato in
misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla
differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue:
a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi
indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;
b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a
quattrocentomila euro;
c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1
milione di euro;
d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio
2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi
successivi a quello di attivazione della partita IVA.
(( 5-bis. Il contributo di cui al comma 1 non puo' essere
pignorato. ))
6. Fermo quanto disposto dal comma 2, per tutti i soggetti,
compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio
2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo non puo'
essere superiore a centocinquantamila euro ed e' riconosciuto,
comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone
fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non
concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In alternativa, a
scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto
e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di credito d'imposta,
da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il
modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al secondo
periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei
requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere
presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un
intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa. (( Le modalita' di presentazione )) dell'istanza, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e
ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del
presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.
34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
con riferimento alle modalita' di erogazione del contributo, al
regime sanzionatorio e alle attivita' di controllo.
10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) (( all'alinea, )) le parole «1° gennaio 2021» sono
sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»;
2) la lettera c) e' soppressa;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «(( 1.1.)) A partire
dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, in via
sperimentale, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1,
lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche
la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».
11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 14-bis e
14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (( All'articolo
59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e per i comuni» sono inserite le seguenti:
«con popolazione superiore a diecimila abitanti»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Il requisito del
numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229». ))
12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, valutati in 11.150
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a 280 milioni di euro,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti (( dall'abrogazione delle
disposizioni )) di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni di euro,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si
applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti
disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti
dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto
forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni:
a) articoli 24, 25, 120, 129-bis e 177 del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020 n. 77;
b) articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126;
d) (( articolo 78, comma 3, del decreto-legge )) 14 agosto 2020
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 limitatamente all'imposta municipale propria (IMU) dovuta per
l'anno 2021;
e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma 1,
del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
g) articolo 1, (( comma 599 )), della legge 30 dicembre 2020, n.
178;
h) commi da 1 a 9 del presente articolo e commi 5 e 6
dell'articolo 6 del presente decreto.
14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei
limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della
Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con
altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.
15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che
intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta
Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i
limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano
un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza
delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13 a 15 ai fini
della verifica, successivamente all'erogazione del contributo, del
rispetto (( dei limiti e delle condizioni previsti )) dalle Sezioni
3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea.
Con il medesimo decreto (( sono definite le modalita' di monitoraggio
)) e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle predette
sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea.
17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si
applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
(( 17-bis. Le disposizioni dell'articolo 12, comma 7-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con
le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2021, con riferimento ai
carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre
2020. ))
(( Art. 1 - bis
Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
1. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. La rivalutazione puo' essere eseguita anche nel bilancio
relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di cui al
comma 2, con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel
bilancio precedente e senza la possibilita' di affrancamento del
saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali,
rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo». ))
(( Art. 1 - ter
Contributo a fondo perduto per le start-up
1. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto
nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito
d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2018, la cui attivita' d'impresa, in base alle risultanze
del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' iniziata nel corso del 2019,
ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del presente
decreto in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2020 non e' inferiore almeno del 30 per cento
rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi dell'anno 2019, purche' siano rispettati gli altri
requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1 del presente decreto.
3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del comma 1
sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno
2021.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni
di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 3.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto. ))
(( Art. 1 - quater
Accelerazione delle attivita' di liquidazione degli indennizzi a
favore dei risparmiatori
1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli indennizzi da
parte del Fondo indennizzi risparmiatori (FIR) istituito
dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per
sostenere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla
crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le
parole: «La citata Commissione e' composta da nove membri in possesso
di idonei requisiti di competenza, indipendenza, onorabilita' e
probita'» sono sostituite dalle seguenti: «La citata Commissione e'
composta da un numero di membri non superiore a quattordici, in
possesso di idonei requisiti di competenza, indipendenza,
onorabilita' e probita'». Resta fermo il limite di spesa, per l'anno
2021, pari a 1,2 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma
501, della predetta legge n. 145 del 2018. ))
(( Art. 2
Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno
di comprensori sciistici
1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione
sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno
gia' previste a legislazione vigente, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di
700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di
contributi in favore di soggetti esercenti attivita' di impresa di
vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalita':
a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in favore degli esercenti attivita' di impianti di risalita a fune
con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento
dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria
negli anni 2017-2019 come risultanti dai relativi bilanci di
esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei
costi fissi sostenuti;
b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci
iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci
presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti. Gli
importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del
Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali
regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio
provvedimento a definire criteri e modalita' di assegnazione dei
contributi ai beneficiari;
c) 230 milioni di euro sono assegnati alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in base alla tabella di
riparto di cui all'allegato A al presente decreto, per essere erogati
in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi
dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio
provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro
interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresi' a
definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a titolo
di ristoro.
3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il
contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore dei maestri di
sci non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 10.
4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed
erogati in conformita' al «Quadro temporaneo per le misure di aiuto
di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonche', quanto
alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo,
in conformita' all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. ))
Art. 3
Fondo autonomi e professionisti
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni di euro per l'anno
2021»;
b) dopo il comma 22 e' inserito il seguente:
«22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 e' concesso
ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei
limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
L'efficacia delle suddette disposizioni e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 4
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della
riscossione e annullamento dei carichi
1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle
rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il
28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle
definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle
stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo
decreto-legge n. 119 del 2018:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza
nell'anno 2020;
b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in
scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio
2021.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In considerazione
delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni di
inesigibilita' relative alle quote affidate agli agenti della
riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e
nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il
31 dicembre 2026.»;
d) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. Con
riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non
tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo
di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino
alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo
stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui
all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a
ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e
prescrizione relativi alle stesse entrate.».
2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile».
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1°
marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli
accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto
periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui
all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo
152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche'
ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito,
nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle
persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi fino a 30.000 euro.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' e le date dell'annullamento dei debiti di cui al comma 4
del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente
eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori. Per
gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui al precedente periodo
disciplina le modalita' del riaccertamento straordinario dei residui
attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo la facolta'
di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di dieci
annualita' a decorrere dall'esercizio finanziario in cui e'
effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24
dicembre 2012, n. 228. Restano definitivamente acquisite le somme
versate anteriormente alla data dell'annullamento.
6. Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale di cui al
comma 5 e' sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo
residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a
5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
7. Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di
pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonche' di
quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e
non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del comma
4 del presente articolo, l'agente della riscossione presenta, entro
la data stabilita con il decreto ministeriale previsto dal comma 5
del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal proprio
bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni
eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, con oneri a carico del
bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non
inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la
seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.
8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni di
cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 119 del 2018. Il
rimborso, a favore dell'agente della riscossione, delle spese di
notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 119
del 2018, e non ancora saldate alla data di entrata in vigore del
presente decreto e' effettuato in un numero massimo di venti rate
annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente
creditore; il pagamento della prima di tali rate e' effettuato entro
il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l'agente della riscossione
presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre
2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31
dicembre 2020.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8 non si applicano ai
debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere
a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018, nonche' alle
risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina legislativa dei
crediti di difficile esazione e per l'efficientamento del sistema
della riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
trasmette alle Camere una relazione contenente i criteri per
procedere alla revisione del meccanismo di controllo e di discarico
dei crediti non riscossi per le conseguenti deliberazioni
parlamentari.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 534,5
milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni di euro per l'anno
2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro per
l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano, ai
fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1
milioni di euro per l'anno 2022, 99,6 milioni di euro per l'anno
2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di euro per
l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 5
Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione
connessi all'emergenza da COVID-19
1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori
economici che hanno subito riduzioni del volume d'affari nell'anno
2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con le
modalita' stabiliti dal presente articolo e dai relativi
provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del controllo
automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni
previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate entro
il 31 dicembre 2020 e non inviate per effetto della sospensione
disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con
riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre 2017, nonche' con le comunicazioni previste dai
medesimi articoli 36-bis e 54-bis elaborate entro il 31 dicembre
2021, con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti
con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per
cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari
dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali
dell'imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore
aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per i soggetti non tenuti
alla presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul
valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera l'ammontare
dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi
presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione
annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020.
3. L'Agenzia delle entrate, in base ai dati risultanti dalle
dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua
(( i soggetti per i quali )) si e' verificata la riduzione del volume
d'affari o dei ricavi o compensi, e invia ai medesimi, unitamente
alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione con
l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare.
Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta
elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con
i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite ulteriori
modalita' con cui il contenuto informativo delle comunicazioni e
delle proposte di definizione (( e' reso disponibile )) al
contribuente.
4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei
relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le
sanzioni e le somme aggiuntive.
5. I soggetti interessati effettuano il versamento degli importi
richiesti secondo termini e modalita' previsti dal decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle somme
dovute a seguito di controlli automatici.
6. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione di cui al
presente articolo non produce effetti e si applicano le ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
7. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai
sensi del presente articolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, ne'
utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.
8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini di decadenza per la notificazione delle
cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel
2019.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni.
10. L'attivita' di controllo della coerenza dei versamenti
dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati
contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta
sul valore aggiunto, prevista dall'articolo 21-bis, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo
157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77,
riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo
trimestre 2020.
11. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per
l'attuazione dei commi da 1 a 10.
12. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 145, comma 1, dopo le parole «Nel 2020» sono
inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»;
b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31 gennaio 2021» sono
sostituite da «31 gennaio 2022».
13. Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti
indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 14. All'articolo 15, comma 7, del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.
14, le parole: «dell'anno d'imposta successivo» sono sostituite dalle
seguenti: «del secondo anno d'imposta successivo» ed e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e per l'agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1
decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del
presente codice». ))
15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «16 febbraio» sono sostituite
dalle seguenti: «16 maggio»;
b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In sede di prima
applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno
2020 e' versata entro il 16 maggio 2021 e la relativa dichiarazione
e' presentata entro il 30 giugno 2021.».
(( 15-bis. Al fine di favorire l'utilizzo degli incentivi alla
mobilita' sostenibile e supportare le imprese del settore colpite da
un calo di fatturato imputabile all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
comma 1061 e' sostituito dal seguente:
«1061. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale
importo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate».
15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis. ))
16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2019, il processo di conservazione di cui all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno
2014, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno
2014,)) recante disposizioni sulle modalita' di assolvimento degli
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro
riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo se
effettuato, al piu' tardi, entro i tre mesi successivi al termine
previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 489.
17. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 11, valutati in 205
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
42.
18. Alle minori entrate derivanti dal comma 12, lettera a),
valutate in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 13,3
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
42.
19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo
16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo.
20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4,
commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo.
21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo di cui all'articolo
16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
e' prorogato al 31 marzo.
22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di cui all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e'
prorogato al 10 maggio.
(( 22-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, sono prorogate per gli importi dovuti per il
periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati sono
autorizzati a versare gli importi relativi al mese di giugno 2021
entro il 30 novembre 2021, con debenza degli interessi legali
calcolati giorno per giorno. ))
(( Art. 5 - bis
Norma di interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi
contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per gli
immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto
di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale
ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o
completamento. In caso di affitto di azienda la rivalutazione e'
ammessa a condizione che le quote di ammortamento siano deducibili
nella determinazione del reddito del concedente ai sensi
dell'articolo 102, comma 8, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di costruzione,
rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi
e in ogni altro caso dalla categoria catastale. ))
Art. 6
Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
e della tariffa speciale del Canone RAI
1. Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente (( (ARERA) )) dispone, con
propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze
elettriche connesse in bassa tensione (( diverse da quelle per usi
domestici )), con riferimento alle voci della bolletta identificate
come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di
sistema», nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3.
L'Autorita' ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze
interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di
cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia
elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di
sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, in modo
che:
a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel
primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse
applicate per punto di prelievo;
b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW,
la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non
superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.
2. E' abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede,
quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 e,
quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42.
4. Il Ministero dell'economia e finanze e' autorizzato a versare
l'importo di cui al comma 3 sul Conto emergenza COVID-19 istituito
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorita' di
regolazione per energia reti e ambiente assicura, con propri
provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma a
compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura
e degli oneri generali di sistema.
(( 5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonche' di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al
pubblico, comprese le attivita' similari svolte da enti del Terzo
settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle
radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno
2021, e' assegnata alla contabilita' speciale n. 1778 intestata
«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» la somma di 83 milioni di
euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito
d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone
di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a
favore della RAI-Radiotelevisione italiana Spa delle somme
corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo
richieste dalla predetta societa'. Il credito d'imposta di cui al
presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di
euro, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 42;
b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
successive modificazioni. ))
(( Art. 6 - bis
Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica
1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente:
«9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche
parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal
presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalita'
di rilevazione contabile adottata dal contribuente».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
(( Art. 6 - ter
Fondo per emergenze relative alle emittenti locali
1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni
di euro per l'anno 2021».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
(( Art. 6 - quater
Misure per il sostegno del sistema termale nazionale
1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale mitigando la
crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' integrato di 5 milioni di euro per l'anno
2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
(( Art. 6 quinquies
Misure per l'incentivazione del welfare aziendale
1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e
2021».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,2
milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede:
a) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto;
b) quanto a 1,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307. ))
(( Art. 6 - sexies
Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta
municipale propria
1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la
prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo
1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa
agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente
decreto.
2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei
quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui siano anche
gestori.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 216 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del
presente decreto. ))
(( Art. 6 - septies
Canoni di locazione non percepiti
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
il comma 2 e' abrogato.
2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno effetto per i canoni
derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a
decorrere dal 1° gennaio 2020.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2 milioni
di euro per l'anno 2021 e a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede:
a) quanto a 45,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto;
b) quanto a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2. ))
(( Art. 6 - octies
Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico
1. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio
della restante quota del quinto bimestre 2020 e' rimodulato come
segue:
a) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29
ottobre 2021;
b) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30
novembre 2021;
c) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15
dicembre 2021. ))
(( Art. 6 - novies
Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni
commerciali
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un
percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e
delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia
subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del
fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie,
nonche' dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione
dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e
locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il
canone di locazione. ))
Titolo IIDISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 7
Disposizioni finanziarie relative
a misure di integrazione salariale
1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal
seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari
relativi alla predetta prestazione per l'anno 2021 e' stabilito
nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;
b) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo di spesa
pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4 milioni di euro
per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario
e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in
deroga.»;
c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: « (( 13. )) All'onere
derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020
e a 707,4 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere
sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni di euro per l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni di euro per
l'anno 2021» e le parole «1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «2.298,3 milioni di euro per l'anno
2021»;
b) al comma 312 le parole «nel limite massimo di spesa pari a
3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni
di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno
ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa
integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti di
CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa
pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 1.435,0
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e
assegno ordinario, in 687,1 milioni di euro per i trattamenti di
cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i
trattamenti di CISOA»;
c) il comma 313 e' sostituito dal seguente: « (( 313. ))
All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 3.304,1 milioni di
euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a
2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento
netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede
mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.».
Art. 8
Nuove disposizioni in materia di trattamenti
di integrazione salariale
1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di
entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli
19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata
massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e
il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente
comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da
COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di
entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di
assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui
agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1°
aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale.
(( 2-bis. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
concessi in continuita' ai datori di lavoro che abbiano integralmente
fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. ))
3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono
presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima
applicazione, (( il termine di presentazione di cui al presente
comma, a pena di decadenza, )) e' fissato entro la fine del mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
(( 3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di
accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione
dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi,
scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono
differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno
2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma
al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto. ))
4. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al
presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la possibilita'
di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-quater del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro e' tenuto a
inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo
dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a
quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, o,
se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del
provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i
termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se
tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro
inadempiente.
5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale di cui
al presente articolo riferite a sospensioni o riduzioni
dell'attivita' lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al
calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da
parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonche'
all'accredito della relativa contribuzione figurativa, e' effettuata
con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig».
6. Al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle
integrazioni salariali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, i trattamenti di cui al presente articolo possono essere
concessi sia con la modalita' di pagamento diretto della prestazione
da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del
medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le modalita' di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno
ordinario di cui al comma 2 con le medesime modalita' di cui al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno 2021. Tale importo e'
assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e
secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli
(CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del (( decreto- legge
17 marzo 2020, n. 18 )), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in deroga ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di
giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata
massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile
e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa.
In fase di prima applicazione, (( il termine di presentazione di cui
al presente comma, a pena di decadenza, )) e' fissato entro la fine
del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto.
9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e
restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate
successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia
riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del
contratto di appalto. Fino alla medesima data di cui al primo
periodo, (( resta altresi' preclusa )) al datore di lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere
dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima
legge.
10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai
commi 2 e 8 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23
febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato
dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di
subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto
collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di
appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta,
altresi', preclusa indipendentemente dal numero dei dipendenti la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano
altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della
medesima legge.
11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10 non si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa oppure dalla cessazione
definitiva dell'attivita' di impresa conseguente alla messa in
liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi
dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo
collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori e'
comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto
per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni di euro per l'anno 2021,
ripartito in 2.901,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa
integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.603,3 milioni di
euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e in 375,9
milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del presente articolo e
all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i
limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi
trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178
del 2020 e rispettivamente pari, per l'anno 2021, a complessivi
4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione
ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni
di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari a
7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, i limiti di spesa di cui al primo
periodo del presente comma possono essere altresi' integrati dalle
eventuali risorse residue relative all'importo di 707,4 milioni di
euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 12, comma 13, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Qualora, a seguito
dell'attivita' di monitoraggio relativa ai trattamenti concessi di
cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere economie
rispetto alle somme stanziate per una o piu' tipologie dei
trattamenti previsti, le stesse possono essere utilizzate, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
prioritariamente per finanziare eventuali (( esigenze finanziarie ))
relative ad altre tipologie di trattamenti di cui al primo periodo
del presente comma, fermi restando i limiti massimi di durata
previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo 1,
commi 300 e 304 della citata legge n. 178 del 2020, ovvero,
limitatamente ai datori di lavoro di cui al comma 2 del presente
articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo complessivo
di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale estensione della
durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito delle risorse
accertate come disponibili in via residuale. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.
14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di
euro per l'anno 2021 si provvede quanto a 2668,6 milioni di euro
mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 299 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo 7 e
quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.
Art. 9
Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione,
integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche' misure a sostegno
del settore aeroportuale
1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 e
di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo
periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della
formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e'
prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di euro.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 19
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse
del (( Fondo sociale per occupazione )) e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1.
3. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7
aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio
2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 trovano applicazione
anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga
di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal fine e' previsto
uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo di concorso
ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021.
All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a
186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
(( Art. 9 - bis
Disposizioni urgenti per il settore marittimo
1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi
di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di
evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali,
nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in modalita' transhipment, si sia realizzata una sensibile
diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita'
terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e
temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei
predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di
concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del
1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano
le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive pari a
2.703.000 euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.703.000 per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
Art. 10
Indennita' per i lavoratori stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
1. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui (( agli
articoli 15 e 15-bis )) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
e' erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400 euro.
2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e
degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo, non titolari di pensione ne' di rapporto di lavoro
dipendente (( ne' di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpI) )) alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400
euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione ne' di
rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o
sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
a) lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto
la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo
periodo;
b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra
il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente
decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice
civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per
tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di entrata in
vigore del presente decreto alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e titolari
di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla
data di entrata in vigore del presente decreto e non iscritti ad
altre forme previdenziali obbligatorie.
4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di presentazione della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione
del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di
disponibilita' ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo
e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei
requisiti di seguito elencati:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente decreto di uno o piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e
degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno
trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', alla data di entrata in vigore del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al
medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400
euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori iscritti
al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette
contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito
all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro.
7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono tra loro
cumulabili e sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda per
le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 e' presentata all'INPS
entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso.
8. Le indennita' di cui ai precedenti commi non concorrono alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate
dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6 milioni di euro
per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti
concessori.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
10. E' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., nel limite
massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennita'
complessiva determinata ai sensi del comma 11, in favore dei
lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso (( il
Comitato olimpico nazionale italiano )) (CONI), il Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva, (( riconosciuti
dal CONI e dal CIP )), le societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto
emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dal presente decreto. Si
considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire
l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e
50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, nonche' le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidita' di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10 e' determinata
come segue:
a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra 4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore ad euro
4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e Salute s.p.a.
utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della
presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista
dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le
politiche giovanili e lo sport.
13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi 10 e
11, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica
anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30
dicembre 2020 e non rinnovati.
14. (( La societa' )) Sport e Salute s.p.a. provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo
del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale
attivita' all'Autorita' di Governo competente in materia di sport e
al Ministero dell'economia e delle finanze.
15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a
350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
(( Art. 10 - bis
Esenzione dall'imposta di bollo
1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esenzione dall'imposta
di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui all'allegato
B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo
svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto. ))
Art. 11
Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di
1.000 milioni di euro per le finalita' ivi previste.
2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o piu' contratti di
lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del
reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ((
numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, )) fino al limite
massimo di euro 10.000 annui, il beneficio economico di cui
all'articolo 5 del medesimo decreto-legge e' sospeso per la durata
dell'attivita' lavorativa che ha prodotto l'aumento del valore del
reddito familiare fino a un massimo di sei mesi. A tali fini
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' incrementata di 10 milioni di
euro per l'anno 2021.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari
a 1.010 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
Art. 12
Ulteriori disposizioni in materia
di Reddito di emergenza
1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di cui
all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto
per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di cui all'articolo 82,
comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, relative alle
mensilita' di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in
condizioni di necessita' economica in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente dei
seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare nel mese di febbraio 2021
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che
risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare del
beneficio, la soglia e' incrementata di un dodicesimo del valore
annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del (( regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159 ));
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o
hanno percepito una delle indennita' di cui all'articolo 10 del
presente decreto-legge;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d),
2-bis e (( insussistenza delle condizioni di incompatibilita' di cui
al comma )) 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del
decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera
c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020 e' riferito
all'anno 2020.
2. Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresi' riconosciute,
indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al medesimo
comma, ferma restando in ogni caso l'incompatibilita' di cui
all'articolo 82, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 34 del
2020, e nella misura prevista per nuclei composti da un unico
componente, ai soggetti con ISEE in corso di validita', ordinario o
corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro
30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio
2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma l'incompatibilita' con
la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennita' di cui
al comma 1, lettera b), nonche' l'incompatibilita' con la
titolarita', alla data di entrata in vigore del presente decreto, di
un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di
lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita'
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad
eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'. La corresponsione
del reddito di emergenza di cui al presente articolo e' incompatibile
con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del
reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.
4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e
con le misure di sostegno di cui all'articolo 10 del presente
decreto-legge.
3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1 e' presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30
aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
4. Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 e'
effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno
2021 (( e quello relativo )) alle quote di cui al comma 2 e'
effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di euro per l'anno
2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82,
comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
incrementata di 1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui al
primo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale
attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via
prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica
la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del
2020, ove compatibile.
6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo, pari a
1.520,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
(( Art. 12 - bis
Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati
al fine di garantire la continuita' di erogazione dell'assegno di
mantenimento
1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o
divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'
lavorativa, la possibilita' di erogare l'assegno di mantenimento, e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2021.
2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede
all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento,
fino a un importo massimo di 800 euro mensili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le
modalita' per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui
al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto. ))
Art. 13
Incremento del Fondo per il reddito
di ultima istanza per i professionisti
1. Ai fini del riconoscimento per il mese di maggio 2020
dell'indennita' in favore dei professionisti iscritti agli enti di
diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, il
«Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo 44 del
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato di 10 milioni di
euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( Art. 13 - bis
Sostegno ai genitori con figli disabili
1. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «Alle madri disoccupate» sono sostituite dalle seguenti:
«Ad uno dei genitori disoccupati». ))
Art. 14
Incremento del Fondo straordinario
per il sostegno degli enti del Terzo settore
1. Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 13-quaterdecies del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100 milioni di euro per
l'anno 2021.
2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 marzo
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( Art. 14 - bis
Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e
societa' sportive dilettantistiche
1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, istituito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
2. L'importo di cui al comma 1 e' destinato nella misura di 50
milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima,
all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e
societa' sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attivita'
sportiva.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'Autorita' di Governo delegata in materia di sport, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai fini
dell'attuazione del presente articolo, le modalita' e i termini di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri
di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto. ))
Art. 15
Misure a sostegno dei lavoratori
in condizione di fragilita'
1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre
2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021,
laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita'
agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: « (( A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza
dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini
del periodo di comporto; per )) i lavoratori in possesso del predetto
riconoscimento di disabilita', non rilevano ai fini dell'erogazione
delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennita' di
accompagnamento.»;
b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre
2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30
giugno 2021».
2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2021».
3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore
del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come
modificato al presente articolo.
4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «53,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«157,0 milioni di euro».
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 16
Disposizioni in materia di Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI
1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 (( non e' richiesto il
possesso del requisito di cui all'articolo 3 )), comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di
euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 17
Disposizioni in materia di proroga
o rinnovo di contratti a termine
1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma
restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e'
possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi
e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data
dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione
non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe gia' intervenuti.
Art. 18
(( Proroga degli incarichi )) di collaborazione conferiti da ANPAL
Servizi s.p.a.
1. Nelle more del completamento delle procedure regionali di
selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego
al fine di garantire la continuita' delle attivita' di assistenza
tecnica presso le (( sedi territoriali delle regioni e delle province
autonome )) e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL
Servizi s.p.a. e le singole amministrazioni regionali (( e delle
province autonome )), gli incarichi di collaborazione conferiti da
ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto dal comma 3
dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al
31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo
precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego,
banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle
medesime.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a euro
61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( Art. 18 - bis
Indennita' COVID-19 per i lavoratori in
somministrazione del comparto sanita'
1. Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita', in
servizio alla data del 1° maggio 2021, e' riconosciuta un'indennita'
connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel
limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce
tetto di spesa massimo, e' definito con decreto del Ministero della
salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sulla base dei dati
certificati inviati dalle regioni. Il decreto di cui al presente
comma stabilisce, altresi', le modalita' di erogazione
dell'indennita', alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto-
legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
8 milioni di euro per l'anno 2021. ))
Art. 19
Esonero contributivo per le filiere agricole
della pesca e dell'acquacoltura
1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020» sono aggiunte le
seguenti: «e del mese di gennaio 2021»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « (( 2. )) L'esonero e'
riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in
materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1
e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un
"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed
alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo
42.
(( 2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti
dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e
dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
come modificato dal presente articolo, i beneficiari nella domanda
dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive
modificazioni. ))
Titolo IIIMISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
(( Art. 19 - bis
Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL
1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna
nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) si avvale, oltre che delle risorse professionali
sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali e'
confermata la disciplina gia' adottata dall'Istituto in materia di
attivita' libero-professionale medica nelle more della definizione
della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale,
delle risorse rivenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20
medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui
all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da destinare
anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro.
All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 1.634.000 per
l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle
risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i
medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a
euro 841.510 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. ))
Art. 20
Vaccini e farmaci
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, e' incrementato nella misura pari a euro
2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare
all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per
l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. Agli
oneri, pari a euro 2.800.000.000 per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'articolo 42.
2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 459 e' soppresso;
b) al comma 460, al primo periodo, dopo le parole «avvia una
richiesta di manifestazione di interesse riservata ai laureati in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica
e iscritti agli ordini professionali» sono inserite le seguenti: «,
anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione, a
partire dal primo anno di corso, al di fuori dell'orario dedicato
alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilita'
previste dai contratti di formazione specialistica di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;
(( c) dopo l'allegato B e' inserito l'allegato B-bis, di cui
all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463 e' inserito
il seguente:
«463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457
e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano assicurano la somministrazione dei vaccini contro il
SARS-CoV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina
generale, nonche' dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati
interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonche'
dei medici di continuita' assistenziale, dell'emergenza sanitaria
territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario
integrare le disponibilita' dei medici di medicina generale per
soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalita'
e con le stesse modalita' le regioni e le province autonome possono
coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2
anche i biologi, gli infermieri pediatrici, gli esercenti la
professione sanitaria ostetrica, i tecnici sanitari di radiologia
medica nonche' gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, opportunamente formati con le
modalita' di cui al comma 465. Per garantire il puntuale adempimento
degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi alle vaccinazioni
effettuate dai medici e dagli odontoiatri, nonche' dagli altri
professionisti sanitari di cui al presente comma, devono essere
trasmessi, senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, alla
regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle
indicazioni tecniche fornite da queste ultime, anche attraverso il
Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata per l'anno 2021 la spesa fino alla concorrenza
dell'importo massimo complessivo di 345 milioni di euro.
Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
345 milioni di euro nell'anno 2021. Al predetto finanziamento
accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020,
come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis annesso alla
presente legge»; ))
d) al comma 464, le parole da «Qualora il numero dei
professionisti» fino alle parole «in tutto il territorio nazionale,
le aziende», sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende»;
(( e) dopo il comma 464 e' inserito il seguente:
«464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di
vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare
nell'attivita' di profilassi vaccinale della popolazione, al
personale del Servizio sanitario nazionale appartenente alle
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attivita' di
somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori
dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilita' di cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
esclusivamente per lo svolgimento dell'attivita' vaccinale stessa.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di
cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; ))
f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi;
g) il comma 467, e' sostituito dal seguente: «467. Per
l'attuazione del comma 464 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa
di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e'
incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Al predetto
finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui all'allegato C
annesso alla presente legge. Per l'attuazione del comma 462 e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 518.842.000 euro per la
stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici,
infermieri e assistenti sanitari e di 25.442.100 euro, per il
servizio reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro per la
selezione dei professionisti sanitari che partecipano alla
manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro, e i
relativi importi sono trasferiti alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell' ((
emergenza epidemiologica COVID-19»; ))
h) il comma 471, e' sostituito dal seguente: «471. In attuazione
di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b),
del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto
delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione
europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti
nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da
SARS-CoV-2, e' consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la
somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie
aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati
con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico riferimento
alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad
acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di
specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative
delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito
dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai
requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei
vaccini, nonche' le opportune misure per garantire la sicurezza degli
assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli
obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a
trasmettere, senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, i dati
relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia
autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche
fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera
Sanitaria.».
(( 2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
471 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come
sostituito dal comma 2, lettera h), del presente articolo, si
provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma
406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del
presente articolo. ))
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis,
pari a 345 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
4. Al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la
prossimita' e la tempestivita' di risposta del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) alle patologie infettive emergenti e ad altre
emergenze sanitarie, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 1, comma
471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro
della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, e' riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e
2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il
rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario
nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6.
5. Il decreto di cui al comma 4 e' emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro
per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (( Al finanziamento di cui al
comma 4 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono
per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente. ))
7. Al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la
riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la
produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito
nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle piu'
diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta
specializzazione, sono concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo
delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a sostegno
degli investimenti privati effettuati nel citato settore e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
8. Per consentire la tempestiva attuazione delle disposizioni di
cui al comma 7 si applicano, (( in quanto compatibili )), l'articolo
43 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed i relativi
provvedimenti attuativi gia' adottati.
9. Per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 7, il fondo di cui
all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
10. Le agevolazioni di cui al comma 7 possono essere concesse,
previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei limiti e
alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione
europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e
integrazioni.
11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
12. All'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, (( secondo periodo, )) dopo le parole «stato di
gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte le seguenti parole
« (( e sulla eventuale )) pregressa infezione da SARS-CoV2.»;
b) nel medesimo comma 5, ultimo periodo, le parole «in forma
aggregata» sono sostituite dalle parole «su base individuale»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
«5-bis. Al fine di estendere le attivita' di prenotazione e
somministrazione delle vaccinazioni per la prevenzione delle
infezioni da SARS- CoV2, previste dal Piano di cui al comma 1, le
farmacie territoriali, i medici convenzionati con il SSN, e altri
operatori sanitari che effettuano le attivita' di prenotazione e
somministrazione provvedono alla trasmissione telematica (( alla
regione o alla provincia autonoma )) di competenza dei dati delle
prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi messi a
disposizione dalla medesima ovvero attraverso la piattaforma
nazionale di cui al comma 1, anche utilizzando le credenziali di
accesso del Sistema Tessera Sanitaria.
5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria assicura la circolarita'
delle informazioni relative alla regione di assistenza e residenza
per consentire la vaccinazione degli assistiti del SSN nell'intero
territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le
informazioni su base individuale inerenti alle prenotazioni e, in
caso di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al fine di
assicurarne l'univocita', informa le Regioni diverse da quella di
assistenza. Il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce, altresi',
dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su base individuale
inerenti alle somministrazioni e rende disponibile alle Regioni e
Province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di cui al comma
1, un servizio di verifica dell'avvenuta somministrazione per i
singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una successiva
somministrazione ai medesimi.»
13. Dall'attuazione del comma 12 (( non devono derivare )) nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(( Art. 20 - bis
Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale
per l'anno 2021
1. Al comma 492 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 2022,». ))
(( Art. 20 - ter
Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali
1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel
proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria
prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati
cosiddetti «di follow up»".
2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la
tempestivita' di risposta del Servizio sanitario nazionale, le
infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, in aggiunta alle
mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione e al controllo
della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza
del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011,
sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro
il SARS-CoV-2.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Art. 21
(( Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 ))
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per quattro mesi a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata, per l'anno 2021,
l'ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro. A tal fine e'
conseguentemente incrementato, per l'anno 2021, il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro.
Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali
il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione
complessiva della somma di 51,6 milioni di euro e' riportata nella
seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
51,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42.
Parte di provvedimento in formato grafico
(( 2-bis. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, le strutture
alberghiere di cui all'articolo l, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per
la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle risorse di cui
al comma 2. ))
(( Art. 21 - bis
Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale pediatrico
Bambino Gesu' per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza da
COVID-19
1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per
la gestione dell'emergenza da COVID-19 nonche' quelli derivanti
dall'incremento delle prestazioni di alta complessita' in conseguenza
della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu' e'
attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto. ))
Art. 22
Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli
incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero
della difesa
1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre
2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro
11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Gli incarichi individuali a tempo determinato conferiti dal
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, alle quindici unita' di personale di livello non
dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1,
profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la
chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro
231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede
per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
(( Art. 22 - bis
Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi
ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di
malattia o di infortuni
1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale
diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto
rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga
alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti,
documenti e istanze, nonche' i mancati pagamenti entro il termine
previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica
amministrazione da parte del professionista abilitato per
sopravvenuta impossibilita' dello stesso per motivi connessi
all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facolta' e
non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei
termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non
produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
2. Nel caso di impossibilita' sopravvenuta di cui al comma l, il
termine e' sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o
dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con
sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di
dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della
permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata
secondo la normativa vigente.
3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli
adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero
professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un
mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero
o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante
la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico
curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso
i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo
devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di
scadenza del termine del periodo di sospensione, con facolta' di
allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9,1 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:
a) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto;
b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dai
commi da 1 a 4. ))
Titolo IVENTI TERRITORIALI
Art. 23
Interventi per assicurare le funzioni
degli enti territoriali
1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «di 500 milioni di euro per
l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei comuni e 50
milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle
province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500 milioni di euro
per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e
150 milioni di euro in favore delle citta' metropolitane e delle
province»;
b) al secondo periodo, le parole: «per 250 milioni di euro in
favore dei comuni e per 30 milioni di euro in favore delle citta'
metropolitane e delle province», sono sostituite dalle parole: «per
1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di euro
in favore delle citta' metropolitane e delle province».
2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle
Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260 milioni di
euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le
Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata dal
tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, in relazione alla situazione di emergenza e tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro
delle minori entrate e delle maggiori spese, nonche' della previsione
di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178. Il predetto ristoro puo' essere attuato anche mediante riduzione
del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021.
3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 1.260
milioni (( di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi
dell'articolo 42. ))
(( 3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attivita' di
concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici
da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri
enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle
valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i
livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, e' autorizzata
la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalita' di
cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto. ))
(( Art. 23 - bis
Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici
scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali
1. In considerazione del differimento delle consultazioni
elettorali per l'anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo 2021,
n. 25, nonche' del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19,
al fine di ridurre i disagi per l'attivita' didattica, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato
all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15
luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da
destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle
predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai
sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a
legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.
2. I criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al
comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui
al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del
presente decreto. ))
(( Art. 23 - ter
Fondo per il sostegno alle citta' d'arte e ai borghi
1. Al fine di sostenere le piccole e medie citta' d'arte e i borghi
particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta
all'epidemia di COVID-19, e' istituito presso il Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per
l'anno 2021.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base
di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure
per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono definiti i requisiti per l'assegnazione e le modalita' di
erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, sulla base
della qualita' dei progetti presentati.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto. ))
Art. 24
Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni
e Province autonome nell'esercizio 2020
1. Nello stato di previsione del (( Ministero dell'economia e delle
finanze )) e' istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di
1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al rimborso
delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno
2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri
beni sanitari (( inerenti all'emergenza )). Ai relativi oneri pari a
1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42.
2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
l'importo di cui al comma 1 e' ripartito in favore delle Regioni e
delle Province autonome, secondo modalita' individuate con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, anche tenuto conto delle spese
effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative
spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a
valere sul fondo di cui al comma 1 concorrono alla valutazione ((
dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 )) dei rispettivi servizi
sanitari.
(( Art. 24 - bis
Disposizioni urgenti in materia di prestazioni dei medici
convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza
1. Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare
l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus
SARS-CoV-2, le somme corrisposte al personale medico convenzionato
addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020, a
seguito di prestazioni lavorative rese in esecuzione di accordi
collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente
sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa
grave. ))
Art. 25
(( Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione
dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi ))
1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per
l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (( e alla legge della provincia
autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, )) nonche' del contributo
di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( 3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno
d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione
relativa all'anno d'imposta 2021». ))
Art. 26
Fondo per il sostegno delle attivita' economiche particolarmente
colpite dall'emergenza epidemiologica (( e disposizioni per la
tutela della ceramica artistica e di qualita' ))
1. Per l'anno 2021 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di (( 220 milioni di
euro )) da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche
particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le
imprese esercenti attivita' commerciale o di ristorazione operanti
nei centri storici, (( le imprese esercenti trasporto turistico di
persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, )) e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli
eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province
autonome e' effettuato, sulla base della proposta formulata dalle
Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. (( Una quota del fondo di cui al
primo periodo, non inferiore a 20 milioni di euro, e' destinata a
sostenere le imprese esercenti trasporto turistico di persone
mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 41 del presente decreto.
1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2021».
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto. ))
(( Art. 26 - bis
Concessioni di posteggio per l'esercizio
del commercio su aree pubbliche
1. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e il
sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo
103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente
le stesse conservano la loro validita' per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza,
anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma
restando l'eventuale maggior durata prevista. ))
Art. 27
Revisione del riparto del contributo di cui all'articolo 32-quater
del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
1. All'articolo 32-quater del decreto legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle Regioni a statuto ordinario
un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle
categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da
COVID-19, ripartito secondo gli importi indicati nella seguente
tabella.
Tabella
Parte di provvedimento in formato grafico
».
Art. 28
Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l' ((
emergenza da COVID-19 ))
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
(( 0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza
nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate
dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati puo'
essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili,
comprensive degli interessi.
1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea»; ))
a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2, le parole: «800.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»;
b) all'articolo 54, il comma 3 e' cosi' sostituito:
«3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro
per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e
dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto puo'
essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni
fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili,
garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore
nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000
euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono
essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»;
c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
«7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto
forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti
rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come
le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il 31 dicembre
2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della
suddetta Comunicazione.»;
f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
h) all'articolo 57, il comma 5 e' abrogato;
i) all'articolo 60, il comma 4 e' cosi' sostituito:
«4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni
salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti
che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione
o della riduzione delle attivita' aziendali dovuta alla pandemia di
COVID-19 (( o per i lavoratori )) autonomi sulle cui attivita'
commerciali la pandemia di COVID-19 (( ha inciso negativamente )), e
a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in
modo continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per
il quale e' concesso l'aiuto ((, o a condizione )) che il lavoratore
autonomo continui a svolgere la pertinente attivita' commerciale per
tutto il periodo per il quale e' concesso (( l'aiuto )).
L'imputabilita' della sovvenzione per il pagamento dei salari puo'
essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»;
j) all'articolo 60, il comma 5 e' cosi' sostituito:
«5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non
supera l'80 % della retribuzione mensile lorda ((, compresi i
contributi )) previdenziali a carico del (( datore di lavoro, del
personale beneficiario, o )) l'80 % del reddito mensile medio
equivalente al salario (( del lavoratore autonomo» ));
k) all'articolo 60-bis, al comma 2, la lettera a) e' cosi'
sostituita:
«a) l'aiuto e' concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i
costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1°
marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»;
l) all'articolo 60-bis, al comma 5, le parole: «3 milioni di
euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni
di euro»;
m) all'articolo 61, comma 2, le parole «30 giugno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», nonche', dopo le
parole «all'annualita' 2020», sono aggiunte le parole: «e
all'annualita' 2021».
(( 1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, le parole da: «dei limiti» fino a: «de minimis» sono
sostituite dalle seguenti: «della normativa europea in tema di aiuti
di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modificazioni». ))
Art. 29
Trasporto Pubblico Locale
1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
individuate con i provvedimenti di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di cui al
comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
incrementata di 800 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse
sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari
relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui all'articolo 200,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (( in via
prioritaria )) nel periodo dal 23 febbraio 2020 (( al 31 dicembre
2020 e, per la parte restante, )) fino al termine dell'applicazione
delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai
servizi di trasporto pubblico ((, individuate con i provvedimenti ))
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri
registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, le
risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e con il decreto di cui al comma 1-bis
dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( 3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2021». ))
4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti:
«Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le
medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il
finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche
a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di
trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento e
non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai
servizi di trasporto pubblico locale ove i predetti servizi nel
periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un
riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'adozione del
decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della programmazione e
conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle Regioni,
delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dei comuni
coerentemente all'esito dello specifico procedimento previsto dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la
definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di inizio e
termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome
e i comuni, nonche' la gestione governativa della ferrovia
circumetnea, la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e la gestione governativa navigazione laghi, nei
limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante
apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori
economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai titolari di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.»;
b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione e
provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione
governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del
servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione
governativa navigazione laghi».
5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «delle Linee guida per il
trasporto scolastico dedicato» sono inserite le seguenti: «e non
finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai
servizi di trasporto pubblico locale» e dopo le parole «in vigore
all'atto dell'emanazione del decreto di cui al terzo periodo» sono
inserite le seguenti: « ((, anche tenuto conto )) della
programmazione e conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da
parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o
dei comuni coerentemente all'esito dello specifico procedimento
previsto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi
di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite»;
(( a-bis) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Le
convenzioni di cui al secondo periodo possono altresi' prevedere il
riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei
servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione
dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti
nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del
COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo e'
determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a
disposizione dei mezzi»; ))
b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle Regioni
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le
seguenti: «nonche' alla gestione governativa della ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi».
(( Art. 29 - bis
Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica
per i veicoli adibiti al trasporto merci
1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private
di veicoli a basse emissioni complessive, nonche' la loro
riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore puo' essere
trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi
dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. ))
(( Art. 29 - ter
Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con
autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico
1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole da: «ed e' esclusa la loro cumulabilita'» fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato». ))
(( Art. 29 - quater
Disposizioni in materia di infrastrutture stradali
1. In considerazione delle difficolta' operative determinate dal
protrarsi della crisi pandemica da COVID-19, all'articolo 13-bis,
comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro
il 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31
luglio 2021». ))
Art. 30
Ulteriori misure urgenti
e disposizioni di proroga
1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti: « (( 31 dicembre 2021 )) »;
b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2021».
c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: « (( 330 milioni )) di euro per
l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole
«con uno o piu' decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021».
(( 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.
2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «limitatamente all'esercizio
finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021»;
b) al comma 1-bis, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021» e le parole: «del
rendiconto della gestione 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020»;
c) al comma 2, le parole: «limitatamente all'esercizio
finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021»;
d) alla rubrica, la parola: «correnti» e' soppressa. ))
3. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il
termine per la restituzione dei questionari pubblicati nell'anno
2021, necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti
locali di cui all'articolo 5, comma 1, (( lettera c) )), del decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e' fissato in centottanta
giorni dalla pubblicazione.
4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30
aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato
l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.
(( 4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «diciotto mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «ventiquattro mesi» e al comma 10 e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Con il consenso delle parti, in tali casi, il
voucher puo' essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio,
ovvero puo' essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei
casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati
dalla stessa». ))
5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le
tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica
a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile. (( La scelta
delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al
comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa
corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve
essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
))
6. All'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11
dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai
seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro
il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il
Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le
pari opportunita' e la famiglia previa intesa in Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili,
dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo sono
altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di
asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le modalita' di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.».
(( 6-bis. Al comma 368 dell'articolo l della legge 30 dicembre
2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti
locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma,
per l'adozione di misure a sostegno delle attivita' degli impianti
sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo,
nella redazione di studi di fattibilita' e dei relativi piani
economico-finanziari per la costruzione, l'ampliamento, il
miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al
fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di
sicurezza e in particolare per la riduzione del rischio di
trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalita' sono
stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno
2021».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500.000 euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
6-quater. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
comma 3-bis e' sostituito dal seguente:
«3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e
b), iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 15 milioni di
euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021».
7. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli
articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si
applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023». ))
8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 15-bis (Disposizione finale). - 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).».
9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 12-bis (Disposizione finale). - 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).».
10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 17-bis (Disposizione finale). - 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).».
11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 43-bis (Disposizione finale). - 1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).».
(( 11-bis. In considerazione della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di
COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente
grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui
all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 settembre 2021
qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i comuni per i
quali il termine e' scaduto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nonche' i comuni con facolta' di ripresentare un
nuovo piano che nello stesso periodo abbiano gia' presentato il
piano.
11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
11-quater. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, nell'ambito
delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai
sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva
disponibilita' sotto il profilo logistico degli immobili dismessi
dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di
assicurarne l'adeguata redditivita', l'articolo 3, commi 1 e 4, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' l'articolo l, commi da 616
a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano,
limitatamente all'anno 2021, ai contratti di locazione passiva
sottoscritti con societa' direttamente o indirettamente controllate
dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure
di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248.
11-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 11-quater si
applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali
clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo
trasferimento degli immobili a terzi.
11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies,
pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto.
11-septies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «sono prorogati di cinque mesi». ))
(( Art. 30 - bis
Adeguamento dell'accantonamento
del fondo crediti di dubbia esigibilita'
1. All'articolo 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 2021». ))
(( Art. 30 - ter
Assunzioni di personale addetto
alla ricostruzione di Ischia
1. Al fine di garantire l'operativita' degli uffici amministrativi
addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco Ameno e di
Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il
21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale,
rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unita' per l'anno 2021, con
contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti
temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai
vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma
557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' in deroga
all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 420.000
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 6, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. ))
(( Art. 30 - quater
Incremento del fondo salva-opere
1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere
pubbliche, di tutelare i lavoratori e di sostenere le attivita'
imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo
salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, e' incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021.
2. All'articolo 47, comma 1-quater, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, al primo periodo, le parole: «, ivi compresa la
possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita
convenzione, a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara» sono
sostituite dalle seguenti: «. Il Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili puo' svolgere l'istruttoria delle domande
nonche' tutte le attivita' conseguenti alla surroga prevista dal
comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni,
di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara ovvero individuati
ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102» e, al secondo periodo, le parole: «dalla convenzione» sono
sostituite dalle seguenti: «dalle convenzioni».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
(( Art. 30 - quinquies
Contributo per i concessionari di aree demaniali
per le attivita' di pesca e acquacoltura
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese
ittiche dall'emergenza da COVID-19 e di favorire il loro rilancio,
per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine
di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il
decreto di cui al comma 2 e in ogni caso non superiore al canone
corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime
concernenti zone di mare territoriale per le attivita' di
acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della
fascia costiera e di zone acquee, nonche' per la realizzazione di
manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale
trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per
il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che
costituisce tetto di spesa massimo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto.
4. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
))
(( Art. 30 - sexies
Proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema
idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale
1. In relazione alla necessita' di garantire la continuita'
operativa anche in relazione alle difficolta' connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al comma 1 dell'articolo 4-ter del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino al 31 dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023».
2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la dotazione della
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui
all'articolo 4-ter del citato decreto-legge n. 32 del 2019 e'
incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno 2023, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
Commissione e' composta dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici o da un suo delegato, che la presiede, da sette
esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, da due rappresentanti del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal Ministro,
da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, da tre
rappresentanti del Ministero dell'interno designati dal Ministro e
scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da
un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un magistrato
amministrativo, da un magistrato contabile e da un avvocato dello
Stato, designati secondo le modalita' individuate dagli ordinamenti
di rispettiva appartenenza»;
2) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e funzioni, la
Commissione puo' promuovere attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza
delle gallerie»;
b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:
«Art. 10-bis (Disciplina del processo di adeguamento delle
gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui
all'articolo 3). - 1. Al fine di assicurare un tempestivo ed
efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza
di cui all'articolo 3 delle gallerie aperte al traffico, per le
quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
non e' stata richiesta la messa in servizio secondo la procedura
prevista dall'allegato 4, i Gestori, entro il 31 dicembre 2021,
trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza alla
Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei
lavori.
2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento
(UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione, per ciascuna
galleria, entro il 30 giugno 2023, il progetto della sicurezza,
corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori.
3. Il livello di definizione tecnica degli interventi
strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza di
cui ai commi 1 e 2 deve essere almeno quello di un progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
comunque tale da:
a) individuare gli aspetti qualitativi e quantitativi degli
interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali e i requisiti
prestazionali di opere e impianti;
b) consentire la valutazione dell'idoneita' delle specifiche
scelte progettuali adottate, in relazione ai requisiti minimi di
sicurezza di cui all'allegato 2.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del
Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua
valutazione e all'eventuale approvazione, anche mediante la
formulazione di specifiche prescrizioni.
5. In relazione al progetto della sicurezza approvato, il
Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta di
messa in servizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4,
entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma
2, entro il 30 giugno 2027.
6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di cui al
comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla galleria,
entro sessanta giorni dalla presentazione da parte del Gestore,
autorizza la messa in servizio della galleria impartendo, ove
necessario, specifici prescrizioni e adempimenti, anche mediante
eventuali limitazioni all'esercizio.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione e fino alla richiesta di messa in servizio di cui al
comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla Commissione e al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili il
controllo delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di
cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di sicurezza
temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto
semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni
anno.
8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene:
a) lo stato di avanzamento delle attivita' relative al
processo di adeguamento delle gallerie alle misure di sicurezza di
cui all'articolo 3, che evidenzi l'avanzamento effettivo delle
attivita' rispetto a quello programmato nel progetto della sicurezza
di cui ai commi l e 2 del presente articolo;
b) le risultanze del monitoraggio funzionale delle gallerie
svolto mediante adeguati sistemi di controllo, anche alla luce
dell'adozione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui
all'articolo 10-ter;
c) le eventuali variazioni nell'adozione delle misure di
sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, alla luce
della progressiva realizzazione e del collaudo delle opere e degli
impianti;
d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal
Responsabile della sicurezza e dall'esperto qualificato di cui al
punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla corretta adozione e alla
perdurante idoneita', sotto il profilo della sicurezza, delle misure
di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter.
9. In caso di ritardi nel processo di adeguamento delle
gallerie ai requisiti di cui all'articolo 3, la Commissione puo'
proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti
di adottare le necessarie azioni e misure correttive. In caso di
mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui al
comma 5, le prefetture - uffici territoriali del Governo possono
disporre sospensioni dell'esercizio, con indicazione di eventuali
percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto
a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter.
10. Le informazioni concernenti, in particolare, il
cronoprogramma delle opere ed in generale l'avanzamento fisico,
finanziario e procedurale delle stesse sono desunte dal sistema di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento
delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di
cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio dell'autorizzazione alla
messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, comma 6, il Gestore
provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico, le
misure di sicurezza temporanee minime.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, la
Commissione puo' disporre ulteriori limitazioni dell'esercizio nei
casi di:
a) inadempienza alle misure di sicurezza temporanee minime,
accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12;
b) omessa trasmissione o trasmissione incompleta delle
dichiarazioni relative all'adozione delle misure di sicurezza
temporanee minime ovvero delle dichiarazioni relative ai rapporti
semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8»;
c) all'articolo 16:
1) dopo il comma l e' inserito il seguente:
«1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da centomila euro a trecentomila euro il Gestore che
ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10-bis, comma
5, entro i termini ivi previsti»;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
1-bis, 2 e 3».
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili si provvede all'aggiornamento e all'adeguamento degli
allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, in
conformita' a quanto previsto dal comma 4. ))
Titolo VALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
Art. 31
Misure per favorire l'attivita' didattica e per il recupero delle
competenze e della socialita' delle studentesse e degli studenti
nell' (( emergenza da COVID-19 ))
1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ((
ed educative )) di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 150 milioni di euro
nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato per l'acquisto,
sulla base delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche
statali, di:
a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale
((, dell'aria )) e degli ambienti, nonche' di ogni altro materiale,
anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza
psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a
studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in
relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;
c) servizi medico-sanitari volti a supportare le istituzioni
scolastiche (( ed educative statali )) nella gestione dell'emergenza
epidemiologica, nelle attivita' inerenti alla somministrazione
facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di
riferimento, all'espletamento delle attivita' di tracciamento dei
contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo
di svolgere una funzione efficace e tempestiva di raccordo con i
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali;
d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle
attivita' di inclusione degli studenti con disabilita', disturbi
specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.
(( 1-bis. In considerazione del protrarsi dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e del relativo impatto sul sistema
universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti nonche'
quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli 16 e 17
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi decreti
attuativi mantengono il proprio status con riferimento al
monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di
accreditamento basato sui dati relativi all'anno accademico
2020/2021, a prescindere dal loro rispetto. ))
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato
articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il
Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata delle
iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati di
indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle istituzioni
scolastiche (( ed educative statali )), anche attraverso il servizio
di assistenza Amministrativo - Contabile e la predisposizione di
procedure operative, modelli anche informatici e documentazione
funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse.
3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, comunica alle istituzioni
scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse
finanziarie di cui al comma 1 da assegnare, con l'obiettivo di
accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione
degli interventi. Le istituzioni scolastiche ed educative statali
provvedono entro il 31 dicembre 2021 alla realizzazione degli
interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli
interventi.
4. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche (( ed
educative statali )) svolgono controlli successivi sull'utilizzo
delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione
alle finalita' in esso stabilite, ai sensi dell'articolo 51, comma 4,
primo periodo, (( del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018, n.
129, )) e secondo le indicazioni del Ministero dell'istruzione,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ((
ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, nonche'
degli enti universitari e delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) )) per la somministrazione del
vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta assenza non
determina alcuna decurtazione del trattamento economico, ne'
fondamentale ne' accessorio.
6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche (( ed educative
statali )) nella gestione della situazione emergenziale e nello
sviluppo di attivita' volte a potenziare l'offerta formativa
extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il
consolidamento delle discipline, la promozione di attivita' per il
recupero della socialita', della proattivita', della vita di gruppo
delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre
tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio
di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, il Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
Tali risorse sono assegnate e utilizzate sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine di
ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo
nazionale «Per la Scuola» 2014-2020, da adottarsi entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Le
istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 31
dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al completamento
delle procedure di affidamento degli interventi, anche tramite il
coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto della
normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali.
(( 6-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono inoltre
stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale e
dello sviluppo di attivita' volte a potenziare l'offerta formativa
extracurricolare, 3 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire
alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di
Trento e di Bolzano per il riparto alle istituzioni scolastiche
situate nei territori di competenza.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente
decreto. ))
7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 6, pari a 300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
42.
Art. 32
Completamento del programma di (( sostegno alla fruizione )) delle
attivita' di didattica digitale per (( le regioni del Mezzogiorno
))
1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno
alla fruizione delle attivita' di didattica digitale integrata nelle
Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 e' incrementato per il 2021 di 35
milioni di euro. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione,
pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione -
periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto di
dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di
assicurare una connettivita' di dati illimitata, da concedere in
comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche
nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con
disabilita', nonche' per l'utilizzo delle piattaforme digitali per
l'apprendimento a distanza.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono altresi' destinate alle
istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per
lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata,
anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le persone con
disabilita', nonche' per assicurare una connettivita' di dati
illimitata.
4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il
Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, le risorse di
cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle
Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di
studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.
5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui ai
commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ai
sensi dell'articolo 75 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
6. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare in
un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in
attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine
iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei
controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo
in relazione alle finalita' in esso stabilite.
(( Art. 32 - bis
Misure di semplificazione per l'ampliamento
dei collegamenti digitali
1. Al fine di ampliare le misure di semplificazione per la
realizzazione di collegamenti digitali e migliorare l'accesso ai
servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora piu' urgenti e
necessari dall'emergenza da COVID-19, anche oltre la cessazione della
stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «n. 62,» sono inserite le
seguenti: «degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale
di Poste italiane S.p.A.»;
b) al comma 2-bis, dopo le parole: «n. 62,» sono inserite le
seguenti: «degli uffici postali e dei centri di lavorazione postale
di Poste italiane S.p.A.»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «delle scuole» sono inserite le
seguenti: «, degli uffici postali, dei centri di lavorazione
postale». ))
Art. 33
Misure a sostegno delle Universita', delle istituzioni di alta
formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
1. Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema
dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione
del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020, e' incrementato, per l'anno 2021,
di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma e'
destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di
dispositivi digitali per gli studenti (( o di piattaforme digitali ))
per la ricerca o la didattica a distanza, nonche' agli interventi di
ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo
svolgimento delle attivita' di ricerca o didattica.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 78,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
(( 2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace
riprogrammazione delle attivita' di ricerca e di garantire la giusta
qualita' e maturita' ai relativi progetti, sospesi in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di
borse di studio ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio
2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi,
del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa
di studio per il periodo corrispondente.
2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresi' fruire
i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici
dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In
quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di
appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della
proroga del corso di dottorato.
2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
incrementato di 61,6 milioni di euro per l'anno 2021.
2-quinquies. All'onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater,
pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 60
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e, quanto a 1,6
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-sexies. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e
delle criticita' derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente
alla diffusione del COVID-19, all'articolo 238, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono
sostituiti dal seguente: «Per le medesime finalita' di cui al comma
1, e' altresi' autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione
di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di
euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ))
Art. 34
Misure a tutela delle persone con disabilita'
1. Al fine di dare attuazione alle politiche per l'inclusione,
l'accessibilita' e il sostegno a favore delle persone con
disabilita', e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per
l'inclusione delle persone con disabilita'», con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento e' trasferito al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
(( o dell'Autorita' politica delegata )) in materia di disabilita',
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro
e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti
i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del Fondo
di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti. (( Sui
predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione
sportiva e turismo accessibile e' acquisito, rispettivamente per ogni
singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione
tecnologica e la transizione digitale, dell'Autorita' politica
delegata in materia di sport e del Ministro del turismo.
2-bis. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano i
seguenti ambiti di intervento:
a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali,
per le politiche di inclusione delle persone con disabilita', anche
destinate ad attivita' ludico-sportive;
b) inclusione lavorativa e sportiva, nonche' per il turismo
accessibile per le persone con disabilita'. ))
3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «35 milioni di euro per l'anno 2020» sono
aggiunte le seguenti parole « (( e di 20 milioni di euro )) per
l'anno 2021»;
b) le parole «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite con le
seguenti «entro il 31 dicembre 2021».
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( Art. 34 - bis
Contributo alla Federazione nazionale
delle istituzioni pro-ciechi
1. A decorrere dall'anno 2021, le risorse finanziarie del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli
oneri relativi alla concessione del contributo annuo a favore della
Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di cui al regio
decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall'articolo 3, comma 3,
della legge 28 agosto 1997, n. 284, pari ad euro 1.032.914, sono
trasferite, per le medesime finalita', sull'apposito capitolo di
spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, nell'ambito del programma «Terzo settore
(associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e
responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni» della
missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». ))
(( Art. 34 - ter
Misure per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e
l'inclusione delle persone con disabilita' uditiva
1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli
articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea, nonche' in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai
sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce,
promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua dei
segni italiana tattile (LIST).
2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete in LIS e
dell'interprete in LIST quali professionisti specializzati nella
traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST,
nonche' nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra
soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione
in modalita' visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate
nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni
tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso
alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e sono
altresi' definite le norme transitorie per chi gia' esercita le
medesime professioni alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, promuovono progetti
sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS
e in LIST e di sottotitolazione.
4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con
disabilita' uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri
promuove campagne di comunicazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno
2021, e' incrementato di 4 milioni di euro.
6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
458 e' sostituito dal seguente:
«458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro con delega in materia di disabilita', di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per
l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456».
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del
presente decreto. ))
Art. 35
Misure per la funzionalita' delle Forze di Polizia
e delle Forze Armate
1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30 aprile 2021,
del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del
contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti
comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 92.063.550 euro, di cui
51.120.750 euro per il pagamento delle indennita' di ordine pubblico
del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi
all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800 euro per
gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di
Polizia e 23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di
lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di
contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti
istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire, per il
periodo di cui al comma 1, la sanificazione e la disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle
medesime Forze, (( nonche' di assicurare )) l'adeguata dotazione di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di
24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di
sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei
mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi di protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario.
3. Al fine di garantire, per il periodo di cui al comma 1, la
funzionalita' del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in relazione
agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica in
corso e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
dei vigili del fuoco.
4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo
dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui euro 3.640.384
per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle
prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento, da parte del
personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della
carriera dirigenziale penitenziaria, nonche' dei direttori degli
istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti
dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento
epidemiologico (( ed euro 1.150.000 )) per le spese per i dispositivi
di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli
ambienti e dei locali nella disponibilita' del medesimo personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta.
5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle Capitanerie
di porto (( - Guardia costiera, )) dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 ed in considerazione del
livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo
svolgimento dei compiti istituzionali, e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile 2021, di
cui euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario (( ed euro 1.600.958 )) per spese di sanificazione ed
acquisto di materiale di protezione individuale.
6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021, per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e
del compenso forfetario di impiego al personale militare medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative delle Forze armate, indispensabile ad assicurare lo
svolgimento delle molteplici attivita' aggiuntive necessarie a
contrastare l'eccezionale diffusione del COVID-19 sull'intero
territorio nazionale, per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa
complessiva di euro 6.489.000. I compensi accessori di cui al
presente comma possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti
individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto
1990, n. 231, e a quelli stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.
7. Per l'ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari
necessario ad affrontare le eccezionali esigenze connesse
all'andamento dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale,
anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici e presidi
igienico sanitari per incrementare le attuali capacita' di
prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e di supporto al
piano vaccinale, e' autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000 di
euro per l'anno 2021.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni:
(( 0a) al comma 1024, le parole: «la spesa di euro 166.678.933
per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di euro
176.730.722 per l'anno 2021» e le parole: «con specifica
destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250» sono sostituite
dalle seguenti: «con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro
174.260.039»; ))
a) al comma 1025 le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
b) il comma 1026 e' sostituito dal seguente: «1026. Per
l'attuazione delle disposizioni del comma 1025 e' autorizzata, per
l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 9.659.061, di cui euro
2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
ed euro 7.531.384 per gli altri oneri connessi all'impiego del
personale».
9. Per l'attuazione del comma 8 e' autorizzata la spesa pari a euro
(( 17.216.364 )) per l'anno 2021.
(( 10. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9 del presente
articolo, pari a euro 158.223.789 per l'anno 2021, si provvede,
quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro
10.051.789, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.
10-bis. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e
delle criticita' derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente
alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle
risorse autorizzate ai sensi del presente comma, alle esigenze di
stoccaggio, movimentazione e facchinaggio dei materiali
indispensabili per l'efficienza delle Forze armate, limitatamente
all'anno 2021, e' autorizzata la spesa di euro 700.000.
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 700.000 euro
per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
(( Art. 35 - bis
Divise antisommossa per la Polizia penitenziaria
1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza
in ambito carcerario, e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per
l'anno 2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e altri
strumenti di protezione individuale per gli appartenenti al Corpo
della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni a rischio
di incolumita'.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. ))
Art. 36
Misure urgenti per la cultura
1. (( Il fondo di parte corrente )) di cui all'articolo 89, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, istituito nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, e' incrementato per l'anno 2021 di 200 milioni di
euro.
(( 1-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: «nell'anno 2019 e nell'anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021». ))
2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «spettacoli, fiere, congressi e mostre» sono sostituite
dalle seguenti «spettacoli e mostre».
3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 120 milioni di euro per l'anno 2021.
4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «25 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «105 milioni di euro per l'anno 2021».
(( 4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: «18 mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «36 mesi»;
b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa
dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso gia' acquistati alla
data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono
validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, a condizione
che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non
successiva al 31 dicembre 2023».
4-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i
termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione».
4-quater. La dotazione del fondo «Carta della cultura», istituito
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n.
15, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. Al relativo
onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto. ))
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( Art. 36 - bis
Sostegno alla cultura
1. Al fine di sostenere le attivita' teatrali e gli spettacoli dal
vivo, alle imprese che svolgono le suddette attivita' e che abbiano
subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per
cento rispetto all'anno 2019 e' riconosciuto un credito d'imposta del
90 per cento, quale contributo straordinario.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le spese
sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attivita' di cui
allo stesso comma 1, anche se alle stesse si e' proceduto attraverso
l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo,
quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
3. Il credito d'imposta e' concesso anche qualora le imprese
abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti
a carico del Fondo unico per lo spettacolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6.
5. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' stata sostenuta la
spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' autorizzato
nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma
6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della
Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni. ))
(( Art. 36 - ter
Misure per le attivita' sportive
1. All'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La sospensione delle attivita' sportive determinata dalle
disposizioni emergenziali connesse all'epidemia di COVID-19 si
qualifica come sopravvenuta impossibilita' della prestazione in
relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi
offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I
soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli
acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso
o allo svolgimento delle attivita' con modalita' a distanza quando
realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato
utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza
nazionale». ))
Art. 37
Sostegno alle grandi imprese
1. Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in
situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla
crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19,
di proseguire l'attivita', e' istituito, presso il Ministero dello
sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una
dotazione di euro 200.000.000,00.
2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di
finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore
di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa
dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del (( settore
bancario, finanziario )) e assicurativo. Dette misure sono concesse
nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le
misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione
europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Si considerano in temporanea difficolta' finanziaria le imprese
che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte
regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in
situazione di «difficolta'» come definita all'articolo 2, punto 18,
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ((, del 17 giugno
2014 )), ma che presentano prospettive di ripresa dell'attivita'. Non
possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si
trovavano gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto articolo
2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.
Il finanziamento di cui al presente articolo e' in ogni caso concesso
a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo puo' operare anche
per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria
di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto
legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e
integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2 (( del
presente articolo )), tramite la concessione di prestito diretto alla
gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di
impianti, immobili ed attrezzature industriali nonche' per le altre
misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la
restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in
prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1),
della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota
capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale
sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di
cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 puo' essere affidata a
organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il
Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al
rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti
a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo, criteri, modalita' e condizioni per l'accesso
all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei
presupposti per il rimborso del finanziamento.
6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'
subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( 7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione
delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti
dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1 milione di euro per
l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione
delle attivita' ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. ))
(( Art. 37 - bis
Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto
1. In considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere il settore del
trasporto, alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi,
iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica
per l'anno 2021, nel limite di spesa massima di cui al comma 2,
l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorita' di
regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera
b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,4 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del
presente decreto. ))
(( Art. 37 - ter
Modifica all'articolo 182-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo il settimo comma e' inserito il seguente:
«Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche
sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee
ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al
professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In
tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel
registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso ai
creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica
certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e'
ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto
comma». ))
Art. 38
Misure di sostegno al sistema delle fiere
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di euro 150
milioni per l'anno 2021, per le finalita' di cui all'articolo 91,
comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito
un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021
destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal
rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi.
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse di cui al comma 3, tenendo conto
dell'impatto economico negativo nel settore conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
5. La corresponsione dell'indennita' di sostegno (( a valere sul
fondo )) di cui al comma 3, non e' compatibile con le misure di
sostegno (( a valere sulle risorse )) di cui al comma 1.
6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 39
Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno
delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura
1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «300
milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( 1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, fermo restando il rispetto
della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari,
le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del
lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti
ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi,
confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di
elementi inquinanti ovvero nocivi.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei
prodotti di cui al comma 1-bis».
1-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21,
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione
dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi in
commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte». ))
(( Art. 39 - bis
Accesso delle imprese agricole al conto termico
1. Fino al 31 dicembre 2022, nelle zone montane le misure
d'incentivazione di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 2 marzo 2016, si applicano anche alle imprese il cui titolare
esercita le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile. )9
(( Art. 39 - ter
Semplificazioni in materia di controllo
e certificazione delle macchine agricole e forestali
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le
conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitivita'
del settore meccanico agrario, puo' avvalersi, previa stipula di
apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al
comma 3 che costituisce tetto di spesa massima, dell'assistenza
tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA).
2. In particolare, rientrano nell'attivita' di assistenza tecnica
di cui al comma 1:
a) il coordinamento e il controllo delle operazioni di
certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai
centri di prova operanti in Italia;
b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014;
c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore
della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della
produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole,
anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del
presente decreto. ))
(( Art. 39 - quater
Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato
1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche', fino al 31 dicembre 2022, la posidonia spiaggiata, laddove
reimmessa nel medesimo ambiente marino o riutilizzata a fini
agronomici o in sostituzione di materie prime all'interno di cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana». ))
Art. 40
Risorse da destinare al Commissario straordinario
per l'emergenza e alla Protezione civile
1. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di euro 1.238.648.000,
per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui
all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire
sull'apposita contabilita' speciale ad esso intestata, come di
seguito specificato:
a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al
consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1,
comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ivi inclusi le
attivita' relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei
vaccini, le attivita' di logistica funzionali alla consegna dei
vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la
somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne
di informazione e sensibilizzazione;
b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario,
per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza
pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della
struttura di supporto del predetto commissario straordinario.
2. Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e
delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma
1.
3. Per l'anno 2021 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e' incrementato di 700 milioni di
euro, di cui 19 milioni di euro da destinare al ripristino della
capacita' di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro
1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
(( Art. 40 - bis
Assegnazione di risorse residue del Commissario straordinario per la
ricostruzione del viadotto Polcevera
1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma 9, lettere
a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili
nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di
cui all'articolo 1, comma l, del medesimo decreto-legge, nel limite
di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del Commissario
che ne attesti l'eccedenza rispetto alle esigenze da soddisfare,
possono essere trasferite dalla suddetta contabilita' speciale
direttamente al comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di
investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree
sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali
interventi e' assicurato da parte del comune ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al
trasferimento di cui al primo periodo, il Commissario straordinario
provvede alla restituzione delle somme erogate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti a titolo di anticipazione ai sensi
dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 109 del 2018,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la
successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili per il finanziamento di programmi gia' previsti
nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con
decreto del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. ))
(( Art. 40 - ter
Proroga delle disposizioni in materia di ristrutturazione di mutui
ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva
1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 41-bis (Mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili
destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva). - 1. Al
fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non
ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove
una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
o una societa' di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n.
130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o
sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad
oggetto l'abitazione principale del debitore, il debitore, che sia
qualificato come consumatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, puo', quando ricorrono le condizioni di cui
al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere
ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia
ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle
citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato
per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il
finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di
cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione per
il debito residuo.
2. Il diritto di cui al comma 1 sussiste al ricorrere delle
seguenti condizioni:
a) che l'ipoteca gravi su un immobile che costituisce
abitazione principale del debitore e questi abbia rimborsato, alla
data della presentazione dell'istanza, almeno il 5 per cento del
capitale originariamente finanziato; l'immobile deve essere adibito
ad abitazione principale del debitore quando e' iniziata la procedura
esecutiva e per l'intera durata della stessa, non deve rientrare
nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le
caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministro per i
lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31
dicembre 2022, a condizione che al momento della presentazione sia
pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui
pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021;
c) che il debito complessivo calcolato ai sensi dell'articolo
2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia superiore
a euro 250.000;
d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito
per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e
il 75 per cento del prezzo base della successiva asta ovvero, nel
caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del bene
come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del codice di
procedura civile;
e) che la restituzione dell'importo rinegoziato o finanziato
avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non superiore
a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo e
comunque tale che la sua durata in anni, sommata all'eta' del
debitore, non superi il numero di 80.
3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il coniuge,
la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge
20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del
debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui
al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato
all'estinzione del debito di cui al comma 1, avente il contenuto
previsto dal comma 2. Il finanziamento puo' essere assistito dalla
garanzia di cui al comma 4.
4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di
cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere assistiti
dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per
la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalita' e' riservata
una quota di 8 milioni di euro per l'anno 2021, nell'ambito della
dotazione del Fondo medesimo, che e' corrispondentemente
rifinanziato. La garanzia e' concessa nella misura del 50 per cento
delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per quanto
non diversamente disposto con il presente articolo, le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, del relativo decreto ministeriale di attuazione e di
ogni altro atto esecutivo o attuativo.
5. Il creditore o, nei casi di cui al comma 3, il finanziatore
svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto di quanto
previsto nella disciplina di vigilanza prudenziale ad esso
applicabile, all'esito della quale puo' accettare la richiesta di
rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo contenuto
sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica con
esito positivo del merito creditizio del debitore ovvero, nei casi
regolati dal comma 3, del destinatario del finanziamento. L'istanza
puo' essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilita'.
6. Al rapporto derivante dagli accordi di rinegoziazione e dai
finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 40, comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385.
7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma
1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta di rinegoziazione
del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo'
sospendere il processo fino a sei mesi. L'istanza puo' essere
proposta nei termini di cui all'articolo 624-bis, primo comma,
secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede
secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto comma. Si
applica altresi' il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di
procedura civile.
8. La rinegoziazione di cui al comma 1, con beneficio della
garanzia di cui al comma 4, puo' altresi' essere contenuta nella
proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla legge 27
gennaio 2012, n. 3.
9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui alla
legge 27 gennaio 2012, n. 3, possono prevedere che un soggetto
finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda al debitore un
finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, il
cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in
essere. Il finanziamento e' assistito dalla garanzia prevista dal
comma 4.
10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41». ))
(( Art. 40 - quater
Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili
1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo
103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai
provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone
alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti
all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice
di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili
pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, e' prorogata:
a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio
adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio
adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. ))
Art. 41
Fondo per le esigenze indifferibili
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 550 milioni di euro per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42.
Art. 42
Disposizioni finanziarie
1. Gli effetti finanziari derivanti dal presente decreto sono
coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata
il 20 gennaio 2021 dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica con le risoluzioni di approvazione della relazione al
Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n.
178, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«180.000 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1, primo
periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro
per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93 milioni di
euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel 2024, 239,38 milioni di
euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro
per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di
euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di
euro annui a decorrere dal 2031, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in
170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni di euro per
l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di
euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1
milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno
2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2031.
4. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari con l'INPS,
gli stanziamenti iscritti in termini di competenza e cassa sul
capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire all'INPS
a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario
delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di
4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo anno
le risorse iscritte sullo stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS sono trasferite
trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del primo mese di
ciascun trimestre, sulla base del fabbisogno finanziario, per il
medesimo trimestre, tempestivamente comunicato al Ministero dallo
stesso Istituto.
5. Al fine di consentire, prioritariamente, la regolazione dei
residui accertati nell'anno 2021 relativi alle anticipazioni di
tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e' incrementato di 11.000 milioni di euro per l'anno
2021. Conseguentemente (( al medesimo comma 6 dell'articolo 3 della
legge n. 178 del 2020 )) la parola: «6.300» e' sostituita con:
«17.300».
6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' incrementato di 390 milioni di
euro per l'anno 2022.
7. Il Fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di un importo
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.
8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono abrogati.
9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
(( dell'epidemia da COVID-19 )), per l'anno 2021 non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27
dicembre 2019, n 160.
10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da 18
a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per l'anno 2021,
312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni di euro nel 2023,
216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296
milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di euro per l'anno 2027,
394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni di euro nel 2029,
470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37 milioni di euro annui a
decorrere dal 2031, che aumentano, in termini di saldo netto da
finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro per l'anno 2021,
768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento
netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di euro per l'anno 2021,
763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di euro per
l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024, 295,95 milioni
di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di euro per l'anno 2026,
382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1 milioni di euro per
l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di
euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano,
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni di
euro per l'anno 2021 e 817,968 milioni di euro per l'anno 2022,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di
euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189;
c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti (( dall'abrogazione delle disposizioni )) di
cui al comma 8;
d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2023, 14 milioni di
euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero
dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e'
effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti
capitoli di spesa.
(( Art. 42 - bis
Clausola di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative
norme di attuazione. ))
Art. 43
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
«Allegato A
(Articolo 2, comma 2, lettera c))
Parte di provvedimento in formato grafico
».
«Allegato 1
(articolo 20, comma 2, lettera c)
Parte di provvedimento in formato grafico
».
Allegato 2
(articolo 42, comma 1)
«
Parte di provvedimento in formato grafico
».
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