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D.l. 41/2021 convertito nella Legge 69/2021 - Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (decreto sostegni)
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Normativa 
24 maggio 2021 11:20
 

AVVISO - La norma qui riprodotta potrebbe essere stata recentemente modificata o abrogata dal legislatore. Facciamo il possibile per tenere aggiornati i testi normativi sul nostro sito, ma si consiglia comunque di visitare il sito istituzionale www.normattiva.it per ottenere il testo attualmente vigente. Si tenga infine presente che l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 

Testo del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 70 del 22 marzo 2021), coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 (in questo stesso Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.». 
(GU Serie Generale n.120 del 21-05-2021 - Suppl. Ordinario n. 21) 

 
Titolo I
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA
 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                             (( Art. 01 
 
                  Proroga del versamento dell'IRAP 
 
  1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite  dalle  seguenti:
«30 settembre 2021». )) 
 
                               Art. 1 
 
Contributo a fondo perduto in  favore  degli  operatori  economici  e
  proroga dei termini (( in materia di dichiarazione precompilata  ))
  IVA 
 
  1.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  economici  colpiti  ((
dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19  )),  e'  riconosciuto  un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di  partita
IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato,  che  svolgono
attivita' d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario. 
  2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non  spetta,  in
ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ai  soggetti  che  hanno
attivato la  partita  IVA  dopo  l'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, agli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  74  nonche'  ai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo  unico  delle  imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. 
  3. Il contributo spetta  esclusivamente  ai  soggetti  titolari  di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo  unico  delle
imposte sui redditi  ((  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986 )), nonche' ai soggetti con ricavi di  cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e  b),  ((  del  predetto  testo
unico o con compensi di cui all'articolo 54, comma  1,  del  medesimo
testo unico, )) non superiori  a  10  milioni  di  euro  nel  secondo
periodo d'imposta antecedente (( a  quello  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore )) del presente decreto. 
  4.  Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che
l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno
2020 sia inferiore almeno del 30  per  cento  rispetto  all'ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi  dell'anno  2019.  Al
fine  di  determinare  correttamente  i  predetti  importi,   si   fa
riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di
beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato  la
partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza
dei requisiti di cui al presente comma. 
  5. L'ammontare del contributo a fondo  perduto  e'  determinato  in
misura pari all'importo  ottenuto  applicando  una  percentuale  alla
differenza  tra  l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e   dei
corrispettivi  dell'anno  2020  e  l'ammontare  medio   mensile   del
fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 come segue: 
    a) sessanta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  e  compensi
indicati al comma 3 non superiori a centomila euro; 
    b) cinquanta per cento per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati  al  comma  3  superiori  a  centomila   euro   e   fino   a
quattrocentomila euro; 
    c) quaranta per cento  per  i  soggetti  con  ricavi  o  compensi
indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila  euro  e  fino  a  1
milione di euro; 
    d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati
al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 
    e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi  indicati
al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. 
  Per i soggetti che hanno attivato la partita  IVA  dal  1°  gennaio
2019, ai fini della media di cui al primo periodo,  rilevano  i  mesi
successivi a quello di attivazione della partita IVA. 
  (( 5-bis.  Il  contributo  di  cui  al  comma  1  non  puo'  essere
pignorato. )) 
  6. Fermo quanto  disposto  dal  comma  2,  per  tutti  i  soggetti,
compresi quelli che hanno attivato la  partita  IVA  dal  1°  gennaio
2020, l'importo del contributo di cui al presente articolo  non  puo'
essere  superiore  a  centocinquantamila  euro  ed  e'  riconosciuto,
comunque, per un importo non inferiore a mille euro  per  le  persone
fisiche e a  duemila  euro  per  i  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche. 
  7. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  e  non
concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446.  In  alternativa,  a
scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a  fondo  perduto
e' riconosciuto nella sua totalita' sotto forma di credito d'imposta,
da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  presentando  il
modello  F24  esclusivamente  tramite  i  servizi   telematici   resi
disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Ai fini  di  cui  al  secondo
periodo, non si applicano i limiti di cui all'articolo 31,  comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  8. Al fine di ottenere il contributo a fondo  perduto,  i  soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti  definiti  dai  precedenti  commi.  L'istanza  puo'  essere
presentata,  per  conto  del  soggetto  interessato,  anche   da   un
intermediario di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  delegato  al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle  entrate.  L'istanza
deve essere presentata, a pena di decadenza,  entro  sessanta  giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per  la  presentazione
della stessa. (( Le modalita' di presentazione  ))  dell'istanza,  il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa  e
ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni  del
presente articolo  sono  definiti  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate. 
  9. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25, commi da 9 a 14 del decreto-legge 19 maggio 2020  n.
34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,
con riferimento alle  modalita'  di  erogazione  del  contributo,  al
regime sanzionatorio e alle attivita' di controllo. 
  10. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015,  n.  127,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  ((  all'alinea,  ))  le  parole  «1°  gennaio  2021»   sono
sostituite con le seguenti «1° luglio 2021»; 
      2) la lettera c) e' soppressa; 
    b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «(( 1.1.)) A  partire
dalle  operazioni  IVA  effettuate  dal  1°  gennaio  2022,  in   via
sperimentale, oltre alle bozze dei  documenti  di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a  disposizione  anche
la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.». 
  11. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi  14-bis  e
14-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. ((  All'articolo
59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «e per i comuni» sono  inserite  le  seguenti:
«con popolazione superiore a diecimila abitanti»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Il requisito del
numero di abitanti di cui al periodo precedente  non  si  applica  ai
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal
24 agosto 2016, indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15 dicembre 2016, n. 229». )) 
  12. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a  9,  valutati  in  11.150
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 10.540 milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 42, quanto a  280  milioni  di  euro,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti (( dall'abrogazione  delle
disposizioni )) di cui al comma 11 e, quanto a 330 milioni  di  euro,
mediante corrispondente versamento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, da parte dell'Agenzia delle entrate, entro dieci giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulle  somme
trasferite alla predetta Agenzia per effetto dell'articolo 1-ter  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14  a  17  si
applicano  alle  misure  di  agevolazione  contenute  nelle  seguenti
disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti
dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato»  e  3.12  «Aiuti  sotto
forma di sostegno a costi  fissi  non  coperti»  della  Comunicazione
della Commissione europea  del  19  marzo  2020  C(2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni: 
    a) articoli 24, 25, 120,  129-bis  e  177  del  decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020 n. 77; 
    b)  articolo  28  del  decreto-legge  19  maggio  2020   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; 
    c) articolo 78, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126; 
    d) (( articolo 78, comma 3, del decreto-legge )) 14  agosto  2020
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n.
126 limitatamente all'imposta municipale  propria  (IMU)  dovuta  per
l'anno 2021; 
    e) articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis, 9, 9-bis, 9-ter, comma  1,
del  decreto-legge  28  ottobre  2020   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; 
    f) articoli 2 e 2-bis del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6; 
    g) articolo 1, (( comma 599 )), della legge 30 dicembre 2020,  n.
178; 
    h) commi  da  1  a  9  del  presente  articolo  e  commi  5  e  6
dell'articolo 6 del presente decreto. 
  14. Gli aiuti di cui al comma  13  fruiti  alle  condizioni  e  nei
limiti  della  Sezione  3.1  della   suddetta   Comunicazione   della
Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna  impresa  con
altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione. 
  15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13  che
intendono  avvalersi  anche  della  Sezione   3.12   della   suddetta
Comunicazione della Commissione europea rilevano le  condizioni  e  i
limiti previsti da tale Sezione. A tal  fine  le  imprese  presentano
un'apposita autodichiarazione  con  la  quale  attestano  l'esistenza
delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12. 
  16. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione dei commi da 13  a  15  ai  fini
della verifica, successivamente all'erogazione  del  contributo,  del
rispetto (( dei limiti e delle condizioni previsti ))  dalle  Sezioni
3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione  della  Commissione  europea.
Con il medesimo decreto (( sono definite le modalita' di monitoraggio
)) e controllo degli  aiuti  riconosciuti  ai  sensi  delle  predette
sezioni della citata Comunicazione della Commissione europea. 
  17. Ai fini delle disposizioni di cui  ai  commi  da  13  a  16  si
applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE)
n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  (( 17-bis. Le  disposizioni  dell'articolo  12,  comma  7-bis,  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano,  con
le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236
del 10 ottobre 2014,  anche  per  l'anno  2021,  con  riferimento  ai
carichi affidati agli agenti della riscossione entro  il  31  ottobre
2020. )) 
                           (( Art. 1 - bis 
 
 Modifica all'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 
 
  1. All'articolo 110 del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. La rivalutazione puo' essere eseguita  anche  nel  bilancio
relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello di  cui  al
comma 2,  con  esclusivo  riferimento  ai  beni  non  rivalutati  nel
bilancio precedente e senza  la  possibilita'  di  affrancamento  del
saldo attivo e  di  riconoscimento  degli  effetti  a  fini  fiscali,
rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo». )) 
                           (( Art. 1 - ter 
 
             Contributo a fondo perduto per le start-up 
 
  1. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo  a  fondo  perduto
nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti  titolari  di  reddito
d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31
dicembre 2018, la cui attivita' d'impresa, in  base  alle  risultanze
del registro delle imprese tenuto  presso  la  Camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' iniziata nel corso del 2019,
ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del  presente
decreto in quanto l'ammontare  medio  mensile  del  fatturato  e  dei
corrispettivi dell'anno 2020 non e' inferiore almeno del 30 per cento
rispetto  all'ammontare   medio   mensile   del   fatturato   e   dei
corrispettivi dell'anno 2019,  purche'  siano  rispettati  gli  altri
requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1. 
  2.  Si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
dell'articolo 1 del presente decreto. 
  3. I contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del  comma  1
sono concessi nel limite di spesa di 20 milioni di  euro  per  l'anno
2021. 
  4. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione  delle  disposizioni
di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di
spesa di cui al comma 3. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
                         (( Art. 1 - quater 
 
Accelerazione delle attivita'  di  liquidazione  degli  indennizzi  a
                      favore dei risparmiatori 
 
  1. Al fine di assicurare la rapida erogazione degli  indennizzi  da
parte   del   Fondo   indennizzi   risparmiatori   (FIR)    istituito
dall'articolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per
sostenere i risparmiatori e  le  rispettive  famiglie  colpiti  dalla
crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19,
all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  le
parole: «La citata Commissione e' composta da nove membri in possesso
di idonei  requisiti  di  competenza,  indipendenza,  onorabilita'  e
probita'» sono sostituite dalle seguenti: «La citata  Commissione  e'
composta da un numero di  membri  non  superiore  a  quattordici,  in
possesso   di   idonei   requisiti   di   competenza,   indipendenza,
onorabilita' e probita'». Resta fermo il limite di spesa, per  l'anno
2021, pari a 1,2 milioni di euro,  previsto  dall'articolo  1,  comma
501, della predetta legge n. 145 del 2018. )) 
                              (( Art. 2 
 
          Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno 
                      di comprensori sciistici 
 
  1. A fronte della  mancata  apertura  al  pubblico  della  stagione
sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di  sostegno
gia' previste a legislazione vigente, e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero del turismo un fondo con  una  dotazione  di
700 milioni di euro per l'anno 2021  destinato  alla  concessione  di
contributi in favore di soggetti esercenti attivita'  di  impresa  di
vendita di beni o servizi al  pubblico,  svolte  nei  comuni  ubicati
all'interno di comprensori sciistici. 
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le
seguenti modalita': 
    a) 430 milioni di euro sono erogati con decreto del Ministro  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
in favore degli esercenti attivita' di impianti di  risalita  a  fune
con  un  contributo  stabilito  nella  misura  del   70   per   cento
dell'importo corrispondente alla media  dei  ricavi  di  biglietteria
negli  anni  2017-2019  come  risultanti  dai  relativi  bilanci   di
esercizio depositati, ridotta al 70 per  cento  per  l'incidenza  dei
costi fissi sostenuti; 
    b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri  di  sci
iscritti negli appositi albi professionali  e  delle  scuole  di  sci
presso le quali i medesimi maestri di  sci  risultano  operanti.  Gli
importi di cui alla presente lettera sono  distribuiti  alle  singole
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano  con  decreto  del
Ministro del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in base al numero degli iscritti  negli  albi  professionali
regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano  provvedono  con  proprio
provvedimento a definire criteri  e  modalita'  di  assegnazione  dei
contributi ai beneficiari; 
    c) 230 milioni  di  euro  sono  assegnati  alle  regioni  e  alle
province autonome di Trento e di Bolzano, in  base  alla  tabella  di
riparto di cui all'allegato A al presente decreto, per essere erogati
in  favore  delle  imprese  turistiche,  come   definite   ai   sensi
dell'articolo  4  del  codice  di  cui  all'allegato  1  al   decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  localizzate  nei  comuni  ubicati
all'interno di comprensori sciistici. A tal fine,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  con  proprio
provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni  al  loro
interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresi'  a
definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a  titolo
di ristoro. 
  3.  Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  2,   si   applicano   le
disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  7,  primo  periodo.  Il
contributo di cui al comma 2, lettera b), in favore  dei  maestri  di
sci non e' cumulabile con le indennita' di cui all'articolo 10. 
  4. I contributi di cui al presente articolo  sono  riconosciuti  ed
erogati in conformita' al «Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto
di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale   emergenza   del
COVID-19», di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19
marzo 2020 C (2020) 1863, e successive modificazioni, nonche', quanto
alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo,
in  conformita'  all'articolo  107,  paragrafo  2,  lettera  b),  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione
della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  700  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. )) 
                               Art. 3 
 
                   Fondo autonomi e professionisti 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 20 le parole «1.000 milioni di euro per l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «2.500 milioni  di  euro  per  l'anno
2021»; 
    b) dopo il comma 22 e' inserito il seguente: 
      «22-bis. Il beneficio previsto ai commi da 20 a 22 e'  concesso
ai sensi della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione
europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato
a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle suddette  disposizioni  e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.500 milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                               Art. 4 
 
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente  della
  riscossione e annullamento dei carichi 
 
  1.  All'articolo  68  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole  «28  febbraio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle
rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere  il
28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e  il  31  luglio  2021  delle
definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, e' considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle
stesse definizioni  se  effettuato  integralmente,  con  applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 14-bis, del  medesimo
decreto-legge n. 119 del 2018: 
      a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza
nell'anno 2020; 
      b) entro il  30  novembre  2021,  relativamente  alle  rate  in
scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio  e  il  31  luglio
2021.»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  In  considerazione
delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente  articolo,  e
in deroga alle disposizioni di cui  all'articolo  19,  comma  1,  del
decreto legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  le  comunicazioni  di
inesigibilita'  relative  alle  quote  affidate  agli  agenti   della
riscossione  nell'anno  2018,  nell'anno  2019,  nell'anno   2020   e
nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre
2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il
31 dicembre 2026.»; 
    d) il  comma  4-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «4-bis.  Con
riferimento ai  carichi,  relativi  alle  entrate  tributarie  e  non
tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il  periodo
di sospensione di cui ai commi 1 e  2-bis  e,  successivamente,  fino
alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se  affidati  dopo  lo
stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di  cui
all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono prorogati: 
      a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma  2,
lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
      b) di ventiquattro mesi,  anche  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  e  a
ogni altra disposizione di legge vigente, i termini  di  decadenza  e
prescrizione relativi alle stesse entrate.». 
  2. All'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile». 
  3. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base dei  medesimi;  restano  altresi'  acquisiti,  relativamente  ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli
accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel  predetto
periodo  all'agente  della  riscossione  e   ai   soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77;
alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo  153,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
  4. Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, fino  a  5.000  euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli  agenti  della
riscossione dal 1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2010,  ancorche'
ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del  decreto-legge
23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno  conseguito,
nel periodo d'imposta 2019,  un  reddito  imponibile  ai  fini  delle
imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti  diversi  dalle
persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in  corso
alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai  fini  delle
imposte sui redditi fino a 30.000 euro. 
  5. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
modalita' e le date dell'annullamento dei debiti di cui  al  comma  4
del presente articolo, del relativo  discarico  e  della  conseguente
eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti  creditori.  Per
gli enti di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  23  giugno
2011, n. 118, il decreto ministeriale di cui  al  precedente  periodo
disciplina le modalita' del riaccertamento straordinario dei  residui
attivi cancellati in attuazione del comma 4, prevedendo  la  facolta'
di ripianare l'eventuale maggiore disavanzo  in  non  piu'  di  dieci
annualita'  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario   in   cui   e'
effettuato il riaccertamento, in quote annuali costanti. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  529,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. Restano  definitivamente  acquisite  le  somme
versate anteriormente alla data dell'annullamento. 
  6. Fino alla data stabilita dal  decreto  ministeriale  di  cui  al
comma 5 e' sospesa la  riscossione  di  tutti  i  debiti  di  importo
residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino  a
5.000  euro,  comprensivo  di  capitale,  interessi   per   ritardata
iscrizione  a  ruolo  e  sanzioni,  risultanti  dai  singoli  carichi
affidati agli agenti della riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31
dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione. 
  7. Per il rimborso  delle  spese  di  notifica  della  cartella  di
pagamento previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, nella formulazione tempo per tempo vigente, nonche'  di
quelle per le procedure esecutive, relative alle  quote,  erariali  e
non,  diverse  da  quelle  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,   del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e annullate ai sensi del  comma
4 del presente articolo, l'agente della riscossione  presenta,  entro
la data stabilita con il decreto ministeriale previsto  dal  comma  5
del presente articolo, sulla base dei crediti risultanti dal  proprio
bilancio  al  31  dicembre  2020,  e  fatte  salve  le  anticipazioni
eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, con oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato,  in  due  rate,  la  prima,  di  ammontare  non
inferiore al 70% del totale, scadente  il  31  dicembre  2021,  e  la
seconda per l'ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022. 
  8. Restano ferme, per i debiti ivi contemplati, le disposizioni  di
cui all'articolo 4 del citato  decreto-legge  n.  119  del  2018.  Il
rimborso, a favore dell'agente  della  riscossione,  delle  spese  di
notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate ai
sensi del comma 1 del medesimo articolo 4 del  decreto-legge  n.  119
del 2018, e non ancora saldate alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e' effettuato in un numero  massimo  di  venti  rate
annuali di  pari  importo,  con  oneri  a  carico  del  singolo  ente
creditore; il pagamento della prima di tali rate e' effettuato  entro
il 31 dicembre  2021  e,  a  tal  fine,  l'agente  della  riscossione
presenta apposita richiesta all'ente creditore, entro il 30 settembre
2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio  bilancio  al  31
dicembre 2020. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 8  non  si  applicano  ai
debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma  16,  lettere
a), b) e c), del citato decreto-legge n. 119 del 2018,  nonche'  alle
risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2,  paragrafo  1,
lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,  del  26  maggio
2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione. 
  10. Ai fini di una ridefinizione della disciplina  legislativa  dei
crediti di difficile esazione e  per  l'efficientamento  del  sistema
della riscossione, il Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente   decreto,
trasmette  alle  Camere  una  relazione  contenente  i  criteri   per
procedere alla revisione del meccanismo di controllo e  di  discarico
dei  crediti  non   riscossi   per   le   conseguenti   deliberazioni
parlamentari. 
  11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  534,5
milioni di euro per l'anno 2021, 108,6 milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 32,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,5 milioni di euro  per
l'anno 2024 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano,  ai
fini della compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento
netto e di fabbisogno, a 1.634 milioni di euro per l'anno 2021, 197,1
milioni di euro per l'anno 2022, 99,6  milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 41 milioni di euro per l'anno 2024 e 22,8 milioni di  euro  per
l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                               Art. 5 
 
Ulteriori interventi  fiscali  di  agevolazione  e  razionalizzazione
  connessi all'emergenza da COVID-19 
 
  1. In considerazione dei  gravi  effetti  derivanti  dall'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  al  fine  di  sostenere  gli  operatori
economici che hanno subito riduzioni del  volume  d'affari  nell'anno
2020, possono essere definite, nei termini, alle condizioni e con  le
modalita'  stabiliti   dal   presente   articolo   e   dai   relativi
provvedimenti di attuazione, le somme dovute a seguito del  controllo
automatizzato delle dichiarazioni,  richieste  con  le  comunicazioni
previste dagli articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e  54-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, elaborate  entro
il 31 dicembre 2020 e  non  inviate  per  effetto  della  sospensione
disposta dall'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  con
riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso
al 31 dicembre  2017,  nonche'  con  le  comunicazioni  previste  dai
medesimi articoli 36-bis e 54-bis  elaborate  entro  il  31  dicembre
2021,  con  riferimento  alle  dichiarazioni  relative   al   periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. 
  2. Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti
con partita IVA attiva alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, che hanno subito una riduzione  maggiore  del  30  per
cento del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume  d'affari
dell'anno precedente, come  risultante  dalle  dichiarazioni  annuali
dell'imposta sul valore  aggiunto  presentate  entro  il  termine  di
presentazione della dichiarazione  annuale  dell'imposta  sul  valore
aggiunto per il periodo d'imposta 2020. Per  i  soggetti  non  tenuti
alla  presentazione  della  dichiarazione  annuale  dell'imposta  sul
valore aggiunto, ai fini del presente comma si considera  l'ammontare
dei ricavi o compensi  risultante  dalle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate entro il  termine  di  presentazione  della  dichiarazione
annuale dei redditi per il periodo d'imposta 2020. 
  3. L'Agenzia delle  entrate,  in  base  ai  dati  risultanti  dalle
dichiarazioni presentate entro i termini di cui al comma 2, individua
(( i soggetti per i quali )) si e' verificata la riduzione del volume
d'affari o dei ricavi o compensi, e  invia  ai  medesimi,  unitamente
alle comunicazioni di cui al comma 1, la proposta di definizione  con
l'indicazione dell'importo ridotto, ai sensi del comma 4, da versare.
Le  comunicazioni  e  le  proposte  sono   inviate   mediante   posta
elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento. Con
i provvedimenti di cui al comma 11 possono essere definite  ulteriori
modalita' con cui il  contenuto  informativo  delle  comunicazioni  e
delle  proposte  di  definizione  ((  e'  reso  disponibile   ))   al
contribuente. 
  4. La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei
relativi  interessi  e  dei  contributi  previdenziali,  escluse   le
sanzioni e le somme aggiuntive. 
  5. I soggetti interessati effettuano il  versamento  degli  importi
richiesti  secondo  termini  e   modalita'   previsti   dal   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, per la riscossione delle  somme
dovute a seguito di controlli automatici. 
  6. In caso  di  mancato  pagamento,  in  tutto  o  in  parte,  alle
prescritte scadenze, delle somme dovute, la  definizione  di  cui  al
presente articolo non produce effetti e  si  applicano  le  ordinarie
disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 
  7. Le somme versate fino a concorrenza  dei  debiti  definibili  ai
sensi del presente articolo, anche  anteriormente  alla  definizione,
restano  definitivamente  acquisite,  non  sono   rimborsabili,   ne'
utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo. 
  8. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini  di  decadenza  per  la  notificazione  delle
cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, sono prorogati di un anno per le  dichiarazioni  presentate  nel
2019. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi  da  1  a  8  si  applicano  nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti  dalla  Comunicazione
della Commissione europea del 19  marzo  2020  C  (2020)  1863  final
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni. 
  10.  L'attivita'  di  controllo  della  coerenza   dei   versamenti
dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei  dati
contabili riepilogativi delle  liquidazioni  periodiche  dell'imposta
sul valore aggiunto, prevista  dall'articolo  21-bis,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sospesa per effetto dell'articolo
157, comma 2, lettera c), del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2020,  n.  77,
riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi  al  terzo
trimestre 2020. 
  11. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  sono  adottate  le  ulteriori  disposizioni  necessarie  per
l'attuazione dei commi da 1 a 10. 
  12. Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 145, comma 1, dopo  le  parole  «Nel  2020»  sono
inserite le seguenti «e fino al 30 aprile 2021»; 
    b) all'articolo 151, comma 1, le parole «31  gennaio  2021»  sono
sostituite da «31 gennaio 2022». 
  13. Sono fatti salvi gli effetti degli  atti  e  dei  provvedimenti
indicati all'articolo 151 comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, gia' emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  (( 14. All'articolo 15, comma 7, del codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12  gennaio  2019,  n.
14, le parole: «dell'anno d'imposta successivo» sono sostituite dalle
seguenti: «del secondo anno d'imposta successivo» ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «Per l'Istituto nazionale della previdenza
sociale e per l'agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1
decorre dall'anno successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  del
presente codice». )) 
  15. Al comma 42 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le  parole  «16  febbraio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «16 maggio»; 
    b) al secondo periodo, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno»; 
    c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In sede di prima
applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno
2020 e' versata entro il 16 maggio 2021 e la  relativa  dichiarazione
e' presentata entro il 30 giugno 2021.». 
  (( 15-bis. Al fine di  favorire  l'utilizzo  degli  incentivi  alla
mobilita' sostenibile e supportare le imprese del settore colpite  da
un calo  di  fatturato  imputabile  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, all'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  il
comma 1061 e' sostituito dal seguente: 
    «1061. Le imprese costruttrici o importatrici del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo   sotto   forma   di   credito   d'imposta,   da   utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei  limiti  di
cui  all'articolo  34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal
fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate». 
  15-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al comma 15-bis. )) 
  16. Con riferimento al periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2019, il processo di conservazione di cui all'articolo  3,  comma  3,
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  17  giugno
2014, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  146  del  26  giugno
2014,)) recante disposizioni sulle modalita'  di  assolvimento  degli
obblighi fiscali relativi  ai  documenti  informatici  ed  alla  loro
riproduzione su diversi tipi di supporto, si considera tempestivo  se
effettuato, al piu' tardi, entro i tre  mesi  successivi  al  termine
previsto dall'articolo 7, comma 4-ter, del  decreto-legge  10  giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1994, n. 489. 
  17. Agli oneri derivanti dai commi da  1  a  11,  valutati  in  205
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42. 
  18. Alle  minori  entrate  derivanti  dal  comma  12,  lettera  a),
valutate in termini di indebitamento netto e di  fabbisogno  in  13,3
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42. 
  19. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo  di  cui  all'articolo
16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e' prorogato al 31 marzo. 
  20. Per l'anno 2021, i termini del 16 marzo di cui all'articolo  4,
commi 6-quater  e  6-quinquies,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. 
  21. Per l'anno 2021, il termine del 16 marzo  di  cui  all'articolo
16-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e' prorogato al 31 marzo. 
  22. Per l'anno 2021, il termine del 30 aprile di  cui  all'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 10 maggio. 
  (( 22-bis. Le disposizioni dell'articolo 163 del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono prorogate per  gli  importi  dovuti  per  il
periodo contabile del mese di giugno 2021. I soggetti obbligati  sono
autorizzati a versare gli importi relativi al  mese  di  giugno  2021
entro il  30  novembre  2021,  con  debenza  degli  interessi  legali
calcolati giorno per giorno. )) 
                           (( Art. 5 - bis 
 
Norma  di   interpretazione   autentica   dell'articolo   6-bis   del
  decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 6-bis del decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n.  40,  si  interpreta  nel  senso  che  le  disposizioni  ivi
contenute si applicano,  alle  medesime  condizioni,  anche  per  gli
immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione  o  affitto
di azienda a soggetti operanti  nei  settori  alberghiero  e  termale
ovvero  per  gli  immobili  in  corso  di  costruzione,   rinnovo   o
completamento. In caso di affitto  di  azienda  la  rivalutazione  e'
ammessa a condizione che le quote di  ammortamento  siano  deducibili
nella  determinazione   del   reddito   del   concedente   ai   sensi
dell'articolo 102,  comma  8,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917. Nel caso di immobili in corso di  costruzione,
rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi
e in ogni altro caso dalla categoria catastale. )) 
                               Art. 6 
 
           Riduzione degli oneri delle bollette elettriche 
               e della tariffa speciale del Canone RAI 
 
  1. Per i mesi di aprile,  maggio  e  giugno  2021,  l'Autorita'  di
regolazione per energia reti e ambiente (( (ARERA)  ))  dispone,  con
propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze
elettriche connesse in bassa tensione (( diverse da  quelle  per  usi
domestici )), con riferimento alle voci della  bolletta  identificate
come «trasporto e  gestione  del  contatore»  e  «oneri  generali  di
sistema», nel limite  massimo  delle  risorse  di  cui  al  comma  3.
L'Autorita'  ridetermina,  senza  aggravi  tariffari  per  le  utenze
interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di
cui al comma 3, le tariffe di distribuzione e di misura  dell'energia
elettrica nonche' le componenti a copertura degli oneri  generali  di
sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021,  in  modo
che: 
    a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore  vigente  nel
primo  trimestre  dell'anno,  delle   componenti   tariffarie   fisse
applicate per punto di prelievo; 
    b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW,
la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al primo periodo non
superi quella che, in  vigenza  delle  tariffe  applicate  nel  primo
trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo  un  volume  di  energia
prelevata pari a quello effettivamente registrato  e  un  livello  di
potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW. 
  2. E' abrogato l'articolo 8-ter del decreto-legge 28 ottobre  2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
600 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri  si  provvede,
quanto a  180  milioni  di  euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma  2  e,
quanto a 420 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42. 
  4. Il Ministero dell'economia e finanze e'  autorizzato  a  versare
l'importo di cui al comma 3 sul Conto  emergenza  COVID-19  istituito
presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. L'Autorita' di
regolazione  per  energia  reti  e  ambiente  assicura,  con   propri
provvedimenti, l'utilizzo delle risorse di cui al  presente  comma  a
compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura
e degli oneri generali di sistema. 
  ((  5.  Per  l'anno  2021,  le  strutture  ricettive   nonche'   di
somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti  al
pubblico, comprese le attivita' similari svolte  da  enti  del  Terzo
settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle
radioaudizioni di cui al regio decreto-legge  21  febbraio  1938,  n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. 
  6. In relazione a quanto previsto dal comma 5, per il medesimo anno
2021, e' assegnata  alla  contabilita'  speciale  n.  1778  intestata
«Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» la somma di 83 milioni di
euro, al fine di  riconoscere  ai  soggetti  interessati  un  credito
d'imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del  canone
di cui al comma 5 intervenuto antecedentemente alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto, ovvero disporre  il  trasferimento  a
favore  della   RAI-Radiotelevisione   italiana   Spa   delle   somme
corrispondenti alle minori entrate derivanti  dal  presente  articolo
richieste dalla predetta societa'. Il credito  d'imposta  di  cui  al
presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile. 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni  di
euro, si provvede: 
    a) quanto a  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 42; 
    b) quanto  a  58  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
successive modificazioni. )) 
                           (( Art. 6 - bis 
 
Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica 
 
  1. Dopo il comma  9-bis  dell'articolo  119  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente: 
    «9-ter. L'imposta  sul  valore  aggiunto  non  detraibile,  anche
parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1  e  36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
dovuta sulle spese rilevanti ai fini  degli  incentivi  previsti  dal
presente  articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente  dalla  modalita'
di rilevazione contabile adottata dal contribuente». 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
                           (( Art. 6 - ter 
 
         Fondo per emergenze relative alle emittenti locali 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2020 e di  20  milioni
di euro per l'anno 2021». 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. )) 
                         (( Art. 6 - quater 
 
        Misure per il sostegno del sistema termale nazionale 
 
  1. Al fine di sostenere il sistema termale nazionale  mitigando  la
crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da  COVID-19,
il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e' integrato di 5 milioni di  euro  per  l'anno
2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. )) 
                         (( Art. 6 quinquies 
 
          Misure per l'incentivazione del welfare aziendale 
 
  1. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, le  parole:  «Limitatamente  al  periodo  d'imposta  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020 e
2021». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo,  valutati  in  12,2
milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,1 milioni di euro  per  l'anno
2022, si provvede: 
    a) quanto a 12,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto; 
    b) quanto a  1,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. )) 
                         (( Art. 6 - sexies 
 
       Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta 
                         municipale propria 
 
  1.  In  considerazione  del  perdurare   degli   effetti   connessi
all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non e' dovuta la
prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui  all'articolo
1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa
agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 1,  commi  da  1  a  4,  del  presente
decreto. 
  2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili  nei
quali i soggetti passivi esercitano le attivita' di cui  siano  anche
gestori. 
  3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dal comma 1, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per
l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo 2020  C(2020)  1863  final,  «Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  216  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. )) 
                         (( Art. 6 - septies 
 
                  Canoni di locazione non percepiti 
 
  1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
il comma 2 e' abrogato. 
  2. Le disposizioni cui all'articolo 26, comma 1,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  hanno  effetto  per  i  canoni
derivanti dai contratti di locazione  di  immobili  non  percepiti  a
decorrere dal 1° gennaio 2020. 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' integrato di 10,3 milioni di euro per l'anno 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,2  milioni
di euro per l'anno 2021 e a 10,3 milioni di euro per l'anno 2022,  si
provvede: 
    a) quanto a 45,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto; 
    b) quanto a 10,3  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2. )) 
                         (( Art. 6 - octies 
 
         Proroga dei versamenti del prelievo erariale unico 
 
  1. Il versamento  del  saldo  del  prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere  a)  e  b),  del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  del  relativo  canone  concessorio
della restante quota del quinto  bimestre  2020  e'  rimodulato  come
segue: 
    a) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata  al  29
ottobre 2021; 
    b) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata  al  30
novembre 2021; 
    c) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende  prorogata  al  15
dicembre 2021. )) 
                         (( Art. 6 - novies 
 
Percorso  condiviso   per   la   ricontrattazione   delle   locazioni
                             commerciali 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un
percorso regolato di condivisione  dell'impatto  economico  derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle  imprese  e
delle controparti locatrici, nei  casi  in  cui  il  locatario  abbia
subito  una  significativa  diminuzione  del  volume  d'affari,   del
fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie,
nonche' dalla crisi economica di taluni comparti  e  dalla  riduzione
dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e
locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per  rideterminare  il
canone di locazione. )) 
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
                               Art. 7 
 
                  Disposizioni finanziarie relative 
                 a misure di integrazione salariale 
 
  1. All'articolo 12 del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 8 il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti  dal
seguente: «Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari
relativi alla predetta  prestazione  per  l'anno  2021  e'  stabilito
nell'ambito e a valere sull'importo di cui all'articolo 1, comma 303,
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»; 
    b) al comma 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Il
trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo di spesa
pari a 1.290,1 milioni di euro, ripartito in 892,4  milioni  di  euro
per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario
e in 397,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in
deroga.»; 
    c) il comma 13 e' sostituito dal seguente: « (( 13. ))  All'onere
derivante dal comma 12, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno  2020
e a 707,4 milioni di euro  per  l'anno  2021  si  provvede  a  valere
sull'importo di cui all'articolo 11, comma 1.». 
  2. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 299 le parole «5.333,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2021» sono sostituite dalle seguenti: «6.128,3 milioni  di  euro  per
l'anno 2021» e le parole «1.503,8 milioni di euro  per  l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: «2.298,3 milioni di euro  per  l'anno
2021»; 
    b) al comma 312 le parole «nel limite massimo  di  spesa  pari  a
3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni
di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria  e  assegno
ordinario, in 1.067,7 milioni di euro  per  i  trattamenti  di  cassa
integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti  di
CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo  di  spesa
pari a 2.404,1 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in  1.435,0
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario, in 687,1 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di
cassa integrazione  in  deroga  e  in  282  milioni  di  euro  per  i
trattamenti di CISOA»; 
    c) il comma  313  e'  sostituito  dal  seguente:  «  ((  313.  ))
All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a  3.304,1  milioni  di
euro per l'anno 2021 in termini di saldo  netto  da  finanziare  e  a
2.028,0 milioni di euro per l'anno 2021 in termini  di  indebitamento
netto e  fabbisogno  delle  amministrazioni  pubbliche,  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.». 
                               Art. 8 
 
            Nuove disposizioni in materia di trattamenti 
                      di integrazione salariale 
 
  1. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, domanda  di  concessione  del
trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli  articoli
19 e 20 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27  per  una  durata
massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile  e
il 30 giugno 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi  del  presente
comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. 
  2. I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti  di
assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di  cui
agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27 per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1°
aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del
presente comma non e' dovuto alcun contributo addizionale. 
  (( 2-bis. I trattamenti di cui  ai  commi  1  e  2  possono  essere
concessi in continuita' ai datori di lavoro che abbiano integralmente
fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della  legge
30 dicembre 2020, n. 178. )) 
  3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2  sono
presentate all'INPS, a pena di decadenza,  entro  la  fine  del  mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione
o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   fase   di   prima
applicazione, (( il termine  di  presentazione  di  cui  al  presente
comma, a pena di decadenza, )) e' fissato  entro  la  fine  del  mese
successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. 
  (( 3-bis. I termini di  decadenza  per  l'invio  delle  domande  di
accesso  ai   trattamenti   di   integrazione   salariale   collegati
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di  trasmissione
dei dati necessari per il pagamento o  per  il  saldo  degli  stessi,
scaduti nel periodo dal 1°  gennaio  2021  al  31  marzo  2021,  sono
differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano nel limite di spesa di 5  milioni  di  euro  per  l'anno
2021, che costituisce tetto di  spesa  massima.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma
al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. 
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a  5  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
  4. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, ferma restando la  possibilita'
di ricorrere all'anticipazione  di  cui  all'articolo  22-quater  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il datore di lavoro  e'  tenuto  a
inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo
dell'integrazione salariale entro  la  fine  del  mese  successivo  a
quello in cui e' collocato il periodo di integrazione  salariale,  o,
se posteriore, entro il termine di trenta  giorni  dall'adozione  del
provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima  applicazione,  i
termini di cui al presente comma sono spostati al  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  se
tale ultima data e' posteriore a quella  di  cui  al  primo  periodo.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del  datore  di  lavoro
inadempiente. 
  5. Per le domande di trattamenti di integrazione salariale  di  cui
al   presente   articolo   riferite   a   sospensioni   o   riduzioni
dell'attivita' lavorativa, la  trasmissione  dei  dati  necessari  al
calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni  salariali  da
parte dell'INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse,  nonche'
all'accredito della relativa contribuzione figurativa, e'  effettuata
con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig». 
  6.  Al  fine  di  razionalizzare  il  sistema  di  pagamento  delle
integrazioni  salariali  connesse  all'emergenza  epidemiologica   da
COVID-19, i trattamenti di cui al presente  articolo  possono  essere
concessi sia con la modalita' di pagamento diretto della  prestazione
da parte dell'INPS, compresa quella di cui all'articolo 22-quater del
medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, sia con le  modalita'  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
  7. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 2 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.100 milioni di euro per l'anno  2021.  Tale  importo  e'
assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  previo  monitoraggio  da  parte  dei  Fondi   stessi
dell'andamento  del  costo  della  prestazione,  relativamente   alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto  del  limite  di  spesa  e
secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  8. Il trattamento di cassa integrazione salariale  operai  agricoli
(CISOA) ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del (( decreto- legge
17 marzo 2020, n. 18 )), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
24  aprile  2020,  n.  27,   richiesto   per   eventi   riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in  deroga  ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di
giornate lavorative da svolgere  presso  la  stessa  azienda  di  cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972,  n.  457,  per  una  durata
massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile
e il 31 dicembre 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata,  a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in  cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita'  lavorativa.
In fase di prima applicazione, (( il termine di presentazione di  cui
al presente comma, a pena di decadenza, )) e' fissato entro  la  fine
del mese successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  9. Fino al 30 giugno 2021, resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il
personale interessato dal recesso, gia' impiegato  nell'appalto,  sia
riassunto a seguito di subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di
legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola  del
contratto di appalto.  Fino  alla  medesima  data  di  cui  al  primo
periodo,  ((  resta  altresi'  preclusa  ))  al  datore  di   lavoro,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di  recedere
dal  contratto   per   giustificato   motivo   oggettivo   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano altresi'
sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della  medesima
legge. 
  10. Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui  ai
commi 2 e 8 resta  precluso  l'avvio  delle  procedure  di  cui  agli
articoli 4, 5 e 24 della legge 23  luglio  1991,  n.  223  e  restano
altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente al  23
febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato
dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito  di
subentro di  nuovo  appaltatore  in  forza  di  legge,  di  contratto
collettivo nazionale  di  lavoro  o  di  clausola  del  contratto  di
appalto.  Ai  medesimi  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  resta,
altresi', preclusa indipendentemente dal  numero  dei  dipendenti  la
facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo  oggettivo
ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e restano
altresi' sospese le procedure in corso di cui  all'articolo  7  della
medesima legge. 
  11. Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 9 e 10  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  12. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 4.880,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
ripartito in 2.901,0 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di  cassa
integrazione ordinaria e assegno ordinario,  in  1.603,3  milioni  di
euro per i trattamenti di cassa integrazione in  deroga  e  in  375,9
milioni di euro per  i  trattamenti  di  CISOA.  L'INPS  provvede  al
monitoraggio del limite di spesa di cui al  presente  comma.  Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  13. I limiti di spesa di cui al comma 12 del  presente  articolo  e
all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e
successive modificazioni e integrazioni, rappresentano in ogni caso i
limiti massimi di spesa complessivi per il riconoscimento dei diversi
trattamenti per l'anno 2021 previsti ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 1, commi da 300 a 302 e 304 della predetta legge n. 178
del 2020 e rispettivamente  pari,  per  l'anno  2021,  a  complessivi
4.336,0 milioni di euro  per  i  trattamenti  di  cassa  integrazione
ordinaria e assegno ordinario, a complessivi 2.290,4 milioni di  euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a  657,9  milioni
di euro per i trattamenti di CISOA, per un totale complessivo pari  a
7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, i limiti di  spesa  di  cui  al  primo
periodo del presente comma possono essere  altresi'  integrati  dalle
eventuali risorse residue relative all'importo di  707,4  milioni  di
euro  per  l'anno  2021  di  cui  all'articolo  12,  comma  13,   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176.   Qualora,   a   seguito
dell'attivita' di monitoraggio relativa ai  trattamenti  concessi  di
cui al primo periodo del presente comma, dovessero emergere  economie
rispetto  alle  somme  stanziate  per  una  o  piu'   tipologie   dei
trattamenti  previsti,  le  stesse  possono  essere  utilizzate,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto   con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,
prioritariamente per finanziare eventuali (( esigenze finanziarie  ))
relative ad altre tipologie di trattamenti di cui  al  primo  periodo
del presente  comma,  fermi  restando  i  limiti  massimi  di  durata
previsti dai commi 1, 2 e 8 del presente articolo e dall'articolo  1,
commi 300  e  304  della  citata  legge  n.  178  del  2020,  ovvero,
limitatamente ai datori di lavoro di cui  al  comma  2  del  presente
articolo, i quali abbiano interamente fruito del periodo  complessivo
di quaranta settimane, per finanziare un'eventuale  estensione  della
durata massima di cui al comma 2 medesimo nell'ambito  delle  risorse
accertate  come   disponibili   in   via   residuale.   Il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa. 
  14. All'onere derivante dai commi 7 e 12, pari a 5.980,2 milioni di
euro per l'anno 2021 si provvede quanto  a  2668,6  milioni  di  euro
mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1,  comma  299  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato dall'articolo  7  e
quanto a 3.311,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42. 
                               Art. 9 
 
Rifinanziamento del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,
  integrazione  del  trattamento  di  cassa   integrazione   guadagni
  straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonche'  misure  a  sostegno
  del settore aeroportuale 
 
  1.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e   formazione   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021  e
di 80 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo
periodo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2021 e a 80 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  2.  L'integrazione  salariale,  prevista  anche   ai   fini   della
formazione professionale per la  gestione  delle  bonifiche,  di  cui
all'articolo 1-bis  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e'
prorogata per l'anno 2021 nel limite di spesa di 19 milioni di  euro.
Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari  a  19
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a  valere  sulle  risorse
del  ((  Fondo  sociale  per  occupazione  ))  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1. 
  3. Al fine di mitigare gli effetti  economici  sull'intero  settore
aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  n.  95269  del  7
aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio
2016 per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a),  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148  trovano  applicazione
anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga
di cui all'articolo 8 del presente decreto. A tal  fine  e'  previsto
uno specifico finanziamento del Fondo di cui al predetto decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a titolo  di  concorso
ai relativi oneri, pari a 186,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.
All'onere derivante dal secondo periodo del  presente  comma  pari  a
186,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42. 
                           (( Art. 9 - bis 
 
            Disposizioni urgenti per il settore marittimo 
 
  1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare  i  processi
di riconversione  industriale  delle  infrastrutture  portuali  e  di
evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali,
nei porti nei quali almeno l'80 per  cento  della  movimentazione  di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in  modalita'  transhipment,  si   sia   realizzata   una   sensibile
diminuzione del traffico roteabile e passeggeri  e  sussistano,  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, stati  di  crisi  aziendale  o  cessazioni  delle  attivita'
terminalistiche e  delle  imprese  portuali,  in  via  eccezionale  e
temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese  che  operano  nei
predetti porti ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di
concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge  n.  84  del
1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro,  si  applicano
le disposizioni di cui al comma 2  dell'articolo  3  della  legge  28
giugno 2012, n. 92,  nel  limite  delle  risorse  aggiuntive  pari  a
2.703.000 euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1,  pari  a  euro  2.703.000  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. )) 
                               Art. 10 
 
Indennita'  per  i   lavoratori   stagionali   del   turismo,   degli
  stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport 
 
  1. Ai soggetti gia' beneficiari  dell'indennita'  di  cui  ((  agli
articoli 15 e 15-bis )) del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e' erogata una tantum un'ulteriore indennita' pari a 2.400 euro. 
  2. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali che  hanno  cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di  rapporto  di   lavoro
dipendente (( ne' di Nuova prestazione di Assicurazione  Sociale  per
l'Impiego (NASpI) )) alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari  a  2.400
euro.  La  medesima  indennita'  e'  riconosciuta  ai  lavoratori  in
somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel
settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso  tra  il
1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e
che abbiano  svolto  la  prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta
giornate nel medesimo  periodo,  non  titolari  di  pensione  ne'  di
rapporto di lavoro dipendente ne' di NASpI alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno  cessato,  ridotto  o
sospeso  la  loro  attivita'  o  il  loro  rapporto  di  lavoro,   e'
riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400 euro: 
    a)   lavoratori   dipendenti   stagionali   e    lavoratori    in
somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali che hanno cessato  involontariamente  il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata in vigore del presente decreto e che  abbiano  svolto
la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate  nel  medesimo
periodo; 
    b) lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a  18  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  che  abbiano  svolto  la
prestazione  lavorativa  per  almeno  trenta  giornate  nel   periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata  in  vigore  del
presente decreto; 
    c) lavoratori autonomi, privi di partita  IVA,  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso  tra
il 1° gennaio 2019 e la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  siano  stati  titolari  di  contratti  autonomi  occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222  del  codice
civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno  successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi,  per
tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  alla   Gestione   separata   di   cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  con
accredito  nello  stesso  arco  temporale  di  almeno  un  contributo
mensile; 
    d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019
derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro e  titolari
di partita  IVA  attiva,  iscritti  alla  Gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  non  iscritti  ad
altre forme previdenziali obbligatorie. 
  4. I soggetti di cui al comma 3, alla data di  presentazione  della
domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: 
    a) titolari di contratto di lavoro  subordinato,  con  esclusione
del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di
disponibilita' ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81; 
    b) titolari di pensione. 
  5. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 2.400  euro
ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del  turismo
e  degli  stabilimenti  termali  in  possesso   cumulativamente   dei
requisiti di seguito elencati: 
    a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019  e  la
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  di  uno  o  piu'
contratti di lavoro a tempo determinato nel  settore  del  turismo  e
degli stabilimenti termali, di  durata  complessiva  pari  ad  almeno
trenta giornate; 
    b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a
tempo determinato o stagionale  nel  medesimo  settore  di  cui  alla
lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; 
    c) assenza di titolarita', alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. 
  6. Ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  lavoratori  dello
spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri  versati  dal  1°
gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente  decreto  al
medesimo Fondo, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a
75.000 euro, e non titolari di pensione ne' di  contratto  di  lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato,   diverso   dal    contratto
intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e  18  del  decreto
legislativo   15   giugno   2015,   n.   81,   senza   corresponsione
dell'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16 del medesimo
decreto, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari  a  2.400
euro. La medesima indennita' e' erogata anche ai lavoratori  iscritti
al Fondo  pensioni  lavoratori  dello  spettacolo  con  almeno  sette
contributi giornalieri versati dal  1°  gennaio  2019  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  con  un  reddito  riferito
all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro. 
  7. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 non sono  tra  loro
cumulabili e  sono  invece  cumulabili  con  l'assegno  ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. La domanda  per
le indennita' di cui ai commi 2, 3, 5  e  6  e'  presentata  all'INPS
entro il 30 aprile 2021 tramite modello di  domanda  predisposto  dal
medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'  stabilite  dallo
stesso. 
  8. Le indennita' di cui ai precedenti  commi  non  concorrono  alla
formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono  erogate
dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 897,6  milioni  di  euro
per l'anno 2021. L'INPS provvede al  monitoraggio  del  rispetto  del
limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, pari a 897,6 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  10. E' erogata dalla societa' Sport e  Salute  s.p.a.,  nel  limite
massimo di  350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  un'indennita'
complessiva  determinata  ai  sensi  del  comma  11,  in  favore  dei
lavoratori impiegati con rapporti  di  collaborazione  presso  ((  il
Comitato olimpico nazionale italiano )) (CONI), il Comitato  Italiano
Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali,  le  discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva, ((  riconosciuti
dal  CONI  e  dal  CIP  )),  le  societa'  e  associazioni   sportive
dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  m),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
quali, in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
hanno cessato, ridotto o  sospeso  la  loro  attivita'.  Il  predetto
emolumento non concorre alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da  lavoro  e  del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17  marzo  2020
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, cosi' come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, dal decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,   dal
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,  e  dal  presente  decreto.  Si
considerano reddito da lavoro che  esclude  il  diritto  a  percepire
l'indennita' i redditi da lavoro autonomo di cui all'articolo 53  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli  49  e
50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, nonche' le pensioni  di  ogni  genere  e  gli  assegni  ad  esse
equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di  invalidita'  di
cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  11. L'ammontare dell'indennita' di cui al comma 10  e'  determinata
come segue: 
    a) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura superiore ai 10.000
euro annui, spetta la somma di euro 3.600; 
    b) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura compresa tra  4.000
e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400; 
    c) ai soggetti che, nell'anno di imposta  2019,  hanno  percepito
compensi relativi ad attivita' sportiva in misura inferiore  ad  euro
4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200. 
  12. Ai fini di cui al comma 11, la societa' Sport e  Salute  s.p.a.
utilizza  i  dati  dichiarati  dai  beneficiari  al   momento   della
presentazione della domanda nella  piattaforma  informatica  prevista
dall'articolo  5  del  decreto  del  6  aprile  2020   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro  per  le
politiche giovanili e lo sport. 
  13. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi  10  e
11, si considerano  cessati  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica
anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30
dicembre 2020 e non rinnovati. 
  14.  ((  La  societa'  ))  Sport  e  Salute  s.p.a.   provvede   al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo
del comma 10 e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale
attivita' all'Autorita' di Governo competente in materia di  sport  e
al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a
350  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 42. 
                          (( Art. 10 - bis 
 
                   Esenzione dall'imposta di bollo 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  rilancio  dell'economia   colpita
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,  l'esenzione  dall'imposta
di bollo prevista dall'articolo 25 della Tabella di cui  all'allegato
B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
si  applica,  per  l'anno  2021,  anche  alle  convenzioni   per   lo
svolgimento  di  tirocini  di  formazione  e  orientamento   di   cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5,3 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
                               Art. 11 
 
         Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza 
 
  1. Per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo
12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'  incrementata  di
1.000 milioni di euro per le finalita' ivi previste. 
  2. Per l'anno 2021, qualora la stipula di uno o piu'  contratti  di
lavoro subordinato a termine  comporti  un  aumento  del  valore  del
reddito familiare di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),  ((
numero 4), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ))  fino  al  limite
massimo  di  euro  10.000  annui,  il  beneficio  economico  di   cui
all'articolo 5 del medesimo decreto-legge e' sospeso  per  la  durata
dell'attivita' lavorativa che ha prodotto l'aumento  del  valore  del
reddito familiare fino  a  un  massimo  di  sei  mesi.  A  tali  fini
l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e' incrementata  di  10  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari
a  1.010  milioni  di  euro  per  il  2021,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 42. 
                               Art. 12 
 
                  Ulteriori disposizioni in materia 
                       di Reddito di emergenza 
 
  1. Nell'anno 2021, il reddito di emergenza di seguito «Rem» di  cui
all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto
per tre quote, ciascuna pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34  del  2020,  relative  alle
mensilita' di marzo, aprile e maggio 2021,  ai  nuclei  familiari  in
condizioni di  necessita'  economica  in  conseguenza  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente  dei
seguenti requisiti: 
    a) un valore del reddito familiare  nel  mese  di  febbraio  2021
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; per i nuclei familiari che
risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l'ammontare  del
beneficio, la soglia e' incrementata  di  un  dodicesimo  del  valore
annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del (( regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159 )); 
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono  o
hanno percepito una delle  indennita'  di  cui  all'articolo  10  del
presente decreto-legge; 
  c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c)  e  d),
2-bis e (( insussistenza delle condizioni di incompatibilita' di  cui
al  comma  ))  3,  lettere  a),  b)  e  c),  dell'articolo   82   del
decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera
c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020  e'  riferito
all'anno 2020. 
  2. Le quote di Rem di cui al comma 1  sono  altresi'  riconosciute,
indipendentemente dal possesso  dei  requisiti  di  cui  al  medesimo
comma,  ferma  restando  in  ogni  caso  l'incompatibilita'  di   cui
all'articolo 82, comma 3, lettera c)  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, e nella  misura  prevista  per  nuclei  composti  da  un  unico
componente, ai soggetti con ISEE in corso di validita',  ordinario  o
corrente, ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro
30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e  il  28  febbraio
2021 le prestazioni previste  dagli  articoli  1  e  15  del  decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Resta ferma  l'incompatibilita'  con
la fruizione da parte del medesimo soggetto delle indennita'  di  cui
al  comma  1,  lettera  b),   nonche'   l'incompatibilita'   con   la
titolarita', alla data di entrata in vigore del presente decreto,  di
un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del  contratto  di
lavoro intermittente senza diritto all'indennita'  di  disponibilita'
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, ovvero di un rapporto  di  collaborazione  coordinata  e
continuativa,  ovvero  di  una  pensione  diretta  o  indiretta,   ad
eccezione dell'assegno ordinario di  invalidita'.  La  corresponsione
del reddito di emergenza di cui al presente articolo e' incompatibile
con l'intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo,  del
reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,  n.
4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.  26  e
con le misure  di  sostegno  di  cui  all'articolo  10  del  presente
decreto-legge. 
  3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 1  e'  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  30
aprile 2021 tramite  modello  di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  4. Il riconoscimento delle quote di  Rem  di  cui  al  comma  1  e'
effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di  euro  per  l'anno
2021 (( e quello relativo  ))  alle  quote  di  cui  al  comma  2  e'
effettuato nel limite di spesa di 856,8 milioni di  euro  per  l'anno
2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  82,
comma 10, primo periodo del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77  e'
incrementata di 1.520,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di  cui  al
primo periodo del presente comma  e  comunica  i  risultati  di  tale
attivita' al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora  dal   predetto
monitoraggio emerga il  verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via
prospettica, rispetto ai predetti limiti di spesa, non sono  adottati
altri provvedimenti concessori. 
  5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo  si  applica
la disciplina di cui all'articolo 82  del  decreto-legge  n.  34  del
2020, ove compatibile. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 4 del presente articolo,  pari  a
1.520,1 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42. 
                          (( Art. 12 - bis 
 
Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati
  al fine di garantire la continuita' di erogazione  dell'assegno  di
  mantenimento 
 
  1.  Al  fine  di  garantire  ai  genitori  lavoratori  separati   o
divorziati,  che  in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  hanno  cessato,  ridotto  o  sospeso  la   loro   attivita'
lavorativa, la possibilita' di erogare l'assegno di mantenimento,  e'
istituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze  per  il
successivo trasferimento al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di  10  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  2. Con le  risorse  del  fondo  di  cui  al  comma  1  si  provvede
all'erogazione di una parte o dell'intero  assegno  di  mantenimento,
fino a un importo massimo di 800 euro mensili. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e  le
modalita' per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo  di  cui
al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui  al
presente articolo. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto. )) 
                               Art. 13 
 
                 Incremento del Fondo per il reddito 
               di ultima istanza per i professionisti 
 
  1.  Ai  fini  del  riconoscimento  per  il  mese  di  maggio   2020
dell'indennita' in favore dei professionisti iscritti  agli  enti  di
diritto  privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai   decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.  103,  il
«Fondo per il reddito di ultima istanza» di cui all'articolo  44  del
decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato di 10  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                          (( Art. 13 - bis 
 
               Sostegno ai genitori con figli disabili 
 
  1. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «Alle madri disoccupate» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Ad uno dei genitori disoccupati». )) 
                               Art. 14 
 
                 Incremento del Fondo straordinario 
            per il sostegno degli enti del Terzo settore 
 
  1. Il Fondo straordinario per il  sostegno  degli  enti  del  Terzo
settore di cui  all'articolo  13-quaterdecies  del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di 100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  2. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di  cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le  parole:  «31  marzo
2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021». 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                          (( Art. 14 - bis 
 
Incremento del Fondo unico  per  il  sostegno  delle  associazioni  e
  societa' sportive dilettantistiche 
 
  1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, la dotazione del  Fondo  unico  per  il  sostegno  delle
associazioni e societa' sportive dilettantistiche, istituito ai sensi
dell'articolo  3  del  decreto-legge  28  ottobre   2020,   n.   137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. L'importo di cui al comma 1 e'  destinato  nella  misura  di  50
milioni  di  euro,  che  costituisce   limite   di   spesa   massima,
all'erogazione di contributi a fondo perduto per  le  associazioni  e
societa' sportive  dilettantistiche  che  hanno  sospeso  l'attivita'
sportiva. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta dell'Autorita' di Governo delegata in materia di  sport,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono individuati, ai  fini
dell'attuazione del presente articolo, le modalita' e  i  termini  di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri
di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche'  le  procedure  di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
                               Art. 15 
 
                  Misure a sostegno dei lavoratori 
                     in condizione di fragilita' 
 
  1. All'articolo  26,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino  al  15  ottobre
2020» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Fino  al  30  giugno  2021,
laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in  modalita'
agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: « (( A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza
dal servizio di cui al presente comma non sono  computabili  ai  fini
del periodo di comporto; per )) i lavoratori in possesso del predetto
riconoscimento di disabilita', non rilevano ai  fini  dell'erogazione
delle  somme  corrisposte  dall'INPS,  a  titolo  di  indennita'   di
accompagnamento.»; 
    b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino  al  31  dicembre
2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e  fino  al  30
giugno 2021». 
  2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «28 febbraio 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2021». 
  3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in  vigore
del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26,
commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'  come
modificato al presente articolo. 
  4. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «53,9 milioni di  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«157,0 milioni di euro». 
  5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 103,1  milioni  di  euro
per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                               Art. 16 
 
            Disposizioni in materia di Nuova prestazione 
           di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 
 
  1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)» concesse a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 (( non  e'  richiesto  il
possesso del requisito di cui all'articolo 3 )), comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  121  milioni  di
euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                               Art. 17 
 
                 Disposizioni in materia di proroga 
                  o rinnovo di contratti a termine 
 
  1. All'articolo  93  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga  all'articolo  21  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre  2021,  ferma
restando la durata  massima  complessiva  di  ventiquattro  mesi,  e'
possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi
e per una sola volta  i  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato, anche in assenza delle condizioni  di  cui  all'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.». 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno  efficacia  a  far  data
dall'entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione
non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe gia' intervenuti. 
                               Art. 18 
 
(( Proroga degli incarichi )) di collaborazione  conferiti  da  ANPAL
                           Servizi s.p.a. 
 
  1. Nelle  more  del  completamento  delle  procedure  regionali  di
selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego
al fine di garantire la continuita'  delle  attivita'  di  assistenza
tecnica presso le (( sedi territoriali delle regioni e delle province
autonome )) e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte  tra  ANPAL
Servizi s.p.a. e le singole  amministrazioni  regionali  ((  e  delle
province autonome )), gli incarichi di  collaborazione  conferiti  da
ANPAL Servizi s.p.a., in attuazione di quanto disposto  dal  comma  3
dell'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4,  convertito
con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al
31 dicembre 2021. Il servizio prestato dai soggetti di cui al periodo
precedente costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
nei concorsi pubblici, compresi quelli per i  centri  per  l'impiego,
banditi dalle Regioni  e  dagli  enti  ed  Agenzie  dipendenti  dalle
medesime. 
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo  pari  a  euro
61.231.000 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                          (( Art. 18 - bis 
 
               Indennita' COVID-19 per i lavoratori in 
                somministrazione del comparto sanita' 
 
  1. Ai lavoratori  in  somministrazione  del  comparto  sanita',  in
servizio alla data del 1° maggio 2021, e' riconosciuta  un'indennita'
connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il  cui  importo,  nel
limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021 che  costituisce
tetto di spesa massimo, e' definito con decreto del  Ministero  della
salute da adottare, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sulla  base  dei  dati
certificati inviati dalle regioni. Il  decreto  di  cui  al  presente
comma   stabilisce,   altresi',   le    modalita'    di    erogazione
dell'indennita', alla quale si applica l'articolo 10-bis del decreto-
legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  8  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente   decreto.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
8 milioni di euro per l'anno 2021. )) 
                               Art. 19 
 
            Esonero contributivo per le filiere agricole 
                   della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 1, dopo le parole «dicembre 2020»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e del mese di gennaio 2021»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: « (( 2. )) L'esonero e'
riconosciuto nel rispetto della  disciplina  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni  3.1
e 3.12 della  Comunicazione  della  Commissione  europea  recante  un
"Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e  nei  limiti  ed
alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  301
milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
42. 
  ((  2-bis.  Per  accedere  agli   esoneri   contributivi   previsti
dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e
dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
come modificato dal presente articolo, i  beneficiari  nella  domanda
dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  di
non avere superato i limiti individuali fissati  dalla  comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863, e successive
modificazioni. )) 
Titolo III
MISURE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
                          (( Art. 19 - bis 
 
       Disposizioni in materia di personale medico dell'INAIL 
 
  1.  Al  fine  di  contribuire  all'accelerazione   della   campagna
nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus  SARS-CoV-2,
l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro (INAIL) si  avvale,  oltre  che  delle  risorse  professionali
sanitarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  per  le  quali  e'
confermata la disciplina gia' adottata dall'Istituto  in  materia  di
attivita' libero-professionale medica nelle  more  della  definizione
della stessa nell'ambito della contrattazione  collettiva  nazionale,
delle risorse rivenienti dall'incremento,  per  l'anno  2021,  di  20
medici  specialisti  e  di  30  infermieri  del  contingente  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  da  destinare
anche  alla  somministrazione  dei  vaccini  nei  luoghi  di  lavoro.
All'onere derivante dal primo periodo, pari  ad  euro  1.634.000  per
l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio  dell'Istituto,  sulle
risorse destinate alla copertura dei rapporti in  convenzione  con  i
medici specialisti ambulatoriali. Alla  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e  indebitamento  netto,  pari  a
euro 841.510 per l'anno 2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. )) 
                               Art. 20 
 
                          Vaccini e farmaci 
 
  1. Il fondo di cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, e'  incrementato  nella  misura  pari  a  euro
2.800.000.000 per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare
all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2,  ed  euro  700.000.000  per
l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti  con  COVID-19.  Agli
oneri, pari a euro 2.800.000.000 per  l'anno  2021,  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 42. 
  2. All'articolo 1, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 459 e' soppresso; 
    b) al comma 460, al primo periodo,  dopo  le  parole  «avvia  una
richiesta di manifestazione di interesse  riservata  ai  laureati  in
medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica
e iscritti agli ordini professionali» sono inserite le  seguenti:  «,
anche durante la loro iscrizione  ai  corsi  di  specializzazione,  a
partire dal primo anno di corso, al  di  fuori  dell'orario  dedicato
alla formazione  specialistica  e  in  deroga  alle  incompatibilita'
previste dai contratti di formazione specialistica di cui al  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»; 
    (( c) dopo l'allegato B e'  inserito  l'allegato  B-bis,  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto, e dopo il comma 463  e'  inserito
il seguente: 
      «463-bis. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 457
e per  garantire  il  massimo  livello  di  copertura  vaccinale  sul
territorio nazionale, le regioni e le province autonome di  Trento  e
di Bolzano assicurano  la  somministrazione  dei  vaccini  contro  il
SARS-CoV-2  anche  con  il  coinvolgimento  dei  medici  di  medicina
generale, nonche' dei medici specialisti ambulatoriali  convenzionati
interni, dei pediatri di libera scelta,  degli  odontoiatri,  nonche'
dei medici di  continuita'  assistenziale,  dell'emergenza  sanitaria
territoriale e della medicina dei  servizi,  qualora  sia  necessario
integrare le disponibilita'  dei  medici  di  medicina  generale  per
soddisfare le esigenze di somministrazione. Per le medesime finalita'
e con le stesse modalita' le regioni e le province  autonome  possono
coinvolgere nella somministrazione dei vaccini contro  il  SARS-CoV-2
anche  i  biologi,  gli  infermieri  pediatrici,  gli  esercenti   la
professione sanitaria ostetrica, i  tecnici  sanitari  di  radiologia
medica nonche' gli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione,  opportunamente  formati  con  le
modalita' di cui al comma 465. Per garantire il puntuale  adempimento
degli obblighi informativi  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,  del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i dati relativi  alle  vaccinazioni
effettuate dai  medici  e  dagli  odontoiatri,  nonche'  dagli  altri
professionisti sanitari di  cui  al  presente  comma,  devono  essere
trasmessi, senza ritardo e con  modalita'  telematiche  sicure,  alla
regione o alla provincia autonoma di  riferimento,  attenendosi  alle
indicazioni tecniche fornite da queste ultime,  anche  attraverso  il
Sistema Tessera Sanitaria. Per l'attuazione  del  presente  comma  e'
autorizzata  per  l'anno  2021  la  spesa   fino   alla   concorrenza
dell'importo  massimo   complessivo   di   345   milioni   di   euro.
Conseguentemente  il  livello  del   finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
345  milioni  di  euro  nell'anno  2021.  Al  predetto  finanziamento
accedono tutte le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020,
come riportato nella tabella di cui all'allegato B-bis  annesso  alla
presente legge»; )) 
    d)  al  comma  464,  le  parole  da  «Qualora   il   numero   dei
professionisti» fino alle parole «in tutto il  territorio  nazionale,
le aziende», sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende»; 
    (( e) dopo il comma 464 e' inserito il seguente: 
      «464-bis. Al  fine  di  accelerare  la  campagna  nazionale  di
vaccinazione  e  di  assicurare  un  servizio  rapido   e   capillare
nell'attivita'  di  profilassi  vaccinale   della   popolazione,   al
personale  del  Servizio  sanitario   nazionale   appartenente   alle
professioni  sanitarie  infermieristiche,  ostetrica,  riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione, che aderisce all'attivita'  di
somministrazione  dei  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  al  di  fuori
dell'orario di servizio, non si applicano le incompatibilita' di  cui
all'articolo 4, comma 7, della legge 30  dicembre  1991,  n.  412,  e
all'articolo 53 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
esclusivamente per lo svolgimento  dell'attivita'  vaccinale  stessa.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa  di
cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; )) 
    f) il comma 466 e l'allegato D sono soppressi; 
    g)  il  comma  467,  e'  sostituito  dal  seguente:   «467.   Per
l'attuazione del comma 464 e' autorizzata, per l'anno 2021, la  spesa
di 100 milioni di euro. Conseguentemente il livello del finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  e'
incrementato di 100 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Al  predetto
finanziamento accedono tutte le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono per  le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e
provinciale al finanziamento sanitario  corrente,  sulla  base  delle
quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate
per l'anno 2020, come riportato nella tabella di cui  all'allegato  C
annesso alla presente  legge.  Per  l'attuazione  del  comma  462  e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  518.842.000  euro  per  la
stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato con  medici,
infermieri e  assistenti  sanitari  e  di  25.442.100  euro,  per  il
servizio reso dalle agenzie di  somministrazione  di  lavoro  per  la
selezione  dei   professionisti   sanitari   che   partecipano   alla
manifestazione di interesse, per un totale di 544.284.100 euro,  e  i
relativi importi sono trasferiti alla contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto  dell'  ((
emergenza epidemiologica COVID-19»; )) 
    h) il comma 471, e' sostituito dal seguente: «471. In  attuazione
di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c),  della
legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera  b),
del decreto del Ministro della salute 16  dicembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile  2011,  e  tenuto  conto
delle recenti iniziative attuate nei  Paesi  appartenenti  all'Unione
europea finalizzate alla  valorizzazione  del  ruolo  dei  farmacisti
nelle azioni  di  contrasto  e  di  prevenzione  delle  infezioni  da
SARS-CoV-2, e' consentita, in via sperimentale, per l'anno  2021,  la
somministrazione di  vaccini  contro  il  SARS-CoV-2  nelle  farmacie
aperte al pubblico da parte dei  farmacisti,  opportunamente  formati
con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico riferimento
alla disciplina del consenso informato che gli stessi  provvedono  ad
acquisire  direttamente,  subordinatamente   alla   stipulazione   di
specifici accordi con  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative
delle farmacie, sentito il  competente  ordine  professionale,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Nell'ambito
dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi  ai
requisiti minimi strutturali dei locali per la  somministrazione  dei
vaccini, nonche' le opportune misure per garantire la sicurezza degli
assistiti. Al  fine  di  assicurare  il  puntuale  adempimento  degli
obblighi  informativi  di  cui   all'articolo   3,   comma   5,   del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 12  marzo  2021,  n.  29,  i  farmacisti  sono  tenuti  a
trasmettere, senza ritardo e con modalita' telematiche sicure, i dati
relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o  alla  provincia
autonoma  di  riferimento,  attenendosi  alle  indicazioni   tecniche
fornite  da  queste  ultime  anche  attraverso  il  Sistema   Tessera
Sanitaria.». 
  (( 2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
471 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  come
sostituito dal  comma  2,  lettera  h),  del  presente  articolo,  si
provvede nell'ambito delle risorse previste  dall'articolo  1,  comma
406-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  dal  comma  6  del
presente articolo. )) 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera c), capoverso 463-bis,
pari a 345 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 42. 
  4.  Al  fine  di  rafforzare  strutturalmente  la  resilienza,   la
prossimita' e la tempestivita' di  risposta  del  Servizio  Sanitario
Nazionale  (SSN)  alle  patologie  infettive  emergenti  e  ad  altre
emergenze sanitarie, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 1, comma
471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto  del  Ministro
della salute, adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, e' riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e
2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle  farmacie  per  il
rimborso  dei  farmaci  erogati  in  regime  di  Servizio   sanitario
nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6. 
  5. Il decreto di cui al comma 4 e'  emanato  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di  euro
per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede
a valere sulle risorse di cui all'articolo  1,  commi  34  e  34-bis,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (( Al finanziamento di  cui  al
comma 4 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che  stabiliscono
per le autonomie speciali il  concorso  regionale  e  provinciale  al
finanziamento sanitario corrente. )) 
  7. Al  fine  di  favorire  il  potenziamento  della  ricerca  e  la
riconversione  industriale  del  settore  biofarmaceutico  verso   la
produzione di nuovi farmaci e  vaccini  per  fronteggiare  in  ambito
nazionale le patologie  infettive  emergenti,  oltre  a  quelle  piu'
diffuse,  anche  attraverso  la  realizzazione  di   poli   di   alta
specializzazione, sono concesse, nei  limiti  e  mediante  l'utilizzo
delle risorse di cui al comma 9, agevolazioni finanziarie a  sostegno
degli investimenti privati effettuati nel citato  settore  e  per  la
realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. 
  8. Per consentire la tempestiva attuazione  delle  disposizioni  di
cui al comma 7 si applicano, (( in quanto compatibili )),  l'articolo
43 del decreto-  legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  ed  i  relativi
provvedimenti attuativi gia' adottati. 
  9. Per il  finanziamento  delle  agevolazioni  e  degli  interventi
complementari e funzionali di  cui  al  comma  7,  il  fondo  di  cui
all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  e'
incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. 
  10. Le agevolazioni di cui al  comma  7  possono  essere  concesse,
previa autorizzazione della Commissione europea, anche nei  limiti  e
alle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della   Commissione
europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020 e successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  11. Agli oneri di cui ai commi da 7 a 10, pari  a  200  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  12. All'articolo  3  del  decreto-legge  14  gennaio  2021,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 5, (( secondo periodo, )) dopo le  parole  «stato  di
gravidanza della persona vaccinata» sono aggiunte le seguenti  parole
« (( e sulla eventuale )) pregressa infezione da SARS-CoV2.»; 
    b) nel medesimo comma 5, ultimo  periodo,  le  parole  «in  forma
aggregata» sono sostituite dalle parole «su base individuale»; 
    c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi: 
      «5-bis. Al fine di estendere le  attivita'  di  prenotazione  e
somministrazione  delle  vaccinazioni  per   la   prevenzione   delle
infezioni da SARS- CoV2, previste dal Piano di cui  al  comma  1,  le
farmacie territoriali, i medici convenzionati con  il  SSN,  e  altri
operatori sanitari che effettuano  le  attivita'  di  prenotazione  e
somministrazione provvedono  alla  trasmissione  telematica  ((  alla
regione o alla provincia autonoma )) di  competenza  dei  dati  delle
prenotazioni e somministrazioni, mediante sistemi o servizi  messi  a
disposizione  dalla  medesima  ovvero   attraverso   la   piattaforma
nazionale di cui al comma 1,  anche  utilizzando  le  credenziali  di
accesso del Sistema Tessera Sanitaria. 
      5-ter. Il Sistema Tessera Sanitaria  assicura  la  circolarita'
delle informazioni relative alla regione di  assistenza  e  residenza
per consentire la vaccinazione degli assistiti  del  SSN  nell'intero
territorio nazionale e acquisisce dall'Anagrafe Nazionale Vaccini  le
informazioni su base individuale inerenti  alle  prenotazioni  e,  in
caso di pluralita' di prenotazioni per la stessa persona, al fine  di
assicurarne l'univocita', informa le Regioni  diverse  da  quella  di
assistenza.  Il  Sistema  Tessera  Sanitaria  acquisisce,   altresi',
dall'Anagrafe Nazionale Vaccini le informazioni su  base  individuale
inerenti alle somministrazioni e rende  disponibile  alle  Regioni  e
Province autonome, nonche' alla piattaforma nazionale di cui al comma
1, un servizio  di  verifica  dell'avvenuta  somministrazione  per  i
singoli assistiti, per assicurare l'appropriatezza di una  successiva
somministrazione ai medesimi.» 
  13. Dall'attuazione del comma 12 (( non devono derivare )) nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                          (( Art. 20 - bis 
 
         Misure in materia di fabbisogno sanitario nazionale 
                           per l'anno 2021 
 
  1. Al comma 492 dell'articolo l della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dal 2022,». )) 
                          (( Art. 20 - ter 
 
        Disposizioni in materia di somministrazioni vaccinali 
 
  1.  In  relazione  alle  categorie  di  persone  da  vaccinare  nel
proseguimento della campagna vaccinale,  sono  considerati  categoria
prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli  programmati
cosiddetti «di follow up»". 
  2. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica
da COVID-19, al fine di tutelare la salute pubblica e  rafforzare  la
tempestivita'  di  risposta  del  Servizio  sanitario  nazionale,  le
infermiere volontarie della Croce Rossa italiana,  in  aggiunta  alle
mansioni relative alla preparazione, all'esecuzione  e  al  controllo
della terapia enterale, parenterale e topica che svolgono in presenza
del medico, di cui al decreto del Ministro della  salute  9  novembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13  gennaio  2011,
sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro
il SARS-CoV-2. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
                               Art. 21 
 
         (( Alberghi sanitari per l'emergenza da COVID-19 )) 
 
  1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogate per quattro mesi  a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. 
  2. Per l'attuazione del comma 1, e' autorizzata, per  l'anno  2021,
l'ulteriore  spesa  di  51,6  milioni  di  euro.  A   tal   fine   e'
conseguentemente  incrementato,  per  l'anno  2021,  il  livello  del
finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale   standard   cui
concorre lo Stato per un importo complessivo di 51,6 milioni di euro.
Al finanziamento di  cui  al  presente  articolo  accedono  tutte  le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali
il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario
corrente, sulla base delle quote di accesso al  fabbisogno  sanitario
indistinto  corrente  rilevate  per  l'anno  2020.  La   ripartizione
complessiva della somma di 51,6 milioni di euro  e'  riportata  nella
seguente tabella. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a
51,6  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 42. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  (( 2-bis. Nel medesimo periodo di cui  al  comma  1,  le  strutture
alberghiere di cui all'articolo l,  comma  2,  del  decreto-legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri  per
la vaccinazione contro il SARS-CoV-2, nei limiti delle risorse di cui
al comma 2. )) 
                          (( Art. 21 - bis 
 
Riconoscimento di un contributo in  favore  dell'Ospedale  pediatrico
  Bambino Gesu' per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza da
  COVID-19 
 
  1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti  per
la gestione  dell'emergenza  da  COVID-19  nonche'  quelli  derivanti
dall'incremento delle prestazioni di alta complessita' in conseguenza
della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale pediatrico Bambino Gesu' e'
attribuito un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo l, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
                               Art. 22 
 
Proroga della ferma dei medici e degli infermieri  militari  e  degli
  incarichi dei funzionari tecnici  per  la  biologia  del  Ministero
  della difesa 
 
  1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari  di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
prorogata, con il consenso degli interessati,  sino  al  31  dicembre
2021. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma  1,  pari  a  euro
11.978.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3. Gli incarichi individuali  a  tempo  determinato  conferiti  dal
Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, alle quindici unita' di personale di livello  non
dirigenziale appartenente all'Area  terza,  posizione  economica  F1,
profilo professionale di funzionario  tecnico  per  la  biologia,  la
chimica e la fisica, sono prorogati di dodici mesi. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3,  pari  a  euro
231.000 per l'anno 2021 e a euro 346.470 per l'anno 2022, si provvede
per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e per l'anno 2022  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2021-2023,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. 
                          (( Art. 22 - bis 
 
Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini  relativi
  ad adempimenti a  carico  del  libero  professionista  in  caso  di
  malattia o di infortuni 
 
  1. Al fine di tutelare il diritto  al  lavoro  e  la  salute  quale
diritti fondamentali dell'individuo,  ai  sensi  di  quanto  disposto
rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione,  in  deroga
alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, la mancata  trasmissione  di  atti,
documenti e istanze, nonche' i mancati  pagamenti  entro  il  termine
previsto,  che  comportino  mancato  adempimento  verso  la  pubblica
amministrazione   da   parte   del   professionista   abilitato   per
sopravvenuta  impossibilita'  dello  stesso   per   motivi   connessi
all'infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facolta'  e
non costituisce comunque inadempimento  connesso  alla  scadenza  dei
termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non
produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente. 
  2. Nel caso di impossibilita' sopravvenuta di cui al  comma  l,  il
termine e' sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale  o
dal giorno di inizio  della  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con
sorveglianza attiva o dal  giorno  di  inizio  della  quarantena  con
sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti  dalla  data  di
dimissione  dalla  struttura  sanitaria  o   di   conclusione   della
permanenza domiciliare fiduciaria  o  della  quarantena,  certificata
secondo la normativa vigente. 
  3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli
adempimenti a  carico  del  cliente  eseguiti  da  parte  del  libero
professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un
mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero
o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante
la decorrenza, rilasciato dalla  struttura  sanitaria  o  dal  medico
curante, deve essere consegnato o inviato, tramite  raccomandata  con
avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso
i  competenti  uffici  della  pubblica   amministrazione,   ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  4. Gli adempimenti sospesi  in  attuazione  del  presente  articolo
devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi  a  quello  di
scadenza del termine del periodo  di  sospensione,  con  facolta'  di
allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2. 
  5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 9,1 milioni di euro per l'anno 2022. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  9,1  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede: 
    a) quanto a  9,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto; 
    b) quanto a  9,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate e delle minori  spese  derivanti  dai
commi da 1 a 4. )) 
Titolo IV
ENTI TERRITORIALI
                               Art. 23 
 
                Interventi per assicurare le funzioni 
                       degli enti territoriali 
 
  1. Al comma 822 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, le parole:  «di  500  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore  dei  comuni  e  50
milioni  di  euro  in  favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province», sono sostituite dalle parole: «di 1.500  milioni  di  euro
per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni  e
150 milioni di euro in favore  delle  citta'  metropolitane  e  delle
province»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «per 250  milioni  di  euro  in
favore dei comuni e per 30 milioni di euro  in  favore  delle  citta'
metropolitane e delle province», sono sostituite dalle  parole:  «per
1.150 milioni di euro in favore dei comuni e per 130 milioni di  euro
in favore delle citta' metropolitane e delle province». 
  2. Il fondo per l'esercizio delle funzioni delle  Regioni  e  delle
Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente incrementato di 260  milioni  di
euro per l'anno 2021 a favore delle  Regioni  a  statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  30
aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, le risorse di cui al primo periodo  sono  ripartite  tra  le
Autonomie speciali, sulla base della perdita di gettito valutata  dal
tavolo di cui all'articolo 111, comma 2, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, in relazione alla  situazione  di  emergenza  e  tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo  Stato  a  ristoro
delle minori entrate e delle maggiori spese, nonche' della previsione
di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.
178. Il predetto ristoro puo' essere attuato anche mediante riduzione
del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari  a  1.260
milioni  ((  di  euro  per  l'anno  2021,  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 42. )) 
  ((  3-bis.  Al  fine  di  sostenere  e  accelerare  l'attivita'  di
concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti  pubblici
da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli  altri
enti  pubblici,  con  particolare  riguardo  alla   redazione   delle
valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti  i
livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, e'  autorizzata
la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalita'  di
cui all'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 1,2 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
                          (( Art. 23 - bis 
 
Contributi ai comuni che individuano sedi  alternative  agli  edifici
  scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali 
 
  1.  In  considerazione   del   differimento   delle   consultazioni
elettorali per l'anno 2021, previsto dal decreto-legge 5 marzo  2021,
n. 25, nonche' del permanere del quadro epidemiologico  da  COVID-19,
al fine di ridurre i disagi per l'attivita' didattica,  e'  istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una
dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   finalizzato
all'erogazione di contributi in favore dei comuni  che  entro  il  15
luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici  scolastici  da
destinare al funzionamento dei seggi elettorali  in  occasione  delle
predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai
sensi  del  presente  comma  devono  avere  i  requisiti  previsti  a
legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali. 
  2. I criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui al
comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo  di  cui
al comma 1, con decreto del Ministro  dell'interno,  da  adottare  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  2
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. )) 
                          (( Art. 23 - ter 
 
        Fondo per il sostegno alle citta' d'arte e ai borghi 
 
  1. Al fine di sostenere le piccole e medie citta' d'arte e i borghi
particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta
all'epidemia  di  COVID-19,  e'   istituito   presso   il   Ministero
dell'interno un fondo con una dotazione di 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. 
  2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono assegnate sulla base
di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano  misure
per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti i  requisiti  per  l'assegnazione  e  le  modalita'  di
erogazione delle risorse del fondo di cui  al  comma  1,  sulla  base
della qualita' dei progetti presentati. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
                               Art. 24 
 
          Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni 
               e Province autonome nell'esercizio 2020 
 
  1. Nello stato di previsione del (( Ministero dell'economia e delle
finanze )) e' istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di
1.000 milioni di euro quale concorso a titolo definitivo al  rimborso
delle spese sostenute dalle Regioni  e  Province  autonome  nell'anno
2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e  altri
beni sanitari (( inerenti all'emergenza )). Ai relativi oneri pari  a
1.000 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto
l'importo di cui al comma 1 e' ripartito in favore  delle  Regioni  e
delle Province autonome, secondo modalita' individuate  con  apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  anche  tenuto  conto  delle  spese
effettivamente sostenute dalle singole Regioni e Province autonome. 
  3.  Il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   provvede
all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome  delle  relative
spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni  e  Province  autonome  a
valere sul fondo di cui al comma 1  concorrono  alla  valutazione  ((
dell'equilibrio finanziario per l'anno 2020 )) dei rispettivi servizi
sanitari. 
                          (( Art. 24 - bis 
 
Disposizioni  urgenti  in   materia   di   prestazioni   dei   medici
  convenzionati con il servizio di emergenza-urgenza 
 
  1. Al fine di tutelare il  servizio  sanitario  e  di  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  conseguente  alla  diffusione  del  virus
SARS-CoV-2, le somme corrisposte al  personale  medico  convenzionato
addetto al servizio di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2020,  a
seguito di prestazioni  lavorative  rese  in  esecuzione  di  accordi
collettivi nazionali di lavoro o integrativi  regionali  regolarmente
sottoscritti, non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa
grave. )) 
                               Art. 25 
 
(( Fondo  per  il  ristoro  ai  comuni  per  la  mancata  riscossione
  dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi )) 
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro  per
l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno
o del  contributo  di  sbarco  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (( e  alla  legge  della  provincia
autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9, )) nonche'  del  contributo
di soggiorno di cui  all'articolo  14,  comma  16,  lettera  e),  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  in  conseguenza  dell'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19. 
  2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali da adottare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  (( 3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
«La dichiarazione di cui al  periodo  precedente,  relativa  all'anno
d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla  dichiarazione
relativa all'anno d'imposta 2021». )) 
                               Art. 26 
 
Fondo per il  sostegno  delle  attivita'  economiche  particolarmente
  colpite dall'emergenza epidemiologica  ((  e  disposizioni  per  la
  tutela della ceramica artistica e di qualita' )) 
 
  1. Per l'anno 2021 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di (( 220 milioni di
euro )) da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di  Trento
e  Bolzano  da  destinare  al  sostegno  delle  categorie  economiche
particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19,  ivi  incluse  le
imprese esercenti attivita' commerciale o  di  ristorazione  operanti
nei centri storici, (( le imprese esercenti  trasporto  turistico  di
persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, )) e le imprese operanti nel settore dei  matrimoni  e  degli
eventi privati. Il riparto del fondo fra le  Regioni  e  le  Province
autonome e' effettuato, sulla base  della  proposta  formulata  dalle
Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro 30  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. (( Una quota del fondo  di  cui  al
primo periodo, non inferiore a 20 milioni di  euro,  e'  destinata  a
sostenere  le  imprese  esercenti  trasporto  turistico  di   persone
mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede, quanto a 200 milioni di euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 42 e, quanto a 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 41 del presente decreto. 
  1-bis. All'articolo 52-ter, comma 1, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, le parole: «2 milioni di  euro  per  l'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2021». 
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari  a  2  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
                          (( Art. 26 - bis 
 
              Concessioni di posteggio per l'esercizio 
                   del commercio su aree pubbliche 
 
  1. Al fine  di  garantire  la  continuita'  delle  attivita'  e  il
sostegno del settore  nel  quadro  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche si applica il termine finale  di  cui  all'articolo
103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e  conseguentemente
le  stesse  conservano  la  loro  validita'  per  i  novanta   giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza,
anche in deroga al termine previsto nel titolo  concessorio  e  ferma
restando l'eventuale maggior durata prevista. )) 
                               Art. 27 
 
Revisione del riparto del contributo di  cui  all'articolo  32-quater
  del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 
 
  1. All'articolo 32-quater del decreto legge  28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per l'anno 2021 e' assegnato alle Regioni a  statuto  ordinario
un contributo di 110 milioni  di  euro  destinato  al  ristoro  delle
categorie  soggette  a  restrizioni  in  relazione  all'emergenza  da
COVID-19, ripartito  secondo  gli  importi  indicati  nella  seguente
tabella. 
 
Tabella 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                                   ». 
                               Art. 28 
 
Regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato  per  l'  ((
                      emergenza da COVID-19 )) 
 
  1.  Al  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 53, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
      «1-bis.  Fino  alla  cessazione  dello   stato   di   emergenza
nazionale, in  ragione  delle  straordinarie  condizioni  determinate
dall'epidemia di COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati  puo'
essere rateizzato fino ad un massimo di  ventiquattro  rate  mensili,
comprensive degli interessi. 
      1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1-bis  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea»; )) 
    a) all'articolo 54, ai commi 1 e 2,  le  parole:  «800.000  euro»
sono sostituite dalle seguenti: «1,8 milioni di euro»; 
    b) all'articolo 54, il comma 3 e' cosi' sostituito: 
      «3. Gli aiuti non possono superare l'importo  di  270.000  euro
per  ciascuna  impresa   operante   nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna  impresa  operante  nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto  puo'
essere concesso sotto  forma  di  sovvenzioni  dirette,  agevolazioni
fiscali e di pagamento o in altre forme come  anticipi  rimborsabili,
garanzie, prestiti e  partecipazioni,  a  condizione  che  il  valore
nominale totale di tali misure non superi  il  massimale  di  270.000
euro o 225.000 euro per impresa; tutti  i  valori  utilizzati  devono
essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere»; 
    c) all'articolo 54, comma 7-bis, le parole «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    d) all'articolo 54, comma 7-ter, le parole «30 giugno 2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    e) all'articolo 54, dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente: 
      «7-quater. Le misure  concesse  ai  sensi  della  Comunicazione
della Commissione europea C (2020) 1863 final  -  "Quadro  temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni,  sotto
forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri  strumenti
rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto,  come
le sovvenzioni, purche' la conversione avvenga entro il  31  dicembre
2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione  3.1  della
suddetta Comunicazione.»; 
    f) all'articolo 55, comma 8, le parole «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    g) all'articolo 56, comma 3, le parole «31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; 
    h) all'articolo 57, il comma 5 e' abrogato; 
    i) all'articolo 60, il comma 4 e' cosi' sostituito: 
      «4. Gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni
salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per  i  dipendenti
che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione
o della riduzione delle attivita' aziendali dovuta alla  pandemia  di
COVID-19 (( o per  i  lavoratori  ))  autonomi  sulle  cui  attivita'
commerciali la pandemia di COVID-19 (( ha inciso negativamente )),  e
a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in
modo continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per
il quale e' concesso l'aiuto ((, o a condizione )) che il  lavoratore
autonomo continui a svolgere la pertinente attivita' commerciale  per
tutto  il  periodo  per  il  quale  e'  concesso   ((   l'aiuto   )).
L'imputabilita' della sovvenzione per il pagamento  dei  salari  puo'
essere retrodatata al 1° febbraio 2020.»; 
    j) all'articolo 60, il comma 5 e' cosi' sostituito: 
      «5. La sovvenzione mensile per  il  pagamento  dei  salari  non
supera l'80  %  della  retribuzione  mensile  lorda  ((,  compresi  i
contributi )) previdenziali a carico del ((  datore  di  lavoro,  del
personale beneficiario,  o  ))  l'80  %  del  reddito  mensile  medio
equivalente al salario (( del lavoratore autonomo» )); 
    k) all'articolo 60-bis, al  comma  2,  la  lettera  a)  e'  cosi'
sostituita: 
      «a) l'aiuto e' concesso entro il 31 dicembre  2021  e  copre  i
costi fissi non coperti sostenuti nel  periodo  compreso  tra  il  1°
marzo 2020 e il 31 dicembre 2021;»; 
    l) all'articolo 60-bis, al comma 5,  le  parole:  «3  milioni  di
euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni
di euro»; 
    m) all'articolo 61, comma 2, le  parole  «30  giugno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti:  «31  dicembre  2021»,  nonche',  dopo  le
parole  «all'annualita'  2020»,   sono   aggiunte   le   parole:   «e
all'annualita' 2021». 
  (( 1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, le parole da: «dei limiti» fino a:  «de  minimis»  sono
sostituite dalle seguenti: «della normativa europea in tema di  aiuti
di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis, e alla comunicazione della Commissione
europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, "Quadro  temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modificazioni». )) 
                               Art. 29 
 
                      Trasporto Pubblico Locale 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio  pubblico  e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto  pubblico  locale  in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
individuate  con  i  provvedimenti  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, la dotazione del fondo di  cui  al
comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementata di 800 milioni di euro per  l'anno  2021.  Tali  risorse
sono  destinate  a  compensare  la  riduzione  dei  ricavi  tariffari
relativi ai passeggeri subita dai soggetti di cui  all'articolo  200,
comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  ((  in  via
prioritaria )) nel periodo dal 23 febbraio 2020  ((  al  31  dicembre
2020 e, per la parte restante, )) fino al  termine  dell'applicazione
delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai
servizi di trasporto pubblico ((, individuate con i provvedimenti  ))
di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
rispetto alla media  dei  ricavi  tariffari  relativa  ai  passeggeri
registrata nel medesimo periodo del biennio 2018-2019. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
assegnate alle Regioni e  alle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,   nonche'   alla   gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa  navigazione  laghi,  le
risorse di cui al comma 1, ripartite sulla base dei criteri stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio  2020,  n.  77  e  con  il  decreto  di  cui  al  comma  1-bis
dell'articolo  44  del  decreto-legge  14  agosto   2020,   n.   104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a  800  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  (( 3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le  parole:  «30  aprile  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 luglio 2021». )) 
  4. All'articolo 22-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti  dai
seguenti: 
      «Tali risorse possono  essere  utilizzate,  oltre  che  per  le
medesime finalita' di cui  al  citato  articolo  200,  anche  per  il
finanziamento,  nel  limite  di  190  milioni  di  euro,  di  servizi
aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato  anche
a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di
trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di  contenimento  e
non finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente  destinate  ai
servizi di trasporto pubblico  locale  ove  i  predetti  servizi  nel
periodo precedente alla diffusione  del  COVID-19  abbiano  avuto  un
riempimento superiore a quello previsto dal  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  in  vigore  all'atto  dell'adozione  del
decreto di cui al comma 3 anche tenuto conto della  programmazione  e
conseguente erogazione di servizi aggiuntivi da parte delle  Regioni,
delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  o  dei  comuni
coerentemente all'esito dello  specifico  procedimento  previsto  dal
medesimo decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  per  la
definizione del piu' idoneo  raccordo  tra  gli  orari  di  inizio  e
termine delle  attivita'  didattiche  e  gli  orari  dei  servizi  di
trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e  nelle  forme  ivi
stabilite. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni, le Province autonome
e  i  comuni,  nonche'  la  gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, la concessionaria del servizio  ferroviario  Domodossola
confine svizzero e la gestione  governativa  navigazione  laghi,  nei
limiti di 90 milioni  di  euro,  possono  anche  ricorrere,  mediante
apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio,  a  operatori
economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su  strada
ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonche' ai  titolari  di
licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione  per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.»; 
    b) al comma 3, dopo le parole «da assegnare a ciascuna regione  e
provincia autonoma» sono inserite le seguenti: «nonche' alla gestione
governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del
servizio ferroviario Domodossola confine  svizzero  e  alla  gestione
governativa navigazione laghi». 
  5. All'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le parole «delle  Linee  guida  per  il
trasporto scolastico dedicato» sono  inserite  le  seguenti:  «e  non
finanziabili a  valere  sulle  risorse  ordinariamente  destinate  ai
servizi di trasporto pubblico locale» e dopo  le  parole  «in  vigore
all'atto dell'emanazione del decreto di cui al  terzo  periodo»  sono
inserite  le  seguenti:  «  ((,   anche   tenuto   conto   ))   della
programmazione e conseguente  erogazione  di  servizi  aggiuntivi  da
parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o
dei  comuni  coerentemente  all'esito  dello  specifico  procedimento
previsto dal  medesimo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri per la definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari di
inizio e termine delle attivita' didattiche e gli orari  dei  servizi
di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e nelle forme ivi
stabilite»; 
    (( a-bis) dopo il secondo periodo sono inseriti i  seguenti:  «Le
convenzioni di cui al secondo periodo possono altresi'  prevedere  il
riconoscimento, in favore degli operatori  economici  affidatari  dei
servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di  mancata  prestazione
dei servizi determinata da  circostanze  sopravvenute  e  consistenti
nell'attuazione delle misure di  contenimento  della  diffusione  del
COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo  e'
determinato avendo riguardo ai costi  fissi  connessi  alla  messa  a
disposizione dei mezzi»; )) 
    b) al terzo periodo, dopo le parole «sono assegnate alle  Regioni
e alle Province autonome di Trento e di  Bolzano»  sono  inserite  le
seguenti:  «nonche'  alla   gestione   governativa   della   ferrovia
circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola
confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi». 
                          (( Art. 29 - bis 
 
   Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica 
              per i veicoli adibiti al trasporto merci 
 
  1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e  private
di  veicoli  a  basse  emissioni   complessive,   nonche'   la   loro
riqualificazione elettrica, a  titolo  sperimentale,  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto
fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il  cui  motore  puo'  essere
trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero  ibrida  ai  sensi
dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3. )) 
                          (( Art. 29 - ter 
 
Ulteriori misure compensative per  il  trasporto  di  passeggeri  con
  autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico 
 
  1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole da: «ed e' esclusa la loro cumulabilita'»  fino  alla  fine
del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  nel  rispetto  della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato». )) 
                         (( Art. 29 - quater 
 
         Disposizioni in materia di infrastrutture stradali 
 
  1. In considerazione delle difficolta'  operative  determinate  dal
protrarsi della crisi pandemica  da  COVID-19,  all'articolo  13-bis,
comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro
il 30 aprile 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il  31
luglio 2021». )) 
                               Art. 30 
 
                      Ulteriori misure urgenti 
                      e disposizioni di proroga 
 
  1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre  2020  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti: « (( 31 dicembre 2021 )) »; 
    b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle
seguenti «31 dicembre 2021». 
    c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro  per  l'anno  2021»
sono sostituite dalle seguenti: « ((  330  milioni  ))  di  euro  per
l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite  dalle  parole
«con uno o piu' decreti» e le parole  «entro  sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle parole «entro il 30 giugno 2021». 
  (( 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a),  pari  a  247,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a  82,5  milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo  120,  comma  6,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni. 
  2-bis. All'articolo 109 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,   le   parole:   «limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021»; 
    b) al comma 1-bis, le parole: «per l'anno 2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per  gli  anni  2020  e  2021»  e  le  parole:  «del
rendiconto della  gestione  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«rispettivamente del rendiconto delle gestioni 2019 e 2020»; 
    c)  al  comma  2,   le   parole:   «limitatamente   all'esercizio
finanziario 2020» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente agli
esercizi finanziari 2020 e 2021»; 
    d) alla rubrica, la parola: «correnti» e' soppressa. )) 
  3. In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  il
termine per la  restituzione  dei  questionari  pubblicati  nell'anno
2021, necessari per il calcolo dei  fabbisogni  standard  degli  Enti
locali di cui all'articolo 5, comma 1, (( lettera c) )), del  decreto
legislativo 26 novembre 2010,  n.  216,  e'  fissato  in  centottanta
giorni dalla pubblicazione. 
  4. Per l'esercizio  2021,  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito  al  30
aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo  e'  autorizzato
l'esercizio  provvisorio  di  cui  all'articolo   163   del   decreto
legislativo n. 267 del 2000. 
  (( 4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «diciotto mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
seguenti: «ventiquattro mesi» e al comma 10 e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «Con il consenso delle  parti,  in  tali  casi,  il
voucher puo' essere ceduto dal beneficiario all'agenzia  di  viaggio,
ovvero puo' essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei
casi in cui il pagamento o la  prenotazione  siano  stati  effettuati
dalla stessa». )) 
  5. Limitatamente all'anno 2021, in  deroga  all'articolo  1,  comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  53,  comma
16, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  i  comuni  approvano  le
tariffe e i regolamenti della TARI  e  della  tariffa  corrispettiva,
sulla base del piano economico finanziario del servizio  di  gestione
dei rifiuti, entro il 30 giugno  2021.  Le  disposizioni  di  cui  al
periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica
a  provvedimenti  gia'  deliberati.  In  caso  di  approvazione   dei
provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data
successiva all'approvazione del proprio  bilancio  di  previsione  il
comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di
previsione in occasione della prima variazione utile.  ((  La  scelta
delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238,  comma  10,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata  al
comune, o  al  gestore  del  servizio  rifiuti  in  caso  di  tariffa
corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1°
gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno  2021  la  scelta  deve
essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
)) 
  6. All'articolo 1, comma 449, lettera  d-sexies),  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232 il terzo e quarto periodo sono  sostituiti  dai
seguenti: «Il contributo di cui al primo periodo e'  ripartito  entro
il 30 novembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  dell'istruzione,  il
Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro  per  le
pari  opportunita'  e  la  famiglia  previa  intesa   in   Conferenza
Stato-citta' ed  autonomie  locali,  su  proposta  della  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, tenendo  conto,  ove  disponibili,
dei costi standard per  la  funzione  "Asili  nido"  approvati  dalla
stessa Commissione. Con il decreto di cui al precedente periodo  sono
altresi' disciplinati gli obiettivi di  potenziamento  dei  posti  di
asili nido da conseguire con le risorse assegnate e le  modalita'  di
monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.». 
  (( 6-bis. Al comma 368 dell'articolo  l  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Gli  enti
locali possono avvalersi della Fondazione di cui al  presente  comma,
per l'adozione di misure a sostegno delle  attivita'  degli  impianti
sportivi comunali connesse  alla  ripartenza  del  settore  sportivo,
nella redazione  di  studi  di  fattibilita'  e  dei  relativi  piani
economico-finanziari   per   la   costruzione,   l'ampliamento,    il
miglioramento, il completamento e la messa a norma degli impianti, al
fine di garantire  il  rispetto  delle  linee  guida  in  termini  di
sicurezza  e  in  particolare  per  la  riduzione  del   rischio   di
trasmissione del contagio epidemiologico.  Per  tali  finalita'  sono
stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per  l'anno
2021». 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari  a  500.000  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
  6-quater. All'articolo 105 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
    «3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettere a) e
b), iscritte sul pertinente  capitolo  del  bilancio  autonomo  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di  15  milioni  di
euro, possono essere spese fino al 31 dicembre 2021». 
  7. All'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le disposizioni recate dal presente decreto  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle  di  cui  agli
articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37  che  si
applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023». )) 
  8. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, e' aggiunto,  in
fine, il seguente articolo: «Art. 15-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  9. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, e' aggiunto,  in
fine, il seguente articolo: «Art. 12-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  10. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 17-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  11. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: «Art. 43-bis (Disposizione finale). -  1.
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a  decorrere
dal (( 31 dicembre 2023 )).». 
  (( 11-bis. In  considerazione  della  situazione  straordinaria  di
emergenza  sanitaria  derivante  dalla  diffusione  dell'epidemia  di
COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente  e  diffusamente
grave  su  tutto  il  territorio  nazionale,  il   termine   di   cui
all'articolo 243-bis, comma 5, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30  settembre  2021
qualora il previsto termine di novanta giorni scada  antecedentemente
alla predetta data. Sono rimessi in termini  anche  i  comuni  per  i
quali il termine e' scaduto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' i comuni con facolta'  di  ripresentare  un
nuovo piano che nello  stesso  periodo  abbiano  gia'  presentato  il
piano. 
  11-ter. Dall'attuazione del comma 11-bis non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  11-quater. Per fronteggiare gli  effetti  economici  dell'emergenza
epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19,  nell'ambito
delle esigenze connesse ai processi di  riorganizzazione  avviati  ai
sensi del presente decreto  ed  al  fine  di  assicurare  l'effettiva
disponibilita' sotto il profilo  logistico  degli  immobili  dismessi
dalla  pubblica   amministrazione,   anche   nella   prospettiva   di
assicurarne l'adeguata redditivita', l'articolo 3, commi 1 e  4,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' l'articolo l, commi da 616
a 619, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  non  si  applicano,
limitatamente  all'anno  2021,  ai  contratti  di  locazione  passiva
sottoscritti con societa' direttamente o  indirettamente  controllate
dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure
di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248. 
  11-quinquies.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  11-quater   si
applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,  ai  sensi
dell'articolo 1339 del codice civile, anche in  deroga  ad  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso  di  successivo
trasferimento degli immobili a terzi. 
  11-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 11-quater e 11-quinquies,
pari a 3,4 milioni di euro per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto. 
  11-septies. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30  dicembre
2018, n. 145, le parole: «sono prorogati di tre mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «sono prorogati di cinque mesi». )) 
                          (( Art. 30 - bis 
 
                   Adeguamento dell'accantonamento 
              del fondo crediti di dubbia esigibilita' 
 
  1. All'articolo 107-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del 2021». )) 
                          (( Art. 30 - ter 
 
                   Assunzioni di personale addetto 
                    alla ricostruzione di Ischia 
 
  1. Al fine di garantire l'operativita' degli uffici  amministrativi
addetti alla ricostruzione, i comuni di Forio, di Lacco  Ameno  e  di
Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi  il
21   agosto   2017,   sono   autorizzati   ad   assumere   personale,
rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unita' per  l'anno  2021,  con
contratti di lavoro a  tempo  determinato  nel  rispetto  dei  limiti
temporali di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81. 
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate  in  deroga  ai
vincoli  assunzionali  di  cui  all'articolo   9,   comma   28,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui  all'articolo  1,  comma
557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  nonche'  in  deroga
all'articolo 259,  comma  6,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro  420.000
per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  34,  comma  6,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. )) 
                         (( Art. 30 - quater 
 
                  Incremento del fondo salva-opere 
 
  1. Al  fine  di  garantire  il  rapido  completamento  delle  opere
pubbliche, di tutelare i  lavoratori  e  di  sostenere  le  attivita'
imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso,  il  Fondo
salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile  2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.
58, e' incrementato di ulteriori 6 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. All'articolo 47, comma 1-quater,  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58,  al  primo  periodo,  le  parole:  «,  ivi  compresa  la
possibilita' di affidare l'istruttoria, anche sulla base di  apposita
convenzione, a societa' o enti in possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta',  scelti  mediante  gara»  sono
sostituite dalle seguenti: «. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili puo' svolgere l'istruttoria delle domande
nonche' tutte le attivita'  conseguenti  alla  surroga  prevista  dal
comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di  apposite  convenzioni,
di societa' o enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti mediante gara ovvero individuati
ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.
102» e, al secondo  periodo,  le  parole:  «dalla  convenzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dalle convenzioni». 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. )) 
                       (( Art. 30 - quinquies 
 
          Contributo per i concessionari di aree demaniali 
              per le attivita' di pesca e acquacoltura 
 
  1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese
ittiche dall'emergenza da COVID-19 e di favorire  il  loro  rilancio,
per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro al  fine
di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita  con  il
decreto di cui al comma 2 e in ogni  caso  non  superiore  al  canone
corrisposto, a favore dei concessionari di aree  demaniali  marittime
concernenti  zone  di  mare  territoriale   per   le   attivita'   di
acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della
fascia costiera e di zone acquee, nonche'  per  la  realizzazione  di
manufatti  per  il   conferimento,   il   mantenimento,   l'eventuale
trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. 
  2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente articolo, ivi incluse quelle per
il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1  che
costituisce tetto di spesa massimo. 
  3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1  milione  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. 
  4.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
)) 
                         (( Art. 30 - sexies 
 
Proroga del Commissario straordinario per la  sicurezza  del  sistema
  idrico del Gran Sasso e disposizioni in materia di sicurezza per le
  gallerie della rete stradale 
 
  1.  In  relazione  alla  necessita'  di  garantire  la  continuita'
operativa anche in relazione alle difficolta' connesse  all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  al  comma  1  dell'articolo  4-ter  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «fino  al  31  dicembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2023». 
  2. Per le finalita' di cui al presente articolo, la dotazione della
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario  di  cui
all'articolo 4-ter  del  citato  decreto-legge  n.  32  del  2019  e'
incrementata di 500.000 euro per l'anno 2022. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1  e  2,  pari  a
1.350.000 euro per l'anno 2022 e a 675.000 euro per l'anno  2023,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  4. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
Commissione e' composta dal Presidente del  Consiglio  superiore  dei
lavori pubblici o da un suo  delegato,  che  la  presiede,  da  sette
esperti tecnici designati dal Presidente del Consiglio superiore  dei
lavori  pubblici,  da  due   rappresentanti   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili designati dal  Ministro,
da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per  la  sicurezza  delle
ferrovie e delle  infrastrutture  stradali  e  autostradali,  da  tre
rappresentanti del Ministero dell'interno designati  dal  Ministro  e
scelti, rispettivamente, tra il personale della Polizia stradale, del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali e del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da
un rappresentante del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   da   un   magistrato
amministrativo, da un magistrato contabile e  da  un  avvocato  dello
Stato, designati secondo le modalita' individuate  dagli  ordinamenti
di rispettiva appartenenza»; 
      2) dopo il comma 11 e' aggiunto il seguente: 
        «11-bis. Per l'attuazione dei propri compiti e  funzioni,  la
Commissione  puo'  promuovere  attivita'   di   studio,   ricerca   e
sperimentazione, anche di natura prototipale, in materia di sicurezza
delle gallerie»; 
    b) dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 10-bis (Disciplina  del  processo  di  adeguamento  delle
gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza  di  cui
all'articolo 3).  -  1.  Al  fine  di  assicurare  un  tempestivo  ed
efficiente processo di adeguamento ai requisiti minimi  di  sicurezza
di cui all'articolo 3 delle  gallerie  aperte  al  traffico,  per  le
quali, alla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,
non e' stata richiesta la messa  in  servizio  secondo  la  procedura
prevista dall'allegato 4, i  Gestori,  entro  il  31  dicembre  2021,
trasmettono, per ciascuna galleria, il progetto della sicurezza  alla
Commissione, corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione  dei
lavori. 
      2. Per le gallerie stradali oggetto dell'estensione della  rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T),  come  definita  dal  regolamento
(UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'11
dicembre 2013, i Gestori trasmettono alla Commissione,  per  ciascuna
galleria, entro il 30  giugno  2023,  il  progetto  della  sicurezza,
corredato del relativo cronoprogramma di esecuzione dei lavori. 
      3.  Il  livello  di  definizione   tecnica   degli   interventi
strutturali e impiantistici previsti dal progetto della sicurezza  di
cui ai commi  1  e  2  deve  essere  almeno  quello  di  un  progetto
definitivo  ai  sensi  dell'articolo  23  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e
comunque tale da: 
        a) individuare gli aspetti qualitativi e  quantitativi  degli
interventi previsti, gli aspetti geometrico-spaziali  e  i  requisiti
prestazionali di opere e impianti; 
        b) consentire la valutazione dell'idoneita' delle  specifiche
scelte progettuali adottate, in  relazione  ai  requisiti  minimi  di
sicurezza di cui all'allegato 2. 
      4. Entro sessanta  giorni  dalla  presentazione  da  parte  del
Gestore del progetto della sicurezza, la Commissione procede alla sua
valutazione  e  all'eventuale   approvazione,   anche   mediante   la
formulazione di specifiche prescrizioni. 
      5. In relazione  al  progetto  della  sicurezza  approvato,  il
Gestore, eseguiti i lavori di adeguamento, trasmette la richiesta  di
messa in servizio, secondo la  procedura  prevista  dall'allegato  4,
entro il 31 dicembre 2025 o, per le gallerie stradali di cui al comma
2, entro il 30 giugno 2027. 
      6. In relazione alla richiesta di messa in servizio di  cui  al
comma 5, la Commissione, previa visita di sopralluogo alla  galleria,
entro sessanta giorni  dalla  presentazione  da  parte  del  Gestore,
autorizza  la  messa  in  servizio  della  galleria  impartendo,  ove
necessario, specifici  prescrizioni  e  adempimenti,  anche  mediante
eventuali limitazioni all'esercizio. 
      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione e fino alla richiesta di messa in  servizio  di  cui  al
comma 5, i Gestori, allo scopo di consentire alla  Commissione  e  al
Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  il
controllo delle attivita' finalizzate all'adeguamento ai requisiti di
cui all'articolo 3, nonche' dell'attuazione delle misure di sicurezza
temporanee minime di cui all'articolo 10-ter, trasmettono un rapporto
semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni
anno. 
      8. Il rapporto semestrale di monitoraggio contiene: 
        a) lo  stato  di  avanzamento  delle  attivita'  relative  al
processo di adeguamento delle gallerie alle misure  di  sicurezza  di
cui  all'articolo  3,  che  evidenzi  l'avanzamento  effettivo  delle
attivita' rispetto a quello programmato nel progetto della  sicurezza
di cui ai commi l e 2 del presente articolo; 
        b) le risultanze del monitoraggio funzionale  delle  gallerie
svolto mediante  adeguati  sistemi  di  controllo,  anche  alla  luce
dell'adozione delle misure di  sicurezza  temporanee  minime  di  cui
all'articolo 10-ter; 
        c) le eventuali  variazioni  nell'adozione  delle  misure  di
sicurezza temporanee minime di cui  all'articolo  10-ter,  alla  luce
della progressiva realizzazione e del collaudo delle  opere  e  degli
impianti; 
        d) una dichiarazione, sottoscritta dal legale  rappresentante
del Gestore ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal
Responsabile della sicurezza e dall'esperto  qualificato  di  cui  al
punto 2.3 dell'allegato 4, relativa alla  corretta  adozione  e  alla
perdurante idoneita', sotto il profilo della sicurezza, delle  misure
di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter. 
      9. In  caso  di  ritardi  nel  processo  di  adeguamento  delle
gallerie ai requisiti di cui  all'articolo  3,  la  Commissione  puo'
proporre alle prefetture - uffici territoriali del Governo competenti
di adottare le necessarie azioni e  misure  correttive.  In  caso  di
mancata presentazione della richiesta di messa in servizio di cui  al
comma 5, le prefetture -  uffici  territoriali  del  Governo  possono
disporre sospensioni dell'esercizio,  con  indicazione  di  eventuali
percorsi alternativi, o ulteriori limitazioni dell'esercizio rispetto
a quelle eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 10-ter. 
      10.   Le   informazioni   concernenti,   in   particolare,   il
cronoprogramma delle  opere  ed  in  generale  l'avanzamento  fisico,
finanziario e procedurale delle stesse sono desunte  dal  sistema  di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
      Art. 10-ter (Disciplina transitoria del processo di adeguamento
delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di
cui all'articolo 3). - 1. Fino al rilascio  dell'autorizzazione  alla
messa in servizio di cui all'articolo 10-bis,  comma  6,  il  Gestore
provvede ad adottare, per ciascuna galleria aperta  al  traffico,  le
misure di sicurezza temporanee minime. 
      2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,  comma  10,  la
Commissione puo' disporre ulteriori  limitazioni  dell'esercizio  nei
casi di: 
        a) inadempienza alle misure di sicurezza  temporanee  minime,
accertata a seguito di visita ispettiva di cui agli articoli 11 e 12; 
        b)  omessa  trasmissione  o  trasmissione  incompleta   delle
dichiarazioni  relative  all'adozione  delle  misure   di   sicurezza
temporanee minime ovvero delle  dichiarazioni  relative  ai  rapporti
semestrali di monitoraggio di cui all'articolo 10-bis, comma 8»; 
    c) all'articolo 16: 
      1) dopo il comma l e' inserito il seguente: 
      «1-bis. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da centomila euro  a  trecentomila  euro  il  Gestore  che
ometta di adempiere agli obblighi di cui all'articolo  10-bis,  comma
5, entro i termini ivi previsti»; 
      2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione,  sono  definite  le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1,
1-bis, 2 e 3». 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili si provvede  all'aggiornamento  e  all'adeguamento  degli
allegati  al  decreto  legislativo  5  ottobre  2006,  n.   264,   in
conformita' a quanto previsto dal comma 4. )) 
Titolo V
ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI
                               Art. 31 
 
Misure per favorire l'attivita' didattica e  per  il  recupero  delle
  competenze e della socialita' delle studentesse  e  degli  studenti
  nell' (( emergenza da COVID-19 )) 
 
  1. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni  scolastiche  ((
ed educative )) di cui all'articolo 1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n.  296,  e'  incrementato  di  150  milioni  di  euro
nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato  per  l'acquisto,
sulla base  delle  esigenze  delle  singole  istituzioni  scolastiche
statali, di: 
    a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale
((, dell'aria )) e degli ambienti, nonche' di ogni  altro  materiale,
anche di consumo, il  cui  impiego  sia  riconducibile  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
    b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza
psicologica  e  pedagogica,  da  rivolgere  in  particolar   modo   a
studentesse  e  studenti,  oltre  che  al  personale  scolastico,  in
relazione alla prevenzione  e  al  trattamento  dei  disagi  e  delle
conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
    c) servizi medico-sanitari  volti  a  supportare  le  istituzioni
scolastiche (( ed educative statali )) nella gestione  dell'emergenza
epidemiologica,  nelle  attivita'  inerenti   alla   somministrazione
facoltativa  di  test  diagnostici  alla  popolazione  scolastica  di
riferimento, all'espletamento delle  attivita'  di  tracciamento  dei
contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo  scopo
di svolgere una funzione efficace e  tempestiva  di  raccordo  con  i
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali; 
    d) dispositivi  e  materiali  destinati  al  potenziamento  delle
attivita' di inclusione  degli  studenti  con  disabilita',  disturbi
specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. 
  ((  1-bis.   In   considerazione   del   protrarsi   dell'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  e  del  relativo  impatto  sul  sistema
universitario, i collegi universitari di merito riconosciuti  nonche'
quelli accreditati ai sensi rispettivamente degli articoli  16  e  17
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e dei relativi  decreti
attuativi  mantengono  il   proprio   status   con   riferimento   al
monitoraggio dei requisiti  di  riconoscimento  e  dei  requisiti  di
accreditamento  basato  sui   dati   relativi   all'anno   accademico
2020/2021, a prescindere dal loro rispetto. )) 
  2. Le risorse di cui al comma 1  sono  assegnate  alle  istituzioni
scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione, sulla
base dei criteri e parametri vigenti per la  ripartizione  del  fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui  al  citato
articolo 1, comma 601, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296.  Il
Ministero dell'istruzione garantisce  la  gestione  coordinata  delle
iniziative di cui al comma 1 ed assicura interventi centralizzati  di
indirizzo,  supporto  e  monitoraggio  in  favore  delle  istituzioni
scolastiche (( ed educative statali )), anche attraverso il  servizio
di assistenza Amministrativo -  Contabile  e  la  predisposizione  di
procedure  operative,  modelli  anche  informatici  e  documentazione
funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente alla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  comunica  alle  istituzioni
scolastiche  ed   educative   statali   l'ammontare   delle   risorse
finanziarie di cui al  comma  1  da  assegnare,  con  l'obiettivo  di
accelerare l'avvio delle procedure  di  affidamento  e  realizzazione
degli interventi. Le istituzioni  scolastiche  ed  educative  statali
provvedono  entro  il  31  dicembre  2021  alla  realizzazione  degli
interventi o al completamento delle procedure  di  affidamento  degli
interventi. 
  4. I  revisori  dei  conti  delle  istituzioni  scolastiche  ((  ed
educative statali  ))  svolgono  controlli  successivi  sull'utilizzo
delle risorse finanziarie di cui al presente  articolo  in  relazione
alle finalita' in esso stabilite, ai sensi dell'articolo 51, comma 4,
primo periodo, (( del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 28 agosto 2018,  n.
129, )) e  secondo  le  indicazioni  del  Ministero  dell'istruzione,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5.  L'assenza  dal  lavoro  del   personale   docente,   educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ((
ed educative statali e comunali, paritarie e del sistema integrato di
educazione e di istruzione dalla nascita sino  a  sei  anni,  nonche'
degli enti  universitari  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM) )) per la somministrazione del
vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La predetta  assenza  non
determina  alcuna  decurtazione  del   trattamento   economico,   ne'
fondamentale ne' accessorio. 
  6. Al fine di supportare le istituzioni scolastiche (( ed educative
statali )) nella  gestione  della  situazione  emergenziale  e  nello
sviluppo  di  attivita'  volte  a  potenziare   l'offerta   formativa
extracurricolare,  il  recupero  delle   competenze   di   base,   il
consolidamento delle discipline, la promozione di  attivita'  per  il
recupero della socialita', della proattivita', della vita  di  gruppo
delle studentesse e degli studenti anche nel periodo  che  intercorre
tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021  e  l'inizio
di   quelle   dell'anno   scolastico   2021/2022,   il   Fondo    per
l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e  per  gli
interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2021.
Tali risorse sono  assegnate  e  utilizzate  sulla  base  di  criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, di  concerto  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  anche  al  fine   di
ottimizzare l'impiego dei finanziamenti di cui al Programma operativo
nazionale «Per la Scuola»  2014-2020,  da  adottarsi  entro  quindici
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto-legge.   Le
istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro  il  31
dicembre 2021 alla realizzazione degli interventi o al  completamento
delle procedure di affidamento degli  interventi,  anche  tramite  il
coinvolgimento, secondo principi di trasparenza e nel rispetto  della
normativa vigente, di enti del terzo settore e imprese sociali. 
  (( 6-bis.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  6  sono  inoltre
stanziati, a supporto della gestione della situazione emergenziale  e
dello sviluppo di attivita' volte a  potenziare  l'offerta  formativa
extracurricolare, 3 milioni di euro per l'anno  2021,  da  trasferire
alla regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e alle province autonome di
Trento e di Bolzano  per  il  riparto  alle  istituzioni  scolastiche
situate nei territori di competenza. 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a  3  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del  presente
decreto. )) 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 1 e  dal  comma  6,  pari  a  300
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai  sensi  dell'articolo
42. 
                               Art. 32 
 
Completamento del programma di (( sostegno alla  fruizione  ))  delle
  attivita' di didattica digitale per (( le regioni  del  Mezzogiorno
  )) 
 
  1. Al fine di consentire il completamento del programma di sostegno
alla fruizione delle attivita' di didattica digitale integrata  nelle
Regioni del Mezzogiorno, il fondo di cui all'articolo  1,  comma  62,
della legge 13 luglio 2015, n. 107 e' incrementato per il 2021 di  35
milioni di euro. Agli oneri derivanti  dalla  presente  disposizione,
pari a 35 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  -
periodo di programmazione 2021-2027, di  cui  all'articolo  1,  comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2. Le risorse di cui al comma  1  sono  destinate  all'acquisto  di
dispositivi e  strumenti  digitali  individuali,  anche  al  fine  di
assicurare una connettivita' di  dati  illimitata,  da  concedere  in
comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti,  anche
nel rispetto  dei  criteri  di  accessibilita'  per  le  persone  con
disabilita', nonche' per l'utilizzo delle  piattaforme  digitali  per
l'apprendimento a distanza. 
  3. Le risorse di cui  al  comma  1  sono  altresi'  destinate  alle
istituzioni scolastiche per l'acquisto di dispositivi e strumenti per
lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata,
anche nel rispetto dei criteri di accessibilita' per le  persone  con
disabilita',  nonche'  per  assicurare  una  connettivita'  di   dati
illimitata. 
  4. Con decreto del Ministro dell'Istruzione,  di  concerto  con  il
Ministro per il sud e la coesione  territoriale  e  il  Ministro  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale,  le  risorse  di
cui al comma 1 sono ripartite tra le  istituzioni  scolastiche  delle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di
studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie. 
  5. Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti  di  cui  ai
commi 2 e 3 mediante ricorso agli strumenti di  cui  all'articolo  1,
commi 449 e 450, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  ovvero  ai
sensi dell'articolo 75  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
  6. Il Ministero dell'istruzione e'  autorizzato  ad  anticipare  in
un'unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in
attuazione del presente articolo, nel limite delle risorse a tal fine
iscritte in bilancio e fermo restando il successivo  svolgimento  dei
controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche
sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al  presente  articolo
in relazione alle finalita' in esso stabilite. 
                          (( Art. 32 - bis 
 
             Misure di semplificazione per l'ampliamento 
                      dei collegamenti digitali 
 
  1. Al  fine  di  ampliare  le  misure  di  semplificazione  per  la
realizzazione di collegamenti  digitali  e  migliorare  l'accesso  ai
servizi digitali per cittadini e imprese, resi ancora piu' urgenti  e
necessari dall'emergenza da COVID-19, anche oltre la cessazione della
stessa, all'articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020,  n.  183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  dopo  le  parole:  «n.  62,»  sono  inserite  le
seguenti: «degli uffici postali e dei centri di  lavorazione  postale
di Poste italiane S.p.A.»; 
    b) al comma 2-bis, dopo le parole:  «n.  62,»  sono  inserite  le
seguenti: «degli uffici postali e dei centri di  lavorazione  postale
di Poste italiane S.p.A.»; 
    c) alla rubrica, dopo le parole: «delle scuole» sono inserite  le
seguenti:  «,  degli  uffici  postali,  dei  centri  di   lavorazione
postale». )) 
                               Art. 33 
 
Misure a  sostegno  delle  Universita',  delle  istituzioni  di  alta
  formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 
 
  1.  Il   Fondo   per   le   esigenze   emergenziali   del   sistema
dell'Universita', delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  in  considerazione
del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei
ministri in data 31 gennaio 2020, e' incrementato, per  l'anno  2021,
di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui  al  presente  comma  e'
destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto  di
dispositivi digitali per gli studenti (( o di piattaforme digitali ))
per la ricerca o la didattica a distanza, nonche' agli interventi  di
ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per  lo
svolgimento delle attivita' di ricerca o didattica. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  pari  a  78,5
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  ((  2-bis.  Al  fine  di  consentire  una  tempestiva  ed  efficace
riprogrammazione delle attivita' di ricerca e di garantire la  giusta
qualita' e maturita' ai relativi  progetti,  sospesi  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi  titolari  di
borse di studio ai sensi  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio
2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3  luglio  1998,  n.  210,
possono presentare richiesta di proroga, non superiore  a  tre  mesi,
del termine finale del corso, con conseguente erogazione della  borsa
di studio per il periodo corrispondente. 
  2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresi'  fruire
i dottorandi non percettori di borsa di studio,  nonche'  i  pubblici
dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In
quest'ultimo   caso   spetta   alla   pubblica   amministrazione   di
appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della
proroga del corso di dottorato. 
  2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, il Fondo  per  il
finanziamento ordinario delle universita',  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, lettera a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 61,6 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2-quinquies. All'onere derivante dai commi  da  2-bis  a  2-quater,
pari a 61,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 60
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto e,  quanto  a  1,6
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  2-sexies. In considerazione dei gravi effetti economici in  atto  e
delle criticita' derivanti dall'emergenza epidemiologica  conseguente
alla  diffusione  del  COVID-19,  all'articolo  238,  comma  2,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono
sostituiti dal seguente: «Per le medesime finalita' di cui  al  comma
1, e' altresi' autorizzata la spesa, per un importo pari a 1  milione
di euro a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore
per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale   (ISPRA),   di   cui
all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133».  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dell'incremento  di  cui  all'articolo  238,
comma 2, primo periodo, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. )) 
                               Art. 34 
 
            Misure a tutela delle persone con disabilita' 
 
  1. Al fine di dare  attuazione  alle  politiche  per  l'inclusione,
l'accessibilita'  e  il  sostegno  a   favore   delle   persone   con
disabilita', e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  Fondo  denominato  «Fondo   per
l'inclusione delle persone con disabilita'», con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2021, il cui stanziamento e' trasferito al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
(( o dell'Autorita' politica delegata )) in materia  di  disabilita',
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Lavoro
e delle politiche sociali sono individuati gli interventi e stabiliti
i criteri e le modalita' per l'utilizzazione delle risorse del  Fondo
di cui al comma 1 volte  a  finanziare  specifici  progetti.  ((  Sui
predetti decreti in materia di  infrastrutture  digitali,  inclusione
sportiva e turismo accessibile e' acquisito, rispettivamente per ogni
singolo  decreto,  il  concerto  del   Ministro   per   l'innovazione
tecnologica  e  la  transizione  digitale,  dell'Autorita'   politica
delegata in materia di sport e del Ministro del turismo. 
  2-bis. Gli interventi e i progetti di cui al comma 2 interessano  i
seguenti ambiti di intervento: 
    a) promozione e realizzazione di infrastrutture, anche  digitali,
per le politiche di inclusione delle persone con  disabilita',  anche
destinate ad attivita' ludico-sportive; 
    b) inclusione lavorativa  e  sportiva,  nonche'  per  il  turismo
accessibile per le persone con disabilita'. )) 
  3. All'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole «35 milioni  di  euro  per  l'anno  2020»  sono
aggiunte le seguenti parole « (( e di  20  milioni  di  euro  ))  per
l'anno 2021»; 
    b) le parole «entro il 30 giugno 2021»  sono  sostituite  con  le
seguenti «entro il 31 dicembre 2021». 
  4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 120 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                          (( Art. 34 - bis 
 
                Contributo alla Federazione nazionale 
                    delle istituzioni pro-ciechi 
 
  1. A decorrere dall'anno 2021, le  risorse  finanziarie  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20,  comma  8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla  copertura  degli
oneri relativi alla concessione del contributo annuo a  favore  della
Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi di  cui  al  regio
decreto 23 gennaio 1930, n. 119, previsto dall'articolo 3,  comma  3,
della legge 28 agosto 1997, n. 284,  pari  ad  euro  1.032.914,  sono
trasferite, per le  medesime  finalita',  sull'apposito  capitolo  di
spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, nell'ambito  del  programma  «Terzo  settore
(associazionismo,  volontariato,  Onlus  e  formazioni   sociali)   e
responsabilita' sociale delle imprese e delle  organizzazioni»  della
missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia». )) 
                          (( Art. 34 - ter 
 
Misure per il  riconoscimento  della  lingua  dei  segni  italiana  e
  l'inclusione delle persone con disabilita' uditiva 
 
  1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della  Costituzione  e  degli
articoli 21 e 26 della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea, nonche' in armonia  con  gli  articoli  9,  21  e  24  della
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', fatta a New York il 13 dicembre  2006  e  ratificata  ai
sensi della legge 3 marzo  2009,  n.  18,  la  Repubblica  riconosce,
promuove e tutela la lingua dei segni italiana (LIS) e la lingua  dei
segni italiana tattile (LIST). 
  2. La Repubblica riconosce  le  figure  dell'interprete  in  LIS  e
dell'interprete in  LIST  quali  professionisti  specializzati  nella
traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della  LIST,
nonche'  nel  garantire  l'interazione  linguistico-comunicativa  tra
soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione
in modalita' visivo-gestuale codificata delle espressioni  utilizzate
nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue  dei  segni
tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  del
Ministro  per  le  disabilita',   di   concerto   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono definiti i percorsi  formativi  per  l'accesso
alle professioni di interprete in LIS e di interprete in LIST e  sono
altresi' definite le norme  transitorie  per  chi  gia'  esercita  le
medesime professioni alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo  31  marzo  2001,  n.  165,  promuovono  progetti
sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato in  LIS
e in LIST e di sottotitolazione. 
  4. Al fine di  favorire  l'inclusione  sociale  delle  persone  con
disabilita'  uditiva,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri
promuove campagne di comunicazione. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede a valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 456, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  che,  per  l'anno
2021, e' incrementato di 4 milioni di euro. 
  6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
458 e' sostituito dal seguente: 
    «458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro con delega in materia di  disabilita',  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le   modalita'   per
l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 456». 
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  5,  pari  a  4
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. )) 
                               Art. 35 
 
         Misure per la funzionalita' delle Forze di Polizia 
                        e delle Forze Armate 
 
  1. Ai fini della prosecuzione, dal 1° febbraio al 30  aprile  2021,
del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del
contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori  compiti
comunque  connessi  all'emergenza   epidemiologica   in   corso,   e'
autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di  92.063.550  euro,  di  cui
51.120.750 euro per il pagamento delle indennita' di ordine  pubblico
del personale delle Forze di Polizia e  degli  altri  oneri  connessi
all'impiego del personale delle polizie locali, 17.194.800  euro  per
gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di
Polizia e 23.748.000 euro  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di
lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia. 
  2. In considerazione del  livello  di  esposizione  al  rischio  di
contagio  da  COVID-19  connesso   allo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali delle Forze di Polizia, al fine di consentire,  per  il
periodo di cui  al  comma  1,  la  sanificazione  e  la  disinfezione
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi  in  uso  alle
medesime Forze, (( nonche' di assicurare )) l'adeguata  dotazione  di
dispositivi di protezione individuale e l'idoneo  equipaggiamento  al
relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva  di
24.960.000 euro per l'anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese  di
sanificazione e disinfezione  degli  uffici,  degli  ambienti  e  dei
mezzi, 13.310.000 euro per l'acquisto dei dispositivi  di  protezione
individuale e per l'ulteriore materiale sanitario. 
  3. Al fine di garantire, per il periodo  di  cui  al  comma  1,  la
funzionalita' del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  in  relazione
agli accresciuti impegni  connessi  all'emergenza  epidemiologica  in
corso e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 5.763.533 per
il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del  personale
dei vigili del fuoco. 
  4. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e  della  sicurezza
in ambito carcerario e  far  fronte  al  protrarsi  della  situazione
emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19,  per  il  periodo
dal  1°  febbraio  al  30  aprile  2021,  e'  autorizzata  la   spesa
complessiva di euro 4.790.384 per l'anno 2021 di cui  euro  3.640.384
per  il  pagamento,  anche  in  deroga  ai  limiti   vigenti,   delle
prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento, da parte  del
personale del Corpo di Polizia  penitenziaria,  dei  dirigenti  della
carriera dirigenziale  penitenziaria,  nonche'  dei  direttori  degli
istituti penali per minorenni,  di  piu'  gravosi  compiti  derivanti
dalle misure  straordinarie  poste  in  essere  per  il  contenimento
epidemiologico (( ed euro 1.150.000 )) per le spese per i dispositivi
di protezione e prevenzione, di sanificazione  e  disinfezione  degli
ambienti e dei locali nella  disponibilita'  del  medesimo  personale
nonche' a tutela della popolazione detenuta. 
  5. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle  Capitanerie
di porto (( - Guardia costiera, )) dei maggiori compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19 ed in  considerazione  del
livello  di  esposizione  al  rischio  di  contagio   connesso   allo
svolgimento  dei  compiti  istituzionali,  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di euro 1.940.958 dal 1° febbraio al 30 aprile  2021,  di
cui euro  340.000  per  il  pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro
straordinario (( ed euro 1.600.958 )) per spese di  sanificazione  ed
acquisto di materiale di protezione individuale. 
  6. A decorrere dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile  2021,  per
consentire il pagamento delle competenze per lavoro  straordinario  e
del compenso forfetario di  impiego  al  personale  militare  medico,
paramedico, di supporto e a quello costantemente impiegato nelle sale
operative  delle  Forze  armate,  indispensabile  ad  assicurare   lo
svolgimento  delle  molteplici  attivita'  aggiuntive  necessarie   a
contrastare  l'eccezionale  diffusione   del   COVID-19   sull'intero
territorio  nazionale,  per  l'anno  2021  e'  autorizzata  la  spesa
complessiva di  euro  6.489.000.  I  compensi  accessori  di  cui  al
presente comma possono essere corrisposti anche in deroga  ai  limiti
individuali di cui all'articolo 10, comma 3,  della  legge  8  agosto
1990, n. 231, e a quelli stabiliti  dall'articolo  9,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171. 
  7. Per l'ulteriore  potenziamento  dei  servizi  sanitari  militari
necessario   ad   affrontare   le   eccezionali   esigenze   connesse
all'andamento dell'epidemia da  COVID-19  sul  territorio  nazionale,
anche mediante l'approvvigionamento di dispositivi medici  e  presidi
igienico  sanitari  per  incrementare   le   attuali   capacita'   di
prevenzione, diagnostiche, di profilassi, di cura e  di  supporto  al
piano vaccinale, e' autorizzata la spesa complessiva di 5.000.000  di
euro per l'anno 2021. 
  8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( 0a) al comma 1024, le parole: «la spesa  di  euro  166.678.933
per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «la  spesa  di  euro
176.730.722  per  l'anno  2021»   e   le   parole:   «con   specifica
destinazione, per l'anno 2021, di euro 164.208.250»  sono  sostituite
dalle seguenti: «con specifica destinazione, per l'anno 2021, di euro
174.260.039»; )) 
    a) al comma 1025 le parole  «31  gennaio  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 aprile 2021»; 
    b)  il  comma  1026  e'  sostituito  dal  seguente:  «1026.   Per
l'attuazione delle disposizioni del comma 1025  e'  autorizzata,  per
l'anno 2021, la spesa complessiva di  euro  9.659.061,  di  cui  euro
2.127.677 per il pagamento delle prestazioni di lavoro  straordinario
ed euro 7.531.384  per  gli  altri  oneri  connessi  all'impiego  del
personale». 
  9. Per l'attuazione del comma 8 e' autorizzata la spesa pari a euro
(( 17.216.364 )) per l'anno 2021. 
  (( 10. Agli oneri derivanti  dai  commi  da  1  a  9  del  presente
articolo, pari a euro  158.223.789  per  l'anno  2021,  si  provvede,
quanto a euro 148.172.000, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a euro
10.051.789,  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. 
  10-bis. In considerazione dei gravi effetti  economici  in  atto  e
delle criticita' derivanti dall'emergenza epidemiologica  conseguente
alla diffusione del COVID-19, al fine di far fronte, nei limiti delle
risorse autorizzate ai sensi del presente  comma,  alle  esigenze  di
stoccaggio,   movimentazione    e    facchinaggio    dei    materiali
indispensabili per l'efficienza  delle  Forze  armate,  limitatamente
all'anno 2021, e' autorizzata la spesa di euro 700.000. 
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 700.000  euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. )) 
                          (( Art. 35 - bis 
 
          Divise antisommossa per la Polizia penitenziaria 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e  della  sicurezza
in ambito carcerario, e' autorizzata la spesa di euro  1.500.000  per
l'anno 2021 da destinare all'acquisto di divise antisommossa e  altri
strumenti di protezione individuale per  gli  appartenenti  al  Corpo
della polizia penitenziaria, per interventi in situazioni  a  rischio
di incolumita'. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto. )) 
                               Art. 36 
 
                    Misure urgenti per la cultura 
 
  1. (( Il fondo di parte corrente )) di cui all'articolo  89,  comma
1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  istituito  nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, e' incrementato per l'anno 2021 di 200  milioni  di
euro. 
  (( 1-bis. All'articolo 90, comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le  parole:  «nell'anno  2019  e  nell'anno  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021». )) 
  2. All'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «spettacoli, fiere, congressi  e  mostre»  sono  sostituite
dalle seguenti «spettacoli e mostre». 
  3. Il fondo di cui all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, istituito nello stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato
di 120 milioni di euro per l'anno 2021. 
  4. All'articolo 183, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «25 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «105 milioni di euro per l'anno 2021». 
  (( 4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  2,  secondo  periodo,  le  parole:  «18  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «36 mesi»; 
    b) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
      «2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa
dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso gia' acquistati  alla
data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  rimangono
validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, a condizione
che lo spettacolo sia posticipato  con  data  certa  e  comunque  non
successiva al 31 dicembre 2023». 
  4-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  126,
il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4. Le disposizioni di cui all'articolo 88,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si  applicano  anche  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021  e  i
termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione». 
  4-quater. La dotazione del fondo «Carta della  cultura»,  istituito
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio  2020,  n.
15, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021. Al relativo
onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
41 del presente decreto. )) 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  400  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                          (( Art. 36 - bis 
 
                        Sostegno alla cultura 
 
  1. Al fine di sostenere le attivita' teatrali e gli spettacoli  dal
vivo, alle imprese che svolgono le suddette attivita' e  che  abbiano
subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per
cento rispetto all'anno 2019 e' riconosciuto un credito d'imposta del
90 per cento, quale contributo straordinario. 
  2. Il credito d'imposta di cui al  comma  1  spetta  per  le  spese
sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle attivita' di  cui
allo stesso comma 1, anche se alle stesse si e' proceduto  attraverso
l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo,
quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti. 
  3. Il credito  d'imposta  e'  concesso  anche  qualora  le  imprese
abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti  previsti
a carico del Fondo unico per lo spettacolo. 
  4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e
le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al
fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. 
  5. Il credito d'imposta e'  utilizzabile  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' stata sostenuta la
spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti  di  cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  di
cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito
d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e'  autorizzato
nel limite complessivo  di  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.
All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34,  comma
6, del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione  della
Commissione europea C (2020) 1863 final del 19  marzo  2020,  recante
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,  e  successive
modificazioni. )) 
                          (( Art. 36 - ter 
 
                  Misure per le attivita' sportive 
 
  1. All'articolo 216  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. La  sospensione  delle  attivita'  sportive  determinata  dalle
disposizioni  emergenziali  connesse  all'epidemia  di  COVID-19   si
qualifica  come  sopravvenuta  impossibilita'  della  prestazione  in
relazione ai  contratti  di  abbonamento  per  l'accesso  ai  servizi
offerti da palestre, piscine e impianti sportivi  di  ogni  tipo,  ai
sensi e per gli effetti  dell'articolo  1463  del  codice  civile.  I
soggetti  che  offrono  servizi  sportivi  possono  riconoscere  agli
acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al  rimborso
o allo svolgimento delle attivita' con modalita'  a  distanza  quando
realizzabili,  un  voucher  di  valore  pari   al   credito   vantato
utilizzabile entro sei mesi  dalla  fine  dello  stato  di  emergenza
nazionale». )) 
                               Art. 37 
 
                    Sostegno alle grandi imprese 
 
  1. Al fine di consentire alle grandi  imprese  che  si  trovano  in
situazione di temporanea difficolta' finanziaria  in  relazione  alla
crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da  Covid-19,
di proseguire l'attivita', e' istituito, presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, un  apposito  Fondo  per  l'anno  2021,  con  una
dotazione di euro 200.000.000,00. 
  2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di
finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore
di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente  normativa
dell'Unione europea, con esclusione  delle  imprese  del  ((  settore
bancario, finanziario )) e assicurativo. Dette misure  sono  concesse
nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo  per  le
misure di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  nell'attuale
emergenza del Covid-19 di cui alla  comunicazione  della  Commissione
europea  C(2020)  1863  final  del  19  marzo   2020   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  3. Si considerano in temporanea difficolta' finanziaria le  imprese
che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati  a  far  fronte
regolarmente alle  obbligazioni  pianificate  o  che  si  trovano  in
situazione di «difficolta'» come definita all'articolo 2,  punto  18,
del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ((, del 17  giugno
2014 )), ma che presentano prospettive di ripresa dell'attivita'. Non
possono, in ogni caso, accedere agli interventi  le  imprese  che  si
trovavano gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto  articolo
2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31  dicembre  2019.
Il finanziamento di cui al presente articolo e' in ogni caso concesso
a condizione che  si  possa  ragionevolmente  presumere  il  rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo puo' operare anche
per il finanziamento delle imprese in  amministrazione  straordinaria
di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270  e  al  decreto
legge 23 dicembre 2003, n. 347  convertito  con  modificazioni  dalla
legge  18  febbraio  2004,  n.  39  e  successive   modificazioni   e
integrazioni, fermo restando  quanto  previsto  al  comma  2  ((  del
presente articolo )), tramite la concessione di prestito diretto alla
gestione  corrente,  alla  riattivazione  ed  al   completamento   di
impianti, immobili ed attrezzature industriali nonche' per  le  altre
misure indicate nel programma presentato.  I  crediti  sorti  per  la
restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in
prededuzione, a norma dell'articolo  111,  primo  comma,  numero  1),
della legge fallimentare di cui al regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267 e successive modificazioni e integrazioni.  Le  somme  restituite
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra  quota
capitale e quota interessi. Le somme  relative  alla  quota  capitale
sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di  Stato  di
cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 
  4. La gestione del Fondo di cui al comma 1 puo' essere  affidata  a
organismi in  house,  sulla  base  di  apposita  convenzione  con  il
Ministero dello sviluppo economico, i cui  oneri,  non  superiori  al
rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti
a carico della dotazione finanziaria dell'intervento. 
  5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottarsi
di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze  entro  30
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo,   criteri,   modalita'   e   condizioni    per    l'accesso
all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza  dei
presupposti per il rimborso del finanziamento. 
  6.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea  ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  200  milioni
di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  (( 7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione
delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica  da
COVID-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti
dalla crisi sul sistema  produttivo  nazionale,  l'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1 milione  di  euro  per
l'anno 2021, da  destinare  al  potenziamento  e  all'implementazione
delle attivita' ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico. )) 
                          (( Art. 37 - bis 
 
          Misure a sostegno delle imprese di autotrasporto 
 
  1. In considerazione dei  gravi  effetti  derivanti  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  fine  di  sostenere  il  settore  del
trasporto, alle  imprese  di  autotrasporto  merci  in  conto  terzi,
iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche  e  giuridiche  che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, non si applica
per l'anno 2021, nel limite di spesa  massima  di  cui  al  comma  2,
l'obbligo  di   contribuzione   nei   confronti   dell'Autorita'   di
regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma  6,  lettera
b), del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1,4  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. )) 
                          (( Art. 37 - ter 
 
           Modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 
                        16 marzo 1942, n. 267 
 
  1. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
dopo il settimo comma e' inserito il seguente: 
  «Qualora  dopo  l'omologazione  si  rendano  necessarie   modifiche
sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche  idonee
ad   assicurare   l'esecuzione   degli   accordi,   richiedendo    al
professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In
tal caso, il piano modificato e  la  relazione  sono  pubblicati  nel
registro delle imprese  e  della  pubblicazione  e'  dato  avviso  ai
creditori  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  o  posta  elettronica
certificata. Entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  dell'avviso  e'
ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto
comma». )) 
                               Art. 38 
 
              Misure di sostegno al sistema delle fiere 
 
  1. La dotazione del fondo di cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e'  incrementata  di  euro  150
milioni per l'anno 2021, per le finalita'  di  cui  all'articolo  91,
comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  3. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito
un fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021
destinato al ristoro delle perdite derivanti  dall'annullamento,  dal
rinvio   o   dal   ridimensionamento,   in   seguito    all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi. 
  4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  ripartizione  e
assegnazione  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  tenendo   conto
dell'impatto economico negativo nel settore conseguente  all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19. 
  5. La corresponsione dell'indennita' di sostegno ((  a  valere  sul
fondo )) di cui al comma 3, non  e'  compatibile  con  le  misure  di
sostegno (( a valere sulle risorse )) di cui al comma 1. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                               Art. 39 
 
         Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno 
       delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura 
 
  1. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole «150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:  «300
milioni di euro». Ai relativi oneri pari a 150 milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
  (( 1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il
comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. Fino al 31 dicembre  2022,  fermo  restando  il  rispetto
della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari,
le disposizioni di cui al  comma  1,  ad  eccezione  delle  fasi  del
lavaggio  e  dell'asciugatura,  si  applicano   anche   ai   prodotti
ortofrutticoli    destinati    all'alimentazione    umana    freschi,
confezionati e pronti per il  consumo  che  assicurano  l'assenza  di
elementi inquinanti ovvero nocivi. 
    1-ter.  Con  decreto  del  Ministro  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
individuati i parametri igienico-sanitari del  ciclo  produttivo  dei
prodotti di cui al comma 1-bis». 
  1-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.  183,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021,  n.  21,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6.  Fino  al  31   dicembre   2021   e'   sospesa   l'applicazione
dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e gia' immessi  in
commercio  o  etichettati  al  1°   gennaio   2022   possono   essere
commercializzati fino ad esaurimento delle scorte». )) 
                          (( Art. 39 - bis 
 
           Accesso delle imprese agricole al conto termico 
 
  1.  Fino  al  31  dicembre  2022,  nelle  zone  montane  le  misure
d'incentivazione di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51
del 2 marzo 2016, si applicano anche alle  imprese  il  cui  titolare
esercita le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile. )9 
                          (( Art. 39 - ter 
 
               Semplificazioni in materia di controllo 
        e certificazione delle macchine agricole e forestali 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,
nell'ambito delle  proprie  competenze,  al  fine  di  sviluppare  le
conoscenze tecniche indispensabili ad  assicurare  la  competitivita'
del settore meccanico agrario,  puo'  avvalersi,  previa  stipula  di
apposita convenzione, per l'anno 2021 e nel limite di spesa di cui al
comma 3 che  costituisce  tetto  di  spesa  massima,  dell'assistenza
tecnica dell'Ente nazionale meccanizzazione agricola (ENAMA). 
  2. In particolare, rientrano nell'attivita' di  assistenza  tecnica
di cui al comma 1: 
    a)  il  coordinamento  e  il  controllo   delle   operazioni   di
certificazione OCSE dei trattori agricoli e  forestali  condotte  dai
centri di prova operanti in Italia; 
    b) lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole  per  l'uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del  Ministro
delle politiche agricole alimentari  e  forestali  22  gennaio  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014; 
    c) lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie  nel  settore
della meccanica  agraria,  dell'agricoltura  di  precisione  e  della
produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole,
anche  in  collaborazione  con  gli  enti  di  ricerca  vigilati  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  0,5  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
presente decreto. )) 
                         (( Art. 39 - quater 
 
      Disposizioni in materia di materiale vegetale spiaggiato 
 
  1. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
nonche', fino al 31 dicembre 2022, la posidonia  spiaggiata,  laddove
reimmessa  nel  medesimo  ambiente  marino  o  riutilizzata  a   fini
agronomici o in sostituzione di materie prime  all'interno  di  cicli
produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana». )) 
                               Art. 40 
 
          Risorse da destinare al Commissario straordinario 
              per l'emergenza e alla Protezione civile 
 
  1. Per l'anno 2021 e' autorizzata la spesa di  euro  1.238.648.000,
per gli interventi di competenza del commissario straordinario di cui
all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  da  trasferire
sull'apposita  contabilita'  speciale  ad  esso  intestata,  come  di
seguito specificato: 
    a) 388.648.000  euro  per  specifiche  iniziative  funzionali  al
consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo  1,
comma 457, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  ivi  inclusi  le
attivita'  relative  allo  stoccaggio  e  alla  somministrazione  dei
vaccini, le attivita'  di  logistica  funzionali  alla  consegna  dei
vaccini,  l'acquisto   di   beni   consumabili   necessari   per   la
somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e  le  campagne
di informazione e sensibilizzazione; 
    b) 850 milioni di euro, su richiesta  del  medesimo  commissario,
per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse  all'emergenza
pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della
struttura di supporto del predetto commissario straordinario. 
  2. Il  commissario  straordinario  rendiconta  periodicamente  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e
delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al  comma
1. 
  3. Per l'anno 2021 il fondo di cui  all'articolo  44,  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e' incrementato di  700  milioni  di
euro, di cui 19 milioni di euro  da  destinare  al  ripristino  della
capacita' di risposta del Servizio nazionale della Protezione Civile. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  euro
1.938.648.000 per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                          (( Art. 40 - bis 
 
Assegnazione di risorse residue del Commissario straordinario per  la
  ricostruzione del viadotto Polcevera 
 
  1. Le risorse residue di cui all'articolo 4-bis, comma  9,  lettere
a) e b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16  novembre  2018,  n.  130,  disponibili
nella contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di
cui all'articolo 1, comma l, del medesimo decreto-legge,  nel  limite
di 35 milioni di euro, a seguito di una ricognizione del  Commissario
che ne attesti l'eccedenza  rispetto  alle  esigenze  da  soddisfare,
possono  essere  trasferite  dalla  suddetta  contabilita'   speciale
direttamente al comune di Genova e utilizzate per la realizzazione di
investimenti di rigenerazione e riqualificazione  urbana  delle  aree
sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio  di  tali
interventi e' assicurato da parte del comune  ai  sensi  del  decreto
legislativo  29   dicembre   2011,   n.   229.   Contestualmente   al
trasferimento di cui al primo periodo, il  Commissario  straordinario
provvede alla restituzione delle somme erogate  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti a titolo  di  anticipazione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 6, del citato decreto-legge n. 109  del  2018,
mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  per  la
successiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili per il finanziamento di programmi gia' previsti
nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di  cui  all'articolo
1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati  con
decreto del medesimo Ministero. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. )) 
                          (( Art. 40 - ter 
 
Proroga delle disposizioni in materia di  ristrutturazione  di  mutui
  ipotecari per immobili oggetto di procedura esecutiva 
 
  1. L'articolo 41-bis del decreto-legge 26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 41-bis (Mutui ipotecari per  l'acquisto  di  beni  immobili
destinati a prima casa e oggetto di procedura  esecutiva).  -  1.  Al
fine  di  fronteggiare,  in  via  eccezionale,   temporanea   e   non
ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove
una banca, o un intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
o una societa' di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile  1999,  n.
130, che sia creditore ipotecario di primo grado,  abbia  iniziato  o
sia intervenuto in una  procedura  esecutiva  immobiliare  avente  ad
oggetto l'abitazione principale del debitore, il  debitore,  che  sia
qualificato come consumatore  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,
lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, puo', quando ricorrono le condizioni  di  cui
al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere
ovvero richiesta di un  finanziamento,  con  surroga  nella  garanzia
ipotecaria esistente, a  un  terzo  finanziatore  che  rientri  nelle
citate categorie soggettive, il cui ricavato deve  essere  utilizzato
per estinguere il  mutuo  in  essere.  Il  debito  rinegoziato  o  il
finanziamento del terzo possono essere assistiti  dalla  garanzia  di
cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell'esdebitazione  per
il debito residuo. 
    2. Il diritto di cui al  comma  1  sussiste  al  ricorrere  delle
seguenti condizioni: 
      a)  che  l'ipoteca  gravi  su  un  immobile   che   costituisce
abitazione principale del debitore e questi  abbia  rimborsato,  alla
data della presentazione dell'istanza, almeno  il  5  per  cento  del
capitale originariamente finanziato; l'immobile deve  essere  adibito
ad abitazione principale del debitore quando e' iniziata la procedura
esecutiva e per l'intera durata  della  stessa,  non  deve  rientrare
nelle  categorie  catastali  A1,  A8  e  A9  e  non  deve  avere   le
caratteristiche di lusso indicate nel  decreto  del  Ministro  per  i
lavori pubblici n. 1072 del 2 agosto 1969, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969; 
      b) che la richiesta sia presentata  entro  il  termine  del  31
dicembre 2022, a condizione che al momento  della  presentazione  sia
pendente  una  procedura  esecutiva  immobiliare  sul  bene,  il  cui
pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2021; 
      c) che il debito complessivo calcolato ai  sensi  dell'articolo
2855 del codice civile nell'ambito della procedura non sia  superiore
a euro 250.000; 
      d) che l'importo offerto sia pari al minor valore tra il debito
per capitale e interessi, come calcolato ai sensi della lettera c), e
il 75 per cento del prezzo base della  successiva  asta  ovvero,  nel
caso in cui l'asta non sia ancora stata fissata, del valore del  bene
come determinato dall'esperto di cui all'articolo 569 del  codice  di
procedura civile; 
      e) che la restituzione dell'importo  rinegoziato  o  finanziato
avvenga con una dilazione non inferiore a dieci anni e non  superiore
a trenta anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo  e
comunque tale che  la  sua  durata  in  anni,  sommata  all'eta'  del
debitore, non superi il numero di 80. 
    3. In alternativa agli accordi previsti dal comma 1, il  coniuge,
la parte dell'unione civile, il convivente di fatto di cui alla legge
20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini fino al terzo grado del
debitore, al ricorrere in capo a quest'ultimo delle condizioni di cui
al comma 2, possono formulare richiesta di un finanziamento destinato
all'estinzione del debito di cui al  comma  1,  avente  il  contenuto
previsto dal comma 2. Il finanziamento puo'  essere  assistito  dalla
garanzia di cui al comma 4. 
    4. Le rinegoziazioni e i finanziamenti derivanti dagli accordi di
cui ai commi 1 e 3 del presente  articolo  possono  essere  assistiti
dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di garanzia per
la prima casa, di cui all'articolo 1, comma  48,  lettera  c),  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Alla presente finalita' e'  riservata
una quota di 8 milioni di euro per  l'anno  2021,  nell'ambito  della
dotazione   del   Fondo   medesimo,   che   e'    corrispondentemente
rifinanziato. La garanzia e' concessa nella misura del 50  per  cento
delle somme dovute a seguito degli accordi. Si applicano, per  quanto
non diversamente disposto con il presente articolo,  le  disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre
2013, n. 147, del relativo decreto ministeriale di  attuazione  e  di
ogni altro atto esecutivo o attuativo. 
    5. Il creditore o, nei casi di cui al comma  3,  il  finanziatore
svolge una valutazione del merito di credito nel rispetto  di  quanto
previsto  nella  disciplina  di   vigilanza   prudenziale   ad   esso
applicabile, all'esito della quale puo'  accettare  la  richiesta  di
rinegoziazione o di finanziamento, a condizione che il suo  contenuto
sia conforme alle previsioni di cui al comma 2 e previa verifica  con
esito positivo del merito creditizio del debitore  ovvero,  nei  casi
regolati dal comma 3, del destinatario del  finanziamento.  L'istanza
puo' essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilita'. 
    6. Al rapporto derivante dagli accordi di  rinegoziazione  e  dai
finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo  40,  comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385. 
    7. Il giudice che dirige l'esecuzione immobiliare di cui al comma
1, su istanza del debitore che ha fatto richiesta  di  rinegoziazione
del mutuo, sentiti tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, puo'
sospendere il  processo  fino  a  sei  mesi.  L'istanza  puo'  essere
proposta nei  termini  di  cui  all'articolo  624-bis,  primo  comma,
secondo periodo, del codice di procedura civile e il giudice provvede
secondo quanto previsto dai restanti periodi del predetto  comma.  Si
applica altresi' il secondo comma dell'articolo 624-bis del codice di
procedura civile. 
    8. La rinegoziazione di cui  al  comma  1,  con  beneficio  della
garanzia di cui al comma 4,  puo'  altresi'  essere  contenuta  nella
proposta di accordo o di piano del consumatore di cui alla  legge  27
gennaio 2012, n. 3. 
    9. Il piano del consumatore e la proposta di accordo di cui  alla
legge 27 gennaio 2012,  n.  3,  possono  prevedere  che  un  soggetto
finanziatore tra quelli indicati al comma 1 conceda  al  debitore  un
finanziamento, con surroga nella garanzia  ipotecaria  esistente,  il
cui ricavato deve  essere  utilizzato  per  estinguere  il  mutuo  in
essere. Il finanziamento e' assistito  dalla  garanzia  prevista  dal
comma 4. 
    10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8  milioni
di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  come  rifinanziato  dall'articolo  41  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41». )) 
                         (( Art. 40 - quater 
 
Disposizioni  in   materia   di   sospensione   dell'esecuzione   dei
              provvedimenti di rilascio degli immobili 
 
  1. La sospensione dell'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio
degli immobili, anche ad uso non  abitativo,  prevista  dall'articolo
103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  limitatamente  ai
provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento  del  canone
alle  scadenze   e   ai   provvedimenti   di   rilascio   conseguenti
all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma,  del  codice
di  procedura  civile,  del  decreto  di  trasferimento  di  immobili
pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, e' prorogata: 
    a) fino al 30 settembre 2021  per  i  provvedimenti  di  rilascio
adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020; 
    b) fino al 31 dicembre  2021  per  i  provvedimenti  di  rilascio
adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021. )) 
                               Art. 41 
 
                 Fondo per le esigenze indifferibili 
 
  1. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  200,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 550  milioni  di  euro  per
l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 42. 
                               Art. 42 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli effetti  finanziari  derivanti  dal  presente  decreto  sono
coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento  approvata
il 20 gennaio 2021 dalla Camera  dei  deputati  e  dal  Senato  della
Repubblica con le risoluzioni  di  approvazione  della  relazione  al
Parlamento  presentata  ai  sensi  dell'articolo  6  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre  2020,  n.
178, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto. 
  2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,
le parole: «145.000 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:
«180.000 milioni di euro». 
  3. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1,  primo
periodo, sono determinati nel limite massimo di 20,86 milioni di euro
per l'anno 2021, 112,24 milioni di euro nel 2022, 158,93  milioni  di
euro nel 2023, 202,63 milioni di euro nel  2024,  239,38  milioni  di
euro nel 2025, 296 milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni  di  euro
per l'anno 2027, 394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13  milioni  di
euro nel 2029, 470,82 milioni di euro nel 2030 e  536,37  milioni  di
euro annui a  decorrere  dal  2031,  che  aumentano,  ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini  di  indebitamento  netto,  in
170,85 milioni di euro per l'anno 2023, 228,46 milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 273,15 milioni di euro per l'anno 2025, 324,8 milioni di
euro per l'anno 2026, 382,41 milioni di euro per l'anno  2027,  429,1
milioni di euro per l'anno 2028, 471,81 milioni di  euro  per  l'anno
2029, 514,5 milioni di euro per l'anno 2030 e 568,16 milioni di  euro
annui a decorrere dall'anno 2031. 
  4. Ai fini della regolazione dei rapporti  finanziari  con  l'INPS,
gli stanziamenti iscritti  in  termini  di  competenza  e  cassa  sul
capitolo 4339 dello stato di previsione del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, concernente le somme da trasferire  all'INPS
a titolo di anticipazioni  di  bilancio  sul  fabbisogno  finanziario
delle gestioni previdenziali nel loro complesso, sono incrementati di
4.000 milioni di euro per l'anno 2021. Inoltre, per il medesimo  anno
le risorse iscritte sullo  stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali destinate all'INPS  sono  trasferite
trimestralmente all'Istituto nei primi 10 giorni del  primo  mese  di
ciascun trimestre, sulla base  del  fabbisogno  finanziario,  per  il
medesimo trimestre, tempestivamente  comunicato  al  Ministero  dallo
stesso Istituto. 
  5. Al fine di  consentire,  prioritariamente,  la  regolazione  dei
residui accertati  nell'anno  2021  relativi  alle  anticipazioni  di
tesoreria concesse, ai sensi del decreto legge 28  ottobre  2020,  n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,  n.
176, il fondo di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre
2020, n. 178 e' incrementato di 11.000 milioni  di  euro  per  l'anno
2021. Conseguentemente (( al medesimo comma 6 dell'articolo  3  della
legge n. 178 del 2020  ))  la  parola:  «6.300»  e'  sostituita  con:
«17.300». 
  6. Il Fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' incrementato di 390 milioni di
euro per l'anno 2022. 
  7.  Il  Fondo  di  cui  all'articolo   9-quater,   comma   4,   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementato di  un  importo
pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. 
  8. I commi da 381 a 384 dell'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, sono abrogati. 
  9. In relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla  diffusione
(( dell'epidemia da COVID-19 )), per l'anno 2021 non si applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della  legge  27
dicembre 2019, n 160. 
  10. Agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 6, da 8 a 16, da  18
a 26, da 29 a 31, da 34 a 41 e dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del  presente
articolo, determinati in 37.425,82 milioni di euro per  l'anno  2021,
312,84 milioni di euro nel 2022, 191,83 milioni  di  euro  nel  2023,
216,13 milioni di euro nel 2024, 246,88 milioni di euro nel 2025, 296
milioni di euro nel 2026, 337,72 milioni di  euro  per  l'anno  2027,
394,33 milioni di euro nel 2028, 425,13 milioni  di  euro  nel  2029,
470,82 milioni di euro nel 2030 e 536,37  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2031, che aumentano,  in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare di cassa in 49.266,520 milioni di euro  per  l'anno  2021,
768,84 milioni di euro per l'anno 2022 e, in termini di indebitamento
netto e fabbisogno in 32.927,920 milioni di  euro  per  l'anno  2021,
763,340 milioni di euro per l'anno 2022, 270,45 milioni di  euro  per
l'anno 2023, 269,46 milioni di euro per l'anno 2024,  295,95  milioni
di euro per l'anno 2025, 324,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2026,
382,41 milioni di euro per l'anno 2027, 429,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 471,81 milioni di euro per l'anno 2029, 514,5 milioni di
euro per l'anno 2030 e 568,16  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2031, si provvede: 
    a) quanto a 205,1 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano,
in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 131,554 milioni  di
euro per l'anno 2021 e 817,968  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
mediante corrispondente utilizzo  delle  maggiori  entrate  derivanti
dagli articoli 4, 15,18, 22 e 35; 
    b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno  2021,  70  milioni  di
euro per l'anno 2023, 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni
di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189; 
    c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti (( dall'abrogazione delle disposizioni )) di
cui al comma 8; 
    d) quanto a 35 milioni di euro per l'anno  2023,  14  milioni  di
euro per l'anno 2024 e 8 milioni di euro per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 
    e) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1. 
  11. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio, anche nel conto  dei  residui.  Il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  ove  necessario,  puo'  disporre  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria,  la  cui  regolarizzazione  e'
effettuata con l'emissione di  ordini  di  pagamento  sui  pertinenti
capitoli di spesa. 
                          (( Art. 42 - bis 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle  regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con  le  relative
norme di attuazione. )) 
                               Art. 43 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
 
                                                          «Allegato A 
                                    (Articolo 2, comma 2, lettera c)) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                                   ». 
«Allegato 1 
(articolo 20, comma 2, lettera c) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
». 
                                                           Allegato 2 
                                               (articolo 42, comma 1) 
 
« 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
». 
 
   
 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS