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D.l. 4/2019 convertito nella Legge 26/2019 - Reddito di cittadinanza e pensioni
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Normativa 
31 gennaio 2019 9:56
 

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DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 - Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (GU n.23 del 28-1-2019 ) convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (in G.U. 29/03/2019, n. 75).
 
Capo I Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  prevedere  una
misura  di   contrasto   alla   poverta',   alla   disuguaglianza   e
all'esclusione sociale volta a garantire il diritto  al  lavoro  e  a
favorire   il   diritto   all'informazione,   all'istruzione,    alla
formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate  al  sostegno
economico e all'inserimento dei soggetti a rischio  di  emarginazione
nella societa' e nel mondo del lavoro e garantire  cosi'  una  misura
utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la
crescita personale e sociale dell'individuo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  prevedere  la
semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo
certo ed essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del  modello
di benessere collettivo; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare corso ad una
generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso  una
riforma complessiva delle strutture esistenti  nonche'  ad  una  piu'
efficace gestione delle politiche attive; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare attuazione a
interventi in materia pensionistica  finalizzati  alla  rivisitazione
del sistema vigente e  all'introduzione  di  ulteriori  modalita'  di
pensionamento anticipato anche mediante l'immanenza  nel  sistema  di
misure gia' adottate; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di creare misure per
incentivare l'assunzione di lavoratori giovani; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sugli
assetti organizzativi degli istituti previdenziali pubblici  al  fine
di una piu' efficace e  razionale  redistribuzione  dei  compiti  dei
diversi organi; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad una
verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo
del lavoro anche nell'ottica di un puntuale monitoraggio della  spesa
previdenziale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 gennaio 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i
Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica
amministrazione e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Reddito di cittadinanza 
 
  1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura  fondamentale
di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto  al  lavoro,  di
contrasto  alla  poverta',  alla  disuguaglianza   e   all'esclusione
sociale, nonche' diretta  a  favorire  il  diritto  all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura  attraverso  politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti  a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo  del  lavoro.  Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili. 
  2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente  da  uno  o  piu'
componenti di  eta'  pari  o  superiore  a  67  anni,  adeguata  agli
incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  alla  poverta'
delle persone anziane. I requisiti  per  l'accesso  e  le  regole  di
definizione del beneficio economico,  nonche'  le  procedure  per  la
gestione  dello  stesso,  sono  le  medesime  del  Rdc,  salvo   dove
diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc,
la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello  del
compimento del sessantasettesimo anno  di  eta'  del  componente  del
nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo  periodo.  ((La
Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi  in  cui
il componente o i componenti del nucleo  familiare  di  eta'  pari  o
superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di  vita
di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
convivano esclusivamente con una o  piu'  persone  in  condizione  di
disabilita'  grave  o   di   non   autosufficienza,   come   definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore  al
predetto requisito anagrafico)). 
                               Art. 2 
 
                             Beneficiari 
 
  1.  Il  Rdc  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda  e  per
tutta  la  durata  dell'erogazione  del   beneficio,   dei   seguenti
requisiti: 
    a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e
soggiorno,  il  componente  richiedente  il  beneficio  deve   essere
((cumulativamente)): 
      1) in possesso della cittadinanza italiana o di  Paesi  facenti
parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare ((, come  individuato
dall'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  6
febbraio 2007, n. 30,)) che sia titolare del diritto di  soggiorno  o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi  terzi
in possesso del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo
periodo; 
      2) residente in Italia per almeno 10 anni, di  cui  gli  ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda  e  per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; 
    b) con riferimento a  requisiti  reddituali  e  patrimoniali,  il
nucleo familiare deve possedere: 
      1)  un  valore  dell'Indicatore  della   situazione   economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro ((;  nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai  sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013)); 
      2)  un  valore  del  patrimonio  immobiliare,  ((in  Italia   e
all'estero,)) come definito  a  fini  ISEE,  diverso  dalla  casa  di
abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 
      3) un valore del patrimonio mobiliare,  come  definito  a  fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo,
fino ad un massimo di euro 10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro
1.000 per ogni figlio successivo al  secondo;  i  predetti  massimali
sono ulteriormente incrementati di ((euro 5.000 per  ogni  componente
in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni  componente  in
condizione di  disabilita'  grave  o  di  non  autosufficienza,  come
definite)) a fini ISEE, presente nel nucleo; 
      4) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza di  cui  al  comma  4.  La  predetta  soglia  e'
incrementata ad euro 7.560 ai  fini  dell'accesso  alla  Pensione  di
cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata  ad  euro  9.360
nei casi  in  cui  il  nucleo  familiare  risieda  in  abitazione  in
locazione, come da dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU)  ai  fini
ISEE; 
    c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 
      1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere
intestatario a qualunque titolo  o  avente  piena  disponibilita'  di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti  la
richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la  prima
volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli  autoveicoli  e   i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente; 
      2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque
titolo o avente  piena  disponibilita'  di  navi  e  imbarcazioni  da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  18
luglio 2005, n. 171. 
    ((c-bis)  per   il   richiedente   il   beneficio,   la   mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida  dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  la  mancanza  di
condanne  definitive,  intervenute  nei  dieci  anni  precedenti   la
richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3)). 
  ((1-bis.  Ai  fini  dell'accoglimento  della   richiesta   di   cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai  requisiti  di  cui  al
comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare  la
composizione del nucleo  familiare,  in  deroga  all'articolo  3  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  i  cittadini  di  Stati   non
appartenenti   all'Unione   europea    devono    produrre    apposita
certificazione rilasciata  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero, tradotta in  lingua  italiana  e  legalizzata  dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 
  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si  applicano:  a)
nei confronti dei cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea  aventi  lo  status  di  rifugiato   politico;   b)   qualora
convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei  confronti
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea  nei  quali
e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di  cui  al
comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile  acquisire  la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE,
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013)). 
  2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1  possono  essere
integrati, in  ipotesi  di  eccedenza  di  risorse  disponibili,  con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  di  indicatori  di  disagio
socioeconomico    che    riflettono     le     caratteristiche     di
multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che  della
situazione economica, anche delle condizioni di  esclusione  sociale,
di  disabilita',  di  deprivazione   socio-sanitaria,   educativa   e
abitativa.  Possono  prevedersi  anche  misure   non   monetarie   ad
integrazione del Rdc, quali  misure  agevolative  per  l'utilizzo  di
trasporti pubblici, di sostegno  alla  casa,  all'istruzione  e  alla
tutela della salute. 
  ((3. Non ha diritto al  Rdc  il  componente  del  nucleo  familiare
disoccupato a seguito  di  dimissioni  volontarie,  nei  dodici  mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni  per
giusta causa)). 
  4. Il parametro della scala di equivalenza,  di  cui  al  comma  1,
lettera b), numero 4), e' pari ad  1  per  il  primo  componente  del
nucleo familiare  ed  e'  incrementato  di  0,4  per  ogni  ulteriore
componente di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2  per  ogni  ulteriore
componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.((1)) 
  5. Ai fini del Rdc,  il  nucleo  familiare  e'  definito  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di  prestazioni
sociali agevolate diverse dal Rdc,  ai  fini  della  definizione  del
nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui  efficacia
cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti  modifiche
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159  del
2013: 
    a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche  a  seguito  di
separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere  nella  stessa
abitazione  ((;  se  la  separazione  o  il  divorzio  sono  avvenuti
successivamente alla  data  del  1°  settembre  2018,  il  cambio  di
residenza deve essere certificato da apposito verbale  della  polizia
locale)); 
    ((a-bis) i componenti gia' facenti parte di un  nucleo  familiare
come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come  definito
ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE  anche
a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino  a  risiedere
nella medesima abitazione)); 
    b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori  fa  parte
del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando  e'  di  eta'
inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a  loro  carico  a
fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli. 
  6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al  comma  1,
lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4,  comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del
2013, al netto dei trattamenti  assistenziali  eventualmente  inclusi
nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti  il  nucleo  familiare,
fatta eccezione per le prestazioni  non  sottoposte  alla  prova  dei
mezzi. Nel valore  dei  trattamenti  assistenziali  non  rilevano  le
erogazioni riferite al pagamento di  arretrati,  le  riduzioni  nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e  agevolazioni
per  il  pagamento  di   tributi,   le   erogazioni   a   fronte   di
rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma  di
buoni  servizio  o  altri  titoli  che  svolgono   la   funzione   di
sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include
tra i trattamenti assistenziali  l'assegno  di  cui  all'articolo  1,
comma 125, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  I  trattamenti
assistenziali in corso di godimento di  cui  al  primo  periodo  sono
comunicati  dagli  enti   erogatori   entro   quindici   giorni   dal
riconoscimento al Sistema informativo unitario  dei  servizi  sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre
2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste. 
  7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento
del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1,  lettera  b),  numero
1),  e'  sottratto  l'ammontare  del   Rdc   percepito   dal   nucleo
beneficiario   eventualmente   incluso   nell'ISEE,   rapportato   al
corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al
Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli  ammontari
eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del  sostegno
per l'inclusione attiva,  del  reddito  di  inclusione  ovvero  delle
misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa  tra  la
regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  al  fine
di una erogazione integrata con le citate misure nazionali. 
  8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della  Nuova  prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) ((e dell'indennita' di
disoccupazione  per  i  lavoratori  con  rapporto  di  collaborazione
coordinata  (DIS-COLL),  di  cui  rispettivamente  all'articolo  1  e
all'articolo 15)) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  e  di
altro  strumento  di  sostegno  al  reddito  per  la   disoccupazione
involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini del diritto al beneficio e della  definizione  dell'ammontare
del  medesimo,  gli  emolumenti  percepiti  rilevano  secondo  quanto
previsto dalla disciplina dell'ISEE. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 28 marzo 2019, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)  che
"al comma 4, le parole da: «per ogni ulteriore componente» fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  «per  ogni  ulteriore
componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino  ad
un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
componenti  in   condizione   di   disabilita'   grave   o   di   non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»". 
                               Art. 3 
 
                         Beneficio economico 
 
  1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua,  si  compone  dei
seguenti due elementi: 
    a) una componente ad integrazione  del  reddito  familiare,  come
definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di  euro
6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della  scala
di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4; 
    b)  una  componente,  ad  integrazione  del  reddito  dei  nuclei
familiari residenti in abitazione in  locazione,  pari  all'ammontare
del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato
a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui. 
  2. Ai fini della definizione della  Pensione  di  cittadinanza,  la
soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro  7.560,
mentre il massimo di cui al comma 1, lettera  b),  e'  pari  ad  euro
1.800 annui. 
  3. L'integrazione di cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'  concessa
altresi' nella misura della rata mensile  del  mutuo  e  fino  ad  un
massimo  di  1.800  euro  annui  ai  nuclei  familiari  residenti  in
abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato contratto un mutuo  da  parte  di  componenti  il  medesimo
nucleo familiare. 
  4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.  Il  beneficio
in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia
di euro 9.360 annui, moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro
della scala  di  equivalenza,  ridotta  per  il  valore  del  reddito
familiare ((, fatto salvo quanto  previsto  al  terzo  periodo)).  Il
beneficio economico non puo' essere altresi' inferiore  ad  euro  480
annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. 
  5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il
suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua. 
  6. Il Rdc e' riconosciuto  per  il  periodo  durante  il  quale  il
beneficiario si trova nelle condizioni  previste  all'articolo  2  e,
comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto  mesi.
Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione  del
medesimo per un periodo di un  mese  prima  di  ciascun  rinnovo.  La
sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. 
  7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc  suddiviso
((per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo  familiare,  con
la decorrenza prevista dall'articolo 5)), comma 6, terzo periodo.  La
Pensione  di  cittadinanza  e'  suddivisa  in  parti  uguali  tra   i
componenti il nucleo familiare. 
  8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da  parte  di  uno  o
piu' componenti il nucleo familiare  nel  corso  dell'erogazione  del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre  alla  determinazione  del
beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a  decorrere  dal
mese successivo a quello della variazione e fino a quando il  maggior
reddito  non  e'  ordinariamente  recepito  nell'ISEE  per   l'intera
annualita'.  Il  reddito  da  lavoro  dipendente  e'  desunto   dalle
comunicazioni   obbligatorie,   di   cui   all'articolo   9-bis   del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  che,  conseguentemente,  a
decorrere dal mese di aprile  2019  devono  contenere  l'informazione
relativa alla retribuzione o al compenso. ((L'avvio dell'attivita' di
lavoro dipendente e'  comunque  comunicato  dal  lavoratore  all'INPS
secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione  a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1)). 
  9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia
in forma individuale che di partecipazione, da parte di  uno  o  piu'
componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc,  la
variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta  giorni
dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, ((secondo
modalita'  definite  dall'Istituto,  che   mette   l'informazione   a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma  1)).  Il
reddito e' individuato secondo il principio di cassa come  differenza
tra  i  ricavi  e  i  compensi  percepiti  e   le   spese   sostenute
nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il  quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo
di incentivo ((non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo  8,
comma 4)), il beneficiario fruisce senza variazioni del  Rdc  per  le
due mensilita' successive a quella  di  variazione  della  condizione
occupazionale, ferma restando  la  durata  di  cui  al  comma  6.  Il
beneficio e'  successivamente  aggiornato  ogni  trimestre  avendo  a
riferimento il trimestre precedente. 
  10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  nel
caso di redditi  da  lavoro  non  rilevati  per  l'intera  annualita'
nell'ISEE  in  corso  di  validita'  utilizzato  per   l'accesso   al
beneficio. In tal caso, i  redditi  di  cui  ai  commi  8  e  9  sono
comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del  beneficio
secondo modalita' definite nel provvedimento di cui  all'articolo  5,
comma 1. 
  11.  E'  fatto  obbligo  al  beneficiario  di  comunicare  all'ente
erogatore,  nel  termine  di   quindici   giorni,   ogni   variazione
patrimoniale  che  comporti  la  perdita  dei  requisiti   ((di   cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2),  e  lettera  c).  Con
riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),  numero  3),  l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti  la  perdita  dei  requisiti  e'
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove
non gia' compresa nella DSU. La perdita  dei  requisiti  si  verifica
anche nel caso  di  acquisizione  del  possesso  di  somme  o  valori
superiori alle soglie di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),
numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e  deve  essere  comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione)). 
  12. In  caso  di  variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di
fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti
e la presentazione  di  una  DSU  aggiornata  entro  due  mesi  dalla
variazione, a pena di decadenza dal beneficio  nel  caso  in  cui  la
variazione produca una riduzione del  beneficio  medesimo,  i  limiti
temporali di  cui  al  comma  6  si  applicano  al  nucleo  familiare
modificato, ovvero a ciascun nucleo  familiare  formatosi  a  seguito
della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni  consistenti
in decessi e  nascite,  la  prestazione  decade  d'ufficio  dal  mese
successivo a quello della presentazione della  dichiarazione  a  fini
ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque
presentare una nuova domanda di Rdc. 
  13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario  abbia  tra  i
suoi componenti soggetti che si trovano in  stato  detentivo,  ovvero
sono ricoverati  in  istituti  di  cura  di  lunga  degenza  o  altre
strutture residenziali  a  totale  carico  dello  Stato  o  di  altra
amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza  di
cui al comma 1, lettera a), non tiene  conto  di  tali  soggetti.((La
medesima riduzione  del  parametro  della  scala  di  equivalenza  si
applica nei  casi  in  cui  faccia  parte  del  nucleo  familiare  un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno  dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3)). 
  14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio  per
ragioni diverse dall'applicazione  di  sanzioni,  il  beneficio  puo'
essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non  superiore
al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione  sia  motivata
dal  maggior  reddito   derivato   da   una   modificata   condizione
occupazionale e sia decorso almeno un anno  nella  nuova  condizione,
l'eventuale successiva  richiesta  del  beneficio  equivale  a  prima
richiesta. 
  15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese  successivo
a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data  di
entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,  l'ammontare
di  beneficio  non  speso  ovvero  non  prelevato,  ad  eccezione  di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per  cento  del  beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso.  Con  verifica  in  ciascun  semestre  di
erogazione, e' comunque decurtato dalla  disponibilita'  della  Carta
Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto. ((Con decreto del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' con  cui,  mediante
il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi  e  prelevati
sulla Carta Rdc)), si verifica la  fruizione  del  beneficio  secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le
altre modalita' attuative. 
                               Art. 4 
 
        Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale 
 
  1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il  nucleo
familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al  presente  articolo,
nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento  lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che  prevede
attivita'  al   servizio   della   comunita',   di   riqualificazione
professionale, di completamento degli studi,  nonche'  altri  impegni
individuati dai servizi competenti  finalizzati  all'inserimento  nel
mercato del lavoro e all'inclusione sociale. 
  2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente  articolo  tutti  i
componenti il  nucleo  familiare  che  siano  maggiorenni,  non  gia'
occupati e non frequentanti un regolare  corso  di  studi  ((,  ferma
restando  per  il   componente   con   disabilita'   interessato   la
possibilita' di richiedere  la  volontaria  adesione  a  un  percorso
personalizzato  di  accompagnamento  all'inserimento   lavorativo   e
all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma  1,  essendo
inteso che  tale  percorso  deve  tenere  conto  delle  condizioni  e
necessita' specifiche dell'interessato)). Sono esclusi  dai  medesimi
obblighi i  beneficiari  della  Pensione  di  cittadinanza  ovvero  i
beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque  di  eta'
pari o superiore a 65 anni, nonche'  i  componenti  con  disabilita',
come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta  salva
ogni iniziativa di collocamento mirato e i  conseguenti  obblighi  ai
sensi della  medesima  disciplina.  ((I  componenti  con  disabilita'
possono manifestare  la  loro  disponibilita'  al  lavoro  ed  essere
destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le  percentuali
e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68)). 
  3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi  connessi  alla
fruizione del Rdc, i componenti con carichi  di  cura,  valutati  con
riferimento alla presenza di soggetti minori  di  tre  anni  di  eta'
ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o  non
autosufficienza, come definiti a fini ISEE ((, nonche'  i  lavoratori
di  cui  al  comma  15-quater  e  coloro  che  frequentano  corsi  di
formazione, oltre a ulteriori fattispecie  identificate  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281)).  Al  fine  di  assicurare  omogeneita'   di
trattamento,  sono  definiti,  con  accordo  in  sede  di  Conferenza
Unificata, principi e criteri generali  da  adottarsi  da  parte  dei
servizi competenti in sede di valutazione degli  esoneri  di  cui  al
presente comma ((, anche all'esito del primo periodo di  applicazione
del Rdc)). I componenti con i predetti carichi di cura sono  comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15. 
  4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari
del Rdc e non esclusi dagli  obblighi  connessi  alla  fruizione  del
beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
immediata ((disponibilita' al lavoro tramite  l'apposita  piattaforma
digitale)) di cui all'articolo 6, comma 2, ((ovvero con le  modalita'
di cui all'articolo 19, comma 1, e  all'articolo  21,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,)) entro trenta  giorni
dal riconoscimento del beneficio. 
  ((5. I componenti dei  nuclei  familiari  beneficiari,  tra  quelli
tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono  individuati  e  resi
noti ai  centri  per  l'impiego  per  il  tramite  della  piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma 2,  affinche'  siano  convocati
entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in  possesso
di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della  richiesta  del
Rdc: 
    a) assenza di occupazione da non piu' di due anni; 
    b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore
sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne  terminato  la
fruizione da non piu' di un anno; 
    c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto  di  servizio
attivo presso i centri per l'impiego ai sensi  dell'articolo  20  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
    d) non aver sottoscritto  un  progetto  personalizzato  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
  5-bis.  Per  il  tramite  della   piattaforma   digitale   di   cui
all'articolo 6, comma 2,  sono  altresi'  resi  noti  ai  centri  per
l'impiego i  beneficiari  del  Rdc  maggiorenni  e  di  eta'  pari  o
inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti  di
cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio. 
  5-ter. La piattaforma digitale di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis  del  presente  articolo,
rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del
Rdc che siano componenti dei  nuclei  familiari  dei  soggetti  nelle
condizioni di cui al comma 5 e  che  abbiano  reso  dichiarazione  di
immediata disponibilita' al lavoro ai sensi  del  comma  4  affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente. 
  5-quater. Nel caso in cui  l'operatore  del  centro  per  l'impiego
ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni  di
cui al comma 5 siano presenti  particolari  criticita'  in  relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento  al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali  competenti  per
il contrasto della poverta', che si coordinano a  livello  di  ambito
territoriale, per la valutazione multidimensionale di  cui  al  comma
11. L'invio del richiedente deve essere corredato  delle  motivazioni
che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il  centro  per
l'impiego. Al fine di assicurare  omogeneita'  di  trattamento,  sono
definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza  unificata  di
cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di
valutazione per l'identificazione  delle  condizioni  di  particolare
criticita' di cui al presente comma)). 
  ((6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano  gia'
presentato la dichiarazione di immediata  disponibilita'  di  cui  al
comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro  per
l'impiego. In tale sede sono  individuati  eventuali  componenti  del
nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta
salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi  ai
compiti di cura)). 
  7. ((I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter)), non  esclusi
o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri  per  l'impiego
ovvero, laddove previsto da  ((provvedimenti  regionali)),  presso  i
soggetti  accreditati  ai  sensi   dell'articolo   12   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, (( che  equivale
al patto di  servizio  personalizzato  di  cui  all'articolo  20  del
medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il  lavoro
deve contenere gli obblighi e  gli  impegni  previsti  dal  comma  8,
lettera b) )). Ai fini del Rdc e ad ogni  altro  fine,  il  patto  di
servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con  decreto
del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  ((  sentita
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)  ))  e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano,  sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione  del
Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di  applicazione
del Rdc. 
  8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a: 
    ((a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro)); 
    b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli  impegni
previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare: 
      1)  registrarsi  sull'apposita  piattaforma  digitale  di   cui
all'articolo 6, comma 1, ((anche per il tramite di portali regionali,
se presenti,)) e consultarla  quotidianamente  quale  supporto  nella
ricerca ((attiva)) del lavoro; 
      2)  ((svolgere  ricerca  attiva  del  lavoro,  verificando   la
presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori)) modalita'
definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il  diario
delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente; 
      3) accettare di essere avviato ((alle attivita' individuate nel
Patto per il lavoro)); 
      4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali  prove
di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione  dei  servizi
competenti e in attinenza alle competenze certificate; 
      5) accettare almeno una di tre offerte di  lavoro  congrue,  ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015,  come
integrato al comma 9; in caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di  decadenza
dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi  del
comma 9. 
  9. La congruita' dell'offerta di  lavoro  di  cui  al  comma  8  e'
definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio
del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita
congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti: 
    a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio,  e'  congrua
un'offerta entro cento chilometri di  distanza  dalla  residenza  del
beneficiario o comunque raggiungibile ((nel limite temporale  massimo
di cento)) minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta  di
prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di  distanza
se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto  previsto  alla
lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di
terza offerta; 
    b) decorsi dodici mesi di fruizione  del  beneficio,  e'  congrua
un'offerta  entro  duecentocinquanta  chilometri  di  distanza  dalla
residenza del beneficiario nel caso si  tratti  di  prima  o  seconda
offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta; 
    c) in caso di rinnovo del beneficio  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta
ovunque sia collocata nel  territorio  italiano  anche  nel  caso  si
tratti di prima offerta; 
    ((d) esclusivamente nel caso in cui nel  nucleo  familiare  siano
presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE,
non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c)  e,  in  deroga
alle  previsioni  di  cui  alla  lettera  a)  relative  alle  offerte
successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la  distanza  di  cento
chilometri dalla residenza del beneficiario)). 
    ((d-bis) esclusivamente nel caso  in  cui  nel  nucleo  familiare
siano  presenti  figli  minori,  anche  qualora  i   genitori   siano
legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c)
e, in deroga alle previsioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  con
esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non
eccede la distanza di duecentocinquanta  chilometri  dalla  residenza
del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera  operano
esclusivamente  nei  primi  ventiquattro   mesi   dall'inizio   della
fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso)). 
  ((9-bis.  All'articolo  25,  comma  1,  lettera  d),  del   decreto
legislativo n. 150 del 2015  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", ovvero, per i  beneficiari  di  Reddito  di  cittadinanza,
superiore di almeno il 10 per cento  rispetto  al  beneficio  massimo
fruibile  da  un  solo  individuo,  inclusivo  della  componente   ad
integrazione del  reddito  dei  nuclei  residenti  in  abitazione  in
locazione")). 
  10. Nel caso in cui  sia  accettata  una  offerta  collocata  oltre
duecentocinquanta  chilometri  di  distanza   dalla   residenza   del
beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico
del Rdc, a titolo di compensazione  per  le  spese  di  trasferimento
sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del  nuovo  impiego,
incrementati a dodici mesi nel  caso  siano  presenti  componenti  di
minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita  a  fini
ISEE. 
  11. ((I nuclei familiari beneficiari  che  non  abbiano  componenti
nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti,  per
il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ai  sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  ai
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano  convocati,  entro  trenta  giorni   dal   riconoscimento   del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della  poverta')).
Agli  interventi  connessi   al   Rdc,   incluso   il   percorso   di
accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e  il  suo
nucleo  familiare  accedono  previa   valutazione   multidimensionale
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai  sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. 
  12. Nel caso in cui,  in  esito  alla  valutazione  preliminare,  i
bisogni  del  nucleo  familiare   e   dei   suoi   componenti   siano
prevalentemente  connessi  alla  situazione  lavorativa,  i   servizi
competenti sono comunque individuati presso i  centri  per  l'impiego
((e i beneficiari sono  ad  essi  resi  noti  per  il  tramite  delle
piattaforme  di  cui  all'articolo  6  per  la   definizione   e   la
sottoscrizione del Patto per il lavoro)) entro  i  successivi  trenta
giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale,
i beneficiari sottoscrivono un Patto per  l'inclusione  sociale  e  i
servizi si coordinano in maniera da  fornire  risposte  unitarie  nel
Patto, con il coinvolgimento, oltre ai  centri  per  l'impiego  e  ai
servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in
sede di valutazione preliminare la competenza. 
  13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,  ove  non  diversamente
specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di
cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017  e,
conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto
personalizzato medesimo ne assume la  denominazione.  Nel  Patto  per
l'inclusione  sociale  sono  inclusi,  oltre  agli   interventi   per
l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni  e  fermo
restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e  i  servizi
sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del  decreto
legislativo n. 147 del  2017,  che,  conseguentemente,  si  intendono
riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche  in
favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro. 
  14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e  i
sostegni in essi previsti, nonche' la  valutazione  multidimensionale
che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali  delle
prestazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente. 
  15. ((In coerenza con le competenze professionali del  beneficiario
e con quelle acquisite)) in ambito formale, non formale e  informale,
nonche' in base agli interessi e alle propensioni  emerse  nel  corso
del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero  presso
i  servizi  dei  comuni,  il  beneficiario  e'  tenuto   ad   offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro  e  del  Patto  per  l'inclusione
sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti  a
titolarita'  dei  comuni,  utili  alla   collettivita',   in   ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei
beni comuni, da svolgere presso  il  medesimo  comune  di  residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore  compatibile  con  le  altre
attivita' del beneficiario e comunque ((non inferiore  al  numero  di
otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici
ore complessive settimanali con il consenso di entrambe  le  parti)).
La partecipazione ai progetti  e'  facoltativa  per  le  persone  non
tenute  agli  obblighi   connessi   al   Rdc.   ((Le   forme   e   le
caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei  progetti  di
cui al presente comma sono definite  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto.  I  comuni))
comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione
delle attivita' e l'assolvimento degli obblighi del  beneficiario  di
cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei  progetti.
L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai  comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata. 
  ((15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il  lavoro  e  gli
enti di formazione  registrano  nelle  piattaforme  digitali  di  cui
all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario  in
ambito formale, non formale  ed  informale  di  cui  al  decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  giugno  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015. 
  15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a  carico  della
finanza pubblica. 
  15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto  e  ad  ogni
altro fine,  si  considerano  in  stato  di  disoccupazione  anche  i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un'imposta lorda pari o  inferiore  alle  detrazioni  spettanti  ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917. 
  15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte  dei  centri
per  l'impiego  e  dei  comuni,  singoli  o  associati,  puo'  essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica  telefonica
o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo  in  sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281)). 
                               Art. 5 
 
        Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio 
 
  1. Il Rdc e' richiesto, dopo il  quinto  giorno  di  ciascun  mese,
presso il gestore del servizio  integrato  di  cui  all'articolo  81,
comma 35, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il
Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,  alle
medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le
richieste del Rdc  possono  essere  presentate  presso  i  centri  di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). ((Le richieste del  Rdc  e
della Pensione di cittadinanza possono essere presentate  presso  gli
istituti di patronato di cui alla legge 30  marzo  2001,  n.  152,  e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento  di
cui al  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 10 ottobre  2008,  n.  193.  Dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  nei  limiti  del
finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata  legge
n.  152  del  2001.))  Con  provvedimento  dell'INPS,  ((sentiti   il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il  Garante  per  la
protezione dei dati personali,)) entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, e'  approvato  il  modulo  di
domanda, nonche' il modello  di  comunicazione  dei  redditi  di  cui
all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle
informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare  a  fini  ISEE,  il
modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui  la  domanda
e' successivamente associata  dall'INPS.  Le  informazioni  contenute
nella domanda del Rdc sono comunicate  all'INPS  entro  dieci  giorni
lavorativi dalla richiesta. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
((, sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,))
possono essere individuate modalita' di presentazione della richiesta
del Rdc anche contestualmente alla presentazione  della  DSU  a  fini
ISEE  e  in  forma  integrata,  tenuto  conto  delle  semplificazioni
conseguenti all'avvio della precompilazione della  DSU  medesima,  ai
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017.  ((In
sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto  di
cui al primo periodo, al fine di  favorire  la  conoscibilita'  della
nuova  misura,  l'INPS  e'  autorizzato  ad   inviare   comunicazioni
informative  sul   Rdc   ai   nuclei   familiari   che,   a   seguito
dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore  e  di
sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b).)) 
  3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai
fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro  cinque
giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma  1,  il
possesso dei requisiti  per  l'accesso  al  Rdc  ((sulla  base  delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi  e  in  quelli
delle  amministrazioni  titolari  dei  dati)).  A  tal  fine   l'INPS
acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,
dall'Anagrafe tributaria, dal  Pubblico  registro  automobilistico  e
dalle altre  amministrazioni  pubbliche  detentrici  dei  dati,  ((le
informazioni necessarie ai fini della concessione))  del  Rdc.  ((Con
provvedimento dell'INPS, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati  personali,  sono  definite,  ove  non  gia'  disciplinate,   la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela
degli  interessati.))  In  ogni  caso  il  riconoscimento  da   parte
dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione
della domanda all'Istituto. 
  4. Nelle  more  del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale  della
popolazione residente, resta  in  capo  ai  comuni  la  verifica  dei
requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo  2,  comma
1, lettera a) ((, secondo modalita' definite mediante accordo sancito
in sede di Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali)).  L'esito
delle  verifiche  e'  comunicato  all'INPS  per  il   tramite   della
piattaforma  di  cui  all'articolo  6,  comma   1,   finalizzata   al
coordinamento dei  comuni.  L'Anagrafe  nazionale  di  cui  al  primo
periodo mette comunque a disposizione della medesima  piattaforma  le
informazioni disponibili sui  beneficiari  del  Rdc,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo  2,
comma 1, lettera b), si considerano posseduti  per  la  durata  della
attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda
e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione  di  nuova
DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla  scadenza
del periodo di validita'  dell'indicatore.  Gli  altri  requisiti  si
considerano posseduti sino  a  quando  non  intervenga  comunicazione
contraria da parte delle  amministrazioni  competenti  alla  verifica
degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a
decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta  la
revoca del beneficio, fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  7.
Resta  salva,  in  capo   all'INPS,   la   verifica   dei   requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la  Carta  Rdc.  In
sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla  scadenza  del   termine
contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in  esecuzione  del
servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma  35,  lettera  b),
del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti,  alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte  elettroniche
necessarie  per  l'erogazione  del  beneficio.  In  sede   di   nuovo
affidamento del  servizio  di  gestione,  il  numero  di  carte  deve
comunque  essere  tale  da  garantire  l'erogazione   del   beneficio
suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma
7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la  carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di  contante
entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo
individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di   equivalenza   di   cui
all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso  di  integrazioni  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di  cui  all'articolo  3,
comma 3, di effettuare un bonifico mensile  in  favore  del  locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che  ha
concesso il mutuo. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da  soddisfare
attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi  limiti  di  importo  per  i
prelievi di contante. ((Al fine di prevenire e  contrastare  fenomeni
di impoverimento e  l'insorgenza  dei  disturbi  da  gioco  d'azzardo
(DGA),)) e' in ogni caso fatto  divieto  di  utilizzo  del  beneficio
economico  per  giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre
utilita'. ((Le informazioni sulle  movimentazioni  sulla  Carta  Rdc,
prive  dei  dati  identificativi  dei  beneficiari,  possono   essere
utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a  fini
statistici e di ricerca scientifica)). La consegna  della  Carta  Rdc
presso  gli  uffici  del  gestore  del  servizio  integrato   avviene
esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese. 
  ((6-bis. La  Pensione  di  cittadinanza  puo'  essere  erogata  con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni.  Le  modalita'
di attuazione del presente comma sono individuate con il  decreto  di
cui all'articolo 3, comma 7)). 
  7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle
tariffe  elettriche   riconosciute   alle   famiglie   economicamente
svantaggiate, di cui  all'articolo  1,  comma  375,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla  compensazione  per  la
fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti  dall'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                               Art. 6 
 
Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione  dei  Patti  ((e
           disposizioni sui centri di assistenza fiscale)) 
 
  ((1. Al fine di consentire l'attivazione e la  gestione  dei  Patti
per il lavoro e dei Patti per l'inclusione  sociale,  assicurando  il
rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni,  nonche'  per
finalita' di  analisi,  monitoraggio,  valutazione  e  controllo  del
programma del Rdc, e' istituito presso  il  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  il  Sistema  informativo  del  Reddito  di
cittadinanza.  Nell'ambito  del  Sistema  informativo   operano   due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc,  una  presso  l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e  l'altra  presso  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il  coordinamento
dei  comuni,  in  forma   singola   o   associata.   Le   piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni  alle
amministrazioni centrali e ai  servizi  territoriali  coinvolti,  nel
rispetto dei principi di minimizzazione,  integrita'  e  riservatezza
dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
delle  politiche  sociali,  sentiti  l'ANPAL  e  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' predisposto un  piano  tecnico  di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono  individuati
misure appropriate e specifiche a tutela degli  interessati,  nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni  necessarie  per  il
perseguimento  delle  specifiche  finalita'  e  adeguati   tempi   di
conservazione dei dati)). 
  2. All'articolo 13, comma  2,  dopo  la  lettera  d),  del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-bis)
Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per  il
lavoro  ((,  implementata  attraverso  il  sistema  di   cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro)).». 
  ((2-bis. Le regioni  dotate  di  un  proprio  sistema  informativo,
accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro
e  delle  politiche  sociali  ed  eventualmente  da  altri   servizi,
concordano con le piattaforme di cui  al  comma  1  le  modalita'  di
colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo  da  garantire
l'interoperabilita' dei sistemi,  anche  attraverso  la  cooperazione
applicativa)). 
  3.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  ((l'INPS  mette   a
disposizione del Sistema informativo  di  cui  al  comma  1,  secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo  comma
1,))  i  dati  identificativi  dei  singoli   componenti   i   nuclei
beneficiari del Rdc, le informazioni  sulla  condizione  economica  e
patrimoniale, come risultanti dalla DSU in  corso  di  validita',  le
informazioni sull'ammontare del beneficio  economico  e  sulle  altre
prestazioni sociali erogate dall'Istituto  ai  componenti  il  nucleo
familiare ((e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc
necessaria  all'attuazione  della  misura,  incluse  quelle  di   cui
all'articolo  4,  comma  5,  e  alla  profilazione   occupazionale)).
((Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso  il  Ministero  del
lavoro   e   delle   politiche   sociali   sono   rese   disponibili,
rispettivamente,  ai  centri  per  l'impiego  e  ai  comuni,  che  si
coordinano a livello di ambito territoriale,)) le informazioni di cui
al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti  nei
territori di competenza. 
  4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale  delle
comunicazioni ((tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di
cui all'articolo 12 del  decreto  legislativo  n.  150  del  2015,  i
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,  l'ANPAL,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  l'INPS,  secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma  1)).  In
particolare, sono comunicati dai  servizi  competenti  ((mediante  le
piattaforme)) del Rdc: 
    a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una  agenda
degli  appuntamenti  in  sede  di   riconoscimento   del   beneficio,
compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11; 
    b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro
o del Patto per  l'inclusione  sociale,  entro  cinque  giorni  dalla
medesima; 
    c) le informazioni sui fatti suscettibili  ((di  dar  luogo  alle
sanzioni  di  cui  all'articolo  7,  entro  dieci  giorni  lavorativi
dall'accertamento dell'evento  da  sanzionare,  per  essere  messe  a
disposizione  dell'INPS  ai  fini  dell'irrogazione  delle   suddette
sanzioni)); 
    d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui  requisiti  di
residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per  essere
messe   a   disposizione   dell'INPS   ai   fini    della    verifica
dell'eleggibilita'; 
    e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da  parte  dei
comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15; 
    ((f) ogni altra informazione, individuata con il decreto  di  cui
al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione  dei  Patti  per  il
lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le  informazioni
rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11,  anche
ai fini di verifica e controllo del rispetto dei  livelli  essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14)) 
  5. Le piattaforme di cui al  comma  1  rappresentano  altresi'  uno
strumento utile al coordinamento dei servizi a  livello  territoriale
((, secondo termini e modalita' definiti con il  decreto  di  cui  al
comma 1)). In particolare, le piattaforme dialogano tra  di  loro  al
fine di svolgere le funzioni di seguito indicate: 
    a) comunicazione da parte dei servizi competenti  dei  comuni  ai
centri per l'impiego, in  esito  alla  valutazione  preliminare,  dei
beneficiari per i quali i bisogni del nucleo  familiare  e  dei  suoi
componenti siano risultati prevalentemente connessi  alla  situazione
lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti  dall'articolo
4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro; 
    b) ((comunicazione da parte dei comuni ai centri per  l'impiego))
delle informazioni sui progetti  per  la  collettivita'  attivati  ai
sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui  beneficiari  del
Rdc coinvolti; 
    c) coordinamento del lavoro tra  gli  operatori  dei  centri  per
l'impiego, i servizi sociali e gli altri  servizi  territoriali,  con
riferimento ai beneficiari per i quali il  bisogno  sia  complesso  e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei  Patti
per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste  dall'articolo  4,
comma 12; 
    d) ((messa a disposizione delle  informazioni))  sui  Patti  gia'
sottoscritti, ove risulti necessario nel corso  della  fruizione  del
beneficio  integrare  o  modificare  i  sostegni  e  gli  impegni  in
relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego  ovvero
del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi. 
  ((6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  stipula  apposite
convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita'  di  controllo
nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche'  per  il  monitoraggio
delle attivita' degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma
2, da  svolgere  nell'ambito  delle  ordinarie  funzioni  di  polizia
economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo  19
marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita' ispettive, la Guardia di
finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
al Sistema informativo di cui al comma 1,  ivi  compreso  il  Sistema
informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo
24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)). 
  ((6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di  controllo  e  di
monitoraggio di cui al comma  6,  la  dotazione  organica  del  ruolo
ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento
unita'. 
  6-ter.  In  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  6-bis,   e'
autorizzata,  in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali  previste  a
legislazione vigente, con decorrenza  non  anteriore  al  1°  ottobre
2019, l'assunzione straordinaria di cento  unita'  di  personale  del
ruolo ispettori del  Corpo  della  guardia  di  finanza.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro  4.604.146  per
l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro  5.346.462  per
l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno  2024,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019,  a  euro
3.792.249 per l'anno 2020  e  a  euro  5.506.482  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  6-quater. All'articolo 33, comma  1,  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1° gennaio  2017,"
sono soppresse e le parole: "23.602  unita'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "23.702 unita'". 
  6-quinquies. All'articolo 36, comma 10,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole:  "28.602  unita'"  sono
sostituite dalle seguenti: "28.702 unita'")). 
  7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte  dall'INPS,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dall'ANPAL,  dai
centri per l'impiego, ((dalle regioni e dalle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano,))  dai  comuni  e  dalle  altre  amministrazioni
interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili a legislazione vigente, come integrate  dall'articolo  12
del presente decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. ((Alle attivita' dei comuni di cui  al  presente  articolo,
strumentali  al  soddisfacimento  dei  livelli  essenziali   di   cui
all'articolo 4, comma  14,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sul)) Fondo per la lotta alla poverta' e alla  esclusione
sociale di cui all'articolo 1, comma 386,  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208  ((,  ad  esclusione  della  quota  del  medesimo  Fondo
destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali  ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.
147)). 
  8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti
e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e
l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali puo' avvalersi di enti controllati o  vigilati  da  parte  di
amministrazioni  dello  Stato  o  di  societa'   in   house,   previa
convenzione approvata con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  ((8-bis. Al regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della
legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato; 
    b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la  mancanza  di  almeno
uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la  mancanza  del
requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse. 
  8-ter. Il comma 3  dell'articolo  35  del  decreto  legislativo  21
novembre 2014, n. 175, e' abrogato)). 
                               Art. 7 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al
fine di ottenere indebitamente il beneficio di  cui  all'articolo  3,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose
non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni. 
  2. L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche'  di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della  revoca  o  della
riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3,  commi
8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno  a  tre
anni. 
  3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1  e
2 e ((per quelli  previsti  dagli  articoli  270-bis,  280,  289-bis,
416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del  codice  penale,  nonche'  per  i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste  dal  predetto
articolo 416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
associazioni previste dallo stesso articolo)), nonche' alla  sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti  per  gli  stessi
reati, consegue di  diritto  l'immediata  revoca  del  beneficio  con
efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione
di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai
sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto
prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna. 
  4. Fermo quanto previsto  dal  comma  3,  quando  l'amministrazione
erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni  e
delle informazioni poste a fondamento  dell'istanza  ovvero  l'omessa
successiva comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione  del
reddito, del patrimonio e della  composizione  del  nucleo  familiare
dell'istante, la stessa amministrazione  dispone  l'immediata  revoca
del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della  revoca,  il
beneficiario e' tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente
percepito. 
  5. E' disposta la decadenza  dal  Rdc,  altresi',  quando  uno  dei
componenti il nucleo familiare: 
    a) non effettua la dichiarazione di immediata  disponibilita'  al
lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 ((, anche  a  seguito  del
primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi
competenti per il contrasto della poverta')), ad eccezione  dei  casi
di esclusione ed esonero; 
    b) non sottoscrive il Patto per il lavoro  ovvero  il  Patto  per
l'inclusione sociale, di  cui  all'articolo  4,  commi  7  e  12,  ad
eccezione dei casi di esclusione ed esonero; 
    c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, di  cui  all'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150  del  2015  e
all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto; 
    d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15,  nel
caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti; 
    e) non accetta  almeno  una  di  tre  offerte  congrue  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in  caso  di
rinnovo ai sensi dell'articolo 3,  comma  6,  non  accetta  la  prima
offerta congrua utile; 
    f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma  9,
ovvero  effettua  comunicazioni  mendaci  producendo   un   beneficio
economico del Rdc maggiore; 
    g) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del
nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; 
    ((h) viene trovato, nel corso delle  attivita'  ispettive  svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere  attivita'  di  lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa  in  assenza
delle  comunicazioni  obbligatorie  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  ovvero  altre  attivita'  di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni  di  cui
all'articolo 3, comma 9)) 
  6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso  in  cui
il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in
misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato,  per  effetto
di dichiarazione mendace in sede di  DSU  o  di  altra  dichiarazione
nell'ambito della procedura di richiesta del  beneficio,  ovvero  per
effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi
comprese le comunicazioni di cui  all'articolo  3,  comma  10,  fermo
restando il recupero di quanto versato in eccesso. 
  7. In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato
motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi  5  e  11,  da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano
le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio  economico  in
caso di prima mancata presentazione; 
    b)  la  decurtazione  di  due  mensilita'  alla  seconda  mancata
presentazione; 
    c) la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata
presentazione. 
  8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), del decreto legislativo n.  150  del  2015,  da  parte
anche di un solo componente il  nucleo  familiare,  si  applicano  le
seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di due mensilita', in caso  di  prima  mancata
presentazione; 
    b) la decadenza dalla prestazione in caso  di  ulteriore  mancata
presentazione. 
  9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per
l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di  istruzione
o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di
prevenzione e cura volti alla tutela  della  salute,  individuati  da
professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni: 
    a) la decurtazione di  due  mensilita'  dopo  un  primo  richiamo
formale al rispetto degli impegni; 
    b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale; 
    c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale; 
    d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo. 
  10. L'irrogazione delle sanzioni diverse  da  quelle  penali  e  il
recupero  dell'indebito,  di  cui  al   presente   articolo,   ((sono
effettuati dall'INPS)). Gli indebiti recuperati  nelle  modalita'  di
cui all'articolo 38, comma 3,  del  decreto-legge  n.  78  del  2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al  netto
delle spese di recupero, ((sono riversati dall'INPS  all'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per  il  reddito
di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma  1)).  L'INPS  dispone
altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la  disattivazione
della Carta Rdc. 
  11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al  comma  3,  il  Rdc
puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro  componente  il
nucleo  familiare  solo  decorsi  diciotto  mesi   dalla   data   del
provvedimento di revoca o di decadenza,  ovvero,  nel  caso  facciano
parte del nucleo familiare componenti minorenni  o  con  disabilita',
come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data. 
  12. I centri  per  l'impiego  e  i  comuni  ((,  nell'ambito  dello
svolgimento delle attivita' di  loro  competenza,))  comunicano  alle
piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione
dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar  luogo  alle
sanzioni di cui al presente articolo, ivi  compresi  i  casi  di  cui
all'articolo 9, comma 3, lettera e), ((entro dieci giorni  lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare)). L'INPS, per il tramite
delle piattaforme di cui all'articolo 6,  mette  a  disposizione  dei
centri  per  l'impiego  e  dei  comuni  gli   eventuali   conseguenti
provvedimenti di decadenza dal beneficio. 
  13.  La  mancata  comunicazione  ((dell'accertamento))  dei   fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione  o  decadenza
della prestazione determina responsabilita' disciplinare e  contabile
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. 
  14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e  di  conseguente  accertato
illegittimo godimento del Rdc, ((...)) i  comuni,  l'INPS,  l'Agenzia
delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti  ai
controlli  e  alle  verifiche,  trasmettono,   entro   dieci   giorni
dall'accertamento,  all'autorita'   giudiziaria   la   documentazione
completa del fascicolo oggetto della verifica. 
  15. I comuni  sono  responsabili  ((,  secondo  modalita'  definite
nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4,)) delle verifiche e  dei
controlli  anagrafici,  attraverso  l'incrocio   delle   informazioni
dichiarate ai fini ISEE con  quelle  disponibili  presso  gli  uffici
anagrafici e  quelle  raccolte  dai  servizi  sociali  e  ogni  altra
informazione utile per individuare omissioni  nelle  dichiarazioni  o
dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc. 
  ((15-bis. All'articolo 3,  comma  3-quater,  del  decreto-legge  22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23
aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di
lavoratori  beneficiari  del  Reddito  di  cittadinanza  di  cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4". 
  15-ter.   Al   fine   di   consentire   un   efficace   svolgimento
dell'attivita' di vigilanza  sulla  sussistenza  di  circostanze  che
comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri
fenomeni di violazione in materia di lavoro e  legislazione  sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli  6,  comma  3,  e  11,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  dando
piena  attuazione   al   trasferimento   delle   funzioni   ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro,  il  personale  dirigenziale  e
ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni
e le banche dati, sia in  forma  analitica  che  aggregata,  trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni  e  alle  banche
dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con  provvedimento  del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per  la
protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati,
le modalita' di accesso, da effettuare  anche  mediante  cooperazione
applicativa, le misure a  tutela  degli  interessati  e  i  tempi  di
conservazione dei dati. 
  15-quater. Al fine  di  rafforzare  l'attivita'  di  contrasto  del
lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc  che  svolgono
attivita' lavorativa in  violazione  delle  disposizioni  legislative
vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento  militare,  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  incrementato  di
65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a  decorrere  dal  1°
ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo  826,  comma  1,
del codice di  cui  al  decreto  legislativo  n.  66  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole:  "505  unita'"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "570 unita'"; 
    b) alla lettera c), il numero: "1" e'  sostituito  dal  seguente:
"2"; 
    c) alla lettera d), il numero: "169" e' sostituito dal  seguente:
"201"; 
    d) alla lettera e), il numero: "157" e' sostituito dal  seguente:
"176"; 
    e) alla lettera f), il numero: "171" e' sostituito dal  seguente:
"184". 
  15-quinquies. Al fine di ripianare i  livelli  di  forza  organica,
l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad  assumere,  in  deroga  alle
ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero  di  unita'
di personale, ripartite in 32 unita' del  ruolo  ispettori  e  in  33
unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1°  ottobre
2019. 
  15-sexies.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del   comma
15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a  euro  2.380.588
per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a  euro  3.012.884
per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a  euro  3.093.316
per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno  2025,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo  1,  comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: "300 unita' per l'anno 2019, a  300
unita' per  l'anno  2020  e  a  330  unita'  per  l'anno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "283 unita' per l'anno 2019, a 257  unita'
per l'anno 2020 e a 311 unita'  per  l'anno  2021",  le  parole:  "e'
integrato di euro 750.000 per l'anno  2019,  di  euro  1.500.000  per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui  a  decorrere  dall'anno  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "e' integrato  di  euro  728.750  per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e  di  euro  2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole:  "Ai  relativi  oneri,
pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000  per  l'anno
2020 e a euro 37.000.000  annui  a  decorrere  dall'anno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri, pari a euro  5.657.739
per l'anno  2019,  a  euro  21.614.700  per  l'anno  2020  e  a  euro
33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021")). 
                             Art. 7-bis 
 
((  (Sanzioni  in  materia  di  infedele  asseverazione  o  visto  di
                          conformita'). )) 
 
  ((1. All'articolo 39, comma 1, del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      " a) ai soggetti indicati nell'articolo 35  che  rilasciano  il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica  la
sanzione amministrativa da euro  258  ad  euro  2.582.  Se  il  visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di  cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica  la
sanzione  di  cui  al  periodo  precedente  e  i  soggetti   di   cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30  per
cento  della  maggiore  imposta  riscontrata,  sempre  che  il  visto
infedele non sia stato indotto dalla  condotta  dolosa  o  gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono  titolo  per  la  riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono  richieste
le somme di cui al periodo precedente.  Eventuali  controversie  sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche'  l'infedelta'  del
visto non sia gia' stata  contestata  con  la  comunicazione  di  cui
all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al  decreto  del
Ministro  delle  finanze  31  maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di
assistenza  fiscale  o  il  professionista   puo'   trasmettere   una
dichiarazione  rettificativa  del   contribuente,   ovvero,   se   il
contribuente non intende  presentare  la  nuova  dichiarazione,  puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso  la  somma  dovuta  e'  ridotta  ai  sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di  liquidazione  delle  imposte,  dei
contributi,  dei  premi  e  dei  rimborsi   dovuti   in   base   alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto,  nonche'
in  caso  di  liquidazione   dell'imposta   dovuta   in   base   alle
dichiarazioni e in caso di  controllo  di  cui  agli  articoli  54  e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.  La  violazione  e'  punibile  a  condizione  che  non  trovi
applicazione l'articolo  12-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei
predetti soggetti la sospensione  dalla  facolta'  di  rilasciare  il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno  a  tre
anni. In caso di  ripetute  violazioni  commesse  successivamente  al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione  dalla  facolta'  di
rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione.  Si  considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della  suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione  prevista  dall'articolo  7,  comma  3,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472"; 
    b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate. 
  2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Nel caso di presentazione della  dichiarazione  precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante  CAF  o  professionista,  il
controllo  formale  e'  effettuato  nei  confronti  del  CAF  o   del
professionista, anche con riferimento ai dati  relativi  agli  oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata,
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle  maggiori
imposte e degli  interessi.  Il  controllo  della  sussistenza  delle
condizioni  soggettive  che  danno  diritto  alle  detrazioni,   alle
deduzioni  e  alle  agevolazioni  e'  effettuato  nei  confronti  del
contribuente".)) 
                             Art. 7-ter 
 
(( (Sospensione del beneficio in caso di condanna o  applicazione  di
                   misura cautelare personale). )) 
 
  ((1. Nei confronti  del  beneficiario  o  del  richiedente  cui  e'
applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di
convalida dell'arresto  o  del  fermo,  nonche'  del  condannato  con
sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati  all'articolo
7, comma 3, l'erogazione del  beneficio  di  cui  all'articolo  1  e'
sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei  confronti  del
beneficiario  o  del  richiedente  dichiarato  latitante   ai   sensi
dell'articolo 296  del  codice  di  procedura  penale  o  che  si  e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena.  La  sospensione
opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13. 
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1  sono  adottati
con effetto non retroattivo dal giudice che  ha  disposto  la  misura
cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza  di  condanna
non definitiva, ovvero dal giudice che ha  dichiarato  la  latitanza,
ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su  richiesta   del   pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione  di  cui  all'articolo
656 del codice di procedura penale  al  quale  il  condannato  si  e'
volontariamente sottratto. 
  3.  Nel  primo  atto  cui  e'  presente  l'indagato  o   l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del  beneficio
di cui all'articolo 1. 
  4. Ai fini della loro  immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi 1  e  2  sono  comunicati  dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine  di  quindici  giorni  dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle  piattaforme  di  cui
all'articolo 6 che hanno  in  carico  la  posizione  dell'indagato  o
imputato o condannato. 
  5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1  puo'  essere
revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le  condizioni  che
l'hanno determinata. Ai fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli
importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda  al  competente
ente previdenziale allegando  ad  essa  la  copia  del  provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione decorre  dalla  data  di  presentazione
della   domanda   e   della   prescritta   documentazione    all'ente
previdenziale e non ha effetto  retroattivo  sugli  importi  maturati
durante il periodo di sospensione. 
  6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui  al
comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per   essere   riassegnate   ai   capitoli   di   spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  dei  crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n.
206)). 
                               Art. 8 
 
             Incentivi per l'impresa e per il lavoratore 
 
  1. Al datore di lavoro ((privato)) che comunica alla  ((piattaforma
digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL)) le disponibilita' dei posti
vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato ((,
anche mediante contratto di apprendistato,)) soggetti beneficiari  di
Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta da un  soggetto  accreditato
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.
150, e' riconosciuto, ferma  restando  l'aliquota  di  computo  delle
prestazioni previdenziali, l'esonero dal  versamento  dei  contributi
previdenziali e assistenziali a carico del datore  di  lavoro  e  del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi  dovuti  all'INAIL,
nel limite dell'importo mensile  del  Rdc  percepito  dal  lavoratore
all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra  18
mensilita' ((e le mensilita' gia' godute dal beneficiario  stesso  e,
comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili  e  per  un
periodo non inferiore a 5 mensilita')). In caso di rinnovo  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di
5  mensilita'.  L'importo  massimo  di  beneficio  mensile  non  puo'
comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi  previdenziali  e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore  assunto
per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e  contributi
dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario  di  Rdc
((effettuato  nei  trentasei  mesi  successivi  all'assunzione)),  il
datore di lavoro e' tenuto alla  restituzione  dell'incentivo  fruito
maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo  116,  comma  8,
lettera a), della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  salvo  che  il
licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.  Il
datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario  di
Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto
di formazione, con il quale garantisce al  beneficiario  un  percorso
formativo o di riqualificazione professionale. 
  2. Gli enti di formazione accreditati possono  stipulare  presso  i
centri  per  l'impiego  e  presso  i  soggetti  accreditati  di   cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale
possibilita' sia prevista da ((provvedimenti regionali)), un Patto di
formazione con il quale  garantiscono  al  beneficiario  un  percorso
formativo o di  riqualificazione  professionale,  anche  mediante  il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo  i
piu' alti standard di qualita'  della  formazione  e  sulla  base  di
indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. ((Il  Patto  di  formazione  puo'
essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per
la formazione  continua  di  cui  all'articolo  118  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici  avvisi  pubblici  previa
intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.)) Se in seguito a  questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente
con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando
l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni   previdenziali,   e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  e
assistenziali a carico del datore di lavoro  e  del  lavoratore,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite  della
meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto
dell'assunzione,  ((per  un  periodo  pari  alla  differenza  tra  18
mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal  beneficiario
stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita')). In caso di rinnovo  ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e'  concesso  nella  misura
fissa di sei mensilita' per meta'  dell'importo  del  Rdc.  L'importo
massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere  l'ammontare
totale dei contributi previdenziali  e  assistenziali  a  carico  del
datore  di  lavoro  e  del  lavoratore  assunto  per  le   mensilita'
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'INAIL.
La  restante  meta'  dell'importo  mensile  del  Rdc  percepito   dal
lavoratore all'atto dell'assunzione,  per  un  massimo  di  390  euro
mensili ((e per  un  periodo  non  inferiore  a  6  mensilita')),  e'
riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha  garantito  al
lavoratore   assunto   il   predetto   percorso   formativo   o    di
riqualificazione professionale, sotto forma di  sgravio  contributivo
applicato ai contributi previdenziali e assistenziali  dovuti  per  i
propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore
di  lavoro  che  assume  il  beneficiario  del  Rdc.  Nel   caso   di
licenziamento del beneficiario del  Rdc  ((effettuato  nei  trentasei
mesi successivi all'assunzione)), il datore di lavoro e' tenuto  alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle  sanzioni  civili
di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta  causa  o
per giustificato motivo. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 MARZO  2019,
N.26)). 
  3. Le  agevolazioni  previste  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a
condizione  che  il  datore  di   lavoro   realizzi   un   incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri
fissati  dall'articolo  31,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto
legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori  a
tempo  indeterminato.  Il  diritto  alle  predette  agevolazioni   e'
subordinato al rispetto degli  ulteriori  principi  generali  di  cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015. 
  4. Ai beneficiari  del  Rdc  che  avviano  un'attivita'  lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro  i
primi dodici mesi di fruizione del Rdc e'  riconosciuto  in  un'unica
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei
limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico. 
  5. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui  al  presente
articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.
((Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro  che  non
siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo
3 della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  fatta  salva  l'ipotesi  di
assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza  iscritto  alle
liste di cui alla medesima legge)). 
  6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai
sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE)
n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. 
  7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono  compatibili  e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo  1,  comma  247,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui  il  datore  di
lavoro  abbia  esaurito  gli  esoneri  contributivi  in  forza  della
predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi  contributivi  di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro.  Con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'
di accesso al predetto credito di imposta. 
                               Art. 9 
 
                      Assegno di ricollocazione 
 
  1. Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e
comunque non oltre il 31  dicembre  2021,  al  fine  di  ottenere  un
servizio  di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  del  lavoro,  il
beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo  4,  comma  7,  a
stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi
trenta giorni dalla data di liquidazione  della  prestazione,  riceve
dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui  all'articolo  23
del decreto legislativo n. 150 del 2015,  graduato  in  funzione  del
profilo personale di occupabilita', da spendere presso i  centri  per
l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi  dell'articolo  12
del medesimo decreto legislativo. 
  2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui  al
comma 1 devono scegliere,  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento
dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva,
prendendo appuntamento sul portale messo a  disposizione  dall'ANPAL,
anche per il tramite dei centri per l'impiego  o  degli  istituti  di
patronato convenzionati. Il servizio  ha  una  durata  di  sei  mesi,
prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte  dell'importo
dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni  dalla  richiesta,
il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione
del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto  a  rivolgersi  a  un  altro
soggetto erogatore. 
  3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere: 
    a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1; 
    b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa   area,   con   eventuale   percorso   di   riqualificazione
professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area
stessa; 
    c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
svolgere le attivita' individuate dal tutor; 
    d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di
accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4; 
    e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da
parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di
cui alla lettera c), o di una offerta  di  lavoro  congrua,  a  norma
della lettera d), al fine  dell'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 7; 
    f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi. 
  4. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un
soggetto  accreditato,  ((il  Sistema  informativo   unitario   delle
politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione)) al centro per
l'impiego con cui e' stato stipulato il Patto per il  lavoro  o,  nei
casi di cui all'articolo 4, comma 9,  a  quello  nel  cui  territorio
risiede il beneficiario. 
  5.  Le  modalita'   operative   e   l'ammontare   dell'assegno   di
ricollocazione  sono  definite  con   delibera   del   Consiglio   di
amministrazione dell'ANPAL, previa  approvazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, sulla  base  dei  principi  di  cui
all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n.  150  del  2015.
Gli  esiti  della  ricollocazione  sono  oggetto  dell'attivita'   di
monitoraggio e valutazione comparativa  dei  soggetti  erogatori  del
servizio, di cui all'articolo  23,  comma  8,  del  predetto  decreto
legislativo n. 150 del 2015. 
  6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere  sul
Fondo per le politiche attive del  lavoro,  di  cui  all'articolo  1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL  provvede  a
monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni  mensili  al
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero
dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed
in base a  previsioni  statistiche  effettuate  tenendo  conto  della
percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende  l'erogazione
di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico  di
esaurimento delle risorse. 
  ((6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica
di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e  delle  previsioni
statistiche di  cui  al  comma  6  e  di  ogni  altra  che  si  renda
necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste
dal presente decreto, al decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, comma 1, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      "b)  forniscono  al  Sistema  statistico   nazionale   i   dati
informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione
o all'ente di appartenenza, ovvero  da  questi  detenuti  in  ragione
della  propria  attivita'  istituzionale  o  raccolti  per  finalita'
statistiche, necessari per  i  trattamenti  statistici  previsti  dal
programma  statistico  nazionale.  Previa  richiesta  in  cui   siano
esplicitate  le  finalita'  perseguite,  gli  uffici  di   statistica
forniscono al  Sistema  statistico  nazionale  i  dati  raccolti  per
finalita' statistiche, anche in forma individuale,  necessari  per  i
trattamenti statistici strumentali al perseguimento  delle  finalita'
istituzionali del soggetto richiedente"; 
    b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      "4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del  comma
1 e' effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge"; 
    c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      "1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di
cui all'articolo 9  del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016,  effettuati  per  fini
statistici di interesse pubblico  rilevante  ai  sensi  dell'articolo
2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia  di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196,  in  conformita'  all'articolo  108  del  medesimo  codice,  nel
programma statistico nazionale sono specificati i tipi  di  dati,  le
operazioni eseguibili e le misure adottate  per  tutelare  i  diritti
fondamentali e le  liberta'  degli  interessati,  qualora  non  siano
individuati da  una  disposizione  di  legge  o  di  regolamento.  Il
programma statistico nazionale, adottato sentito il  Garante  per  la
protezione  dei  dati  personali,  indica  le   misure   tecniche   e
organizzative idonee a garantire la liceita'  e  la  correttezza  del
trattamento, con particolare riguardo al principio di  minimizzazione
dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalita', le categorie  dei
soggetti interessati, le finalita' perseguite, le  fonti  utilizzate,
le principali variabili acquisite, i  tempi  di  conservazione  e  le
categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per  i  trattamenti  dei
dati personali di cui all'articolo 10  del  citato  regolamento  (UE)
2016/679  effettuati  per  fini  statistici  di  interesse   pubblico
rilevante ai sensi del citato articolo  2-sexies,  comma  2,  lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del  2003  trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice")). 
  7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di
ricollocazione ai soggetti di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa. 
                             Art. 9-bis 
 
      (( (Disposizioni in materia di istituti di patronato). )) 
 
  ((1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella
ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettera b),  le  parole:  "almeno  otto
Paesi stranieri" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "almeno  quattro
Paesi stranieri"; 
  b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole:  "inferiore
all'1,5 per cento" sono sostituite dalle  seguenti:  "inferiore  allo
0,75 per cento"; 
  c) all'articolo 16, comma 2, lettera  c-ter),  le  parole:  "almeno
otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro
Paesi stranieri")). 
                               Art. 10 
 
        ((Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc)) 
 
  1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e'
responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc  e  predispone,
sulla base delle  informazioni  rilevate  sulle  piattaforme  di  cui
all'articolo 6, di quelle fornite  dall'INPS  e  dall'ANPAL,  nonche'
delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto  annuale
sull'attuazione del Rdc, ((pubblicato nel sito internet istituzionale
del medesimo Ministero)). 
  ((1-bis. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
responsabile della valutazione del Rdc.  La  valutazione  e'  operata
secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3
delle regole deontologiche per trattamenti a  fini  statistici  o  di
ricerca  scientifica,  di  cui  alla  delibera  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali  n.  515/2018  del  19  dicembre  2018,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  11  del  14  gennaio  2019,
approvato  nell'ambito  di  un  Comitato  scientifico,  appositamente
istituito con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo  rappresentante
e composto, oltre  che  da  un  rappresentante  dell'ANPAL  e  da  un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle  politiche
pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione
della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, puo' essere  individuato  un  campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del  5  per
cento dei nuclei beneficiari, all'interno del  quale  possono  essere
selezionati  gruppi  di  controllo  tramite  procedura  di  selezione
casuale,  per  i  quali  prevedere  deroghe  agli  obblighi  di   cui
all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli
obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e  di
accettazione  di  un'offerta  di  lavoro  congrua.  Al  campione   di
beneficiari identificati ai fini della valutazione  del  Rdc  possono
essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto  e'
approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I  dati  raccolti
mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione  statistica  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   di
valutazione previste dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali utilizza le informazioni di cui al  comma  1.  Sono
altresi' messe a  disposizione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali da parte  dell'INPS,  dell'ANPAL  e  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   ulteriori
informazioni, riguardanti  la  condizione  economica  e  sociale,  le
esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le  prestazioni
economiche e sociali, individuate con il decreto di  cui  al  secondo
periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc,  i  dati
individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che  ne  permetta
il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita'  che
rendono questi ultimi non  identificabili,  raccolti  ai  fini  della
valutazione,  potranno  essere  altresi'  messi  a  disposizione   di
universita' ed enti di  ricerca,  ai  soli  scopi  di  ricerca  e  di
valutazione, previa  presentazione  di  un  documentato  progetto  di
ricerca autorizzato  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali.  Ai  componenti  del  Comitato  non  e'  corrisposto   alcun
compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.   Le   amministrazioni
interessate provvedono  all'attuazione  del  presente  comma  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  1-ter. Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'
responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal  fine
istituisce,  nell'ambito  della  direzione  generale  competente,  un
apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e  supporto
tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni: 
  a) e' responsabile,  sentita  l'ANPAL,  del  monitoraggio  e  della
predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della
valutazione di cui al comma 1-bis; 
  b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la  qualita'
degli interventi, anche mediante  atti  di  coordinamento  operativo,
ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia  di  coordinamento
dei centri per l'impiego; 
  c) predispone protocolli formativi e operativi; 
  d) identifica gli ambiti  territoriali  lavorativi  e  sociali  che
presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla base
delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei  dati,
segnala  i  medesimi  alle  regioni  interessate  e,   su   richiesta
dell'ambito  territoriale  e  d'intesa  con  la   regione,   sostiene
interventi di tutoraggio)). 
  2. Ai compiti ((di cui al  presente  articolo))  il  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali  provvede  ((,  anche  avvalendosi
dell'INAPP,))  nel  limite  delle  risorse   finanziarie,   umane   e
strumentali gia' previste a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 11 
 
                Modificazioni al decreto legislativo 
                      15 settembre 2017, n. 147 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile  2019,  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato  il  CAPO
II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  ad  eccezione
degli articoli 5, 6, 7 e 10. 
  2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Valutazione
multidimensionale»; 
      2) il comma 1 e' abrogato; 
      3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui  al  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di  cui  al
Patto per l'inclusione sociale  per  i  beneficiari  del  Reddito  di
cittadinanza (Rdc)»; 
      4) al  comma  3,  le  parole:  «,  rivolta  a  tutti  i  nuclei
beneficiari del ReI,» sono soppresse; 
      5) al comma 4, primo periodo,  le  parole  «In  caso  di  esito
positivo  delle  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti,  ai  sensi
dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata  l'analisi  preliminare,
entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del
ReI,  presso  i  punti  per  l'accesso  o  altra  struttura  all'uopo
identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti:  «L'analisi
preliminare e' finalizzata ad»; 
      6) al  comma  5,  le  parole  «il  progetto  personalizzato  e'
sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015,  ovvero  dal  programma  di  ricerca
intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi  dello
stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun  membro  del  nucleo
familiare abile  al  lavoro  non  occupato.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al  competente  centro  per
l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro  connessi  al
Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»; 
      7) il comma 6 e' abrogato; 
      ((7-bis) al comma 9, le parole: "su proposta del  Comitato  per
la lotta alla poverta', e" sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e  i
professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui  al  presente
comma individuano altresi' specifiche misure  di  sicurezza  volte  a
prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione
e segnalazione  degli  eventi  sentinella  da  parte  degli  enti  di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della  vittima  di
atti violenti")) 
      8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
      2) al comma 2, lettera b), le parole  «connesso  al  ReI»  sono
soppresse; 
      3) al  comma  4,  le  parole:  «I  beneficiari  del  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»; 
      4) al comma 6, le parole «facilitare  l'accesso  al  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «facilitare  l'accesso  al  Rdc»  ((ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Al  fine  di  un  utilizzo
sinergico  delle  risorse  per  la  distribuzione   alimentare   agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui  all'articolo
58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  possono  essere
utilizzate per il finanziamento di interventi complementari  rispetto
al Programma operativo del FEAD e,  a  tal  fine,  le  corrispondenti
risorse  possono  essere  versate  al  Fondo  di  rotazione  di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183")); 
      ((4-bis) al comma 12, le parole: "su proposta del Comitato  per
la lotta alla poverta' e" sono soppresse)) 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi  per
l'informazione e l'accesso al ReI di cui  all'articolo  5,  comma  1»
sono soppresse; 
      ((1-bis) al comma 2, le parole: "una quota del  Fondo  Poverta'
e' attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse del  Fondo
Poverta' sono attribuite")) 
      2) al comma 3, il  secondo  periodo  e'  soppresso;  nel  terzo
periodo, le parole: «nell'atto di  programmazione  ovvero  nel  Piano
regionale di cui all'articolo 14, comma  1,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «((in un atto di programmazione regionale, nel  rispetto  e
nella valorizzazione delle modalita' di confronto  con  le  autonomie
locali,))»;  nel   quarto   periodo,   le   parole:   «dell'atto   di
programmazione ovvero nel  Piano  regionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»; 
      3)  al  comma  7,  le  parole  «i  beneficiari  del  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»; 
    d) all'articolo 10: 
      ((1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con  provvedimento
congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia  delle
entrate, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali"
sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate  e
il Garante per la protezione dei dati personali")); 
      ((2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Resta ferma la  possibilita'  di  presentare  la  DSU
nella  modalita'  non  precompilata.  In  tal  caso,   in   sede   di
attestazione dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali  omissioni  o
difformita'   riscontrate   nei   dati   dichiarati   rispetto   alle
informazioni  disponibili  di  cui  al  comma  1,  incluse  eventuali
difformita' su saldi  e  giacenze  medie  del  patrimonio  mobiliare,
secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 2")) 
      ((2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sulla  base  di  quanto  previsto  nel
provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con
il medesimo decreto di cui al comma 2")); 
      3) al comma 4, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°  settembre  2019»
e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «Le  DSU  in  corso  di
validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano
valide fino al 31 dicembre 2019.»; 
    ((d-bis) all'articolo  21,  dopo  il  comma  10  e'  aggiunto  il
seguente: 
        "10-bis.  Al  fine  di  agevolare  l'attuazione  del  Rdc  e'
costituita,  nell'ambito  della  Rete,  una  cabina  di  regia   come
organismo di confronto permanente tra i diversi livelli  di  governo.
La cabina di regia,  presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete  di  cui  al
comma 2, lettere a) e b),  dai  responsabili  per  le  politiche  del
lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province  autonome,
designati   dai   rispettivi   presidenti,   da   un   rappresentante
dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro  (ANPAL)  e
da un rappresentante dell'INPS.  La  cabina  di  regia  opera,  anche
mediante articolazioni in sede tecnica,  secondo  modalita'  definite
con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore
rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti
della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o
rimborso  di  spese.  Le   amministrazioni   interessate   provvedono
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente")); 
    e) all'articolo 24: 
      1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2),  e'  inserito  il
seguente: «2-bis. Piattaforma digitale del  Reddito  di  cittadinanza
per il Patto di inclusione sociale; 
  ((1-bis) al comma 4, secondo periodo,  le  parole:  "I  dati"  sono
sostituite dalle seguenti: "Ad eccezione della piattaforma di cui  al
comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati")) 
      2) il comma 9 ((...)) e' abrogato. 
                             Art. 11-bis 
 
                   (( (Modifiche all'articolo 118 
              della legge 23 dicembre 2000, n. 388). )) 
 
  ((1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,  n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, dopo le  parole:  "formazione  professionale
continua" sono inserite le seguenti: "e dei percorsi formativi  o  di
riqualificazione   professionale   per   soggetti    disoccupati    o
inoccupati"; 
    b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "I fondi possono
finanziare in  tutto  o  in  parte:  1)  piani  formativi  aziendali,
territoriali,  settoriali  o  individuali  concordati  tra  le  parti
sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche  e  comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani
di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal  Patto
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4")). 
                               Art. 12 
 
   Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc 
 
  1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e  della
Pensione di cittadinanza, di cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito
di inclusione ((e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle del
Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1  e  2  dell'articolo  13)),
sono autorizzati limiti di spesa nella misura di ((5.906,8 milioni di
euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391  milioni
di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a  decorrere  dal
2022)) da iscrivere su apposito capitolo dello  stato  di  previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato  «Fondo
per il reddito di cittadinanza». 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita'
di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al  comma  1,  ad
eccezione  delle  risorse  necessarie  per  le   finalita'   di   cui
all'articolo 13, comma 1, sono  trasferite  annualmente  all'INPS  su
apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato,  dal
quale sono prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione  del
beneficio  da  trasferire  sul  conto  acceso  presso   il   soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti  e
dei relativi rapporti amministrativi di cui  all'articolo  81,  comma
35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  L'Istituto
stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del  servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo. 
  ((3. Al fine di rafforzare le politiche  attive  del  lavoro  e  di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali  delle  prestazioni  in
materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle  politiche  attive  del  lavoro;  il
Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente.  Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia e i  connessi  fabbisogni  di
risorse umane e strumentali delle regioni e delle province  autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come  modificato
dal comma 8, lettere a) e  b),  del  presente  articolo.  Oltre  alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b),  del  presente  articolo,  utilizzabili
anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego,
nonche' alle risorse di cui al  comma  3-bis,  per  l'attuazione  del
Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di  160  milioni
di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e  di
50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma,  nell'ambito
del  Piano  sono  altresi'  previste  azioni  di  sistema  a  livello
centrale,  nonche'  azioni  di  assistenza  tecnica  presso  le  sedi
territoriali delle regioni, d'intesa  con  le  medesime  regioni,  da
parte  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e
dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL  Servizi  Spa.  A  questo
fine, il Piano individua le regioni e le  province  autonome  che  si
avvalgono delle  azioni  di  assistenza  tecnica,  i  contingenti  di
risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle  regioni,
le azioni di sistema e le modalita' operative  di  realizzazione  nei
singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate  nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data  di  adozione  del
Piano, sono definite le modalita' di  intervento  con  cui  opera  il
personale dell'assistenza  tecnica.  Nelle  more  della  stipulazione
delle  convenzioni,  sulla  base  delle  indicazioni  del  Piano,   i
contingenti di risorse umane individuati nel Piano  medesimo  possono
svolgere la propria  attivita'  presso  le  sedi  territoriali  delle
regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per  l'anno  2019,  di  130
milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di  euro  per  l'anno
2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto  periodo,  e'
autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa,  che  adegua  i
propri  regolamenti  a  quanto  disposto  dal  presente  comma,   per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalita'  necessarie  ad  organizzare  l'avvio  del  Rdc,  la
stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di  incarichi
di collaborazione,  con  i  soggetti  selezionati,  la  formazione  e
l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa  e
il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le  azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome  previste
dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti  risorse  sono
ripartite tra le regioni  e  le  province  autonome  con  vincolo  di
destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc,  anche  al
fine  di  consentire  alle  medesime  regioni  e  province   autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego)). 
  ((3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258,
terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  come
modificato dai commi 3-ter  e  8,  lettere  a)  e  b),  del  presente
articolo, le regioni e le province autonome, le agenzie  e  gli  enti
regionali, o le  province  e  le  citta'  metropolitane  se  delegate
all'esercizio  delle  funzioni   con   legge   regionale   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva  dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000  unita'
di personale, da destinare ai centri per  l'impiego,  e  a  decorrere
dall'anno 2021 ulteriori  4.600  unita'  di  personale,  compresa  la
stabilizzazione  delle  unita'  di  personale,   reclutate   mediante
procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di  lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento  recante  Piano
di rafforzamento dei servizi e delle misure di  politica  attiva  del
lavoro, sancito nella riunione  della  Conferenza  unificata  del  21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite  di  120  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 304  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di  cui  al  comma  3  del
presente articolo sono definiti anche  i  criteri  di  riparto  delle
risorse di cui al  presente  comma  tra  le  regioni  e  le  province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla  base
delle disponibilita' del Fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai  centri
per l'impiego a copertura  degli  oneri  di  finanziamento  correlati
all'esercizio delle relative funzioni. 
  3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, come modificato dal comma 8,  lettere  a)  e  b),  del  presente
articolo, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo periodo, le parole:  "le  regioni  sono  autorizzate"
sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le  province  autonome,
le  agenzie  e  gli  enti  regionali,  o  le  province  e  le  citta'
metropolitane se delegate  all'esercizio  delle  funzioni  con  legge
regionale ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  795,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati"; 
    b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Le  predette
assunzioni non rilevano in relazione alle capacita'  assunzionali  di
cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti  dai  commi  557  e  seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  in  ordine  al
trattamento   accessorio   trova   applicazione    quanto    previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n.  12.  Le  procedure  relative  alle  assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo  30,  comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165". 
    3-quater. Allo scopo di  garantire  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del  lavoro,  le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se  delegate  all'esercizio  delle
funzioni con legge regionale ai sensi  dell'articolo  1,  comma  795,
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  attuano  il   piano   di
rafforzamento dei servizi per  l'impiego,  di  cui  all'articolo  15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125.  Le  assunzioni
finalizzate al  predetto  piano  di  rafforzamento  dei  servizi  per
l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di  spesa,  previsti
per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato   dalle   vigenti
disposizioni legislative; in  ordine  all'incidenza  sul  trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto  dall'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)). 
  4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato,  ANPAL
servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro  i  limiti
di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  il
personale  gia'  dipendente  di  ANPAL  servizi  S.p.A  in  forza  di
contratti di lavoro a tempo determinato. 
  ((4-bis. Al fine di adeguare le spese di  funzionamento  dell'ANPAL
per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di  euro  per
l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede: 
    a) quanto  a  10  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma  8,  lettere  a)  e  b),  del
presente articolo; 
    b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5  milioni  di
euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera  a)
)); 
  5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda
di Rdc e di pensione di cittadinanza  anche  attraverso  l'assistenza
dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS  ai  sensi
dell'articolo  5  comma  1,   nonche'   per   le   attivita'   legate
all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate  ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati ((35  milioni))
di euro per l'anno 2019. 
  6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1,  comma  399,  della
legge 30 dicembre  2018,  n.  145  e  nei  limiti  ((della  dotazione
organica dell'INPS, a decorrere  dall'anno  2019  e'  autorizzata  la
spesa)) di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale  da
assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare  piena  attuazione
alle disposizioni contenute nel presente decreto. 
  7. Al  fine  dell'adeguamento  e  della  manutenzione  dei  sistemi
informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le
attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per  attivita'
di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. 
  ((7-bis. Al fine di dare  piena  attuazione  ai  nuovi  e  maggiori
compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto  della  revisione  delle
tariffe dei premi e dei  contributi  assicurativi,  della  disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in  ambito  domestico  e  del
regime   delle   prestazioni   economiche,   socio-sanitarie   e   di
reinserimento lavorativo a favore delle persone  con  disabilita'  da
lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre  2016,
n. 232, assunzioni di  personale  presso  il  predetto  Istituto  nel
limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500
annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le  modalita'
previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145)). 
  8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) ((ai commi 255 e 258, le parole:  "Fondo  per  il  reddito  di
cittadinanza", ovunque ricorrono,)) sono sostituite  dalle  seguenti:
«Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»; 
    b) al comma 258: 
      1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«((fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni  di
euro per l'anno 2020))»; 
      2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo  fino  a
10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti:  «((,
anche infrastrutturale. Per il funzionamento)) dell'ANPAL Servizi Spa
e' destinato un contributo pari a  10  milioni  di  euro  per  l'anno
2019»; 
      3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di  euro
per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  valere
sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri
per l'impiego e, quanto a 160  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021,» sono soppresse. 
  ((8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti
dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, si provvede,  a  decorrere  dall'anno  2020,  mediante  apposito
capitolo di spesa istituito nello stato di previsione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche  sociali,  sulla  base  dei  criteri  di
riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella  riunione  del
24 gennaio 2018.  Ai  trasferimenti  alle  regioni  e  alle  province
autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a  decorrere  dall'anno  2020,
con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sulla  base  dei
criteri di riparto definiti  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della
medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure  concorsuali
per le assunzioni di personale da destinare ai centri  per  l'impiego
bandite a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma  la  possibilita'
di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per
l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici  concorsi  approvate
da altre  amministrazioni,  previo  accordo  tra  le  amministrazioni
interessate)) 
  9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma
1, l'INPS accantona, a  valere  sulle  disponibilita'  del  conto  di
tesoreria di cui al comma 2, ((all'atto della concessione))  di  ogni
beneficio economico del  Rdc,  un  ammontare  di  risorse  pari  alle
mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna  annualita'  in  cui  il
beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita'  e'  altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di  una  mensilita'  aggiuntiva
per ciascun nucleo beneficiario ((del Rdc)) da  oltre  sei  mesi,  al
fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di  riferimento
ai sensi del comma  1,  ((accertato  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,))
con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottarsi
entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita
la compatibilita' finanziaria mediante  rimodulazione  dell'ammontare
del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto ((di cui al terzo
periodo)), l'acquisizione di  nuove  domande  e  le  erogazioni  sono
sospese.  La  rimodulazione  dell'ammontare   del   beneficio   opera
esclusivamente  nei  confronti   delle   erogazioni   del   beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
  10. Fermo restando il monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma
257, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  l'INPS  provvede  al
monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc,  della
Pensione di cittadinanza e degli incentivi  di  cui  all'articolo  8,
inviando  entro  il  10  di  ciascun  mese  la  rendicontazione   con
riferimento alla mensilita' precedente  delle  domande  accolte,  dei
relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del  comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo  le  indicazioni  fornite  dai
medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze ((che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi  del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento  delle  risorse  disponibili  ai
sensi del comma 1)). 
  11.((In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257,  terzo
e quarto periodo, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  qualora))
nell'ambito del monitoraggio di cui al primo  periodo  del  comma  10
siano accertati,  rispetto  agli  oneri  previsti,  eventuali  minori
oneri, aventi  anche  carattere  pluriennale,  le  correlate  risorse
confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche  ai  centri  per
l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, al fine  del  loro  potenziamento.  In  tal  caso  sono
conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al  comma  1.
L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui
all'articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n.  241.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  ((12. Al finanziamento dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
sociali, di cui all'articolo 4,  comma  13,  ivi  compresi  eventuali
costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o
associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei
progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e  quelli  derivanti  dalle
assicurazioni  presso  l'INAIL  e  per  responsabilita'  civile   dei
partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal
presente decreto,  si  provvede  mediante  l'utilizzo  delle  risorse
residue  della  quota  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'   e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi
e  dei  servizi  sociali  ai  sensi  dell'articolo  7   del   decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle  risorse
afferenti  al  Programma  operativo  nazionale  Inclusione   relativo
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e  della  promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo
di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi  strutturali  e  di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti  salvi  gli  interventi
previsti  negli  atti  di   programmazione   regionale   secondo   le
indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto  del
Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  18  maggio  2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018)). 
                               Art. 13 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo'
essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non
e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato.  ((Le  richieste  presentate  ai
comuni entro  i  termini  di  cui  al  primo  periodo,  ai  fini  del
riconoscimento del  beneficio,  devono  pervenire  all'INPS  entro  i
successivi sessanta giorni)). Per  coloro  ai  quali  il  Reddito  di
inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile
2019,  il  beneficio  continua  ad  essere  erogato  per  la   durata
inizialmente prevista, ((fatti salvi)) la possibilita' di  presentare
domanda per il Rdc, nonche' il progetto  personalizzato  definito  ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.  147  del  2017.  Il
Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure  di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e  non  e'
in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del  Rdc  da
parte di alcun componente il nucleo familiare. 
  ((1-bis. Sono fatte salve le richieste  del  Rdc  presentate  sulla
base della disciplina vigente prima della data di entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   I   benefici
riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per  un
periodo non superiore  a  sei  mesi  pur  in  assenza  dell'eventuale
ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso
dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla
legge di conversione del presente decreto  ai  fini  dell'accesso  al
beneficio. 
  1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole: "di un terzo delle  risorse"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "della meta' delle risorse")). 
  ((2. Le disposizioni del presente decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. Le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa  e  relativa
potesta'  amministrativa,  perseguendo  le  finalita'  del   presente
decreto.  Le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  possono
prevedere,  a  decorrere  dall'anno  2020,  misure  aventi  finalita'
analoghe a quelle del Rdc, adottate e  finanziate  secondo  i  propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  affinche'  le  stesse   non   siano   computate   ai   fini
dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento  del  Rdc.  Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020)). 
 




Omessi il Capo II e il Capo III

Art. 29 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 
 
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