Cara ADUC
volo vueling 6364 del 25/06/2015
Domanda
4 luglio 2015
Buongiorno, sono un passeggero del volo Vueling 6364 del 25/06/2015 da Firenze a Santorini. Il volo doveva partire alle 17:15 del 25/06, ma per motivi tecnici è stato posticipato alle 9:15 della mattina seguente 26/06 da Pisa. Per la notte del 25/06 ci hanno fatto soggiornare al The Gate Hotel di Firenze e ci hanno poi trasportato il mattino seguente all'aereoporto di Pisa con autobus. Ci sono le prerogative per la richiesta di rimborso alla compagnia? Se si, quali sono le procedure da seguire e i documenti da presentare?
Grazie. Marco
Marco, da Signa (FI)
Grazie. Marco
Marco, da Signa (FI)
Risposta ADUC
trova qui la normativa in merito: http://sosonline.aduc.it/scheda/voli+aerei+diritti+dei+passeggeri+regole_15533.php
In casi come il suo, il Regolamento non prevede espressamente compensazioni pecuniarie. Tuttavia, un'importante sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza 402 del 19/11/2009) ha chiarito che nei casi in cui il ritardo del volo causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ovvero nei casi in cui i passeggeri giungono a destinazione tre ore o piu' dopo l'orario previsto originariamente, e' dovuta la compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo (400 euro). La Corte, nell'argomentare la decisione, assimila i casi di ritardo prolungato del volo con quelli di cancellazione, rilevando che in ambedue i casi il passeggero subisce un danno legato alla perdita di tempo.
Quindi, pota' tentare, ma solo dopo una messa in mora: http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
e, molto probabilmente, rivolgendosi in giudizio. Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
In casi come il suo, il Regolamento non prevede espressamente compensazioni pecuniarie. Tuttavia, un'importante sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza 402 del 19/11/2009) ha chiarito che nei casi in cui il ritardo del volo causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ovvero nei casi in cui i passeggeri giungono a destinazione tre ore o piu' dopo l'orario previsto originariamente, e' dovuta la compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo (400 euro). La Corte, nell'argomentare la decisione, assimila i casi di ritardo prolungato del volo con quelli di cancellazione, rilevando che in ambedue i casi il passeggero subisce un danno legato alla perdita di tempo.
Quindi, pota' tentare, ma solo dopo una messa in mora: http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
e, molto probabilmente, rivolgendosi in giudizio. Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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