Cara ADUC
Pulizia e Sgombero di sotterranei di condominio
Domanda
3 novembre 2026
Buonasera,
nel caso in cui venga deliberata e approvata a maggioranza la pulizia dei sotterranei di un condominio, non accessibile e non frequentato dai condòmini, possono i condòmini che hanno verbalizzato il dissenso in assemblea evitare di pagare pro quota la spesa?
Mauro, dalla provincia di FE
nel caso in cui venga deliberata e approvata a maggioranza la pulizia dei sotterranei di un condominio, non accessibile e non frequentato dai condòmini, possono i condòmini che hanno verbalizzato il dissenso in assemblea evitare di pagare pro quota la spesa?
Mauro, dalla provincia di FE
Risposta ADUC
Gentile Mauro,
Se la delibera è stata approvata con le maggioranze previste dalla legge, vincola anche i condòmini assenti o dissenzienti: il voto contrario verbalizzato in assemblea non esonera dal pagamento della spesa deliberata. Le spese per la manutenzione e pulizia delle parti comuni, compresi i sotterranei (che restano parti comuni anche se non accessibili o non utilizzati dai singoli condòmini, salvo che siano di proprietà esclusiva), vanno ripartite secondo i millesimi di proprietà, indipendentemente dall'uso effettivo che ciascun condomino ne fa. Il fatto che un locale non venga frequentato non lo esclude dal regime di comunione né dalla contribuzione alle spese di conservazione e pulizia, che riguardano il decoro, l'igiene e la tutela del bene comune nel suo complesso.
Il dissenso verbalizzato consente al condomino soltanto di impugnare la delibera davanti all'autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla data della delibera stessa (per i dissenzienti) o dalla comunicazione del verbale (per gli assenti), quindi laddove ritenga che la decisione sia viziata da irregolarità procedurali, eccesso di potere, o violazione di legge o regolamento condominiale. Finché la delibera non viene annullata da un giudice resta pienamente valida ed esecutiva, e il condomino è tenuto a pagare la propria quota, salvo poi vedersela restituire se l'impugnazione dovesse avere esito favorevole.
Le consigliamo di verificare, se intende contestare la delibera, che non siano decorsi i 30 giorni dalla data dell'assemblea, e di valutare con un legale se sussistano effettivi vizi di legittimità (per esempio irregolarità di convocazione, ordine del giorno generico, maggioranze non rispettate) piuttosto che un semplice dissenso di merito sull'opportunità della spesa, che da solo non è sufficiente a bloccare l'obbligo di pagamento.
Se la delibera è stata approvata con le maggioranze previste dalla legge, vincola anche i condòmini assenti o dissenzienti: il voto contrario verbalizzato in assemblea non esonera dal pagamento della spesa deliberata. Le spese per la manutenzione e pulizia delle parti comuni, compresi i sotterranei (che restano parti comuni anche se non accessibili o non utilizzati dai singoli condòmini, salvo che siano di proprietà esclusiva), vanno ripartite secondo i millesimi di proprietà, indipendentemente dall'uso effettivo che ciascun condomino ne fa. Il fatto che un locale non venga frequentato non lo esclude dal regime di comunione né dalla contribuzione alle spese di conservazione e pulizia, che riguardano il decoro, l'igiene e la tutela del bene comune nel suo complesso.
Il dissenso verbalizzato consente al condomino soltanto di impugnare la delibera davanti all'autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla data della delibera stessa (per i dissenzienti) o dalla comunicazione del verbale (per gli assenti), quindi laddove ritenga che la decisione sia viziata da irregolarità procedurali, eccesso di potere, o violazione di legge o regolamento condominiale. Finché la delibera non viene annullata da un giudice resta pienamente valida ed esecutiva, e il condomino è tenuto a pagare la propria quota, salvo poi vedersela restituire se l'impugnazione dovesse avere esito favorevole.
Le consigliamo di verificare, se intende contestare la delibera, che non siano decorsi i 30 giorni dalla data dell'assemblea, e di valutare con un legale se sussistano effettivi vizi di legittimità (per esempio irregolarità di convocazione, ordine del giorno generico, maggioranze non rispettate) piuttosto che un semplice dissenso di merito sull'opportunità della spesa, che da solo non è sufficiente a bloccare l'obbligo di pagamento.
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