Cara ADUC
Valutazione ricorso al Giudice di Pace
Domanda
7 giugno 2018
Premesso che ritenevo addirittura di poter risolvere la questione in autotutela, in audizione presentai il filmato linkato nel ricorso, che ben documenta/prova la mancanza di segnalazioni a centro strada, mentre mio figlio che mi era accanto nella guida testimoniò il traffico anomalo presente. Soprattutto sono contrariato per la MANCANZA DI RISPOSTE VALIDE SULLA MOTIVAZIONE PRINCIPALE 1 DA ME ADDOTTA; ci si limita a scrivere, in maniera
del tutto generica, che “i motivi del ricorso non sono sorretti da utili elementi probatori atti a rendere verificabili le ragioni addotte e che, conseguentemente, rendono lo stesso ricorso infondato per inadempimento dell’onere probatorio”.
Leggo invece da questo link che se il Prefetto rigetta il ricorsol’ordinanza ingiunzione deve essere motivata.
Questo aspetto è essenziale: secondo il Tribunale di Roma, infatti, una generica motivazione, che non chiarisce le ragioni sulla base delle quali non sono stati accolti i motivi di impugnazione dell’automobilista, rende nullo il provvedimento prefettizio di condanna.
L’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla Prefettura non può essere totalmente sfornita delle indicazioni idonee a comprendere le ragioni sottese al rigetto del ricorso; l’utilizzo di un modello prestampato con una formula stereotipa e seriale, adattabile indistintamente a qualsivoglia ipotesi rigetto di ricorso, impedisce al trasgressore di difendersi e contestare la stessa ordinanza.
Quindi, se la motivazione del rigetto è assente o generica, l’automobilista può fare ricorso al giudice di pace e quest’ultimo sarà tenuto ad annullare l’ordinanza e, indirettamente, anche la multa.
Nella stessa Relazione della Polizia Municipale, manca qualsiasi riferimento specifico al punto 1) del ricorso ed alla fondamentale sentenza n. 865/15 del Tribunale di Trento:Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 142, comma 6 bis Cds, le postazioni del rilevamento elettronico dell’eccesso di velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili dovendosi ritenere che, trattandosi di carreggiata a doppia corsia, i cartelli debbano essere due, precisamente uno alla destra ed un altro alla sinistra della stessa carreggiata, in quanto diversamente un automobilista in fase di sorpasso non è messo in grado di vedere il cartello posto sulla destra della carreggiata,
essendo coperto dal veicolo sorpassato, senza che assuma alcuna rilevanza, a tal fine, la distinzione tra cartelli verticali fissi per ragioni di sicurezza e cartelli diversi da questi ultimi: ne consegue che diversamente deve essere annullato il verbale relativo alla sanzione amministrativa inflitta al trasgressore per eccesso di velocità.
Sembrerebbe insomma che la Prefettura non abbia neppure letto il mio ricorso e tantomeno le considerazioni fatte in sede di audizione, con l’aggiunta della testimonianza di mio figlio... davvero intollerabile!
In questa fase chiedo di aiutarmi a valutare la opportunità/convenienza di adire il GdP. Grazie.
Pier Paolo (TA)
Leggo invece da questo link che se il Prefetto rigetta il ricorsol’ordinanza ingiunzione deve essere motivata.
Questo aspetto è essenziale: secondo il Tribunale di Roma, infatti, una generica motivazione, che non chiarisce le ragioni sulla base delle quali non sono stati accolti i motivi di impugnazione dell’automobilista, rende nullo il provvedimento prefettizio di condanna.
L’ordinanza ingiunzione di pagamento emessa dalla Prefettura non può essere totalmente sfornita delle indicazioni idonee a comprendere le ragioni sottese al rigetto del ricorso; l’utilizzo di un modello prestampato con una formula stereotipa e seriale, adattabile indistintamente a qualsivoglia ipotesi rigetto di ricorso, impedisce al trasgressore di difendersi e contestare la stessa ordinanza.
Quindi, se la motivazione del rigetto è assente o generica, l’automobilista può fare ricorso al giudice di pace e quest’ultimo sarà tenuto ad annullare l’ordinanza e, indirettamente, anche la multa.
Nella stessa Relazione della Polizia Municipale, manca qualsiasi riferimento specifico al punto 1) del ricorso ed alla fondamentale sentenza n. 865/15 del Tribunale di Trento:Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 142, comma 6 bis Cds, le postazioni del rilevamento elettronico dell’eccesso di velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili dovendosi ritenere che, trattandosi di carreggiata a doppia corsia, i cartelli debbano essere due, precisamente uno alla destra ed un altro alla sinistra della stessa carreggiata, in quanto diversamente un automobilista in fase di sorpasso non è messo in grado di vedere il cartello posto sulla destra della carreggiata,
essendo coperto dal veicolo sorpassato, senza che assuma alcuna rilevanza, a tal fine, la distinzione tra cartelli verticali fissi per ragioni di sicurezza e cartelli diversi da questi ultimi: ne consegue che diversamente deve essere annullato il verbale relativo alla sanzione amministrativa inflitta al trasgressore per eccesso di velocità.
Sembrerebbe insomma che la Prefettura non abbia neppure letto il mio ricorso e tantomeno le considerazioni fatte in sede di audizione, con l’aggiunta della testimonianza di mio figlio... davvero intollerabile!
In questa fase chiedo di aiutarmi a valutare la opportunità/convenienza di adire il GdP. Grazie.
Pier Paolo (TA)
Risposta ADUC
precisiamo che l'ordinanza del Prefetto è ben motivata.
Per la Legge allegare un link o in sede di audizione mostrarlo non integra il rispetto dell'onere probatorio.
Sarebbe stato necessario, infatti, allegare al ricorso le foto dello stato dei luoghi al fine di indicare precisamente la ragione della doglianza.
Per quanto concerne la testimonianza di Suo figlio, invece, la stessa, stante il rapporto di parentela, è liberamente apprezzabile dal Prefetto.
Ad ogni buon conto la Corte di Cassazione ha sancito che il Giudice di Pace può liberamente riesaminare tutti gli atti.
Presenti opposizione all'ordinanza prefettizia, non alla multa, adducendo da capo le Sue motivazioni avendo cura di allegare adeguata documentazione fotografica.
Per la Legge allegare un link o in sede di audizione mostrarlo non integra il rispetto dell'onere probatorio.
Sarebbe stato necessario, infatti, allegare al ricorso le foto dello stato dei luoghi al fine di indicare precisamente la ragione della doglianza.
Per quanto concerne la testimonianza di Suo figlio, invece, la stessa, stante il rapporto di parentela, è liberamente apprezzabile dal Prefetto.
Ad ogni buon conto la Corte di Cassazione ha sancito che il Giudice di Pace può liberamente riesaminare tutti gli atti.
Presenti opposizione all'ordinanza prefettizia, non alla multa, adducendo da capo le Sue motivazioni avendo cura di allegare adeguata documentazione fotografica.
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