Cara ADUC
Utilizzo cose comuni e regolamento di condominio
Domanda
30 giugno 2017
Buonasera. Avrei bisogno di un parere, entro il 6 luglio, data nella quale ho
appuntamento per installare dei Climatizzatori.
Abito in Roma. Ora, io essendo all'attico, mi ha fatto notare l'installatore che nei palazzi vicini, le unità esterne sono tutte appoggiate sui terrazzi condominiali - all'interno dei parapetti, quindi invisibili e inaudibili da chiunque. I terrazzi condominiali in questione sono luogo di accesso alle soffitte e ai locali comuni.
Ovviamente, parliamo delle unità esterne di condizionatori a servizio degli appartamenti del piano attico.
Dovrei poter procedere nello stesso modo in quanto la mia installazione non impedisce ad altri condomini un uso analogo. A parte che poi nessuno può avere interesse perché qua su ci sono solo io, e a chi sta ai piani sottostanti certo non conviene. Ci sarebbe il mio dirimpettaio, ma su di lui insiste altra porzione di terrazzi condominiali, quindi confermo: nessuno oltre me può avere interesse a mettere unità esterne di condizionamento sul terrazzo condominiale. E ad ogni modo la mia installazione non impedirebbe a chi lo desiderasse, di realizzare analoghe installazioni.
Detto questo, vorrei pregare di dare un'occhiata al testo del regolamento di condominio, approvato davanti al notaio da apposita assemblea condominiale del 3/8/48, il cui verbale parla della presenza di "tutti i condomini" anche se nello stabile siamo 22 e li erano sei, ma forse non avevano ancora venduto, alcuni erano i costruttori, che recita testuale, al punto b) del Capo III Art. 17, Divieti: “È vietato … omissis …. Occupare stabilmente con costruzioni provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie, il cortile, le scale, le terrazze, i ripiani, gli anditi ed in genere i locali di proprietà o d'uso comuni”.
Siccome qui ci sono persone che si piccano di intendersi di diritto, e che non esitano a minacciare denunce e cause, è successo, non vorrei andare a cercare conflitti che non sono in grado poi di vincere a mani basse. Quindi chiedo se quanto citato al regolamento di condominio possa essere ostativo per la mia installazione.
Grazie, e cordiali saluti
Andrea, da Roma (RM)
Abito in Roma. Ora, io essendo all'attico, mi ha fatto notare l'installatore che nei palazzi vicini, le unità esterne sono tutte appoggiate sui terrazzi condominiali - all'interno dei parapetti, quindi invisibili e inaudibili da chiunque. I terrazzi condominiali in questione sono luogo di accesso alle soffitte e ai locali comuni.
Ovviamente, parliamo delle unità esterne di condizionatori a servizio degli appartamenti del piano attico.
Dovrei poter procedere nello stesso modo in quanto la mia installazione non impedisce ad altri condomini un uso analogo. A parte che poi nessuno può avere interesse perché qua su ci sono solo io, e a chi sta ai piani sottostanti certo non conviene. Ci sarebbe il mio dirimpettaio, ma su di lui insiste altra porzione di terrazzi condominiali, quindi confermo: nessuno oltre me può avere interesse a mettere unità esterne di condizionamento sul terrazzo condominiale. E ad ogni modo la mia installazione non impedirebbe a chi lo desiderasse, di realizzare analoghe installazioni.
Detto questo, vorrei pregare di dare un'occhiata al testo del regolamento di condominio, approvato davanti al notaio da apposita assemblea condominiale del 3/8/48, il cui verbale parla della presenza di "tutti i condomini" anche se nello stabile siamo 22 e li erano sei, ma forse non avevano ancora venduto, alcuni erano i costruttori, che recita testuale, al punto b) del Capo III Art. 17, Divieti: “È vietato … omissis …. Occupare stabilmente con costruzioni provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie, il cortile, le scale, le terrazze, i ripiani, gli anditi ed in genere i locali di proprietà o d'uso comuni”.
Siccome qui ci sono persone che si piccano di intendersi di diritto, e che non esitano a minacciare denunce e cause, è successo, non vorrei andare a cercare conflitti che non sono in grado poi di vincere a mani basse. Quindi chiedo se quanto citato al regolamento di condominio possa essere ostativo per la mia installazione.
Grazie, e cordiali saluti
Andrea, da Roma (RM)
Risposta ADUC
qualora, come nel suo caso, il regolamento condominiale sia di natura contrattuale, le disposizione ivi previste possono essere superate solo con l'unanimità dei consensi.
E' pur vero che dal 1948 ad oggi le esigenze sono mutate per cui qualora l'apposizione del motore non sia di pericolo alla stabilità della pertinenza in cui si intende installarlo né alteri il decoro dell'edificio e risponda ad esigenze di effettiva necessità, se i condomini non ne autorizzazione l'apposizione in sede di assemblea, Le consiglio di promuovere un procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione impugnando il verbale.
In tale sede potrà essere affrontata l'irragionevolezza del diniego e trattare una soluzione condivisa, anche mediante la presentazione di un progetto, che renda visibile, prima della realizzazione l'opera, ovvero il risultato.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
E' pur vero che dal 1948 ad oggi le esigenze sono mutate per cui qualora l'apposizione del motore non sia di pericolo alla stabilità della pertinenza in cui si intende installarlo né alteri il decoro dell'edificio e risponda ad esigenze di effettiva necessità, se i condomini non ne autorizzazione l'apposizione in sede di assemblea, Le consiglio di promuovere un procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione impugnando il verbale.
In tale sede potrà essere affrontata l'irragionevolezza del diniego e trattare una soluzione condivisa, anche mediante la presentazione di un progetto, che renda visibile, prima della realizzazione l'opera, ovvero il risultato.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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