Venerdì 6 novembre 2026
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Cara ADUC

Trattativa con agenzia immobiliare per acquisto prima casa

9 gennaio 2015
Domanda 9 gennaio 2015
Salve,
sto aiutando mia cognata che sta comprando la sua prima casa ed assistendo alla gestione dell'intermediazione, (Agenzia Fanfulla case di Lodi) ho notato alcune cose che purtroppo non sono state svolte in maniera corretta:
1) E' stata fatta una proposta di acquisto con l'intenzione di fermare il prezzo della casa, accettata da entrambe le parti, diventata poi preliminare di vendita ad insaputa dell'acquirente
2) Su tale proposta e' presente una data di rogito che probabilmente non può' essere rispettata in quanto le tempistiche sono subordinate all'istituto di credito erogante di cui non vi e' nessuna garanzia
3) alla richiesta di modificare questa data al fine di maggior tutele, c'e' stata la totale chiusura da parte dell'intermediatore.Pertanto la trattativa non c'e' stata ed e' stata a senso unico.
Pertanto, a cosa si può' andare in contro se tale data non verrà rispettata?
Colgo l'occasione per sottolineare la totale incapacità della categoria di agenti immobiliare nel sapere condurre trattative, neanche nei termini nel buonsenso, e la totale mancanza di volontà' nel voler apportare clausole ad un preliminare dove l'unica richiesta di chiarezza in quanto di fronte alla consapevolezza reciproca che la data scritta non e' valida.
grazie
Marco, da Montanaso Lombardo (LO)

Risposta ADUC
la proposta d'acquisto, per Giurisprudenza costante e consolidata, se accettata dal promettente venditore, con la firma di quest'ultimo si conclude di fatto il preliminare di vendita.
Pertanto, per la modifica anche solo di una delle clausole contenute nella proposta di acquisto, quale ad esempio il termine per la stipula dell'atto definitivo di compravendita, è necessario l'accordo di entrambe le parti.
Nel suo caso riterrei opportuno chiedere un incontro presso l'agenzia immobiliare alla presenza del promettente venditore, suo principale interlocutore, per chiedere una proroga per il rogito notarile compatibile con le tempistiche di erogazione del mutuo da parte della Banca.
Peraltro, non essendovi garanzia sull'erogazione del mutuo avrebbe dovuto condizionare la proposta all'ottenimento del medesimo.
Se la data non verrà rispettata il promettente venditore potrà risolvere il contratto trattenendo la somma versata, oltre a chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti, oppure chiedere l'esecuzione in forma specifica del contratto ex art. 2932 codice civile.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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