Mercoledì 4 novembre 2026
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Cara ADUC

Taratura autovelox

23 giugno 2015
Domanda 23 giugno 2015
Recentemente la cassazione ha dichiarato illegali tutti gli autovelox perchè non sottoposti a verifica periodica e quindi ha dichiarato nulle tali contravvenzioni. Come e' possibile ottenere il rimborso oppure nel mio caso l'annullamento della sanzione dopo aver ricevuto ingiunzione di pagamento dal prefetto a seguito di ricorso?
ci sono tempi di prescrizione?
grazie.
Virginio, da Milano (MI)

Risposta ADUC
la Corte Costituzionale, in realtà, ha dichiarato che tutti gli autovelox devono essere sottoposti a controlli periodici di funzionalità e taratura da parte di enti autorizzati.
Tenga presente che buona parte degli autovelox è comunque già sottoposta a quei controlli. Quindi, la prima cosa da fare sarebbe chiedere all'organo che ha emesso la multa prova dell'ultimo controllo e taratura. Solo se non risulta un controllo fatto nell'ultimo anno (o comunque, nel periodo anche piu' breve eventualmente previsto nel libretto del produttore o dall'omologazione ministeriale), si potrà fare ricorso facendo valere la sentenza della Corte Costituzionale.
Quindi se è ancora in tempo per impugnare il rigetto del prefetto (30 giorni), o ha ricevuto la multa da poco ed è ancora in tempo per impugnarla, potrà ora fare ricorso al giudice di pace, sollevando anche la questione della taratura come da sentenza della Corte Cost.
Se invece si è già pagato o sono già scaduti i termini per fare ricorso o appello, temiamo che non si possa fare molto. In questo caso, potrebbe fare un tentativo per ottenere un rimborso (ma riteniamo che sia molto difficile) chiedendo all'organo che ha emanato la multa (Comune se si tratta di Polizia Municipale, ad esempio) una richiesta di restituzione di quanto pagato. Se vuole tentare, si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Se non otterra' quanto le spetta, potra' procedere con una causa presso il suo giudice di pace. Potra' farlo anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 euro attraverso una citazione orale (art. 316 del codice di procedura civile): espone oralmente i fatti, presentando la documentazione rilevante e le sue richieste al giudice di pace, il quale provvedera' a redigerle l'atto di citazione scritto. Consigliamo di chiamare l'ufficio del giudice per prendere un appuntamento o chiedere quando poter fare tale citazione orale. Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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