Cara ADUC
Supercondominio
Domanda
12 novembre 2020
Buongiorno.
Siamo un condominio, nato nel 1969, composto da n. 5 palazzine situate dentro un' area recintata ed un cancello per accedervi.
In comune abbiamo la viabilità che avvolge tutte e cinque le palazzine con paletti per la luce notturna, un'autoclave per tutti, una vasca di raccolta acque nere per tutti, e, prima degli impianti autonomi per il riscaldamento, c'era una caldaia a gasolio per tutti.
Ogni palazzina ha un proprio ascensore con spese determinate da apposita tabella millesimale.
Allo stesso modo sono previste spese per le scale e servizi.
Vorrei sapere se dobbiamo considerarci un condominio o un super-condominio e che differenza c'è tra i due.
Inoltre, proprio a causa di questa differenza, vorrei sapere se possiamo usufruire del bonus energetico ed in che misura.
Si possono fare lavori bonus per singola palazzina?
O anche per singolo appartamento?
Si può avere un esempio di lavoro bonus?
Grazie.
Distinti saluti
Pietro, dalla provincia di EE
Siamo un condominio, nato nel 1969, composto da n. 5 palazzine situate dentro un' area recintata ed un cancello per accedervi.
In comune abbiamo la viabilità che avvolge tutte e cinque le palazzine con paletti per la luce notturna, un'autoclave per tutti, una vasca di raccolta acque nere per tutti, e, prima degli impianti autonomi per il riscaldamento, c'era una caldaia a gasolio per tutti.
Ogni palazzina ha un proprio ascensore con spese determinate da apposita tabella millesimale.
Allo stesso modo sono previste spese per le scale e servizi.
Vorrei sapere se dobbiamo considerarci un condominio o un super-condominio e che differenza c'è tra i due.
Inoltre, proprio a causa di questa differenza, vorrei sapere se possiamo usufruire del bonus energetico ed in che misura.
Si possono fare lavori bonus per singola palazzina?
O anche per singolo appartamento?
Si può avere un esempio di lavoro bonus?
Grazie.
Distinti saluti
Pietro, dalla provincia di EE
Risposta ADUC
stante la presenza di numerose parti comuni la vostra situazione può essere inquadrata come supercondominio.
Con il termine “supercondominio” s'intende una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni in rapporto di accessorietà con fabbricati.
Per la costituzione del supercondominio non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ.
Al supercondominio, pertanto, si applicano in toto le norme sul condominio e pertanto in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze, fermo restando che all’assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare tutti i singoli condomini, salvo che l’eventuale regolamento non disponga diversamente.
Relativamente alle domande sulla possibilità di accedere al super bonus evidenziamo di aver trovato innumerevoli decisioni e circolari, anche provenienti dalla stessa agenzia delle Entrate, che dicono tutto e il contrario di tutto.
Suggeriamo, al fine di non perdere il bonus e di tutelarsi, di proporre interpello all'Agenzia delle Entrate nel quale chiederete se potete sfruttare, ed in che modo, il super bonus.
Con il termine “supercondominio” s'intende una pluralità di edifici, costituiti o meno in distinti condomini, compresi in una più ampia organizzazione condominiale, legati tra loro dall'esistenza di talune cose, impianti e servizi comuni in rapporto di accessorietà con fabbricati.
Per la costituzione del supercondominio non è necessaria né la manifestazione di volontà dell'originario costruttore, né quella di tutti i proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendo sufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuni impianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 cod. civ.
Al supercondominio, pertanto, si applicano in toto le norme sul condominio e pertanto in tema di convocazione, costituzione, formazione e calcolo delle maggioranze, fermo restando che all’assemblea del supercondominio hanno diritto di partecipare tutti i singoli condomini, salvo che l’eventuale regolamento non disponga diversamente.
Relativamente alle domande sulla possibilità di accedere al super bonus evidenziamo di aver trovato innumerevoli decisioni e circolari, anche provenienti dalla stessa agenzia delle Entrate, che dicono tutto e il contrario di tutto.
Suggeriamo, al fine di non perdere il bonus e di tutelarsi, di proporre interpello all'Agenzia delle Entrate nel quale chiederete se potete sfruttare, ed in che modo, il super bonus.
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