Domenica 27 settembre 2026
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Cara ADUC

servizio elettrico nazionale

15 giugno 2018
Domanda 15 giugno 2018
Dal mese di settembre 2017 mi trovo al centro di una disputa con il SEN -l'origine di tutto nasce dal fatto che il sistema informatico dell'azienda non decodifica i pagamenti a mezzo servizio informatico di poste italiane (tutti i pagamenti vengono fatti con bollettino virtuale dell'azienda intestati a SEN) inizia così una serie di solleciti e riscontri via mail (posta certificata da parte mia) che culmina lo scorso marzo con lo slaccio per morosità (dimostrato in maniera lampante il contrario con le relative ricevute di pagamento) dopo due giorni e tanta rabbia ottengo il ripristino del servizio - non senza aver dovuto passare una bruttissima situazione non avendo energia in casa per poter fare una doccia- accendere la luce- utilizzare il PC - poter cucinare etc..ho avviato un conciliazione tramite ARERA e lo scorso 8 giugno ho finalmente avuto in video conferenza, con ARERA ed un funzionario di SEN, la posisbilità di esporre le mie ragioni e chiedere una spiegazioni del caso- premetto che la richiesta di pagare spese per slaccio e riallaccio "dovrebbero essere cassate "resta però il fatto che il danno non patrimoniale non è stato però soddisfatto. Vi chiedo se il disagio causato che mi ha praticamente costretto a lesinare ospitalità in casa altrui per due giorni e dovermi costantemente chiedere se sarò ancora costretto ad una ulteriore coercizione di questo tipo etc.. possa permettermi di fare una richiesta di risarcimento nei confronti di SEN ed in caso affermativo come conteggiare tale danno.
Ho avuto modo di effettuare alcune verifiche sul web e la cosa è legalmente plausibile. POtrei aver un Vostro conforto in merito e quantificare l'ammontare del danno??
Grazie
Gianfranco, da Alghero (SS)

Risposta ADUC
il danno ulteriore a quello diretto, dipendente da disagio (lesinare ospitalità in casa altrui, ansia da coercizione presunta etc.) potrebbero essere inquadrati nella ampia categoria del c.d.danno morale o "danno non patrimoniale". Per legge questo è risarcibile solo in presenza di un reato (2059 c.c.)
La corte costituzionale con le sentenze gemelle del 2008 ha ristretto la categoria del danno morale (proposto in varie forme: danno da vacanza sfumata, danno da vita di relazione, danno da mancata fruizione di esercizi fisici, etc.) ai diritti previsti dalla Costituzione, tra cui il più invocato è il danno alla salute. Nel suo caso non ci sembra che il disagio da lei indicato sia influente sul diritto alla salute; se poi lei riesce a trovare un danneggiamento di altri diritti costituzionali, può quantificarlo e richiederlo in risarcimento.
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