Martedì 3 novembre 2026
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Cara ADUC

Separazione condominiale?

26 ottobre 2015
Domanda 26 ottobre 2015
Buongiorno Gentile Consulente.
Il corpo principale del condominio in cui si trova la mia abitazione è un edificio di 4 piani con 13 appartamenti, di cui 2 di proprietà condominiale (l’ex portineria e un bilocale in parte ricavato nel sottotetto). C’è poi, fisicamente separata, una costruzione a un solo piano uso magazzino. L’accesso al condominio ha un portone con passo carraio e un cortile parzialmente in comune, che da un lato conduce agli appartamenti mentre in linea retta porta al magazzino. Il proprietario di tale seconda costruzione contesta l’attuale divisione millesimale, che a suo dire lo danneggia. Le spese alle quali è chiamato a concorrere sono quelle generali e quelle di acqua potabile. Danni deriverebbero da un errato calcolo dei millesimi, nonché da spese non dovute: di pulizia e di manutenzione sia del nostro tetto sia dei due appartamenti condominiali. Appartamenti condominiali che, tuttavia, sono, in percentuale, pure di sua proprietà e che, essendo affittati, riducono pure le sue spese generali. Ultimamente tale condomino chiede la separazione della sua proprietà dal restante condominio e afferma che per tale separazione basta che sia favorevole 1/3 del condominio, ossia 333,33 millesimi. L’amministratrice dice invece che occorrerebbero tutti i millesimi. Mi chiedo se tale separazione è possibile, e se sì a quale condizione, e poi eventualmente come andrebbero sistemate le cose, stante il fatto che ci sono in comune i due appartamenti condominiali e che la luce dell’atrio d’ingresso e la pulizia di tale atrio l’abbiamo lo stesso in comune.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
Giuseppe, da Milano

Risposta ADUC
per la divisione condominiale, possono essere perseguite due strade:
1. con delibera assembleare, purché votino a favore la maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio; oppure
2. è disposto dall'autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo
dei comproprietari di quella parte dell'edificio della quale si chiede la separazione (nel caso di specie, il condomino in questione potrà da solo agire per ottenere la separazione, sempre che il giudice la conceda).
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