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Ritardo consegna auto nuova
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Lettera 
17 marzo 2018 0:00
 
Buonasera,
ho ordinato una Volkswagen Polo TGI il 23/12/17. La consegna era prevista per la 10a settimana del 2018, ovvero la scorsa settimana. Non sono stato avvertito del ritardo e fino alla scorsa settimana la consegna era sempre prevista per la 10a settimana. Oggi mi hanno segnalato (dopo essere andato in concessionaria per la terza volta) che il loro computer segna adesso la 23a settimana, precisamente il doppio del tempo di attesa. Quasi come se la mia auto sia stata venduta a qualcun altro che magari l'avrebbe presa solo se fosse stata disponibile immediatamente. Mentre io devo aspettare ancora 12 settimane (potrebbe essere questa la prova che la mia è stata venduta e che io debba aspettare la realizzazione di una nuova macchina da zero). Avete qualche consiglio da darmi in merito? Se tutto questo fosse confermato, posso richiedere e mi spetta un'auto di cortesia per poter coprire questi tempi di attesa?
Mi sembra strano che dal non sapere nulla, improvvisamente sia raddoppiato il tempo di attesa.
Ringrazio anticipatamente per un cortese riscontro e ne approfitto per porgere cordiali saluti.
Marco, da Follonica (GR)

Risposta:
E' possibile retrocedere dal contratto per il ritardo o la mancata consegna dell'auto entro i termini pattuiti Nel contratto di acquisto di un’automobile, solitamente, tra le clausole è compresa anche l’evenienza del ritardo della consegna. In genere, dal termine di consegna pattuito possono trascorrere due settimane di tolleranza, prima di procedere alla sollecitazione del rivenditore. A seguito del sollecito, il rivenditore deve fornire una nuova data di consegna e nel frattempo consegnare al cliente un’auto di cortesia in comodato d’uso. Qualora, dopo un periodo di tolleranza di quattro settimane dalla data del termine di consegna pattuito, il venditore non abbia ancora comunicato al cliente la disponibilità dell'autoveicolo ordinato, quest'ultimo, previa restituzione dell'autoveicolo di cortesia ricevuto in comodato, avrà diritto di recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta al venditore e, in tal caso, pretendere unicamente la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale maggiorata da una penale costituita da interessi da calcolarsi ad un tasso del 10% in ragione di anno. Restano fermi, ove ne sussistano i presupposti, i diritti stabiliti dalla legge in caso di inadempimento dell'obbligazione di consegna del venditore. Già entro le prime due settimane dalla mancata consegna è, comunque, possibile agire inviando una raccomandata di “messa in mora”, una procedura che intima “ufficialmente” alla controparte che non rispetta i termini contrattuali di adempiere il contratto. L’art. 1219 del Codice Civile prevede che la lettera sia sintetica e incisiva specificando i dati relativi al ritardo di consegna relativamente ai termini contrattuali, richiesta puntuale di quantificazione del risarcimento danni richiesto e fissazione di un termine chiaro per la nuova consegna che se non rispettata darà adito alle vie legali.
 
 
 
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