Giovedì 17 settembre 2026
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Cara ADUC

Ricorso verbale

16 febbraio 2019
Domanda 16 febbraio 2019
Motivi in fatto e in diritto
§ Segnalazione preventiva e buona visibilità delle postazioni di controllo: Dal verbale si evince che lo strumento utilizzato per il rilievo è di tipo SICVe-PM altrimenti identificato come “Tutor”, atto cioè a rilevare la velocità media lungo un tratto di strada non meglio definito, piuttosto che la velocità istantanea rilevata da altri tipi di dispositivi altrimenti noti come “autovelox”. La documentazione allegata dimostra che l’unica segnalazione presente sia nei tratti indicati che nei punti di effettivo rilevamento della velocità riporta solamente la generica frase “controllo elettronico della velocità” ovvero il solo simbolo dell’elmetto della polizia nel momento del rilevamento e calcolo della velocità media. Il controllo della velocità si svolge invece lungo tutto il tratto di ben 1.198,80 metri, senza che il conducente percorrendo tale tratto abbia consapevolezza di essere sottoposto a tale tipo di controllo.
Giurisprudenza:
Con una sentenza del 15 dicembre 2017, il Giudice di Pace di Terracina ha affrontato la questione relativa alla segnaletica dei dispositivi di rilevazione della velocità delle autovetture.
Ai sensi dell’art. 142, comma 6 bis, C.d.S si ricavava che la “segnalazione” e la “visibilità” devono riguardare “non già la postazione dell'autovelox in sé, intesa in senso fisico, quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di ‘avvertimento’ nei confronti degli automobilisti”. La finalità della norma sopra citata è quella di garantire che la presenza dell’autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso l’uso di una cartellonistica idonea a orientare la condotta di guida degli stessi.
Nel caso di specie, invece, l’unico cartello presente sul tratto di strada in cui era stata rilevata la velocità era quello recante la scritta “controllo elettronico della velocità”, mentre, secondo il Giudice, sarebbe stata necessaria l’apposizione di un altro cartello, che facesse specifico riferimento alla presenza di un tutor, “il quale come è noto, non effettua la misurazione in un unico punto, ma in due momenti diversi: alla c.d. 'porta di entrata'’ e alla c.d. ‘'porta di uscita’”.
Claudio (VI)

Risposta ADUC
le sentenze di giudici di pace si riferiscono a casi specifici e non sono affatto vincolanti per gli altri casi. E' quindi necessario partire dalle norme di legge.
L'art. 142 comma 6 bis recita: Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno.
Può essere sufficiente il cartello di preavviso indicante il controllo elettronico della velocità effettuata da un dispositivo preventivamente omologato e tarato annualmente.
Circa la distanza minima dei cartelli dalla postazione, si osservano quelle stabilite entro i centri abitati dall'art. 79 del reg.to cds, oppure quelle fuori dai centri abitati (minima 1 km) dalla legge 120/2010 art. 25 co.2.
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