Cara ADUC
Ricorso Agenzia delle Entrate?
Domanda
7 marzo 2019
Riassunto della situazione.
• 15/11/2017 – Ricezione atti di contestazione per violazione delle norme tributarie in quanto entro il 30/11/2012 sarebbero stati da iscrivere al catasto urbano i 3 fabbricati scritti al catasto rurale. Immobili non completamente di mia proprietà, ma ereditati dai nonni e in comproprietà coi miei zii.
• I fabbricati sono stati regolarizzati e le sanzioni pagate nei termini dei 60 giorni.
• Il geometra ci fa notare che queste sanzioni sono state inviate a centinaia di persone ma non erano dovute in quanto gli immobili avendo perso i requisiti di ruralità in data 12/10/1987, la sanzione non era dovuta.
• Richiesta di rimborso ad agenzia delle entrate di Messina delle sanzioni versate e non dovute.
• L’agenzia delle entrate di Messina ammette che le sanzioni non erano dovute, ma la sanzione non è rimborsabile perché pagata in forma ridotta. Questo il loro messaggio:
"Buongiorno, come già specificato nella risposta cartacea ci si è avvalsi dell’istituto della definizione agevolata.
Si rappresenta che il comma 3 dell'articolo 16 del Dlgs 472/1997, prevede che "entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzione accessorie". A seguire, la Corte di Cassazione con sentenza n. 25493 del 13.11.2013 ha precisato che a seguito di giudizio a favore del contribuente successivo all’avvenuto pagamento non è possibile il rimborso, ciò in linea con il seguente assunto già deciso in precedenti sentenze, che stabilivano che il versamento volontario "presenta i connotati dell'oblazione o definizione per prevenire o elidere ogni contesa sull'an ed il quantum della sanzione medesima e così si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione in conseguenza della non sindacabilità dei presupposti di detta irrogazione" (vedi Cassazione, sentenze 4330/2002, 12447/2009, 19558/2008 e, 18939/2018). Vedasi anche Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2010.
Pertanto il rimborso in oggetto non si ritiene dovuto.
DOMANDO: Io ho pagato in forma ridotta una sanzione NON DOVUTA e dunque non mi viene restituita. Perchè l'agenzia delle entrate manda sanzioni non dovute? E’ possibile fare ricorso? Quanto mi costa?
Grazie.
Massimo, dalla provincia di MO
• 15/11/2017 – Ricezione atti di contestazione per violazione delle norme tributarie in quanto entro il 30/11/2012 sarebbero stati da iscrivere al catasto urbano i 3 fabbricati scritti al catasto rurale. Immobili non completamente di mia proprietà, ma ereditati dai nonni e in comproprietà coi miei zii.
• I fabbricati sono stati regolarizzati e le sanzioni pagate nei termini dei 60 giorni.
• Il geometra ci fa notare che queste sanzioni sono state inviate a centinaia di persone ma non erano dovute in quanto gli immobili avendo perso i requisiti di ruralità in data 12/10/1987, la sanzione non era dovuta.
• Richiesta di rimborso ad agenzia delle entrate di Messina delle sanzioni versate e non dovute.
• L’agenzia delle entrate di Messina ammette che le sanzioni non erano dovute, ma la sanzione non è rimborsabile perché pagata in forma ridotta. Questo il loro messaggio:
"Buongiorno, come già specificato nella risposta cartacea ci si è avvalsi dell’istituto della definizione agevolata.
Si rappresenta che il comma 3 dell'articolo 16 del Dlgs 472/1997, prevede che "entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzione accessorie". A seguire, la Corte di Cassazione con sentenza n. 25493 del 13.11.2013 ha precisato che a seguito di giudizio a favore del contribuente successivo all’avvenuto pagamento non è possibile il rimborso, ciò in linea con il seguente assunto già deciso in precedenti sentenze, che stabilivano che il versamento volontario "presenta i connotati dell'oblazione o definizione per prevenire o elidere ogni contesa sull'an ed il quantum della sanzione medesima e così si sottrae ad ogni possibilità di ripetizione in conseguenza della non sindacabilità dei presupposti di detta irrogazione" (vedi Cassazione, sentenze 4330/2002, 12447/2009, 19558/2008 e, 18939/2018). Vedasi anche Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2010.
Pertanto il rimborso in oggetto non si ritiene dovuto.
DOMANDO: Io ho pagato in forma ridotta una sanzione NON DOVUTA e dunque non mi viene restituita. Perchè l'agenzia delle entrate manda sanzioni non dovute? E’ possibile fare ricorso? Quanto mi costa?
Grazie.
Massimo, dalla provincia di MO
Risposta ADUC
ha buoni motivi per fare ricorso. Prima deve notificare il ricorso alla ct.parte, che ha 90 giorni per rispondere. In caso di risposta negativa o in mancanza, deve mandare il ricorso in copia conforme alla Commissione tributaria, il cui costo minimo è di 30 e. Può leggere tutta la procedura sulla ns. scheda: https://sosonline.aduc.it/scheda/commissione+provinciale+tributaria+giudice_11217.ph
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti