Cara ADUC
pulizie condominiali parti comuni
Domanda
13 febbraio 2022
Salve, desidero avere dei chiarimenti in merito alla normativa sulle pulizie delle parti comuni del condominio.
La sottoscritta è proprietaria di un appartamento su un condominio di 12 unità da circa due anni.
Abbiamo l’Amministratore e al momento dell’acquisto mi è stato riferito che le pulizie delle parti comuni venivano svolte a turno tra tutti i condomini, come da un accordo avvenuto al nascere del condominio in assemblea nel 2010 e io mi sono adeguata.
Dopo aver letto diversi pareri in merito all’argomento ho appurato che ci può essere l’autogestione con il consenso unanime di tutti, perché in realtà nessuna delibera può imporre “il fare” e comunque anche nel caso ci sia non può essere vincolante per nessun condomino, in quanto esula dalle competenze dell’assemblea, che può decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto.
Nella prossima assemblea del nostro condominio sarà portato all’ordine del giorno questo argomento, pertanto vorrei avere alcune conferme al riguardo e precisamente:
1. L’assemblea può deliberare che le pulizie vengano effettuate in autogestione con l’unanimità dei condomini o non può farlo perché non è una cosa che rientra tra quello che può deliberare, cioè potrebbe solo deliberare in merito alle spese di pulizia, e quindi risulta già nulla nel nascere?
2. Cosa succede se non c’è l’unanimità, ma solo la maggioranza è a favore delle pulizie in autogestione?
3. La cosa rimane in sospeso o l’Amministratore in questo caso, dato che si occupa della manutenzione ordinaria e del decoro dell’edificio, provvederà in modo autonomo ad incaricare una ditta delle pulizie e poi ripartirà la spesa tra i condomini?
4. In quest’ultimo caso potrebbero i condomini non favorevoli alla ditta di pulizie opporsi e non approvare la spesa e il bilancio e chiedere di sospendere l’attività della ditta stessa, o devono accettare la situazione dato che non c’era l’unanimità per le pulizie in proprio?
In attesa di un riscontro si porgono cordiali saluti.
Eleonora, dalla provincia di TV
La sottoscritta è proprietaria di un appartamento su un condominio di 12 unità da circa due anni.
Abbiamo l’Amministratore e al momento dell’acquisto mi è stato riferito che le pulizie delle parti comuni venivano svolte a turno tra tutti i condomini, come da un accordo avvenuto al nascere del condominio in assemblea nel 2010 e io mi sono adeguata.
Dopo aver letto diversi pareri in merito all’argomento ho appurato che ci può essere l’autogestione con il consenso unanime di tutti, perché in realtà nessuna delibera può imporre “il fare” e comunque anche nel caso ci sia non può essere vincolante per nessun condomino, in quanto esula dalle competenze dell’assemblea, che può decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto.
Nella prossima assemblea del nostro condominio sarà portato all’ordine del giorno questo argomento, pertanto vorrei avere alcune conferme al riguardo e precisamente:
1. L’assemblea può deliberare che le pulizie vengano effettuate in autogestione con l’unanimità dei condomini o non può farlo perché non è una cosa che rientra tra quello che può deliberare, cioè potrebbe solo deliberare in merito alle spese di pulizia, e quindi risulta già nulla nel nascere?
2. Cosa succede se non c’è l’unanimità, ma solo la maggioranza è a favore delle pulizie in autogestione?
3. La cosa rimane in sospeso o l’Amministratore in questo caso, dato che si occupa della manutenzione ordinaria e del decoro dell’edificio, provvederà in modo autonomo ad incaricare una ditta delle pulizie e poi ripartirà la spesa tra i condomini?
4. In quest’ultimo caso potrebbero i condomini non favorevoli alla ditta di pulizie opporsi e non approvare la spesa e il bilancio e chiedere di sospendere l’attività della ditta stessa, o devono accettare la situazione dato che non c’era l’unanimità per le pulizie in proprio?
In attesa di un riscontro si porgono cordiali saluti.
Eleonora, dalla provincia di TV
Risposta ADUC
andiamo in ordine:
1. non è nel suo potere farlo. Ovviamente se c'è unanimità, vi potete anche mettere d'accordo in tal senso. Ma chiunque, anche se ha dato l'assenso, puo' smettere in qualsiasi momento, perché quella decisione non è vincolante (proprio perché non ha valore, se non come accordo informale che puo' essere disatteso in qualsiasi momento);
2. è una decisione nulla;
3. se non c'è l'accordi di tutti, o comunque quando quell'accordo viene meno in un momento successivo per il rifiuto di anche un solo condomino, l'amministratore deve invitare l'assemblea a scegliere una ditta delle pulizie e se l'assemblea rifiuta, dovrà procedere d'autorità a incaricare una ditta e ripartire le spese (se non lo fa, qualsiasi condomino puo' agire per la nomina giudiziale di una ditta);
4. se l'amministratore è stato costretto a scegliere una ditta perché l'assemblea non decideva, difficilmente ci si potrà opporre...
1. non è nel suo potere farlo. Ovviamente se c'è unanimità, vi potete anche mettere d'accordo in tal senso. Ma chiunque, anche se ha dato l'assenso, puo' smettere in qualsiasi momento, perché quella decisione non è vincolante (proprio perché non ha valore, se non come accordo informale che puo' essere disatteso in qualsiasi momento);
2. è una decisione nulla;
3. se non c'è l'accordi di tutti, o comunque quando quell'accordo viene meno in un momento successivo per il rifiuto di anche un solo condomino, l'amministratore deve invitare l'assemblea a scegliere una ditta delle pulizie e se l'assemblea rifiuta, dovrà procedere d'autorità a incaricare una ditta e ripartire le spese (se non lo fa, qualsiasi condomino puo' agire per la nomina giudiziale di una ditta);
4. se l'amministratore è stato costretto a scegliere una ditta perché l'assemblea non decideva, difficilmente ci si potrà opporre...
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