Cara ADUC
procedura corretta di ricorso in appello
Domanda
26 novembre 2014
Spett.le Aduc,
Come associato sono a chiederVi consulenza In merito a quanto sotto cronologicamente riportato:
- in un ricorso in appello da me effettuato nei termini a seguito di causa civile di scioglimento comunione ereditaria con sentenza di 1° grado del 27/09/2010, a detta del mio attuale avvocato mi trovo costretto dovermi costituire anche in un altro ricorso in appello iniziato successivamente al mio da alcuni convenuti nel 1° grado (nr. 2 persone), poiché inizialmente loro hanno provveduto a costituirsi nel mio ricorso in appello notificando il loro costituirsi presso il domicilio di uno studio di Lucca di ex avvocato in appoggio al mio, il quale domicilio nel frattempo era cambiato e quindi per i convenuti sono in pratica scaduti i termini in quanto avevano provveduto a notificare nell’ultimo termine utile.
- Sembra che I convenuti abbiano successivamente adottato una procedura non usuale (sempre secondo il mio avvocato) chiedendo nuovo appello legato ai loro motivi e sembra che sia stato accolto dal Tribunale di Firenze con assegnata data di prima udienza al 17/02/2015.
- Il mio avvocato dice che dovremmo costituirci anche nell’appello proposto dai convenuti, contestando la loro procedura e chiedendo di unificare i due ricorsi in appello in quanto al mio e stata assegnata una data di 1^ udienza in appello nel 2017 dopo tre rinvii (dal 2012 al 2015 ed infine 2017) mentre ai convenuti è stata assegnata la data del 17/02/2015.
La mia domanda è: non avremo dovuto seguire una procedura diversa da quella attuale proposta dal mio avvocato, contestando subito la procedura alla notifica de “2°” appello proposto dai convenuti poiché inusuale e proposto fuori dai termini, al fine di evitare di costituirci anche nel “2°” ricorso proposto dai convenuti e soprattutto per evitare anche le doppie spese che inizialmente nasceranno dal “2°” ricorso in appello dei convenuti??
Quale avrebbe dovuto essere la procedura corretta secondo Vostra autorevole opinione ??
Grazie per la Vostra dedicata consulenza.
Vincenzo, da Pietrasanta (LU)
Come associato sono a chiederVi consulenza In merito a quanto sotto cronologicamente riportato:
- in un ricorso in appello da me effettuato nei termini a seguito di causa civile di scioglimento comunione ereditaria con sentenza di 1° grado del 27/09/2010, a detta del mio attuale avvocato mi trovo costretto dovermi costituire anche in un altro ricorso in appello iniziato successivamente al mio da alcuni convenuti nel 1° grado (nr. 2 persone), poiché inizialmente loro hanno provveduto a costituirsi nel mio ricorso in appello notificando il loro costituirsi presso il domicilio di uno studio di Lucca di ex avvocato in appoggio al mio, il quale domicilio nel frattempo era cambiato e quindi per i convenuti sono in pratica scaduti i termini in quanto avevano provveduto a notificare nell’ultimo termine utile.
- Sembra che I convenuti abbiano successivamente adottato una procedura non usuale (sempre secondo il mio avvocato) chiedendo nuovo appello legato ai loro motivi e sembra che sia stato accolto dal Tribunale di Firenze con assegnata data di prima udienza al 17/02/2015.
- Il mio avvocato dice che dovremmo costituirci anche nell’appello proposto dai convenuti, contestando la loro procedura e chiedendo di unificare i due ricorsi in appello in quanto al mio e stata assegnata una data di 1^ udienza in appello nel 2017 dopo tre rinvii (dal 2012 al 2015 ed infine 2017) mentre ai convenuti è stata assegnata la data del 17/02/2015.
La mia domanda è: non avremo dovuto seguire una procedura diversa da quella attuale proposta dal mio avvocato, contestando subito la procedura alla notifica de “2°” appello proposto dai convenuti poiché inusuale e proposto fuori dai termini, al fine di evitare di costituirci anche nel “2°” ricorso proposto dai convenuti e soprattutto per evitare anche le doppie spese che inizialmente nasceranno dal “2°” ricorso in appello dei convenuti??
Quale avrebbe dovuto essere la procedura corretta secondo Vostra autorevole opinione ??
Grazie per la Vostra dedicata consulenza.
Vincenzo, da Pietrasanta (LU)
Risposta ADUC
a seguito di una notifica di atto giudiziale, le eccezioni e contestazioni possono essere svolte solo previa costituzione in giudizio.
In ogni caso la fissazione dell'udienza non significa che l'appello promosso è stato accolto.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
In ogni caso la fissazione dell'udienza non significa che l'appello promosso è stato accolto.
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Ha risposto Laura Cecchini: https://www.aduc.it/info/cecchini.php
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