Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

problematica condominiale alberi ad alto fusto

4 febbraio 2022
Domanda 4 febbraio 2022
Buongiorno,
richiedo informazioni su come comportarsi in relazione al verde di proprietà condominiale relativo ad ALBERI AD ALTO FUSTO.
E’ più volte stato posto all’ordine del giorno da parte dell’Amministratore il taglio di alcuni alberi ad alto fusto (larici/abeti), sia pure con ripiantumamento, a scopo precauzionale al fine di prevenire “incidenti” facendo riferimento a fenomeni “eccezionali” frequenti ultimamente a fronte dei quali l’rassicurazione non risponderebbe dei danni e giustificando anche dal fatto che gli alberi sarebbero diventati “troppo alti”.
A tale intento gli scriventi si sono opposti con diffida all’Amministratore e facendo verbalizzare l’espressa opposizione in quanto:
1 – per il taglio di alberi ad alto fusto condominiali la legge e/o decisioni varie in materia prevedono che debba essere deliberato all’unanimità dei presenti (tutela del verde da parte della Legge);
2 – non è stato richiesto alcun documento di pericolosità (stato di salute) emesso da parte di un professionista o agronomo abilitato. L’assemblea, a parte gli scriventi, avrebbe deciso di non richiedere tale documento essenzialmente per risparmiare il relativo costo. Al che la maggioranza (ma non l’unanimità) avrebbe preferito tagliare a priori;
3 – risarcimento danni: risulta allo, scrivente che, a fronte di eventi eccezionali la responsabilità è esclusa, soprattutto in presenza di certificazione di buono stato di salute redatto in via preventiva oppure anche successivamenbte ad un eventuale crollo di un albero;
4 – alcuni condomini e l’Amministratore avrebbero messo a verbale di non rispondere di alcun danno in sede civile e penale in caso di danni causati dalla caduta di alberi di proprietà condominiale;
5 – a fronte di quanto al punto 4 gli scriventi hanno precisato con che il punto 4 è illegittimo in quanto l’abbattimento “a priori” in assenza di certificato di pericolosità (alberi ammalati o instabili) emesso da un professionista/agronomo abilitato è illegittimo in caso di sola maggioranza e che quindi la responsabilità rimane in capo a tutti i soggetti implicati (TUTTI i condomini e l’Amministratore). Inoltre gli scriventi non si sono opposti a priori all’abbattimento PURCHE’ IN PRESENZA DI UNA CERTIFICAZIONE DI STATO DI PERICOLO (malattia o instabilità) da parte di un professionista abilitato;
6 – cimatura e taglio “dei rami bassi” di alberi ad alto fusto (abeti/larici): gli scriventi si sono opposti in quanto per questa tipologia di alberi ad alto fusto/conifere non è prevista la pratica della cimatura o della potatura né a scopo precauzionale né per ordinaria “manutenzione del verde” previste per vegetazione convenzionale in quanto danneggerebbero la pianta abbruttendo oltretutto il decoro generale del condominio
Quello che desideriamo sapere dalle SSVV è:
- se sia corretta l’impostazione data dagli scriventi in relazione ai punti sopra elencati;
- come agire se l’Amministratore dovesse procedere ugualmente all’abbattimento
Antonio Alberto (NO)

Risposta ADUC
Rispondendo puntualmente ai suoi quesiti:
1) l'impugnazione e' corretta e spendibile in conciliazione solo se la delibera non ha previsto la formale comunicazione al Comune per ottenere l'autorizzazione all'abbattimento delle piante
2) in caso abbattimento non autorizzato il condominio è sanzionabile
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