Cara ADUC
prescrizione esigibilità fatture commerciali
Domanda
6 dicembre 2014
Buongiorno, vorrei gentilmente una delucidazione in merito alla prescrizione dell'esigibilità di fatture commerciali.
Premetto che si tratta di richiesta di pagamento da parte di una società di recupero crediti che avrebbe rilevato i crediti di una ditta all'ingrosso dalla quale mi fornivo (acquisto all'ingrosso per vendita al dettaglio), con riferimento a fatture del 2008 aventi come metodo di pagamento ricevuta bancaria 60gg fine mese.
Tra l'altro proprio nel 2008 ho ceduto in affitto d'azienda il locale che precedentemente gestivo di persona (e che tutt'ora è in affitto d'azienda, ma ad altra ditta) e non ho ricevuto, da allora, nessuna richiesta di pagamento fatture arretrate dal fornitore, né notifica di cessione credito da parte della ditta dalla quale mi fornivo.
Queste comunicazioni potrebbero, tuttavia, essere state effettuate dal fornitore, senza che l'affittuario dell'epoca mi avvisasse.
Vorrei, quindi, sapere se la prescrizione per acquisti merci all'ingrosso al fine della vendita al dettaglio, subentra dopo 5 o 10 anni e se le eventuali notifiche (sollecito pagamento e notifica cessione credito) possano avere validità anche nel caso in cui le abbia ritirate una terza ditta (non da me autorizzata al ritiro) che esercitava all'epoca attività nella sede legale della mia, o nel caso le notifiche/comunicazioni fossero state respinte dal titolare della ditta in affitto d'azienda, o ancora nel caso in cui il postino avesse lasciato avviso di giacenza senza che nessuno me lo comunicasse, con conseguente mancato ritiro delle notifiche stesse.
Sul Vostro sito, nell'articolo dedicato a "prescrizione e decadenza" si parla di 5 anni per acquisti in genere, con riferimento all'art. 2948 C.C., ma l'articolo parla di "ciò che deve pagarsi PERIODICAMENTE ad anno o in termini più brevi", lasciando pensare ad una forma contrattuale (es. bolletta luce)
piuttosto che ad acquisti per fornitura merci
http://sosonline.aduc.it/scheda/prescrizione+decadenza_10118.php
Grazie
Silvia, da Rovereto (TN)
Premetto che si tratta di richiesta di pagamento da parte di una società di recupero crediti che avrebbe rilevato i crediti di una ditta all'ingrosso dalla quale mi fornivo (acquisto all'ingrosso per vendita al dettaglio), con riferimento a fatture del 2008 aventi come metodo di pagamento ricevuta bancaria 60gg fine mese.
Tra l'altro proprio nel 2008 ho ceduto in affitto d'azienda il locale che precedentemente gestivo di persona (e che tutt'ora è in affitto d'azienda, ma ad altra ditta) e non ho ricevuto, da allora, nessuna richiesta di pagamento fatture arretrate dal fornitore, né notifica di cessione credito da parte della ditta dalla quale mi fornivo.
Queste comunicazioni potrebbero, tuttavia, essere state effettuate dal fornitore, senza che l'affittuario dell'epoca mi avvisasse.
Vorrei, quindi, sapere se la prescrizione per acquisti merci all'ingrosso al fine della vendita al dettaglio, subentra dopo 5 o 10 anni e se le eventuali notifiche (sollecito pagamento e notifica cessione credito) possano avere validità anche nel caso in cui le abbia ritirate una terza ditta (non da me autorizzata al ritiro) che esercitava all'epoca attività nella sede legale della mia, o nel caso le notifiche/comunicazioni fossero state respinte dal titolare della ditta in affitto d'azienda, o ancora nel caso in cui il postino avesse lasciato avviso di giacenza senza che nessuno me lo comunicasse, con conseguente mancato ritiro delle notifiche stesse.
Sul Vostro sito, nell'articolo dedicato a "prescrizione e decadenza" si parla di 5 anni per acquisti in genere, con riferimento all'art. 2948 C.C., ma l'articolo parla di "ciò che deve pagarsi PERIODICAMENTE ad anno o in termini più brevi", lasciando pensare ad una forma contrattuale (es. bolletta luce)
piuttosto che ad acquisti per fornitura merci
http://sosonline.aduc.it/scheda/prescrizione+decadenza_10118.php
Grazie
Silvia, da Rovereto (TN)
Risposta ADUC
la prescrizione quinquennale non vale nel suo caso, esattamente per il motivo da lei indicato (non si tratta infatti di pagamenti periodici, come canoni etc.). Si applica al suo caso invece la prescrizione ordinaria di dieci anni.
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